Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 699/2025 promossa congiuntamente da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Viviana Vicario (c.f. ), in Lodi (LO) alla via C.F._2
Magenta n. 43;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Squintani (c.f. in Lodi (LO), alla C.F._4
via Battaggio n. 8;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4
Brembio tra i ricorrenti (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.03.1964, (C.F. ) nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 trascritto nel registro degli atti di matrimonio nell'anno 1988 parte II serie A N05 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni concordate tra i coniugi;
2) dichiarare la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della NO
con la omologa di separazione in relazione all'immobile in Brembio Via Togliatti n Pt_2
17 in quanto i figli e sono entrambi maggiorenni ed entrambi economicamente Per_1 Per_2
indipendenti e per i quali non vi è più la necessità di versamento di alcun assegno di mantenimento;
3) la NO , unitamente ai figli se vorranno, potrà continuare ad abitare l'immobile Pt_2
in Brembio Via Togliatti n. 17 fino a quando verrà venduto e/o si provvederà alla divisione;
4) avuto riguardo al valore di locazione dell'immobile, pari ad € 800,00, e tenuto conto che i figli potranno vivere nell'immobile, come precisato al punto 3, senza dover nulla corrispondere ai genitori a titolo di indennità di occupazione, la GN , per il tempo in cui abiterà Pt_2
l'immobile suddetto, riconoscerà e corrisponderà al IG. a mezzo bonifico bancario Pt_1 alle coordinate bancarie che verranno comunicate, la somma mensile di € 200,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile a partire dal deposito della sentenza di divorzio, oltre rivalutazione istat a partire dal 2026; la somma di € 200,00 sarà oggetto di revisione in aumento nel caso in cui la sig.ra dovesse ospitare in maniera continuativa in casa Pt_2
persone diverse dai figli;
inoltre la GN sosterrà interamente tutte le spese Pt_2
relative alle utenze della casa familiare (con riferimento, a titolo esemplificativo, a acqua, luce, gas e connessione internet con la fibra), le spese per l'utilizzo dell'immobile e il suo mantenimento ordinario che la stessa si impegna ad eseguire;
gli oneri fiscali, (tassa rifiuti, imu e IRPEF) resteranno rispettivamente a carico delle parti interessate e obbligate per quanto dovuti ex lege;
5) il IG. e la IG.ra provvederanno a sopportare al 50% ciascuno le spese Pt_1 Pt_2
relative al mantenimento straordinario dell'immobile spese che dovranno essere preventivate e concordate tra gli stessi, in caso contrario il coniuge non potrà pretendere il rimborso e/o la suddivisione della spesa con l'altro coniuge, salvo urgenze e necessità improrogabili;
6) la IG.ra si impegna altresì a non apportare alcuna modifica all'immobile e agli Pt_2
impianti senza il preventivo consenso scritto del IG. il quale potrà autorizzare per Pt_1
pagina 2 di 4 iscritto eventuali miglioramenti o addizioni, che resteranno acquisite all'unità immobiliare senza che sia dovuto alla IG.ra alcun compenso, salvo patti contrari risultanti per Pt_2
iscritto; si precisa inoltre che, al di fuori di quanto previsto al punto 5, le innovazioni, le modifiche e le migliorie effettuate senza il preventivo consenso scritto del IG purchè Pt_1 in linea con le normative vigenti e fatte a regola d'arte, se non potranno essere rimosse, rimarranno incorporate nell'immobile senza alcun addebito o riparto di spesa a carico del IG.
Pt_1
7) la IG.ra svolge regolare attività lavorativa, il signor riceve la pensione di Pt_2 Pt_1
anzianità, entrambi dichiarano di essere per se stessi economicamente indipendenti, pertanto non dovranno corrispondere nulla per il mantenimento l'uno dell'altro, mantenimento cui espressamente rinunciano;
8) i beni mobili sono già stati tutti suddivisi tra i coniugi, ad esclusione degli arredi della casa familiare e il IG. ha già provveduto a ritirare dalla casa coniugale tutti gli effetti Pt_1
personali; i conti correnti dei coniugi sono già stati separati e ciascuno è esclusivo titolare del conto corrente a lui intestato e delle somme ivi giacenti come da documentazione che si produce;
9) i IG.ri e , sono concordi e si impegnano a non procedere alla vendita Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Brembio Via Togliatti n. 17 fin quando i figli resteranno nella casa. In caso di successiva vendita, a mezzo atto notarile (atto per il quale le parti chiederanno, ove applicabili, le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 – esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa) il ricavato, dedotte le spese di vendita a loro carico pro quota, verrà così suddiviso: i coniugi tratterranno il 25% ciascuno e il residuo 50% verrà corrisposto ai figli in pari quota;
10) i coniugi dichiarano, anche con le condizioni soprarichiamate e con la loro esecuzione, di aver provveduto alla divisione dei beni in comune di aver regolato così ogni rapporto tra loro ed i rispettivi e reciproci diritti e doveri sorti in dipendenza della trascorsa convivenza coniugale, di aver definito tra loro ogni rapporto di tipo economico – patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo causa e/o ragione in dipendenza dell'intercorsa convivenza coniugale e matrimonio.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate, e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto n. 10048/2013 del 09.07.2013, pubblicato il 31.07.2013, con la quale questo Tribunale ha omologato le condizioni concordate dalle parti.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni i rapporti economici.
Si compensano le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Brembio Parte_2
(LO), in data 16.07.1988, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n.
05, parte II, serie A, anno 1988;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa le spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brembio (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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