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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 249/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Matteo Piccioni, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 19.04.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza del 22.04.2024, ha convenuto in giudizio l' proponendo Parte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2024, emesso dal Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, in data 29.02.2024 nel procedimento R.G. n. 118/2024, notificato in data 12.03.2024, con il quale gli era richiesto, in qualità di titolare della cessata ditta individuale omonima, il pagamento della somma di
€ 35.651,36 per trattamento di fine rapporto anticipato ex L. n. 297/1982 spettante agli ex lavoratori dipendenti e e ultime tre mensilità spettanti a quest'ultima, oltre Persona_1 Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi €
1.370,00. Deduceva che: aveva già ottenuto, dal Tribunale di Piacenza, il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 49/2023, notificato il 28.04.2023 unitamente ad atto di precetto, con il quale era chiesto a il pagamento della somma di € 15.107,67, oltre spese di procedura, in ragione Parte_1
del mancato pagamento della retribuzione dovutale dal datore di lavoro per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, oltre che del TFR;
invece, aveva raggiunto, con il ricorrente, Persona_1
un accordo conciliativo sindacale in data 16.06.2022, con il quale quest'ultimo gli riconosceva un credito netto a titolo di TFR e retribuzioni arretrate per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2021 e quattordicesima, sempre per l'anno 2021, per € 24,123,14, di cui €
18.413,36 per TFR netto. Rappresentava che l' avrebbe potuto e dovuto utilizzare detti titoli CP_1
esecutivi per surrogarsi al datore di lavoro. Sosteneva che richiedere un diverso decreto ingiuntivo costituiva un inammissibile bis in idem di titoli esecutivi. In via subordinata, contestava il quantum della pretesa azionata in via monitoria ed eccepiva l'illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 08.07.2024, l' ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso per la sua infondatezza, sia in fatto, che in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2) Con decreto del 22.04.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
Alla successiva udienza del 06.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
E' noto che l'art. 2, comma 1, della L. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione, presso l' , del Fondo di garanzia per il trattamento CP_1 di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
2/5 pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi: “
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
Il comma 7 dello stesso articolo prevede, altresì, che il Fondo sia surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. per le somme da esso pagate. Il Fondo, dunque, succede nel medesimo credito privilegiato che avrebbe il lavoratore nei confronti del datore di lavoro. È evidente, quindi, che tale surrogazione consegue all'intervento dell' imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il CP_1
TFR, e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c. Da ciò deriva che, in sede di azione surrogatoria, l'Ente non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori e il diritto al TFR in capo a questi ultimi.
3/5 A fronte di tanto, nel caso de quo, deve reputarsi effettivamente dimostrata (e, in ogni caso, costituisce circostanza pacifica tra le parti) l'originaria sussistenza del credito per cui è causa in capo all' CP_1
posto che il versamento, da parte del Fondo di garanzia, dell'importo di cui al TFR e alle ultime retribuzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 297/1982, in favore degli ex dipendenti CP_2
e è dimostrato dalla documentazione in atti.
[...] Persona_1
Invero, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione non è affatto un inammissibile bis in idem dei titoli in possesso degli ex dipendenti in quanto non è stato emesso in loro favore, bensì in favore dell' e sulla base delle quietanze dei pagamenti effettuati (comprensivi, per legge, di CP_1
interessi e rivalutazione) dal detto Istituto, debitamente allegate al ricorso monitorio. Detto in altri termini, l' , avendo pagato il lavoratore al posto del datore di lavoro, aveva tutto il Controparte_3
diritto di richiedere ed ottenere, in proprio favore, un titolo che ingiungesse a quest'ultimo di pagargli le somme liquidate.
La doglianza avversaria, sul punto, è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
2.1) Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza sollevata da secondo il quale Parte_1 sarebbe erroneo “il quantum della pretesa azionata nel monitorio” con riguardo alla posizione di la stessa deve ritenersi parimenti infondata. Persona_1
Infatti, nel verbale di conciliazione sindacale, viene chiaramente detto, al punto 7, che “con il pagamento delle prime rate si andranno a soddisfare le retribuzioni lasciando per ultimo il pagamento del TFR”. Le mensilità nette da pagare, per quanto si evince dal verbale, hanno un valore superiore all'assegno circolare di € 7.500,00 che sostiene di avere pagato. Parte_1
Come documentato dall' , ha, inoltre, indicato, nel modello sr53, con cui è stata CP_1 Persona_1
fatta istanza al Fondo di garanzia, di avere percepito, come acconto di TFR, la somma di € 1.457,75 al lordo, per un netto di € 1.122.47, derivante dalla differenza di € 214,85 sulle retribuzioni nette ed €
900,00 di acconti ricevuti con bonifico, come specificato anche nello stesso ricorso avversario (3 rate da € 300,00 ciascuna).
Risulta, quindi, esatto l'importo del TFR liquidato dall' e per il quale quest'ultimo ha, come CP_1 innanzi specificato, il diritto di surrogarsi all'ex lavoratore nei confronti dell'attuale opponente.
Vi è, infine, da osservare che il ricorrente non può pretendere di detrarre dal dovuto all' quanto CP_1 assume aver pagato “per errore” a perché destinato al pagamento di un fornitore (tale Persona_1
Big s.r.l.) e da questi trattenuto: detto pagamento, indebito, infatti, potrà essere recuperato da
[...] direttamente ed esclusivamente nei confronti dell'ex dipendente. Parte_1
2.2) Anche l'eccezione avversaria di “illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 22 e 36 L. 724/94” non merita di essere accolta.
4/5 Infatti, se il credito degli ex dipendenti è accertato dai titoli dagli stessi ottenuti nei confronti dell'ex datore di lavoro, il Fondo di Garanzia è tenuto, per legge, a pagare loro, in luogo del datore di lavoro,
l'importo accertato maggiorato di interessi e rivalutazione ed ha diritto a surrogarsi per tale ultimo importo nei confronti del datore di lavoro.
Circa la cumulabilità di interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro, peraltro, la Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 13988 del 26.09.2022, ha definitivamente statuito che: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto CP_ legislativo 80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito dall per
l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91”.
Alla luce di tutto quanto fin qui considerato, l'opposizione opposta deve essere rigettata.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 38/2024, emesso dal Tribunale di
Piacenza, sez. lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Camilla Milani, in data 29.02.2024 nel procedimento
R.G. n. 118/2024;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del resistente, che liquida in €
2.800,00, oltre al 15% spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 10.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 249/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Matteo Piccioni, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 19.04.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza del 22.04.2024, ha convenuto in giudizio l' proponendo Parte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2024, emesso dal Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, in data 29.02.2024 nel procedimento R.G. n. 118/2024, notificato in data 12.03.2024, con il quale gli era richiesto, in qualità di titolare della cessata ditta individuale omonima, il pagamento della somma di
€ 35.651,36 per trattamento di fine rapporto anticipato ex L. n. 297/1982 spettante agli ex lavoratori dipendenti e e ultime tre mensilità spettanti a quest'ultima, oltre Persona_1 Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi €
1.370,00. Deduceva che: aveva già ottenuto, dal Tribunale di Piacenza, il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 49/2023, notificato il 28.04.2023 unitamente ad atto di precetto, con il quale era chiesto a il pagamento della somma di € 15.107,67, oltre spese di procedura, in ragione Parte_1
del mancato pagamento della retribuzione dovutale dal datore di lavoro per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, oltre che del TFR;
invece, aveva raggiunto, con il ricorrente, Persona_1
un accordo conciliativo sindacale in data 16.06.2022, con il quale quest'ultimo gli riconosceva un credito netto a titolo di TFR e retribuzioni arretrate per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2021 e quattordicesima, sempre per l'anno 2021, per € 24,123,14, di cui €
18.413,36 per TFR netto. Rappresentava che l' avrebbe potuto e dovuto utilizzare detti titoli CP_1
esecutivi per surrogarsi al datore di lavoro. Sosteneva che richiedere un diverso decreto ingiuntivo costituiva un inammissibile bis in idem di titoli esecutivi. In via subordinata, contestava il quantum della pretesa azionata in via monitoria ed eccepiva l'illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 08.07.2024, l' ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso per la sua infondatezza, sia in fatto, che in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2) Con decreto del 22.04.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
Alla successiva udienza del 06.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
E' noto che l'art. 2, comma 1, della L. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione, presso l' , del Fondo di garanzia per il trattamento CP_1 di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
2/5 pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi: “
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
Il comma 7 dello stesso articolo prevede, altresì, che il Fondo sia surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. per le somme da esso pagate. Il Fondo, dunque, succede nel medesimo credito privilegiato che avrebbe il lavoratore nei confronti del datore di lavoro. È evidente, quindi, che tale surrogazione consegue all'intervento dell' imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il CP_1
TFR, e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c. Da ciò deriva che, in sede di azione surrogatoria, l'Ente non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori e il diritto al TFR in capo a questi ultimi.
3/5 A fronte di tanto, nel caso de quo, deve reputarsi effettivamente dimostrata (e, in ogni caso, costituisce circostanza pacifica tra le parti) l'originaria sussistenza del credito per cui è causa in capo all' CP_1
posto che il versamento, da parte del Fondo di garanzia, dell'importo di cui al TFR e alle ultime retribuzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 297/1982, in favore degli ex dipendenti CP_2
e è dimostrato dalla documentazione in atti.
[...] Persona_1
Invero, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione non è affatto un inammissibile bis in idem dei titoli in possesso degli ex dipendenti in quanto non è stato emesso in loro favore, bensì in favore dell' e sulla base delle quietanze dei pagamenti effettuati (comprensivi, per legge, di CP_1
interessi e rivalutazione) dal detto Istituto, debitamente allegate al ricorso monitorio. Detto in altri termini, l' , avendo pagato il lavoratore al posto del datore di lavoro, aveva tutto il Controparte_3
diritto di richiedere ed ottenere, in proprio favore, un titolo che ingiungesse a quest'ultimo di pagargli le somme liquidate.
La doglianza avversaria, sul punto, è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
2.1) Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza sollevata da secondo il quale Parte_1 sarebbe erroneo “il quantum della pretesa azionata nel monitorio” con riguardo alla posizione di la stessa deve ritenersi parimenti infondata. Persona_1
Infatti, nel verbale di conciliazione sindacale, viene chiaramente detto, al punto 7, che “con il pagamento delle prime rate si andranno a soddisfare le retribuzioni lasciando per ultimo il pagamento del TFR”. Le mensilità nette da pagare, per quanto si evince dal verbale, hanno un valore superiore all'assegno circolare di € 7.500,00 che sostiene di avere pagato. Parte_1
Come documentato dall' , ha, inoltre, indicato, nel modello sr53, con cui è stata CP_1 Persona_1
fatta istanza al Fondo di garanzia, di avere percepito, come acconto di TFR, la somma di € 1.457,75 al lordo, per un netto di € 1.122.47, derivante dalla differenza di € 214,85 sulle retribuzioni nette ed €
900,00 di acconti ricevuti con bonifico, come specificato anche nello stesso ricorso avversario (3 rate da € 300,00 ciascuna).
Risulta, quindi, esatto l'importo del TFR liquidato dall' e per il quale quest'ultimo ha, come CP_1 innanzi specificato, il diritto di surrogarsi all'ex lavoratore nei confronti dell'attuale opponente.
Vi è, infine, da osservare che il ricorrente non può pretendere di detrarre dal dovuto all' quanto CP_1 assume aver pagato “per errore” a perché destinato al pagamento di un fornitore (tale Persona_1
Big s.r.l.) e da questi trattenuto: detto pagamento, indebito, infatti, potrà essere recuperato da
[...] direttamente ed esclusivamente nei confronti dell'ex dipendente. Parte_1
2.2) Anche l'eccezione avversaria di “illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 22 e 36 L. 724/94” non merita di essere accolta.
4/5 Infatti, se il credito degli ex dipendenti è accertato dai titoli dagli stessi ottenuti nei confronti dell'ex datore di lavoro, il Fondo di Garanzia è tenuto, per legge, a pagare loro, in luogo del datore di lavoro,
l'importo accertato maggiorato di interessi e rivalutazione ed ha diritto a surrogarsi per tale ultimo importo nei confronti del datore di lavoro.
Circa la cumulabilità di interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro, peraltro, la Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 13988 del 26.09.2022, ha definitivamente statuito che: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto CP_ legislativo 80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito dall per
l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91”.
Alla luce di tutto quanto fin qui considerato, l'opposizione opposta deve essere rigettata.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 38/2024, emesso dal Tribunale di
Piacenza, sez. lavoro, in persona del G.L. dott.ssa Camilla Milani, in data 29.02.2024 nel procedimento
R.G. n. 118/2024;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del resistente, che liquida in €
2.800,00, oltre al 15% spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 10.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5