Sentenza 9 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2018, n. 15778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15778 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL TA AB nato il [...] avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GASTONE ANDREAZZA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El AK BD ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 05/04/2017 di conferma, quanto all'affermazione di responsabilità, della sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere illecitamente ceduto a Marena Claudio sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
2. Con un unico motivo lamenta vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte ridotto la pena in misura inferiore al massimo consentito sul presupposto della negazione degli addebiti in sede di interrogatorio quale circostanza, tuttavia, palesemente contrastante con gli atti del procedimento dai quali sarebbe emersa una dichiarazione di piena ammissione della propria responsabilità, effettuata prima dell'udienza successiva a quella di instaurazione del giudizio direttissimo.
3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha posto in rilievo che l'imputato, dopo avere negato di avere ceduto lo stupefacente in oggetto, ha "solo nella richiesta scritta di definizione del processo con rito abbreviato...ammesso la propria responsabilità", da qui sostanzialmente ricavando, come evincibile dalla successiva espressa trattazione in punto di comportamento processuale, la ragione per la intervenuta decurtazione in misura solo parziale della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che la Corte territoriale ha giustificato la decisione in tal senso non già in relazione ad un irrilevante riconoscimento della propria responsabilità in relazione allo sviluppo delle indagini ed agli elementi sino a quel momento emersi (ciò che, del resto, avrebbe dovuto condurre ad una negazione tout court delle circostanze invocate), quanto, meramente, in conseguenza di una ritenuta "tardiva" ammissione legata alla richiesta di definizione con rito speciale del procedimento pur a fronte della non applicabilità di termini o scadenze di sorta, non prefigurati infatti dal legislatore. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuova deliberazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in conseguenza delle già concesse attenuati generiche con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello dì Genova. Così deciso il 22 febbraio 2018 Il con sliere