Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 943/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa LA NC - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 943/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliata in Capaccio TU (SA), all presso lo studio dell'avv. Giuseppe Capo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 liato in Campagna (SA) alla Via C n.240, presso lo studio dell'avv. Monica Sansone che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto rsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 134/2024 pubblicata il 10.04.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-confermare le seguenti condizioni e per l'effetto dichiarare l'idoneità degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati: a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza e/o domicilio;
b) La casa familiare sita in Capaccio TU (SA), alla via Giovanni Boccaccio, n. 15 sarà assegnata a , Parte_1 con tutti gli arredi e le suppellettili, quale collocataria del picc l Per_1 riguardo, le parti, con il reciproco consenso, hanno concordato che, a ta dal 01.01.2024 subentrasse, in qualità di conduttrice cessionaria, a Parte_1 le conduttore cedente, nel contratto di locazione Controparte_1
21, con i seguenti identificati: serie 3T, n. 1279. Il canone di locazione mensile ammonta sempre ad euro 400,00 (quattrocento/00); c) Il piccolo sarà affidato ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio e residenza Per_1
insieme alla madre presso la casa coniugale;
d) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse del figlio riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni e aspirazioni. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
e) I genitori si obbligano reciprocamente ad informarsi con regolarità sulle questioni significative relative al minore e sull'eventuale variazione di domicilio e/o di residenza;
f) I coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse del figlio, farsi carico di tutte le loro esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale del figlio stesso. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con il figlio secondo il buon senso e in estrema sintesi di:
- agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra il figlio e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità;
-condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici) e mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
seguire rigorosamente il piano genitoriale;
mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi del figlio l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, significato;
non coinvolgere il figlio in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinché esso mantenga la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso lo stesso nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, lo amano e si interessano dello stesso sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
adottare strategie educative concordemente pianificate affinché il minore non sia disorientato da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a co- educare;
favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli. g) I coniugi potranno, sempre nel rispetto delle esigenze primarie del loro figlio minore, stabilire liberamente quando il padre potrà farle visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa. In caso di eventuale futuro disaccordo, non auspicabile, relativamente ai modi e tempi del diritto di visita del padre e della permanenza del minore presso di esso, i coniugi si atterranno alle intese di seguito riportate: h) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore nei giorni di lunedì – mercoledì venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Sempre il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
i) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé, ininterrottamente, il figlio per due settimane, anche non consecutive a scelta nei mesi di luglio e/o agosto, periodo da concordare tra i genitori non oltre il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, il padre terrà con sé il figlio nel mese di agosto alternando un anno le prime due settimane e l'anno successivo le due ultime. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'eventuale destinazione delle ferie, nei periodi concordati tra le parti. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli. j) entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere il giorno di compleanno del piccolo Per_1 partecipando all'eventuale festa di compleanno. In caso di disaccordo e/o dis tra i coniugi, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il minore il giorno del suo compleanno ad anni alterni;
k) nelle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà la madre il periodo 23-30 dicembre negli anni pari e con il padre il periodo 31 dicembre
– 6 gennaio negli anni dispari. Nelle vacanze di Pasqua, invece, il figlio trascorrerà i giorni dal venerdì Santo alla domenica pomeriggio di Pasqua, fino alle ore 18:00, con il padre negli anni pari e dal pomeriggio di Pasqua ovvero dalle ore 18:00 alla mattina del martedì successivo con la madre negli anni dispari;
l) i coniugi concordano che il figlio trascorrerà le seguenti festività come di seguito: - “Primo Novembre, festa di tutti i Santi” con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- “8 dicembre, con il padre negli anni dispari e con Persona_2 la madre negli anni p ario della Liberazione” con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- “Primo maggio, festa del lavoro” con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
- “2 giugno, festa della Repubblica” con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
m) ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno insieme al piccolo indipendentemente dal giorno concordato per il diritto di Per_1 vista;
n) avrà il diritto di telefonare o video telefonare all'utenza Controparte_1 tel per parlare con il figlio e salutare il piccolo due Parte_1 Per_1 volte al gior oraria ricompresa tra le ore 19:00 e le ore nei giorni in cui il minore è collocato presso la madre. Il medesimo diritto spetta a nei giorni in cui il minore è collocato presso il padre. Parte_1 enti da una casa di un genitore alla casa dell'altro, ciascun genitore si impegna a far portare al minore una nota di accompagno per le informazioni necessarie che includono: medicine e relativi dosaggi, compiti a casa, appuntamenti, orari dei pasti e del riposo. Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali del figlio e deve fare in modo che ritorni pulito, nutrito, con i vestiti ed effetti personali che ha portato con sé. Il genitore collocatario ovvero provvederà ad Parte_1 accompagnare il figlio dall'altro genitore, mentre Controparte_1 quest'ultimo, genitore non collocatario, provve lo presso l'altro genitore, . Gi scambi avverranno a casa dei genitori. Se un Parte_1 genitore ha più tardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé il figlio, può fare altri piani con il medesimo. p) per il mantenimento del figlio , il sig. verserà alla Per_1 Controparte_1 sig.ra la somma m i € 300 relative alle Parte_1 spese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sulla PostePay Evolution con nr. 5333 1712 0379 6384 e codice IBAN [...] intestata a
. Altresì, il IG. presta il consenso, senza alcuna Parte_1 Controparte_1 to, affinché l' rsale per il figlio CP_2
venga erogato dall' nella misura del 100% alla IG.ra
[...] CP_3 Parte_1 zzando sin da ora l esima a formulare all' richiest CP_3
a dell'assegno unico e universale fam nella misura del 100%; Parte_1
q) i coniugi espressamente pattuiscono di far rientrare in detto importo "ordinario" ovvero nell'assegno di mantenimento tutte le spese che riguardino esigenze prevedibili ed atte a soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio, nonché le spese di importo esiguo, sia in rapporto alla natura delle stesse in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo trattandosi di spese prevedibili;
a titolo esemplificativo i coniugi convengono di far rientrare nell'assegno ordinario: vitto, concorso alle spese abitative, abbigliamento ordinario (eccetto i cambi di stagione e l'abbigliamento necessario alla frequenza scolastica, come divise e grembiuli), spese per igiene personale ed estetiche, spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, spese per medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), mensa, spese per visite pediatriche purché coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); r) ciascun coniuge parteciperà nella misura del 50% alle spese che per la loro rilevanza, esorbitanza, gravosità economica, imprevedibilità, saltuarietà e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio. Per le seguenti spese obbligatorie, non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tali spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese di seguito enucleate, suddivise in diverse categorie, sono subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento di dette spese (anche mediante la messa a disposizione della provvista), nella misura proporzionale del 50% ciascuno, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna della documentazione comprovante l'esborso. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per il figlio, ciascun genitore comunicherà all'altro, con il mezzo più idoneo ovvero a mezzo sms, messaggi a whatsapp, e-mail, oppure ove possibile con pec, in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. A fronte di una formale richiesta scritta avanzata da uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. s) al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà consegnare (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa), in copia, all'altro genitore i documenti fiscali (che ove possibile dovranno essere intestati al figlio) di ogni spesa extra sostenuta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come la deduzione per i figli a carico;
t) il genitore collocatario del minore, , percepirà l'intero importo Parte_1 dell'assegno unico e universale ovvero iliare che sarà corrisposto nella misura del 100% dall' per il figlio a favore di CP_3 Controparte_2 Pt_1
per espressa deter ione e acco
[...] Controparte_1
; Parte_1 niugi beneficeranno, nella misura del 50% ciascuno, degli eventuali rimborsi e/o di sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al piccolo;
Per_1
v) il IG. non corrisponderà alcun ma, a titolo di Controparte_1 contributo altro coniuge IG.ra ; Parte_1
w) i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, il rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore;
I coniugi fin d'ora dichiarano di rinunciare a proporre impugnazione avverso la emananda sentenza di divorzio congiunto alle condizioni sopra dette. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 7 settembre 2018 nel Comune di Capaccio TU (SA) tra , nata a [...]
LI (SA) l'08.05.1989, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Ca no 2018, Atto n. 101, Parte II, Serie A, Vol. 2, Uff. 2) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio TU (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa LA NC