Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 793/24 V.G. introdotta da
, , elett.te dom.ti in Melfi presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Monico TR che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con ricorso del 10.04.2024 e - premesso di Parte_1 Parte_2 aver intrattenuto, dal 2020 al 2023, una convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio TR (10.06.2022), riconosciuto da entrambi i genitori, hanno chiesto che sia regolato l'affidamento e il mantenimento del figlio alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, riservata in decisione all'udienza del 25.09.2024, è stata rimessa sul ruolo con l'onere alle parti di correzione dei refusi presenti nell'accordo e nel piano genitoriale.
All'udienza del 09.04.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno formulato le conclusioni in conformità del ricorso congiunto, fornendo i chiarimenti richiesti dal Collegio e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
L'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, corretto secondo le indicazioni dell'ordinanza collegiale sopra richiamata, sottoscritto dalle parti e dal difensore e allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 09.04.2025 è di seguito trascritto:
“1- Affidare il figlio TR ad entrambi i genitori con collocazione stabile abitativa presso la madre attualmente residente in [...] che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del piccolo all'altro genitore;
2- Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse di TR a trasferirsi o meno.
3- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà e la responsabilità genitoriale, separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4- i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5- Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del minore con il padre, questi potrà tenerlo con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa.
6- In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
Fino al compimento del terzo anno di età
- il padre potrà tenere con sé il figlio 3 giorni a settimana il martedì ed il venerdì dalle 17:00 alle 19:30 e il giovedì dalle 17:00 alle 21:30 nonché a fine settimana alternati, anche la domenica dalle 10:00 alle 17:30. Tale previsione è applicabile anche per quanto riguarda le feste (NA e Capodanno) ed il periodo estivo in cui vista la tenera età del bambino si concorda una gestione libera previo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, si applicheranno i giorni e gli orari concordati in precedenza.
Dal compimento del terzo anno di età
6b - Il padre potrà tenere con sé il figlio 3 giorni a settimana il martedì ed il venerdì dalle 17:00 alle 20:00 e il giovedì dalle 17:00 alle 21:30 nonché a fine settimana alternati, dalle 10:00 del Sabato alle 19:00 della Domenica. Per le vacanze estive vengono sospese le ordinarie modalità di frequentazione e il padre potrà tenere il minore con sé tutti i giorni dal 4 al 19 luglio dalle 10:00 alle 19:00 e con pernottamento tra il 6 e il 7 luglio, mentre la madre potrà tenere con sé il minore con sospensione delle frequentazioni paterne dal 20 al 30 luglio.
Per le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal 25 dicembre alle 10:00 al 26 dicembre alle 10:00 e dal 31 dicembre alle 10:00 al
1° gennaio alle 10:00 Per le vacanze pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal sabato alle ore 16 e 30 al giorno di Pasqua alle 18:00.
Dal compimento del quarto anno di età,
6c) - Frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé il figlio, orientativamente il martedì o il mercoledì (quando il fine settimana è di spettanza del padre), dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
il lunedì e giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre), dall'orario di uscita da scuola, recandola direttamente presso l'istituto scolastico il giorno successivo;
6d) - Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni il bambino trascorra la Vigilia con un genitore ed il giorno di NA con l'altro; nell'anno in cui il padre trascorrerà il giorno della vigilia di NA ( 24
DICEMBRE) con il figlio TR e la madre quello di NA (25 dicembre), il minore trascorrerà in maniera consecutiva il restante periodo di vacanza ( dal
26 dicembre al 1 gennaio mattina) insieme al padre. Nell'anno invece in cui la madre trascorrerà il giorno della vigilia di NA ( 24 dicembre) con il figlio e il padre quello di NA ( 25 dicembre) , il minore trascorrerai in modo consecutivo il periodo che va dal 26 dicembre al 1 gennaio mattina con la madre e dal 1 gennaio mattina al 7 gennaio con il padre. Qualora il 7 gennaio non cada nel weekend il padre dovrà accompagnare il minore alla scuola di appartenenza. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/1° gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del piccolo presso l'uno o l'altro dei genitori;
6e) - il piccolo TR trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori;
quanto al giorno del suo compleanno verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina /pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 6f) - Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il minore per quattro settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio, i cui periodi andranno preventivamente comunicati alla madre;
anche la mamma avrà con sé il bambino in modo esclusivo per quattro settimane non consecutive, preventivamente informando il padre del periodo;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza del bambino presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale / weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
6g) - Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanza ecc.);
6h) Entrambi i genitori concordano sull'onere reciproco della circostanziata informazione e comunicazione in ordine a luogo in cui la figlia viene condotta durante le vacanze;
7) - Per il mantenimento ordinario del piccolo TR, il padre corrisponderà mensilmente alla madre l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT. Entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche, ricreative, sportive ed educative);
8) - l'assegno unico previsto in favore del minore TR verrà percepito al 100% dalla madre”.
L'accordo risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi. Anche la frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario, come concordata dalle parti, è rispondente all'interesse del figlio al mantenimento di un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori.
Anche dal punto di vista economico, il contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di 300 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, appare proporzionale alle rispettive condizioni economiche delle parti e conforme alle attuali esigenze del figlio.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso del 10.04.2024 così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa l'accordo di regolazione della responsabilità genitoriale, come integralmente trascritto in motivazione;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 19.05.2025
La Presidente est.