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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2024, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G 8056 dell'anno 2023 trattata ex art 127 ter cpc in data 17/12/2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LECCISI IVANO, procuratore domiciliatario
Ricorrente
C O N T R O
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO
Resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP pensione inabilità civile/assegno invalidità civile ex artt 12 e
13 L 118/71
FATTO E DIRITTO
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato di invalidità richiesto per la pensione di inabilità civile/assegno invalidità civile e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in data 17.07.2023 chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a percepire tale prestazione, con conseguente condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1
L' si costituiva e concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1 Disposto nel presente giudizio il rinnovo della ctu, l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
****
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' CP_1 sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
***
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*** Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità civile spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Invero, gli artt. 2, 12 e 13 l. n. 118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti socio-economici e sanitari (invalidità pari almeno al 74% per l'assegno e pari al 100% per la pensione) occorrenti per le prestazioni di invalidità civile.
Orbene, nella relazione tecnica integrativa depositata telematicamente il CTU, dott. Persona_1
ha rilevato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare,
[...]
fisiologica e patologica, determina un grado di invalidità pari al 84%, idoneo a configurare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
A tali conclusioni il ctu è giunto in virtù del seguente quadro clinico:
- Obesità con complicanze artrosiche ( spondiloartrosi );
- Esiti di frattura piatto tibiale sinistro in severa gonartrosi;
- Sindrome depressiva endoreattiva ed abitudine al potus;
- Cardiopatia ipertensiva;
- Bronchite cronica ostruttiva in tabagista;
Pertanto, il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: “Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate il sottoscritto ritiene di poter così rispondere ai quesiti posti dalla
: il ricorrente è affetto da infermità che riducono la sua capacità di CP_2 Parte_1 lavoro dell'84% (ottantaquattropercento) dalla data della domanda”
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni opposte da parte resistente.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Stante il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta dal momento della proposizione della domanda amministrativa, le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (25.02.2022).
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in € 3.200 oltre 15% rimborso spese generali iva e cpa in favore del procuratore distrattario del ricorrente.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu già liquidate con separato decreto.
Lecce, 17/12/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Donatella De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G 8056 dell'anno 2023 trattata ex art 127 ter cpc in data 17/12/2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LECCISI IVANO, procuratore domiciliatario
Ricorrente
C O N T R O
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO
Resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP pensione inabilità civile/assegno invalidità civile ex artt 12 e
13 L 118/71
FATTO E DIRITTO
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato di invalidità richiesto per la pensione di inabilità civile/assegno invalidità civile e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in data 17.07.2023 chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a percepire tale prestazione, con conseguente condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1
L' si costituiva e concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1 Disposto nel presente giudizio il rinnovo della ctu, l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
****
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' CP_1 sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
***
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*** Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità civile spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Invero, gli artt. 2, 12 e 13 l. n. 118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti socio-economici e sanitari (invalidità pari almeno al 74% per l'assegno e pari al 100% per la pensione) occorrenti per le prestazioni di invalidità civile.
Orbene, nella relazione tecnica integrativa depositata telematicamente il CTU, dott. Persona_1
ha rilevato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare,
[...]
fisiologica e patologica, determina un grado di invalidità pari al 84%, idoneo a configurare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
A tali conclusioni il ctu è giunto in virtù del seguente quadro clinico:
- Obesità con complicanze artrosiche ( spondiloartrosi );
- Esiti di frattura piatto tibiale sinistro in severa gonartrosi;
- Sindrome depressiva endoreattiva ed abitudine al potus;
- Cardiopatia ipertensiva;
- Bronchite cronica ostruttiva in tabagista;
Pertanto, il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: “Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate il sottoscritto ritiene di poter così rispondere ai quesiti posti dalla
: il ricorrente è affetto da infermità che riducono la sua capacità di CP_2 Parte_1 lavoro dell'84% (ottantaquattropercento) dalla data della domanda”
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni opposte da parte resistente.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
Stante il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta dal momento della proposizione della domanda amministrativa, le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (25.02.2022).
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo che si liquidano in € 3.200 oltre 15% rimborso spese generali iva e cpa in favore del procuratore distrattario del ricorrente.
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu già liquidate con separato decreto.
Lecce, 17/12/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Donatella De Giorgi