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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20747/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da
1) Parte_1
Nato il 05/08/1973 a Magenta (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sciarretta Luana presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 12/02/1974 a Magenta (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) in data 17 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 55 parte II serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 8225/2019 del Tribunale di Milano in data 16 settembre
2019 con i seguenti figli:
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nata il [...] Persona_1 in Milano, cittadina italiana
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nato il Controparte_1
20/01/2006 in Milano, cittadino italiano
(minorenne) nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_2
(minorenne) nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 06.06.2024 il Sig. ha chiesto Parte_1 la modifica della sentenza di divorzio n. 8225/2019 del 16.09.2019, così come modificata dal decreto n. 7220/2023 del 20.05.2023.
Con atto depositato in data 29.10.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è Parte_2 opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 05 dicembre 2024, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori ed restano affidati in via condivisa in favore di entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le
Parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
2. la Sig.ra corrisponderà al Sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 Per_ ordinario una tantum dei figli , , e la somma complessiva di € 15.000,00, Per_3 Per_2 CP_1 che verrà versata al momento dello svincolo delle polizze e, comunque, entro il 30.1.2025, salvo diverse tempistiche legate alle pratiche bancarie, che la signora si impegna a comunicare Pt_2 prontamente al signor , documentando il ritardo. Sul punto, le Parti si danno Parte_1 reciprocamente atto che la Sig.ra ha già richiesto lo svincolo delle citate polizze in data Pt_2
12.12.2024, come dalla stessa riferito.
La somma complessiva di € 15.000,00 dovrà intendersi versata a titolo di contributo al mantenimento Per_ dei figli , , e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli Per_3 Per_2 CP_1 stessi;
3. la Sig.ra rinuncia all'assegno unico universale dei figli che verrà, pertanto, trattenuto Pt_2 interamente dal padre. Sul punto, le Parti si danno atto che la Sig.ra ha già provveduto alla Pt_2 formalizzazione della pratica di rinuncia al sopraindicato emolumento in data 12.12.2024, come dalla stessa riferito;
4. il Sig. continuerà a corrispondere il contributo mensile al mantenimento ordinario Parte_3 Per_ dell'importo di € 290,00 in favore di , da versarsi direttamente alla stessa entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025);
5. il Sig. continuerà a farsi carico nella misura del 100% di tutte le spese Parte_1 Per_ straordinarie dei figli , , e così come previste e disciplinate dalle Linee Per_3 Per_2 CP_1
Guida del Tribunale di Milano;
6. l'assegno di mantenimento a carico del signor a favore di e viene Parte_1 Per_2 Per_3 revocato a far data da marzo 2024, momento in cui i minori si sono trasferiti in via esclusiva dal padre;
7. i Sig.ri e si impegnano entro e non oltre il 30.12.2024 ad attivarsi presso il Pt_2 Parte_1 centro Paolo Sesto di Magenta (MI) per avviare un percorso di sostegno psicologico in favore di
e e ciò al fine di agevolare la ripresa delle frequentazioni della madre con i due figli Per_3 Per_2 minori. I Sig.ri si attiveranno anche per un percorso di sostegno alla genitorialità; Pt_2 Parte_1
8. alla luce degli accordi raggiunti e salvo il buon fine degli stessi, le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che nulla è più dovuto l'un l'altra in relazioni ai reciproci rapporti di debito/credito indicati nei rispettivi atti difensivi;
9. i genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.”
Con ordinanza emessa in data 10.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla di divorzio n. 8225/2019 del 16.09.2019, così come modificata dal decreto n. 7220/2023 del 20.05.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da
1) Parte_1
Nato il 05/08/1973 a Magenta (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sciarretta Luana presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 12/02/1974 a Magenta (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) in data 17 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 55 parte II serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 8225/2019 del Tribunale di Milano in data 16 settembre
2019 con i seguenti figli:
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nata il [...] Persona_1 in Milano, cittadina italiana
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nato il Controparte_1
20/01/2006 in Milano, cittadino italiano
(minorenne) nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_2
(minorenne) nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 06.06.2024 il Sig. ha chiesto Parte_1 la modifica della sentenza di divorzio n. 8225/2019 del 16.09.2019, così come modificata dal decreto n. 7220/2023 del 20.05.2023.
Con atto depositato in data 29.10.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è Parte_2 opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 05 dicembre 2024, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori ed restano affidati in via condivisa in favore di entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le
Parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
2. la Sig.ra corrisponderà al Sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 Per_ ordinario una tantum dei figli , , e la somma complessiva di € 15.000,00, Per_3 Per_2 CP_1 che verrà versata al momento dello svincolo delle polizze e, comunque, entro il 30.1.2025, salvo diverse tempistiche legate alle pratiche bancarie, che la signora si impegna a comunicare Pt_2 prontamente al signor , documentando il ritardo. Sul punto, le Parti si danno Parte_1 reciprocamente atto che la Sig.ra ha già richiesto lo svincolo delle citate polizze in data Pt_2
12.12.2024, come dalla stessa riferito.
La somma complessiva di € 15.000,00 dovrà intendersi versata a titolo di contributo al mantenimento Per_ dei figli , , e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli Per_3 Per_2 CP_1 stessi;
3. la Sig.ra rinuncia all'assegno unico universale dei figli che verrà, pertanto, trattenuto Pt_2 interamente dal padre. Sul punto, le Parti si danno atto che la Sig.ra ha già provveduto alla Pt_2 formalizzazione della pratica di rinuncia al sopraindicato emolumento in data 12.12.2024, come dalla stessa riferito;
4. il Sig. continuerà a corrispondere il contributo mensile al mantenimento ordinario Parte_3 Per_ dell'importo di € 290,00 in favore di , da versarsi direttamente alla stessa entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2025);
5. il Sig. continuerà a farsi carico nella misura del 100% di tutte le spese Parte_1 Per_ straordinarie dei figli , , e così come previste e disciplinate dalle Linee Per_3 Per_2 CP_1
Guida del Tribunale di Milano;
6. l'assegno di mantenimento a carico del signor a favore di e viene Parte_1 Per_2 Per_3 revocato a far data da marzo 2024, momento in cui i minori si sono trasferiti in via esclusiva dal padre;
7. i Sig.ri e si impegnano entro e non oltre il 30.12.2024 ad attivarsi presso il Pt_2 Parte_1 centro Paolo Sesto di Magenta (MI) per avviare un percorso di sostegno psicologico in favore di
e e ciò al fine di agevolare la ripresa delle frequentazioni della madre con i due figli Per_3 Per_2 minori. I Sig.ri si attiveranno anche per un percorso di sostegno alla genitorialità; Pt_2 Parte_1
8. alla luce degli accordi raggiunti e salvo il buon fine degli stessi, le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che nulla è più dovuto l'un l'altra in relazioni ai reciproci rapporti di debito/credito indicati nei rispettivi atti difensivi;
9. i genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.”
Con ordinanza emessa in data 10.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla di divorzio n. 8225/2019 del 16.09.2019, così come modificata dal decreto n. 7220/2023 del 20.05.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni