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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/12/2024, n. 6346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6346 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MIELLO, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANUELA SELVO, presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 11/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI SUSA, il Parte_1 CP_1
07/07/2004.
pagina 1 di 6 Dal matrimonio sono nati: il 18/04/2008 e il 11/10/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31/07/2024 CP_1
instando anch'ella per la separazione personale, con addebito al sig. Pt_1
All'udienza del 30/09/2024 i difensori delle parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che la signora rinuncia alla formulata domanda di addebito della separazione ed il CP_1
sig. accetta tale rinuncia Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata il Persona_3
18/04/2008 in SUSA (TO) Atto N. 3 parte 2 serie B - anno 2008 - Comune di BRUZOLO (TO)
( ) e Nato il 11/10/2016 in RIVOLI (TO) Atto N. 13 parte CodiceFiscale_3 Persona_4
2 serie B - anno 2016 - Comune di BRUZOLO (TO) (C.F. ) venga esercitata in C.F._4
via esclusiva dalla madre, onde permettere un'opportuna gestione quotidiana a burocratica e sanitaria dei figli, in particolare di . Per_2
pagina 2 di 6 DISPONE che per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ed anche quelle concernenti l'istruzione, le decisioni e le sottoscrizioni autorizzative in via esclusiva di carattere clinico, psicologico, scolastico, nessuna esclusa, nonché l'accompagnamento del figlio presso i professionisti che hanno in carico o incarichi specialistici, nonché la proposizione di Persona_5
eventuali istanze alla per la richiesta e/o conferma dell'assegno di accompagnamento per la Pt_2
sua invalidità, per l'apertura e la gestione del conto corrente su cui vengono disposti gli accrediti del suo assegno, per la predisposizione di ogni istanza / domanda / decisione che riguardi ogni attività del figlio minore e della figlia l'apertura, l'attività delle operazioni in via esclusiva Persona_5 Per_1
senza necessità per i connessi rapporti economici, bancari, postali o assicurativi.
DISPONE che la madre condivida tutte le informazioni ed aggiorni il padre dello stato di salute delle cure e di ogni altro aspetto relativo ai figli minori e . I figli avranno residenza e Per_1 Per_2
collocazione principale con la madre.
DISPONE che il padre possa tenere i figli con sé secondo l'ampio calendario di visita che segue:
Vacanze scolastiche estive:
dal 26 giugno al 31 agosto di ciascun anno i figli rimarranno con il padre, presso la casa in comproprietà
dei coniugi, sita in CC (MT), che li preleverà presso la ex casa coniugale.
Durante dette vacanze scolastiche estive la madre starà con i figli, con le medesime modalità dell'estate
2024, nella casa in comproprietà tra i coniugi sita in CC (MT), via Trieste n. 3 per un periodo dieci giorni complessivi, ad anni alternati, indicativamente dal 15 al 25 luglio o dal 1 al 10 agosto,
comunicando al sig. le date precise entro il giorno 12 giugno di ciascun anno. Pt_1
Vacanze scolastiche natalizie: i figli rimarranno presso la casa di OL con la madre sino al 26
dicembre di ciascun anno. Il giorno 26 dicembre la madre accompagnerà i figli a CC (MT) dal padre ed il medesimo li riaccompagnerà a casa OL (TO) al termine delle vacanze scolastiche natalizie.
Vacanze di Pasqua. I figli trascorreranno un periodo di dieci giorni consecutivi, comprensivi delle vacanze scolastiche a CC (MT) con il padre. Il padre si recherà a prendere i figli presso la madre (in macchina o treno a proprie esclusive spese) e li terrà a CC (MT). Per il viaggio di ritorno CC /
OL la spesa del treno per figli e marito sarà divisa al 50%. Per il relativo mese il sig. non Pt_1
verserà il mantenimento e nulla per tal periodo verrà chiesto alla sig.ra CP_1
pagina 3 di 6 DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli, quando li ha con sé.
Inoltre, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 10
di ogni mese - a mezzo bonifico bancario – l'assegno di mantenimento, per dodici mensilità (ma ove li tenga con sé saranno esclusi i mesi di luglio, agosto ed il mese in cui cade la Pasqua) dell'importo di
Euro 50,00 ciascuno (complessivamente 100,00 Euro) con decorrenza dal mese di dicembre 2024, mese indicato anche quale base di calcolo per la rivalutazione, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
Inoltre, la madre verserà al sig. la somma di 800,00 Euro, per il periodo estivo suindicato Pt_1
comprensivo dei mesi di luglio ed agosto, ove il padre terrà con sé i figli. La signora verserà al CP_1
sig. tale somma come segue: euro 400,00 al 24 giugno per il primo periodo e 400 Euro al primo Pt_1
giorno agosto, per il mese di agosto.
DA' ATTO dell'accordo tra i coniugi secondo cui il mese in cui ogni anno cadono le vacanze scolastiche pasquali (periodo in cui il sig. terrà con sé i figli per dieci giorni consecutivi) ove il sig. Pt_1 Pt_1
prenda con sé i figli, il padre non verserà il previsto assegno di mantenimento (euro 100,00) e la madre non verserà alcunchè al padre a titolo concorso nel mantenimento.
DA' ATTO dell'intervenuto accordo secondo cui l'assegno unico familiare INPS per entrambi i figli ed assegno di invalidità ed eventuale accompagnamento e/o frequenza verrà percepito al 100 % dalla madre;
attualmente così è previsto dalle norme ma tale percepimento al 100 % alla madre varrà anche in caso di modifica successiva di tale ripartizione. Il padre si obbliga sin d'ora a collaborare per eventuali modifiche ai contratti bancari su cui perviene l'accredito attualmente.
DISPONE che i genitori suddividano le spese straordinarie per i figli, con espresso richiamo e applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Torino, nella misura che segue: 40 % a carico del padre ed il 60% a carico della madre.
DA' ATTO dell'accordo per la suddivisione delle spese di trasporto come segue:
Viaggi per il trasporto nelle visite durante le vacanze estive: I biglietti dei viaggi di andata e ritorno per figli e genitore accompagnatore dei medesimi saranno acquistati dalla moglie ed il marito provvederà a versare il 50% al ricevimento dei biglietti (Qualora la moglie non possa recarsi personalmente a CC
a prendere i figli il padre li riporterà in Piemonte).
pagina 4 di 6 Viaggi per il trasporto nelle visite durante le vacanze natalizie: Il giorno 26 dicembre la madre accompagnerà i figli a CC (MT) dal padre (con spese a proprio carico esclusivo) ed il medesimo li riaccompagnerà a casa OL (TO) al termine delle vacanze scolastiche natalizie (con spese a proprio carico esclusivo).
Spese per il ritorno del solo padre a CC. Sia per il periodo delle vacanze estive sia pasquali,
allorquando i figli vengano riaccompagnati dal padre la sig.ra contribuirà come segue alle spese CP_1
del biglietto di ritorno a CC del sig. ella verserà per il rientro a casa del marito un importo di Pt_1
Euro 120,00 qualora il padre si rechi a prendere i figli in auto. Comunque, sempre, il costo del viaggio di ritorno in treno di entrambi i genitori verrà suddiviso al 50 % ciascuno.
ASSEGNA la casa coniugale sita in OL (TO), Via Maffiodenza n. 5, alla sig.ra con tutto il CP_1
mobilio che l'arreda, che ivi coabiterà unitamente ai figli.
DA' ATTO che il sig. ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale, prelevando i propri effetti Pt_1
personali con esclusione dei seguenti che asporterà entro e non oltre il 10 ottobre 2024: compressore, una telecamera- un binocolo- – parte dei bicchieri da collezione alcune foto, incorniciate, che lo ritraggono.
DA' ATTO che tutte le spese relative all'immobile in OL (TO), ex casa coniugale assegnato alla moglie, saranno suddivise secondo il titolo di proprietà e l'assegnazione in sentenza.
DA' ATTO che, senza nulla riconoscere quale titolo di occupazione della casa in comproprietà sita in
CC, i coniugi pattuiscono la sola suddivisione delle spese relative all'appartamento in CC come segue: tutte le spese ordinarie e le imposte (TARI ed IMU e/o equivalenti) relative all'immobile sito in
CC (MT), via Trieste n. 3, saranno a carico esclusivo del sig. e quelle dell'immobile a OL Pt_1
(TO) a carico della sig.ra CP_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
pagina 5 di 6 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MIELLO, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANUELA SELVO, presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 11/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGONE DI SUSA, il Parte_1 CP_1
07/07/2004.
pagina 1 di 6 Dal matrimonio sono nati: il 18/04/2008 e il 11/10/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 08/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
La sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31/07/2024 CP_1
instando anch'ella per la separazione personale, con addebito al sig. Pt_1
All'udienza del 30/09/2024 i difensori delle parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che la signora rinuncia alla formulata domanda di addebito della separazione ed il CP_1
sig. accetta tale rinuncia Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata il Persona_3
18/04/2008 in SUSA (TO) Atto N. 3 parte 2 serie B - anno 2008 - Comune di BRUZOLO (TO)
( ) e Nato il 11/10/2016 in RIVOLI (TO) Atto N. 13 parte CodiceFiscale_3 Persona_4
2 serie B - anno 2016 - Comune di BRUZOLO (TO) (C.F. ) venga esercitata in C.F._4
via esclusiva dalla madre, onde permettere un'opportuna gestione quotidiana a burocratica e sanitaria dei figli, in particolare di . Per_2
pagina 2 di 6 DISPONE che per quanto riguarda le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ed anche quelle concernenti l'istruzione, le decisioni e le sottoscrizioni autorizzative in via esclusiva di carattere clinico, psicologico, scolastico, nessuna esclusa, nonché l'accompagnamento del figlio presso i professionisti che hanno in carico o incarichi specialistici, nonché la proposizione di Persona_5
eventuali istanze alla per la richiesta e/o conferma dell'assegno di accompagnamento per la Pt_2
sua invalidità, per l'apertura e la gestione del conto corrente su cui vengono disposti gli accrediti del suo assegno, per la predisposizione di ogni istanza / domanda / decisione che riguardi ogni attività del figlio minore e della figlia l'apertura, l'attività delle operazioni in via esclusiva Persona_5 Per_1
senza necessità per i connessi rapporti economici, bancari, postali o assicurativi.
DISPONE che la madre condivida tutte le informazioni ed aggiorni il padre dello stato di salute delle cure e di ogni altro aspetto relativo ai figli minori e . I figli avranno residenza e Per_1 Per_2
collocazione principale con la madre.
DISPONE che il padre possa tenere i figli con sé secondo l'ampio calendario di visita che segue:
Vacanze scolastiche estive:
dal 26 giugno al 31 agosto di ciascun anno i figli rimarranno con il padre, presso la casa in comproprietà
dei coniugi, sita in CC (MT), che li preleverà presso la ex casa coniugale.
Durante dette vacanze scolastiche estive la madre starà con i figli, con le medesime modalità dell'estate
2024, nella casa in comproprietà tra i coniugi sita in CC (MT), via Trieste n. 3 per un periodo dieci giorni complessivi, ad anni alternati, indicativamente dal 15 al 25 luglio o dal 1 al 10 agosto,
comunicando al sig. le date precise entro il giorno 12 giugno di ciascun anno. Pt_1
Vacanze scolastiche natalizie: i figli rimarranno presso la casa di OL con la madre sino al 26
dicembre di ciascun anno. Il giorno 26 dicembre la madre accompagnerà i figli a CC (MT) dal padre ed il medesimo li riaccompagnerà a casa OL (TO) al termine delle vacanze scolastiche natalizie.
Vacanze di Pasqua. I figli trascorreranno un periodo di dieci giorni consecutivi, comprensivi delle vacanze scolastiche a CC (MT) con il padre. Il padre si recherà a prendere i figli presso la madre (in macchina o treno a proprie esclusive spese) e li terrà a CC (MT). Per il viaggio di ritorno CC /
OL la spesa del treno per figli e marito sarà divisa al 50%. Per il relativo mese il sig. non Pt_1
verserà il mantenimento e nulla per tal periodo verrà chiesto alla sig.ra CP_1
pagina 3 di 6 DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli, quando li ha con sé.
Inoltre, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 10
di ogni mese - a mezzo bonifico bancario – l'assegno di mantenimento, per dodici mensilità (ma ove li tenga con sé saranno esclusi i mesi di luglio, agosto ed il mese in cui cade la Pasqua) dell'importo di
Euro 50,00 ciascuno (complessivamente 100,00 Euro) con decorrenza dal mese di dicembre 2024, mese indicato anche quale base di calcolo per la rivalutazione, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
Inoltre, la madre verserà al sig. la somma di 800,00 Euro, per il periodo estivo suindicato Pt_1
comprensivo dei mesi di luglio ed agosto, ove il padre terrà con sé i figli. La signora verserà al CP_1
sig. tale somma come segue: euro 400,00 al 24 giugno per il primo periodo e 400 Euro al primo Pt_1
giorno agosto, per il mese di agosto.
DA' ATTO dell'accordo tra i coniugi secondo cui il mese in cui ogni anno cadono le vacanze scolastiche pasquali (periodo in cui il sig. terrà con sé i figli per dieci giorni consecutivi) ove il sig. Pt_1 Pt_1
prenda con sé i figli, il padre non verserà il previsto assegno di mantenimento (euro 100,00) e la madre non verserà alcunchè al padre a titolo concorso nel mantenimento.
DA' ATTO dell'intervenuto accordo secondo cui l'assegno unico familiare INPS per entrambi i figli ed assegno di invalidità ed eventuale accompagnamento e/o frequenza verrà percepito al 100 % dalla madre;
attualmente così è previsto dalle norme ma tale percepimento al 100 % alla madre varrà anche in caso di modifica successiva di tale ripartizione. Il padre si obbliga sin d'ora a collaborare per eventuali modifiche ai contratti bancari su cui perviene l'accredito attualmente.
DISPONE che i genitori suddividano le spese straordinarie per i figli, con espresso richiamo e applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Torino, nella misura che segue: 40 % a carico del padre ed il 60% a carico della madre.
DA' ATTO dell'accordo per la suddivisione delle spese di trasporto come segue:
Viaggi per il trasporto nelle visite durante le vacanze estive: I biglietti dei viaggi di andata e ritorno per figli e genitore accompagnatore dei medesimi saranno acquistati dalla moglie ed il marito provvederà a versare il 50% al ricevimento dei biglietti (Qualora la moglie non possa recarsi personalmente a CC
a prendere i figli il padre li riporterà in Piemonte).
pagina 4 di 6 Viaggi per il trasporto nelle visite durante le vacanze natalizie: Il giorno 26 dicembre la madre accompagnerà i figli a CC (MT) dal padre (con spese a proprio carico esclusivo) ed il medesimo li riaccompagnerà a casa OL (TO) al termine delle vacanze scolastiche natalizie (con spese a proprio carico esclusivo).
Spese per il ritorno del solo padre a CC. Sia per il periodo delle vacanze estive sia pasquali,
allorquando i figli vengano riaccompagnati dal padre la sig.ra contribuirà come segue alle spese CP_1
del biglietto di ritorno a CC del sig. ella verserà per il rientro a casa del marito un importo di Pt_1
Euro 120,00 qualora il padre si rechi a prendere i figli in auto. Comunque, sempre, il costo del viaggio di ritorno in treno di entrambi i genitori verrà suddiviso al 50 % ciascuno.
ASSEGNA la casa coniugale sita in OL (TO), Via Maffiodenza n. 5, alla sig.ra con tutto il CP_1
mobilio che l'arreda, che ivi coabiterà unitamente ai figli.
DA' ATTO che il sig. ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale, prelevando i propri effetti Pt_1
personali con esclusione dei seguenti che asporterà entro e non oltre il 10 ottobre 2024: compressore, una telecamera- un binocolo- – parte dei bicchieri da collezione alcune foto, incorniciate, che lo ritraggono.
DA' ATTO che tutte le spese relative all'immobile in OL (TO), ex casa coniugale assegnato alla moglie, saranno suddivise secondo il titolo di proprietà e l'assegnazione in sentenza.
DA' ATTO che, senza nulla riconoscere quale titolo di occupazione della casa in comproprietà sita in
CC, i coniugi pattuiscono la sola suddivisione delle spese relative all'appartamento in CC come segue: tutte le spese ordinarie e le imposte (TARI ed IMU e/o equivalenti) relative all'immobile sito in
CC (MT), via Trieste n. 3, saranno a carico esclusivo del sig. e quelle dell'immobile a OL Pt_1
(TO) a carico della sig.ra CP_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
pagina 5 di 6 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6