Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1951/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025,
avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA e Parte 2Letto il ricorso depositato in data 27.07.2024 da Parte 1 entrambi
rappresentati e difesi dall'avv.to AMATO MARIA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA MA PU ET (CE) in data 15.12.2010, dalla cui unione sono nati i figli Per 1 (il 30.05.2011), Per_2 (l'11.10.2013) ed Per_3 (il 09.07.2019); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con omologa n.17601/2022 del 25.11.2022;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Nulla per quanto riguarda la casa coniugale poiché entrambi i coniugi ad oggi conducono in locazione dimore autonome.
2. I coniugi convengono l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in S. MA C.V. Via Galatina Parco La Rosa 212, dove i predetti minori hanno la propria residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riaccompagnamento dei figli da parte del padre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute vanno adottate di comune accordo. I coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
3. In ordine al diritto alla bigenitorialità dei minori le parti convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo necessario accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, come segue:
-a weekend alterni, il padre starà con i figli dal venerdì sera alle ore 18.00 sino al lunedì
mattina quando li accompagnerà a scuola;
- quando avrà con sé i figli nel fine settimana, starà con i figli il martedì dalle ore 18 fino al giorno successivo provvedendo ad accompagnarli a scuola;
- quando non avrà i figli nel fine settimana, starà con i figli il martedì ed il giovedì dalle ore
18.00 fino al giorno successivo provvedendo ad accompagnarli a scuola;
Si precisa che il sig. Pt 2 provvederà ad accompagnare i figli a scuola ed a prelevarli da scuola nei giorni in cui i minori pernottano con la madre. Resta inteso che i giorni di vista infrasettimanali potranno essere saltuariamente modificati per esigenze dei genitori, sempre nel rispetto del superiore interesse e delle necessità dei figli.
I coniugi concordano che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere il giorno 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il giorno 31 dicembre e 1°
gennaio con l'altro. Per le restanti festività natalizie il padre avrà con sé i figli minori alternativamente, ogni anno, dal 26 dicembre al 30 dicembre o dal 02 gennaio al 06 gennaio.
Durante le vacanze Pasquali, i figli minori trascorreranno le stesse metà con il padre e metà
con la madre (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis tra loro genitori). Resta inteso, inoltre, che i figli trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori.
Così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno dei propri compleanni verranno possibilmente trascorsi con entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo, alternando di volta in volta la presenza del figlio con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio.
I coniugi convengono che durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli minori due settimane anche non consecutive, scegliendo tra luglio ed agosto, il tutto da concordarsi con congruo anticipo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli;
analogamente anche la madre avrà con sé i figli per 2 settimane anche non consecutive ed il periodo andrà
comunicato al padre con congruo anticipo entro il 31 maggio sempre indicando all'altro genitore luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli.
4. Resta inteso che entrambi i genitori allorquando si allontanano con i minori dalla loro residenza dovranno comunicare all'altro genitore i luoghi del soggiorno ed i recapiti telefonici dove rintracciare i minori.
5. Il padre Parte 2 a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli minori, verserà
alla coniuge Parte 1 entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile di €. '
600 ossia €. 200 per ogni figlio, con aggiornamento Istat annuale. Si precisa che fintanto che la sig.ra Pt 1 beneficerà del reddito di cittadinanza e dell'assegno unico per i figli minori, il sig. Pt 2 verserà quale mantenimento ordinario la somma inferiore di €. 300 ossia €. 100
per ogni figlio, con aggiornamento istat annuale. Quando la misura del reddito di cittadinanza verrà meno o diminuirà il sig. Pt 2 verserà il mantenimento nella misura stabilita di €. 600 con le modalità sopra precisate. In ogni caso, il sig. Pt 2 contribuirà in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie ed ulteriori dovute per l'attività scolastica (ad esempio acquisto dei libri, del corredo scolastico annuale, pagamento uscite e/o gite anche brevi, acquisto di divise, contributo per spettacoli e/o manifestazioni connessi alle attività
scolastiche, pagamento doposcuola, pagamento insegnamento dell'inglese, corsi di musica etc etc), per l'attività sportiva effettuata dai minori, anche per i corsi di musica e per tutte le spese mediche (ad esempio visite specialistiche e farmaci non mutuabili, restano esclusi i farmaci da banco). Circa le ulteriori spese straordinarie, i coniugi concordano che queste saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno, ma dovrà sempre trattarsi di spese preventivamente concordate, pena la mancata corresponsione, salvo i casi di indifferibile urgenza, il tutto come meglio specificato dal protocollo del Tribunale di S. MA
C.V. 6. Darsi atto che le parti concordano che l'assegno unico per i figli minori sarà percepito al
100% dalla signora così come anche il reddito di cittadinanza.Parte_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per se stessi.
8. Salvo quanto discende dal presente atto, le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
stessi e per i figli minori ed esprimono assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare con sé i figli minori all'estero, nei rispettivi periodi di vacanza.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA MA PU ET (CE) il
,nato a [...] [...] da Parte 1
,nata a [...] il [...], e Parte 2
il 13.07.1983, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA MA PU ET (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.33, parte I, serie, anno
2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA MA PU ET nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo