TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del giudice, dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11083/2014 R.G. avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
ex art. 2043 c.c. e norme speciali, vertente
TRA
e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Domenico Ciccarelli
[...]
ATTRICI
E
“ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Farnelli
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Schiavoni
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1
conveniva in giudizio “ (d'ora innanzi, per Controparte_1
brevità, A.Q.P.) e il al fine di ottenerne, previo Controparte_2
accertamento e previa declaratoria delle rispettive responsabilità, la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni “patiti e patiendi”, stimati,
“al dicembre 2013”, nella somma complessiva di € 42.577,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, derivanti da “ripetuti fenomeni di
allagamento” verificatisi all'interno del locale commerciale, di sua proprietà, posto al piano terra e al piano interrato dell'immobile sito in all'incrocio tra la Via G. Di Vagno (civici 30 e 32) e la Via T. CP_2
Campanella.
Con comparsa depositata il 5.11.2014, si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente: a) il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva del posto che “come peraltro CP_2
emerge dalla citata sentenza n. 216/2011 del Tribunale, la eventuale
responsabilità per le lamentate infiltrazioni non può che essere
Contr addebitabile all' che gestisce gli impianti di smaltimento della rete
fognaria sicché il è carente di legittimazione passiva”; b) CP_2
l'intervenuta prescrizione delle domande dell'attore, “posto che egli chiede
pretesi danni che si sarebbero verificati a partire dal 1997, e quindi da
2 quasi vent'anni prima della notifica dell'atto di citazione”; c) l'intervenuta formazione del giudicato a seguito della sentenza n. 216/2011 del Tribunale
di Bari.
Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
Con comparsa depositata il 5.11.2014 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente: a) l'inammissibilità della CP_4
domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2909 c.c. a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 216/2011 del Tribunale di Bari); b)
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, “per il periodo che va
dal 1° gennaio 2006 fino al 4 ottobre 2013 – giorno in cui sarebbe stata
accertata la presenza di acqua all'interno dei locali per cui è causa da
parte dell'ing. , che non si recava negli stessi dal 26 aprile 2005, CP_5
data del suo ultimo sopralluogo (come indicato nella relazione di C.T.U.
dallo stesso redatta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 216/2011 –
atteso che ex art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da fatto
illecito si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui si è
verificato il fatto medesimo”.
Nel merito, istava per la reiezione della domanda attorea, poiché
infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova sia nell'an che nel quantum
debeatur.
Il processo veniva istruito con produzione documentale e c.t.u.
disposta al fine di accertare esistenza, entità e cause dei fenomeni infiltrativi in questa sede denunciati.
3 Nel corso del giudizio IB proponeva ricorso ex art. 688 c.p.c.,
dichiarato inammissibile con ordinanza del 7.3.2017.
In conseguenza dell'intervenuto decesso di , si sono Persona_1
costituite in giudizio, in qualità di eredi dell'originario attore, Parte_1
e . Parte_2
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente (frattanto subentrato ai precedenti giudici) ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 - La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
2.1 - Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo quaestionum, le eccezioni formulate dai convenuti (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356;
Cass., sez. III, ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass.,
S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L., 28.5.2014, n. 12002).
Venendo al merito della controversia, valgano le seguenti considerazioni.
4 2.2 - In punto di qualificazione della domanda ritiene il Tribunale
che la fattispecie in rassegna vada inquadrata nell'ambito della peculiare ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Elemento indispensabile ai fini della configurabilità di tale ipotesi di illecito è la ricorrenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la ratio della disposizione in esame è da ricercarsi nel potere di vigilanza e controllo che il custode ha rispetto alla cosa oggetto della custodia.
A lungo si è dibattuto circa l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.,
ovvero se si riferisse soltanto a danni cagionati da cose che avessero assunto un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo ovvero se si potesse estendere anche ai pregiudizi derivanti da cose inerti.
La giurisprudenza, in proposito, ha più volte avuto modo di affermare che la norma in commento non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo, sussiste il dovere di controllo e di custodia,
allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (cfr. in tal senso tra le altre Cass. civ. 4480/2001; Cass. civ.
6616/2000; nonché Cass. civ. 10277/1990).
5 L'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. si incentra sulla nozione di "custodia": custode della cosa è, in particolare, colui che ha l'effettivo potere materiale o giuridico su di essa.
Giova, poi, evidenziare che il dibattito circa la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha diffusamente interessato la dottrina,
divisa tra quanti ne affermavano il carattere soggettivo, di responsabilità per colpa, sebbene presunta e quanti, invece, ne postulavano la natura oggettiva, sul presupposto che il caso fortuito, cui si assegna la valenza di prova liberatoria, non andrebbe ad incidere sull'elemento psicologico della colpa, quanto piuttosto sulla configurazione del nesso causale. Di recente,
la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il carattere oggettivo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2051 c.c., tale che non occorrerebbe la prova della colpa quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso e nesso causale); in particolare, la S.C. ha chiarito che "la responsabilità per i
danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ.
prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua
configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale
responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della
cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per
la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi,
essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con
effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato,
6 avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso
eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore
contributo utile nella produzione del danno" (così testualmente Cass. civ.
28811/2008; nello stesso senso cfr. anche Cass. civ. 26051/2008, recependo in tal modo quell'orientamento dottrinale secondo cui il caso fortuito (che ricomprende anche il cd. fortuito incidentale, ossia quello derivante dal fatto del terzo) non esclude la colpa ma, eventualmente, elide il nesso causale ovvero attenua la portata esclusiva del fattore riconosciuto come antecedente causale dell'evento dannoso).
Pertanto, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito,
fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.
2.3 - Tanto chiarito, occorre a questo punto verificare se nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio possa ritenersi sussistente,
anzitutto, la relazione causale tra la “cosa in custodia”, ossia tra i beni rientranti nella signoria e nel potere di gestione e controllo dei convenuti, e i fenomeni denunciati e i conseguenti danni lamentati dall'attore.
Ebbene, alla luce delle emergenze probatorie, ritiene questo Giudice
che nel caso di specie siffatta relazione causale non possa essere ravvisata.
La verificazione dei fenomeni infiltrativi all'interno dei locali di proprietà di parte attrice, quantunque comprovata alla luce degli
7 accertamenti consulenziali espletati in corso di causa, contrariamente a quanto addotto dall'istante, non può essere imputata, dal punto di vista eziologico, “a problemi di tenuta della condotta di fogna nera che passa
sotto la via Campanella, nei pressi del locale del sig. ” e, dunque, Per_1
in ragione della “assenza di una condotta di fogna bianca”, ad “AQP” e al
CP_2
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dei sopralluoghi effettuati,
delle indagini geologiche e degli accertamenti condotti in ordine all'esistenza, all'entità e alle cause delle infiltrazioni in parola, ha rassegnato le seguenti conclusioni: - “durante fenomeni di pioggia, laddove
unite alla presenza di vento, vi è l'inevitabile innalzamento delle onde che
già con vento moderato che soffia a 20÷29 km/h (Scala 4 di Beaufort), può
raggiungere un livello di onde di 1÷1,5 m e che in caso di vento forte che
soffia a 51÷62 km/h (Scala 7 di Beaufort), può raggiungere invece un
livello di onde anche di 4÷5,5 m”; - “Queste considerazioni, unite alla
posizione dell'immobile situato a circa 3 mt s.l.m. genera che nella
combinazione di forti piogge con il conseguente innalzamento del livello
del mare unita alla concomitanza dell'alta marea, genera il riempimento
della sacca d'acqua posta sotto l'area di interesse dell'immobile di parte
attrice, riscontrata a seguito di indagine geologica, e che genera di
conseguenza l'inevitabile effetto poi denunziato dall'odierno attore ed in
comune con i limitrofi edifici”; - “è stato possibile accertare l'esistenza e
identificare le cause dei fenomeni lamentati dalla parte attrice ed
identificabile in fenomeni dovuti alla presenza di falda acquifera di
8 sottosuolo che causa i fenomeni di allagamento derivante dalla risalita
delle sottostanti acque di falda”; - “In merito all'entità di tale fenomeno, è
possibile evidenziare come tale evento non sia costante ma derivante da
una combinazione di inevitabili eventi metereologici causati dalla
vicinanza dell'immobile al livello del mare e che presenta una zona
interrata posta -2.4 mt dal livello stradale”; - “è possibile evidenziare come
l'edificio sia sottoposto ad una vulnerabilità delle sottostanti fondazione
derivanti da una non corretta progettazione iniziale. Difatti tali fenomeni di
risalita delle acque di falda sarebbero dovuti essere stati presi in
considerazione in fase di progettazione, andando a prevedere tale
fenomeno ed intervenendo direttamente sulle strutture di fondazione”; -
“data l'immediata vicinanza al mare, l'immobile sarebbe dovuto essere
stato concepito con adeguate protezioni da questo fenomeno ben noto dai
progettisti che intervengono in tali zone”; - “le problematiche derivanti
dalla tipologia di strutture di fondazione dell'edificio di parte attrice non
possono essere attribuibili, neppure marginalmente, all'influenza della
mancata manutenzione della condotta di acqua piovana né di qualunque
altra condotta presente nell'intorno essendo questo una carenza derivante
dalla tipologia costruttiva dell'edificio stesso”.
Le considerazioni effettuate e le conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice, in quanto immuni da vizi logici e metodologici e sorrette da adeguata motivazione, hanno resistito alle osservazioni di parte attrice (come comprovato dalle risposte a esse fornite dal Consulente) e
9 meritano di essere condivise e recepite da questo Tribunale e vanno,
dunque, poste a fondamento della presente decisione.
Orbene, alla luce di quanto finora illustrato, può affermarsi che i fenomeni in questione, dal punto di vista eziologico, sono stati cagionati da errori di progettazione dell'edificio, al cui interno sono situati i locali di proprietà attorea, che - proprio in ragione della “immediata vicinanza al mare” (cfr. pag. 59 dell'elaborato consulenziale) - avrebbe dovuto essere progettato e costruito con “adeguate protezioni” volte a impedire la verificazione di fenomeni di risalita delle acque di falda.
È stato, infatti, acclarato che “le problematiche derivanti dalla
tipologia di strutture di fondazione dell'edificio di parte attrice non
possono essere attribuibili, neppure marginalmente, all'influenza della
mancata manutenzione della condotta di acqua piovana né di qualunque
altra condotta presente nell'intorno essendo questo una carenza derivante
dalla tipologia costruttiva dell'edificio stesso”.
Si tratta, in sostanza, di carenze progettuali, originarie e strutturali.
E tali carenze sono state l'unica ed esclusiva causa delle problematiche e dei fenomeni in questa sede denunciati, che, pertanto, in assenza degli evidenziati difetti di progettazione, non si sarebbero verificati
(anche a fronte dell'intasamento della condotta di scarico delle acque piovane).
Sicché, essi non possono essere ascritti, dal punto di vista eziologico, ad alcuna condotta, attiva e/o omissiva, degli odierni convenuti
10 o, comunque, all'intrinseco dinamismo di uno dei beni rientranti nella disponibilità e nella sfera di controllo di e CP_1 CP_2
D'altronde, perché il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso possa configurarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Peraltro, va evidenziato che il Ctu, all'esito della video ispezione della condotta di acque nere, non ha riscontrato la presenza di rotture.
Conclusivamente, stante la mancata dimostrazione, il cui relativo onere, come noto, grava sull'attore secondo gli ordinari criteri di riparto ex art. 2697 c.c., della sussistenza del nesso causale tra i beni oggetto di custodia e gli episodi di allagamento, ossia del fatto che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali
(come, invece, è stato appurato), la domanda deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione resta, per l'effetto, assorbita nella statuizione di integrale reiezione della domanda attorea e nelle motivazioni poste a fondamento di essa.
3 - Le spese sia del presente giudizio sia del procedimento cautelare instaurato in corso di causa dall'attore (con ricorso proposto ex artt. 688
c.p.c. e 1171 c.c. e dichiarato inammissibile con ordinanza del 7.3.2017,
che ha rimesso la determinazione delle relative spese al merito) seguono la soccombenza.
11 Pertanto, esse vanno poste a carico dell'attore.
Esse sono liquidate (tanto per il giudizio di merito quanto per il procedimento cautelare) sensi del Dm n. 55/2014, per come novellato dal
Dm n. 147/2022, in base al valore della domanda (integralmente rigettata),
per lo scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ad € 52.000,00, facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità sia delle questioni in fatto e in diritto affrontate sia dell'istruttoria espletata.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , in qualità di eredi di , nei confronti
[...] Parte_2 Persona_1
del in persona del Sindaco pro tempore, e di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 3.808,00,
oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascun convenuto vittorioso;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese del procedimento cautelare in corso di causa (iscritto al n. 11083-1/2014
12 RG), che si liquidano in complessivi € 2.606,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascun convenuto vittorioso;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa con decreto del 19/21.6.2018.
Così deciso in Bari il 4 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del giudice, dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11083/2014 R.G. avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
ex art. 2043 c.c. e norme speciali, vertente
TRA
e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentate e difese dall'avv. Domenico Ciccarelli
[...]
ATTRICI
E
“ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Farnelli
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Schiavoni
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1
conveniva in giudizio “ (d'ora innanzi, per Controparte_1
brevità, A.Q.P.) e il al fine di ottenerne, previo Controparte_2
accertamento e previa declaratoria delle rispettive responsabilità, la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni “patiti e patiendi”, stimati,
“al dicembre 2013”, nella somma complessiva di € 42.577,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, derivanti da “ripetuti fenomeni di
allagamento” verificatisi all'interno del locale commerciale, di sua proprietà, posto al piano terra e al piano interrato dell'immobile sito in all'incrocio tra la Via G. Di Vagno (civici 30 e 32) e la Via T. CP_2
Campanella.
Con comparsa depositata il 5.11.2014, si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente: a) il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva del posto che “come peraltro CP_2
emerge dalla citata sentenza n. 216/2011 del Tribunale, la eventuale
responsabilità per le lamentate infiltrazioni non può che essere
Contr addebitabile all' che gestisce gli impianti di smaltimento della rete
fognaria sicché il è carente di legittimazione passiva”; b) CP_2
l'intervenuta prescrizione delle domande dell'attore, “posto che egli chiede
pretesi danni che si sarebbero verificati a partire dal 1997, e quindi da
2 quasi vent'anni prima della notifica dell'atto di citazione”; c) l'intervenuta formazione del giudicato a seguito della sentenza n. 216/2011 del Tribunale
di Bari.
Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
Con comparsa depositata il 5.11.2014 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente: a) l'inammissibilità della CP_4
domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2909 c.c. a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 216/2011 del Tribunale di Bari); b)
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, “per il periodo che va
dal 1° gennaio 2006 fino al 4 ottobre 2013 – giorno in cui sarebbe stata
accertata la presenza di acqua all'interno dei locali per cui è causa da
parte dell'ing. , che non si recava negli stessi dal 26 aprile 2005, CP_5
data del suo ultimo sopralluogo (come indicato nella relazione di C.T.U.
dallo stesso redatta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 216/2011 –
atteso che ex art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da fatto
illecito si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui si è
verificato il fatto medesimo”.
Nel merito, istava per la reiezione della domanda attorea, poiché
infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova sia nell'an che nel quantum
debeatur.
Il processo veniva istruito con produzione documentale e c.t.u.
disposta al fine di accertare esistenza, entità e cause dei fenomeni infiltrativi in questa sede denunciati.
3 Nel corso del giudizio IB proponeva ricorso ex art. 688 c.p.c.,
dichiarato inammissibile con ordinanza del 7.3.2017.
In conseguenza dell'intervenuto decesso di , si sono Persona_1
costituite in giudizio, in qualità di eredi dell'originario attore, Parte_1
e . Parte_2
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente (frattanto subentrato ai precedenti giudici) ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2 - La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
2.1 - Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo quaestionum, le eccezioni formulate dai convenuti (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356;
Cass., sez. III, ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass.,
S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L., 28.5.2014, n. 12002).
Venendo al merito della controversia, valgano le seguenti considerazioni.
4 2.2 - In punto di qualificazione della domanda ritiene il Tribunale
che la fattispecie in rassegna vada inquadrata nell'ambito della peculiare ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Elemento indispensabile ai fini della configurabilità di tale ipotesi di illecito è la ricorrenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la ratio della disposizione in esame è da ricercarsi nel potere di vigilanza e controllo che il custode ha rispetto alla cosa oggetto della custodia.
A lungo si è dibattuto circa l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.,
ovvero se si riferisse soltanto a danni cagionati da cose che avessero assunto un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo ovvero se si potesse estendere anche ai pregiudizi derivanti da cose inerti.
La giurisprudenza, in proposito, ha più volte avuto modo di affermare che la norma in commento non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo, sussiste il dovere di controllo e di custodia,
allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (cfr. in tal senso tra le altre Cass. civ. 4480/2001; Cass. civ.
6616/2000; nonché Cass. civ. 10277/1990).
5 L'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. si incentra sulla nozione di "custodia": custode della cosa è, in particolare, colui che ha l'effettivo potere materiale o giuridico su di essa.
Giova, poi, evidenziare che il dibattito circa la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha diffusamente interessato la dottrina,
divisa tra quanti ne affermavano il carattere soggettivo, di responsabilità per colpa, sebbene presunta e quanti, invece, ne postulavano la natura oggettiva, sul presupposto che il caso fortuito, cui si assegna la valenza di prova liberatoria, non andrebbe ad incidere sull'elemento psicologico della colpa, quanto piuttosto sulla configurazione del nesso causale. Di recente,
la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il carattere oggettivo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2051 c.c., tale che non occorrerebbe la prova della colpa quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso e nesso causale); in particolare, la S.C. ha chiarito che "la responsabilità per i
danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ.
prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua
configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale
responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della
cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per
la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi,
essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con
effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato,
6 avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso
eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore
contributo utile nella produzione del danno" (così testualmente Cass. civ.
28811/2008; nello stesso senso cfr. anche Cass. civ. 26051/2008, recependo in tal modo quell'orientamento dottrinale secondo cui il caso fortuito (che ricomprende anche il cd. fortuito incidentale, ossia quello derivante dal fatto del terzo) non esclude la colpa ma, eventualmente, elide il nesso causale ovvero attenua la portata esclusiva del fattore riconosciuto come antecedente causale dell'evento dannoso).
Pertanto, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito,
fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.
2.3 - Tanto chiarito, occorre a questo punto verificare se nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio possa ritenersi sussistente,
anzitutto, la relazione causale tra la “cosa in custodia”, ossia tra i beni rientranti nella signoria e nel potere di gestione e controllo dei convenuti, e i fenomeni denunciati e i conseguenti danni lamentati dall'attore.
Ebbene, alla luce delle emergenze probatorie, ritiene questo Giudice
che nel caso di specie siffatta relazione causale non possa essere ravvisata.
La verificazione dei fenomeni infiltrativi all'interno dei locali di proprietà di parte attrice, quantunque comprovata alla luce degli
7 accertamenti consulenziali espletati in corso di causa, contrariamente a quanto addotto dall'istante, non può essere imputata, dal punto di vista eziologico, “a problemi di tenuta della condotta di fogna nera che passa
sotto la via Campanella, nei pressi del locale del sig. ” e, dunque, Per_1
in ragione della “assenza di una condotta di fogna bianca”, ad “AQP” e al
CP_2
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dei sopralluoghi effettuati,
delle indagini geologiche e degli accertamenti condotti in ordine all'esistenza, all'entità e alle cause delle infiltrazioni in parola, ha rassegnato le seguenti conclusioni: - “durante fenomeni di pioggia, laddove
unite alla presenza di vento, vi è l'inevitabile innalzamento delle onde che
già con vento moderato che soffia a 20÷29 km/h (Scala 4 di Beaufort), può
raggiungere un livello di onde di 1÷1,5 m e che in caso di vento forte che
soffia a 51÷62 km/h (Scala 7 di Beaufort), può raggiungere invece un
livello di onde anche di 4÷5,5 m”; - “Queste considerazioni, unite alla
posizione dell'immobile situato a circa 3 mt s.l.m. genera che nella
combinazione di forti piogge con il conseguente innalzamento del livello
del mare unita alla concomitanza dell'alta marea, genera il riempimento
della sacca d'acqua posta sotto l'area di interesse dell'immobile di parte
attrice, riscontrata a seguito di indagine geologica, e che genera di
conseguenza l'inevitabile effetto poi denunziato dall'odierno attore ed in
comune con i limitrofi edifici”; - “è stato possibile accertare l'esistenza e
identificare le cause dei fenomeni lamentati dalla parte attrice ed
identificabile in fenomeni dovuti alla presenza di falda acquifera di
8 sottosuolo che causa i fenomeni di allagamento derivante dalla risalita
delle sottostanti acque di falda”; - “In merito all'entità di tale fenomeno, è
possibile evidenziare come tale evento non sia costante ma derivante da
una combinazione di inevitabili eventi metereologici causati dalla
vicinanza dell'immobile al livello del mare e che presenta una zona
interrata posta -2.4 mt dal livello stradale”; - “è possibile evidenziare come
l'edificio sia sottoposto ad una vulnerabilità delle sottostanti fondazione
derivanti da una non corretta progettazione iniziale. Difatti tali fenomeni di
risalita delle acque di falda sarebbero dovuti essere stati presi in
considerazione in fase di progettazione, andando a prevedere tale
fenomeno ed intervenendo direttamente sulle strutture di fondazione”; -
“data l'immediata vicinanza al mare, l'immobile sarebbe dovuto essere
stato concepito con adeguate protezioni da questo fenomeno ben noto dai
progettisti che intervengono in tali zone”; - “le problematiche derivanti
dalla tipologia di strutture di fondazione dell'edificio di parte attrice non
possono essere attribuibili, neppure marginalmente, all'influenza della
mancata manutenzione della condotta di acqua piovana né di qualunque
altra condotta presente nell'intorno essendo questo una carenza derivante
dalla tipologia costruttiva dell'edificio stesso”.
Le considerazioni effettuate e le conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice, in quanto immuni da vizi logici e metodologici e sorrette da adeguata motivazione, hanno resistito alle osservazioni di parte attrice (come comprovato dalle risposte a esse fornite dal Consulente) e
9 meritano di essere condivise e recepite da questo Tribunale e vanno,
dunque, poste a fondamento della presente decisione.
Orbene, alla luce di quanto finora illustrato, può affermarsi che i fenomeni in questione, dal punto di vista eziologico, sono stati cagionati da errori di progettazione dell'edificio, al cui interno sono situati i locali di proprietà attorea, che - proprio in ragione della “immediata vicinanza al mare” (cfr. pag. 59 dell'elaborato consulenziale) - avrebbe dovuto essere progettato e costruito con “adeguate protezioni” volte a impedire la verificazione di fenomeni di risalita delle acque di falda.
È stato, infatti, acclarato che “le problematiche derivanti dalla
tipologia di strutture di fondazione dell'edificio di parte attrice non
possono essere attribuibili, neppure marginalmente, all'influenza della
mancata manutenzione della condotta di acqua piovana né di qualunque
altra condotta presente nell'intorno essendo questo una carenza derivante
dalla tipologia costruttiva dell'edificio stesso”.
Si tratta, in sostanza, di carenze progettuali, originarie e strutturali.
E tali carenze sono state l'unica ed esclusiva causa delle problematiche e dei fenomeni in questa sede denunciati, che, pertanto, in assenza degli evidenziati difetti di progettazione, non si sarebbero verificati
(anche a fronte dell'intasamento della condotta di scarico delle acque piovane).
Sicché, essi non possono essere ascritti, dal punto di vista eziologico, ad alcuna condotta, attiva e/o omissiva, degli odierni convenuti
10 o, comunque, all'intrinseco dinamismo di uno dei beni rientranti nella disponibilità e nella sfera di controllo di e CP_1 CP_2
D'altronde, perché il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso possa configurarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Peraltro, va evidenziato che il Ctu, all'esito della video ispezione della condotta di acque nere, non ha riscontrato la presenza di rotture.
Conclusivamente, stante la mancata dimostrazione, il cui relativo onere, come noto, grava sull'attore secondo gli ordinari criteri di riparto ex art. 2697 c.c., della sussistenza del nesso causale tra i beni oggetto di custodia e gli episodi di allagamento, ossia del fatto che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali
(come, invece, è stato appurato), la domanda deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione resta, per l'effetto, assorbita nella statuizione di integrale reiezione della domanda attorea e nelle motivazioni poste a fondamento di essa.
3 - Le spese sia del presente giudizio sia del procedimento cautelare instaurato in corso di causa dall'attore (con ricorso proposto ex artt. 688
c.p.c. e 1171 c.c. e dichiarato inammissibile con ordinanza del 7.3.2017,
che ha rimesso la determinazione delle relative spese al merito) seguono la soccombenza.
11 Pertanto, esse vanno poste a carico dell'attore.
Esse sono liquidate (tanto per il giudizio di merito quanto per il procedimento cautelare) sensi del Dm n. 55/2014, per come novellato dal
Dm n. 147/2022, in base al valore della domanda (integralmente rigettata),
per lo scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ad € 52.000,00, facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità sia delle questioni in fatto e in diritto affrontate sia dell'istruttoria espletata.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , in qualità di eredi di , nei confronti
[...] Parte_2 Persona_1
del in persona del Sindaco pro tempore, e di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 3.808,00,
oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascun convenuto vittorioso;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese del procedimento cautelare in corso di causa (iscritto al n. 11083-1/2014
12 RG), che si liquidano in complessivi € 2.606,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascun convenuto vittorioso;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa con decreto del 19/21.6.2018.
Così deciso in Bari il 4 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
13