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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IT ALIANA
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott. Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 8914/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. D. Gargano), ricorrente, nei confronti di Parte_1
, resistente contumace;
Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva, premesso che ha chiesto modificarsi le condizioni di separazione stabilite Parte_1 con accordo di negoziazione assistita dell'11.10.2023, con visto della Procura della Repubblica del 17.10.2023, che prevedeva l'affido condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 presso la madre ed un assegno a carico del di € 1.100,00 mensili (di cui € 350,00 in Parte_1 favore della coniuge, € 350,00 in favore della figlia minore ed € 400,00 per il canone locativo),
e ciò nel senso di disporsi il collocamento della figlia minore presso il padre, revocando Per_1
l'assegno a carico del padre in favore della figlia e ponendo a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare in favore del coniuge un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, revocando altresì il contributo alla locazione e dispensando il ricorrente dal versamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente. Ha rappresentato che, a partire dal mese di marzo 2024, la figlia minore era Per_1 tornata a vivere stabilmente presso di lui a causa della scelta della di lasciare l'immobile CP_1
condotto in locazione, ove viveva con la figlia, e di trasferirsi in Svizzera.
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
All'udienza del 14.4.2025 il G.D., sentito il ricorrente comparso personalmente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Prel iminarment e va ril evat o che è pendente il giudizi o di divorzio t ra l e medesime parti dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 11546/2024), nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza ex art. 473 -bis.22 cpc. La suddetta ordinanza, essendo intervenuta nell e more del presente giudi zi o, ha assorbit o le dom ande originari am ent e formulat e dal ri corrente (regol ament azione dei rapporti pat rimoni ali t ra i coniugi e dei rapporti personali e pat rimoniali tra di essi ed i figli ). Ed invero, come noto, le parti possono richiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e/o la prole adottati con la sentenza di separazione giudiziale o, il che è lo stesso, con il decreto di omologa della separazione consensuale, fino all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio. Alla l uce del prevalent e ori ent am ent o dell a gi uris prudenza di l egi tt imità, condi viso da quest o Tribunal e,
“L'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patri moniali tra i coniugi in r elazi one al med esimo arco t emporal e e per altro aspetto la nat ura cautelare del provvediment o presidenzi al e adottato in sede di divorzio compor tano che detto provvedi mento e quelli successivi pronunciati nel corso del pr ocediment o costitui scono dalla data dell a loro emis sione
l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra coniugi” (in t al senso C ass. n.
21245/2010; Cass.n.17825/2013).
In defi nitiva, una volt a inst aurat o il giudi zio di divorzi o (o com unque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 -bis.22 cpc) il gi udi ce dell a separazione non può più pronunci arsi sull e questioni genit ori ali
(c.d. provvedim ent i de fut uro) avendo esclusiva pot estas decidendi
(sopravvenut a) il sol o giudice del divorzi o. Inolt re, dal m om ento del deposit o del ri corso di vo rzi le (o comunque dall 'adozione dei provvedi menti provvisori ex art . 473 -bi s.22 cpc) il giudice dell a separazi one non può pi ù pronunci arsi sull e questioni economiche, s e non con riguardo al periodo com preso fra l a dat a di deposito del ri cors o per separazio ne o modifi ca dell e condizioni di separazi one e la dat a del deposit o del ricorso divorzil e (in t al senso Ti b. Milano ord. 26.2.2016 est . B uffone;
Trib Monza 2017).
Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza ex art. 473 -bis.22 cpc adott at a nel cors o del giudizi o di di vorzi o.
Ebbene, va rilevato che, dopo l'introduzione del presente procedimento, in data 09.05.2025, nel procedimento di divorzio tra le medesime parti (R.G. 11546/2024), sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali è stato disposto il collocamento della figlia minore presso il padre, la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia minore a Per_1 carico di con decorrenza da giugno 2024, l'obbligo di corresponsione di un assegno Parte_1 a carico della madre per la figlia;
inoltre, alcun assegno divorzile è stato previsto in favore della
. CP_1
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della , CP_1
relativamente al periodo intermedio, compreso fra l a dat a di deposi t o del ri corso per modi fica dell e condi zioni di s eparazi one (2.9.2024) e la dat a del deposito del ricorso divorzil e (5.11.2024), riti ene il Collegio che non sussist ano i presupposti per l'eliminazione dell'assegno, considerato che, nel prese nte procedim ento, non è st at a forni ta l a prova che l a abbi a t rovato una CP_1
occupazione st abil e che le consent a di rendersi autonoma. Ed invero, con com uni cazi one del 27.6.2024 (all egat a al ricorso) il di fensore dell a resist ent e rappresent ava che l a non si era ancora trasferita all'estero poichè era CP_1
in att esa di trovare una occupazione. Inoltre, val e l a pena evidenziare che l a
, a maggio 2024, rinunciava a percepire soltanto l'assegno in favore CP_1
dell a fi gli a con decorrenza da aprile 202 4 (cfr. com uni cazione del 20.5.2024), ma non operava alcuna rinuncia all'assegno per sé.
Pertanto, le istanze proposte dal ricorrente, in seguito all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio, rest ano assorbit e nell 'am bito del giudizio di divorzio pendent e di nanzi al Tribunal e di Bari R.G. n. 11546/2024, m ent re l a domanda di revoca dell'assegno in favore della moglie, relativamente al periodo interm edi o, va ri gett at a.
Nulla sulle spese.
P.q.m.
Il Tribunale, dichiara l e dom ande formulat e dal ri corrent e (regolamentazi one dei rapporti pat rimoni ali t ra i coniugi e dei rapporti personali e pat rimoniali tra di essi ed i figli) assorbite nell'ambito del giudizio di divorzio pendente dinanzi al
Tri bunal e di B ari R.G. n. 11546 /2024; rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie relativamente al periodo intermedio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 20.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott. Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 8914/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. D. Gargano), ricorrente, nei confronti di Parte_1
, resistente contumace;
Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva, premesso che ha chiesto modificarsi le condizioni di separazione stabilite Parte_1 con accordo di negoziazione assistita dell'11.10.2023, con visto della Procura della Repubblica del 17.10.2023, che prevedeva l'affido condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 presso la madre ed un assegno a carico del di € 1.100,00 mensili (di cui € 350,00 in Parte_1 favore della coniuge, € 350,00 in favore della figlia minore ed € 400,00 per il canone locativo),
e ciò nel senso di disporsi il collocamento della figlia minore presso il padre, revocando Per_1
l'assegno a carico del padre in favore della figlia e ponendo a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare in favore del coniuge un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, revocando altresì il contributo alla locazione e dispensando il ricorrente dal versamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente. Ha rappresentato che, a partire dal mese di marzo 2024, la figlia minore era Per_1 tornata a vivere stabilmente presso di lui a causa della scelta della di lasciare l'immobile CP_1
condotto in locazione, ove viveva con la figlia, e di trasferirsi in Svizzera.
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
All'udienza del 14.4.2025 il G.D., sentito il ricorrente comparso personalmente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Prel iminarment e va ril evat o che è pendente il giudizi o di divorzio t ra l e medesime parti dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 11546/2024), nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza ex art. 473 -bis.22 cpc. La suddetta ordinanza, essendo intervenuta nell e more del presente giudi zi o, ha assorbit o le dom ande originari am ent e formulat e dal ri corrente (regol ament azione dei rapporti pat rimoni ali t ra i coniugi e dei rapporti personali e pat rimoniali tra di essi ed i figli ). Ed invero, come noto, le parti possono richiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e/o la prole adottati con la sentenza di separazione giudiziale o, il che è lo stesso, con il decreto di omologa della separazione consensuale, fino all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio. Alla l uce del prevalent e ori ent am ent o dell a gi uris prudenza di l egi tt imità, condi viso da quest o Tribunal e,
“L'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patri moniali tra i coniugi in r elazi one al med esimo arco t emporal e e per altro aspetto la nat ura cautelare del provvediment o presidenzi al e adottato in sede di divorzio compor tano che detto provvedi mento e quelli successivi pronunciati nel corso del pr ocediment o costitui scono dalla data dell a loro emis sione
l'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra coniugi” (in t al senso C ass. n.
21245/2010; Cass.n.17825/2013).
In defi nitiva, una volt a inst aurat o il giudi zio di divorzi o (o com unque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 -bis.22 cpc) il gi udi ce dell a separazione non può più pronunci arsi sull e questioni genit ori ali
(c.d. provvedim ent i de fut uro) avendo esclusiva pot estas decidendi
(sopravvenut a) il sol o giudice del divorzi o. Inolt re, dal m om ento del deposit o del ri corso di vo rzi le (o comunque dall 'adozione dei provvedi menti provvisori ex art . 473 -bi s.22 cpc) il giudice dell a separazi one non può pi ù pronunci arsi sull e questioni economiche, s e non con riguardo al periodo com preso fra l a dat a di deposito del ri cors o per separazio ne o modifi ca dell e condizioni di separazi one e la dat a del deposit o del ricorso divorzil e (in t al senso Ti b. Milano ord. 26.2.2016 est . B uffone;
Trib Monza 2017).
Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza ex art. 473 -bis.22 cpc adott at a nel cors o del giudizi o di di vorzi o.
Ebbene, va rilevato che, dopo l'introduzione del presente procedimento, in data 09.05.2025, nel procedimento di divorzio tra le medesime parti (R.G. 11546/2024), sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali è stato disposto il collocamento della figlia minore presso il padre, la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia minore a Per_1 carico di con decorrenza da giugno 2024, l'obbligo di corresponsione di un assegno Parte_1 a carico della madre per la figlia;
inoltre, alcun assegno divorzile è stato previsto in favore della
. CP_1
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della , CP_1
relativamente al periodo intermedio, compreso fra l a dat a di deposi t o del ri corso per modi fica dell e condi zioni di s eparazi one (2.9.2024) e la dat a del deposito del ricorso divorzil e (5.11.2024), riti ene il Collegio che non sussist ano i presupposti per l'eliminazione dell'assegno, considerato che, nel prese nte procedim ento, non è st at a forni ta l a prova che l a abbi a t rovato una CP_1
occupazione st abil e che le consent a di rendersi autonoma. Ed invero, con com uni cazi one del 27.6.2024 (all egat a al ricorso) il di fensore dell a resist ent e rappresent ava che l a non si era ancora trasferita all'estero poichè era CP_1
in att esa di trovare una occupazione. Inoltre, val e l a pena evidenziare che l a
, a maggio 2024, rinunciava a percepire soltanto l'assegno in favore CP_1
dell a fi gli a con decorrenza da aprile 202 4 (cfr. com uni cazione del 20.5.2024), ma non operava alcuna rinuncia all'assegno per sé.
Pertanto, le istanze proposte dal ricorrente, in seguito all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio, rest ano assorbit e nell 'am bito del giudizio di divorzio pendent e di nanzi al Tribunal e di Bari R.G. n. 11546/2024, m ent re l a domanda di revoca dell'assegno in favore della moglie, relativamente al periodo interm edi o, va ri gett at a.
Nulla sulle spese.
P.q.m.
Il Tribunale, dichiara l e dom ande formulat e dal ri corrent e (regolamentazi one dei rapporti pat rimoni ali t ra i coniugi e dei rapporti personali e pat rimoniali tra di essi ed i figli) assorbite nell'ambito del giudizio di divorzio pendente dinanzi al
Tri bunal e di B ari R.G. n. 11546 /2024; rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie relativamente al periodo intermedio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 20.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato