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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/08/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6181 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del Ministro pro tempore, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
ATTORE
E
in qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno per procura in atti
CONVENUTA
E
nato a [...] P.G. il 2.7.1957 CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: azione di rivalsa – responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da comparse in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
e la , dinanzi questo Tribunale, al fine di dichiarare CP_3 Controparte_1 che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di e, conseguentemente, ne CP_2 chiedeva la condanna in solido con la compagnia di assicurazioni al risarcimento P_ dei danni patiti, quantificati in euro 20.356,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Riferiva che il 25.7.2014 l'app.to alla guida del veicolo militare Fiat Persona_1
Punto tg. CCCY535, e il trasportato brig. mentre percorrevano la via Controparte_4
Barcellona – Castroreale, con direzione mare monte, venivano urtati dalla Fiat Punto tg.
AM858TK, sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, che invadeva l'opposta corsia di marcia, occupata dal loro veicolo.
A causa delle lesioni riportate, l'app. e il brig. si assentavano dal Per_1 CP_4 lavoro rispettivamente 119 e 71 giorni, periodo in cui l'Amministrazione erogava a vuoto gli stipendi e gli emolumenti ai predetti agenti e, precisamente, la somma di euro 10.109,26 all'app. e la somma di euro 6.837,69 al brig. pertanto, agiva in rivalsa Per_1 CP_4 nei confronti del responsabile del danno. Inoltre, a causa del sinistro, la vettura Fiat Punto, di proprietà dell'Amministrazione militare, subiva danni riparati con la spesa di euro 3.409,32.
L'Amministrazione chiedeva il risarcimento dei danni a , proprietario e CP_2 conducente del veicolo, nonché alla quale impresa designata per Controparte_1 la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in quanto il veicolo del era CP_2 sprovvisto di copertura assicurativa, trasmetteva alla la documentazione elevata al P_ responsabile del sinistro del sinistro ai sensi dell'art. 193 CdS. e presentava proposta di negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la , che precisava di non contestare la Controparte_1 propria legittimazione passiva, in quanto sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno accertato che il mezzo era privo di copertura assicurativa, tuttavia, nel merito deducevano un concorso di colpa del conducente il veicolo dell'Amministrazione. Contestava anche l'entità del risarcimento, in quanto il PS aveva riconosciuto ai dipendenti solo sette giorni di ITA e pagina 2 di 7 non giustifica il protrarsi dell'assenza. Contestava, inoltre, l'ammontare dei danni riportati dal mezzo.
In ogni caso la chiedeva di esercitare il diritto di regresso nei confronti del P_ CP_2
All'udienza del 21.3.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 18.1.2020 il Giudice ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice.
All'udienza del 16.6.2020 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
[...]
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 23.4.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene regolarmente CP_2 citato con raccomanda ricevuta il 22.11.2018 da incaricato convivente, non si è costituito in giudizio.
L'Amministrazione ha chiesto il risarcimento nei confronti del proprietario del veicolo antagonista
– privo di copertura assicurativa - e nei confronti della quale FGVS. P_
La costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la propria legittimazione passiva, in P_ quanto , proprietario del veicolo antagonista, è stato sanzionato dai Carabinieri per CP_2 mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile (verbale di contestazione del
6.8.2014).
Deve, pertanto, ritenersi che il abbia correttamente agito in giudizio nei confronti della Parte_1 quale fondo di garanzia. P_
L'Amministrazione ha agito in giudizio in rivalsa chiedendo il risarcimento per lo stipendio e gli emolumenti erogati ai propri dipendenti e per gli esborsi relativi alla riparazione del veicolo.
L'azione proposta rientra nella tutela aquiliana del credito e ha trovato puntuale riconoscimento nella Suprema Corte di Cassazione (S.U. n.6132/1988), la quale ha espressamente dichiarato che pagina 3 di 7 “l'azione del terzo, determinando la malattia e quindi l'assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto”.
Occorre, pertanto, ricostruire il sinistro per verificare la responsabilità del nella causazione CP_2 del sinistro.
I testi e intervenuti sul posto per i rilievi, a seguito Testimone_1 Testimone_2 di segnalazione alla Centrale operativa, hanno confermato che “in data 25.07.2014 l'
[...] alla guida del veicolo militare Fiat Punto targato CCCY535 ed il Parte_2 brig. , passeggero a bordo, mentre percorrevano la via Barcellona- Castroreale, Controparte_4 in direzione mare-monte, venivano urtati dall'autovettura Fiat Punto targata AM858TK, condotta dal proprietario , che viaggiava sulla stessa via con direzione opposta”. CP_2
Il sinistro è stato ricostruito dai Carabinieri sulla scorta della posizione di stasi dei mezzi. Pertanto, pur sussistendo la prova del sinistro, sulla scorta della relazione dei Carabinieri interventi sul posto, in mancanza di testimoni oculari che abbiano riferito sulla dinamica del sinistro e sulla condotta di guida dei due conducenti, non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.
va, pertanto, dichiarato responsabile del sinistro nella misura del 50% e, in tale CP_2 misura, va ritenuto responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione.
L'amministrazione non ha provato i danni riportati dal mezzo e nel rapporto si rimanda alle fotografie, dalle quali sono desumibili i danni, ma le relative fotografie non sono state allegate.
Dallo “schizzo” allegato alla CNR dei Carabinieri emerge che la vettura dell'Amministrazione
(indicata come veicolo B) ha urtato la vettura antagonista con la parte anteriore sinistra, pertanto, possono essere riconosciute tutte le riparazioni che hanno coinvolto tale parte del veicolo
(parafango ant. sx, paraurti ant.sx, proiettore fendinebbia sx, assorbitore urti paraurti ant., proiettore sx, montante sospensione ant.), mentre vanno escluse le voci di danno che apparentemente non sono riconducibili al punto d'urto e, segnatamente, vanno escluse le seguenti voci riportate nella fattura: euro 96,98 per riv. Ant. int. (euro 78,68 più iva), euro 80,31 per serbatoio tergicristalli (euro 65,83 più iva), euro 43,61 per pompa impianto tergicristalli (euro
35,75 più iva), euro 61,00 per ricarica a/c (euro 50,00 più iva), euro 21,96 per liquido radiatore
(euro 18,00 più iva), euro 264,07 per avvisatore (euro 261,03 più iva). Pertanto, per i danni al pagina 4 di 7 mezzo può essere riconosciuta la somma di euro 2.842,39 (comprensiva di iva) per i singoli importi riportati in fattura, escluse le voci indicate;
somma che, ridotta del 50%, ammonta ad euro
1.421,19; tale importo va rivalutato (dalla data del pagamento previsto in fattura, dicembre 2014) e maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata ed ammonta ad euro 1.920,50 (di cui euro 304,13 per rivalutazione ed euro 195,18 per interessi).
Procedendo alla quantificazione degli stipendi erogati a vuoto, occorre esaminare la certificazione
(prodotta tempestivamente dalla parte attrice nell'allegato alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, cpc dep. il 6.9.2019) relativa ai giorni di assenza dei lavoratori, in quanto deve risultare che l'assenza sia strettamente correlata al sinistro e non per altre ragioni.
Per il lavoratore l'Amministrazione ha prodotto il certificato dell'Asp del 26.7.2014, CP_4 con il quale vengono riconosciuti al paziente giorni 6 di prognosi.
Quindi il certificato copre l'assenza del lavoratore sino al 31 luglio 2014.
Rimane, pertanto, “ scoperto” il periodo dall'1 agosto al 10 agosto.
Il certificato successivo del dott. è dell'11.8.2014 contiene una prognosi di giorni 10, ma si Per_2 basa sul solo riferito del paziente (riferisce cervicalgia…) e copre sino al 20 agosto.
Rimane scoperto il periodo dal 21 al 27 agosto, in quanto la certificazione successiva del dott.
è del 28.8.2014, certificazione che riconosce al ulteriori sei giorni di riposo per Per_2 CP_4 riferita cervicalgia, cefalea, vertigini, quindi fino al 2.9.2014.
Il certificato successivo è del servizio infermieristico dei Carabinieri e decorre dal 18.9.2014.
Pertanto, rimane scoperto da certificazione il periodo dal 3.9.2014 al 17.9.2014.
Il certificato del servizio infermieristico del 18.9.2014 (che riconosce una prognosi sino al
2.10.2014), con rientro in servizio il 3.10.2014, non consente di ricondurre lo stato di malattia del lavoratore al sinistro.
Ebbene la mancanza di prova che il periodo di malattia sia riferibile al sinistro, circostanza avvalorata da una mancanza di continuità nella certificazione, e la presenza di una certificazione del medico curante basata sul riferito del paziente consente di riconoscere all'Amministrazione il diritto di rivalsa limitatamente allo stipendio erogato al per i primi sei giorni di assenza. CP_4
Né può computarsi nel risarcimento il giorno del sinistro, avvenuto il 25.7.2014 alle ore 17,45, non potendosi considerare giorno di assenza in mancanza di un'indicazione dei turni che consenta di apprezzare se il militare fosse all'inizio o alla fine del turno.
pagina 5 di 7 Tenuto conto che dal prospetto delle retribuzioni risulta che un giorno veniva pagato al CP_4 euro 88,90, operata la decurtazione del 50% (per il concorso di colpa), per il lavoratore CP_4 va riconosciuta all'Amministrazione la somma di euro 266,70 [(€ 88,90 x 6): 2], importo che, essendo stato erogato nel 2014, va rivalutato e maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata ed ammonta ad euro 359,55 (di cui euro 37,38 per interessi ed euro 55,47 per rivalutazione).
Per il lavoratore l'Amministrazione ha prodotto uno stralcio del certificato dell'ASP Per_1 del 26.7.2014, mancante della diagnosi e del periodo di prognosi.
Conseguentemente anche la certificazione successiva – peraltro per periodi “a saltare” – non consente di ricondurre con certezza i periodi di assenza al sinistro subito dal lavoratore. Per_ Il certificato del dott. del'1.8.2014 riconosce al 10 gg. di prognosi;
sequenziale è Per_1
Per_ la certificazione dell'11.8.2014, in cui il medico curante riconosce al altri 10 Per_1 giorni di prognosi. Per_ Poi c'è uno stacco dal 20 al 30 agosto e la certificazione successiva del dott. riconosce al una prognosi di giorni 8 a decorrere dal 31/8/2014. Per_1
C'è un ulteriore stacco dal 7 al 22/9/2014 e la certificazione del reparto infermieristico dei
Carabinieri del 23.9.2014 riconosce al un periodo di malattia fino al 15.10.2014. Poi Per_1
c'è un ulteriore periodo non coperto da certificazione – dal 16/10 al 30/10 – e la successiva certificazione del reparto infermieristico dei Carabinieri, del 31.10.2014, riconosce un ulteriore periodo di malattia sino al 19.11.2014.
Ebbene la mancanza di continuità nella certificazione, l'assenza di una diagnosi per il lavoratore non consente il riconoscimento di alcun diritto al risarcimento dell'Amministrazione, Per_1 non risultando provato il nesso eziologico tra il sinistro e l'assenza del lavoratore.
Per questi motivi
la e vanno condannati in solido a Controparte_1 CP_2 pagare al la somma di euro 2.280,05 (€ 359,55 + 1920,50, somma Parte_1 aggiornata all'attualità e già maggiorata degli interessi sulla sua via via rivalutata), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Va, altresì, dichiarato il diritto di rivalsa della ai sensi dell'art. 292 Cda nei confronti di P_
, limitatamente alle somme che sono riconosciute e che saranno pagate dalla CP_2 compagnia assicurativa al . Parte_1
pagina 6 di 7 In ragione dell'esito della decisione, le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
La e vanno condannati in solido a pagare al P_ CP_2 Parte_1
l'altra metà delle spese processuali, che si liquidano in euro 851,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 213,00 per studio (valore minimo), euro 213,00 per fase introduttiva (valore minimo), euro 851,00 per istruttoria e trattazione (valore medio), euro 426,00 per fase decisionale (valore minimo), importo ridotto del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
6181/2018, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità di nella CP_2
misura del 50%;
3) condanna in solido la e a pagare, in favore Controparte_1 CP_2 del , la somma di euro 2.280,05 (aggiornata all'attualità e Parte_1 maggiorata degli interessi sulla sua via via rivalutata), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
4) dichiara che la ha diritto di rivalsa nei confronti di Controparte_1
limitatamente alle somme pagate al;
CP_2 Parte_1 Parte_1
5) compensa per metà le spese processuali tra le parti;
6) condanna in solido la e a pagare al Controparte_1 CP_2
l'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro 851,00 Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 7 agosto 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6181 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del Ministro pro tempore, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
ATTORE
E
in qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno per procura in atti
CONVENUTA
E
nato a [...] P.G. il 2.7.1957 CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: azione di rivalsa – responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da comparse in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
e la , dinanzi questo Tribunale, al fine di dichiarare CP_3 Controparte_1 che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di e, conseguentemente, ne CP_2 chiedeva la condanna in solido con la compagnia di assicurazioni al risarcimento P_ dei danni patiti, quantificati in euro 20.356,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Riferiva che il 25.7.2014 l'app.to alla guida del veicolo militare Fiat Persona_1
Punto tg. CCCY535, e il trasportato brig. mentre percorrevano la via Controparte_4
Barcellona – Castroreale, con direzione mare monte, venivano urtati dalla Fiat Punto tg.
AM858TK, sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, che invadeva l'opposta corsia di marcia, occupata dal loro veicolo.
A causa delle lesioni riportate, l'app. e il brig. si assentavano dal Per_1 CP_4 lavoro rispettivamente 119 e 71 giorni, periodo in cui l'Amministrazione erogava a vuoto gli stipendi e gli emolumenti ai predetti agenti e, precisamente, la somma di euro 10.109,26 all'app. e la somma di euro 6.837,69 al brig. pertanto, agiva in rivalsa Per_1 CP_4 nei confronti del responsabile del danno. Inoltre, a causa del sinistro, la vettura Fiat Punto, di proprietà dell'Amministrazione militare, subiva danni riparati con la spesa di euro 3.409,32.
L'Amministrazione chiedeva il risarcimento dei danni a , proprietario e CP_2 conducente del veicolo, nonché alla quale impresa designata per Controparte_1 la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in quanto il veicolo del era CP_2 sprovvisto di copertura assicurativa, trasmetteva alla la documentazione elevata al P_ responsabile del sinistro del sinistro ai sensi dell'art. 193 CdS. e presentava proposta di negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la , che precisava di non contestare la Controparte_1 propria legittimazione passiva, in quanto sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno accertato che il mezzo era privo di copertura assicurativa, tuttavia, nel merito deducevano un concorso di colpa del conducente il veicolo dell'Amministrazione. Contestava anche l'entità del risarcimento, in quanto il PS aveva riconosciuto ai dipendenti solo sette giorni di ITA e pagina 2 di 7 non giustifica il protrarsi dell'assenza. Contestava, inoltre, l'ammontare dei danni riportati dal mezzo.
In ogni caso la chiedeva di esercitare il diritto di regresso nei confronti del P_ CP_2
All'udienza del 21.3.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 18.1.2020 il Giudice ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice.
All'udienza del 16.6.2020 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
[...]
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 23.4.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale, sebbene regolarmente CP_2 citato con raccomanda ricevuta il 22.11.2018 da incaricato convivente, non si è costituito in giudizio.
L'Amministrazione ha chiesto il risarcimento nei confronti del proprietario del veicolo antagonista
– privo di copertura assicurativa - e nei confronti della quale FGVS. P_
La costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la propria legittimazione passiva, in P_ quanto , proprietario del veicolo antagonista, è stato sanzionato dai Carabinieri per CP_2 mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile (verbale di contestazione del
6.8.2014).
Deve, pertanto, ritenersi che il abbia correttamente agito in giudizio nei confronti della Parte_1 quale fondo di garanzia. P_
L'Amministrazione ha agito in giudizio in rivalsa chiedendo il risarcimento per lo stipendio e gli emolumenti erogati ai propri dipendenti e per gli esborsi relativi alla riparazione del veicolo.
L'azione proposta rientra nella tutela aquiliana del credito e ha trovato puntuale riconoscimento nella Suprema Corte di Cassazione (S.U. n.6132/1988), la quale ha espressamente dichiarato che pagina 3 di 7 “l'azione del terzo, determinando la malattia e quindi l'assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto”.
Occorre, pertanto, ricostruire il sinistro per verificare la responsabilità del nella causazione CP_2 del sinistro.
I testi e intervenuti sul posto per i rilievi, a seguito Testimone_1 Testimone_2 di segnalazione alla Centrale operativa, hanno confermato che “in data 25.07.2014 l'
[...] alla guida del veicolo militare Fiat Punto targato CCCY535 ed il Parte_2 brig. , passeggero a bordo, mentre percorrevano la via Barcellona- Castroreale, Controparte_4 in direzione mare-monte, venivano urtati dall'autovettura Fiat Punto targata AM858TK, condotta dal proprietario , che viaggiava sulla stessa via con direzione opposta”. CP_2
Il sinistro è stato ricostruito dai Carabinieri sulla scorta della posizione di stasi dei mezzi. Pertanto, pur sussistendo la prova del sinistro, sulla scorta della relazione dei Carabinieri interventi sul posto, in mancanza di testimoni oculari che abbiano riferito sulla dinamica del sinistro e sulla condotta di guida dei due conducenti, non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.
va, pertanto, dichiarato responsabile del sinistro nella misura del 50% e, in tale CP_2 misura, va ritenuto responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione.
L'amministrazione non ha provato i danni riportati dal mezzo e nel rapporto si rimanda alle fotografie, dalle quali sono desumibili i danni, ma le relative fotografie non sono state allegate.
Dallo “schizzo” allegato alla CNR dei Carabinieri emerge che la vettura dell'Amministrazione
(indicata come veicolo B) ha urtato la vettura antagonista con la parte anteriore sinistra, pertanto, possono essere riconosciute tutte le riparazioni che hanno coinvolto tale parte del veicolo
(parafango ant. sx, paraurti ant.sx, proiettore fendinebbia sx, assorbitore urti paraurti ant., proiettore sx, montante sospensione ant.), mentre vanno escluse le voci di danno che apparentemente non sono riconducibili al punto d'urto e, segnatamente, vanno escluse le seguenti voci riportate nella fattura: euro 96,98 per riv. Ant. int. (euro 78,68 più iva), euro 80,31 per serbatoio tergicristalli (euro 65,83 più iva), euro 43,61 per pompa impianto tergicristalli (euro
35,75 più iva), euro 61,00 per ricarica a/c (euro 50,00 più iva), euro 21,96 per liquido radiatore
(euro 18,00 più iva), euro 264,07 per avvisatore (euro 261,03 più iva). Pertanto, per i danni al pagina 4 di 7 mezzo può essere riconosciuta la somma di euro 2.842,39 (comprensiva di iva) per i singoli importi riportati in fattura, escluse le voci indicate;
somma che, ridotta del 50%, ammonta ad euro
1.421,19; tale importo va rivalutato (dalla data del pagamento previsto in fattura, dicembre 2014) e maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata ed ammonta ad euro 1.920,50 (di cui euro 304,13 per rivalutazione ed euro 195,18 per interessi).
Procedendo alla quantificazione degli stipendi erogati a vuoto, occorre esaminare la certificazione
(prodotta tempestivamente dalla parte attrice nell'allegato alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, cpc dep. il 6.9.2019) relativa ai giorni di assenza dei lavoratori, in quanto deve risultare che l'assenza sia strettamente correlata al sinistro e non per altre ragioni.
Per il lavoratore l'Amministrazione ha prodotto il certificato dell'Asp del 26.7.2014, CP_4 con il quale vengono riconosciuti al paziente giorni 6 di prognosi.
Quindi il certificato copre l'assenza del lavoratore sino al 31 luglio 2014.
Rimane, pertanto, “ scoperto” il periodo dall'1 agosto al 10 agosto.
Il certificato successivo del dott. è dell'11.8.2014 contiene una prognosi di giorni 10, ma si Per_2 basa sul solo riferito del paziente (riferisce cervicalgia…) e copre sino al 20 agosto.
Rimane scoperto il periodo dal 21 al 27 agosto, in quanto la certificazione successiva del dott.
è del 28.8.2014, certificazione che riconosce al ulteriori sei giorni di riposo per Per_2 CP_4 riferita cervicalgia, cefalea, vertigini, quindi fino al 2.9.2014.
Il certificato successivo è del servizio infermieristico dei Carabinieri e decorre dal 18.9.2014.
Pertanto, rimane scoperto da certificazione il periodo dal 3.9.2014 al 17.9.2014.
Il certificato del servizio infermieristico del 18.9.2014 (che riconosce una prognosi sino al
2.10.2014), con rientro in servizio il 3.10.2014, non consente di ricondurre lo stato di malattia del lavoratore al sinistro.
Ebbene la mancanza di prova che il periodo di malattia sia riferibile al sinistro, circostanza avvalorata da una mancanza di continuità nella certificazione, e la presenza di una certificazione del medico curante basata sul riferito del paziente consente di riconoscere all'Amministrazione il diritto di rivalsa limitatamente allo stipendio erogato al per i primi sei giorni di assenza. CP_4
Né può computarsi nel risarcimento il giorno del sinistro, avvenuto il 25.7.2014 alle ore 17,45, non potendosi considerare giorno di assenza in mancanza di un'indicazione dei turni che consenta di apprezzare se il militare fosse all'inizio o alla fine del turno.
pagina 5 di 7 Tenuto conto che dal prospetto delle retribuzioni risulta che un giorno veniva pagato al CP_4 euro 88,90, operata la decurtazione del 50% (per il concorso di colpa), per il lavoratore CP_4 va riconosciuta all'Amministrazione la somma di euro 266,70 [(€ 88,90 x 6): 2], importo che, essendo stato erogato nel 2014, va rivalutato e maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata ed ammonta ad euro 359,55 (di cui euro 37,38 per interessi ed euro 55,47 per rivalutazione).
Per il lavoratore l'Amministrazione ha prodotto uno stralcio del certificato dell'ASP Per_1 del 26.7.2014, mancante della diagnosi e del periodo di prognosi.
Conseguentemente anche la certificazione successiva – peraltro per periodi “a saltare” – non consente di ricondurre con certezza i periodi di assenza al sinistro subito dal lavoratore. Per_ Il certificato del dott. del'1.8.2014 riconosce al 10 gg. di prognosi;
sequenziale è Per_1
Per_ la certificazione dell'11.8.2014, in cui il medico curante riconosce al altri 10 Per_1 giorni di prognosi. Per_ Poi c'è uno stacco dal 20 al 30 agosto e la certificazione successiva del dott. riconosce al una prognosi di giorni 8 a decorrere dal 31/8/2014. Per_1
C'è un ulteriore stacco dal 7 al 22/9/2014 e la certificazione del reparto infermieristico dei
Carabinieri del 23.9.2014 riconosce al un periodo di malattia fino al 15.10.2014. Poi Per_1
c'è un ulteriore periodo non coperto da certificazione – dal 16/10 al 30/10 – e la successiva certificazione del reparto infermieristico dei Carabinieri, del 31.10.2014, riconosce un ulteriore periodo di malattia sino al 19.11.2014.
Ebbene la mancanza di continuità nella certificazione, l'assenza di una diagnosi per il lavoratore non consente il riconoscimento di alcun diritto al risarcimento dell'Amministrazione, Per_1 non risultando provato il nesso eziologico tra il sinistro e l'assenza del lavoratore.
Per questi motivi
la e vanno condannati in solido a Controparte_1 CP_2 pagare al la somma di euro 2.280,05 (€ 359,55 + 1920,50, somma Parte_1 aggiornata all'attualità e già maggiorata degli interessi sulla sua via via rivalutata), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Va, altresì, dichiarato il diritto di rivalsa della ai sensi dell'art. 292 Cda nei confronti di P_
, limitatamente alle somme che sono riconosciute e che saranno pagate dalla CP_2 compagnia assicurativa al . Parte_1
pagina 6 di 7 In ragione dell'esito della decisione, le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
La e vanno condannati in solido a pagare al P_ CP_2 Parte_1
l'altra metà delle spese processuali, che si liquidano in euro 851,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 213,00 per studio (valore minimo), euro 213,00 per fase introduttiva (valore minimo), euro 851,00 per istruttoria e trattazione (valore medio), euro 426,00 per fase decisionale (valore minimo), importo ridotto del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
6181/2018, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità di nella CP_2
misura del 50%;
3) condanna in solido la e a pagare, in favore Controparte_1 CP_2 del , la somma di euro 2.280,05 (aggiornata all'attualità e Parte_1 maggiorata degli interessi sulla sua via via rivalutata), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
4) dichiara che la ha diritto di rivalsa nei confronti di Controparte_1
limitatamente alle somme pagate al;
CP_2 Parte_1 Parte_1
5) compensa per metà le spese processuali tra le parti;
6) condanna in solido la e a pagare al Controparte_1 CP_2
l'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro 851,00 Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 7 agosto 2025
Il Giudice
Maria Militello
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