Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Funari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Repubblica di San Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Nannipieri, Stefano Pagliai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria Internazionale, Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale, del 29.11.2024 con ogni consequenziale pronunzia;
affinché siano, altresì, disposte, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) c.p.a, le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza e, per l’effetto, ordinare al Ministero della Giustizia di procedere alla rogatoria internazionale inoltrando alla competente Autorità centrale della Repubblica di San Marino la richiesta di esecuzione della sentenza di proscioglimento del ricorrente n. 5779 della Corte d’Appello di Bologna del 22.11.2016, concedendo al Ministero della Giustizia 30 (trenta) giorni per l’adempimento o il diverso termine che codesto T.A.R. riterrà di giustizia, nominando fin d’ora un commissario ad acta con effetto dalla scadenza del termine assegnato;
nonché per l’annullamento della nota del 19.12.2024, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria Internazionale, Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Repubblica di San Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL MA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha gravato l’atto indicato in epigrafe adottato dal Ministero della Giustizia, con il quale il detto dicastero, secondo la prospettazione dell’esponente, avrebbe denegato di concedere l’assistenza giudiziaria necessaria per ottenere la restituzione di somme già oggetto di sequestro preventivo, detenute nella Repubblica di San Marino e dissequestrate all’esito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 22 novembre 2016.
Ha premesso in ricorso il deducente di essere stato prosciolto da un’accusa di evasione fiscale con sentenza della Corte di Appello, per un procedimento penale che lo vedeva coinvolto sin dal 2003. Tale sentenza avrebbe disposto la restituzione al ricorrente delle somme precedentemente sottoposte a sequestro preventivo nella Repubblica di San Marino a seguito dell’inoltro di rogatoria internazionale, somme che tuttavia risulterebbero ancora ivi bloccate.
Ha altresì ricordato l’istante nell’atto introduttivo che, per ottenere la restituzione, ha proposto un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. dinanzi alla Corte di Appello di Bologna la quale ha disposto il non luogo a provvedere con ordinanza del 27 maggio 2024, perché la somma sarebbe stata confiscata in virtù di un provvedimento emesso proprio dalla Repubblica di San Marino sin dal 2009 all’esito di un procedimento giurisdizionale interno.
Di qui la richiesta avanzata all’intimato Ministero della Giustizia e il gravato diniego la cui legittimità viene contestata per vizi procedurali e di merito.
In particolare, secondo il ricorrente, il diniego sarebbe intervenuto senza l’osservanza della procedura prevista dagli accordi internazionali vigenti, segnatamente senza l’attivazione dei soggetti (italiani e sammarinesi) individuati come «autorità centrali» dall’accordo internazionale in vigore dal 25 giugno 2024.
L’amministrazione non avrebbe esercitato il proprio potere secondo competenza e sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 6 dell’accordo tra Italia e San Marino del 26 maggio 2021, ratificato in Italia dalla legge 8 Aprile 2024 n.51, recante il riconoscimento delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca e la destinazione dei beni confiscati, nonché la violazione dell'articolo 34 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 16.5.2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), ratificata e resa esecutiva sia dall’Italia che da San Marino.
Sulla base delle indicate doglianze, l'esponente ha chiesto l'annullamento del diniego, con conseguente ordine al dicastero di inoltrare direttamente alla Repubblica di San Marino la richiesta di esecuzione della citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna.
Il ricorrente ha proposto altresì motivi aggiunti, con i quali ha gravato pure la nota del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2024, con la quale il dicastero italiano avrebbe chiesto alla Repubblica di San Marino nuove informazioni sulla vicenda de qua.
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia la Repubblica di San Marino, contestando il ricorso e, quanto alla seconda, deducendo altresì l'inammissibilità della domanda.
La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 26 novembre 2025 e ivi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Vale precisare l’iter storico-processuale della vicenda in esame.
Il ricorrente è stato prima indagato e successivamente imputato nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. pendente prima dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Forlì e successivamente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati di frode ed evasione fiscale.
Durante la fase delle indagini veniva disposto, per il tramite di rogatoria internazionale, il sequestro preventivo delle somme depositate in una cassetta di sicurezza di un istituto bancario sammarinese, per un importo pari ad € 1.892.700,00. Per tali addebiti il ricorrente veniva poi prosciolto in appello, a seguito della condanna riportata in primo grado, a mezzo della sentenza emessa in data 22 novembre 2018 dalla Corte di Appello di Bologna, essendo maturati i termini di prescrizione dei reati contestati, con contestuale ordine di restituzione allo stesso delle somme sottoposte a sequestro preventivo.
Risulta inoltre dagli atti che era stato aperto un secondo procedimento penale nei confronti dei genitori e della compagna del medesimo ricorrente (sempre pendente presso la Procura di Forlì), nell’ambito del quale tali soggetti erano stati ritenuti responsabili di riciclaggio. In particolare, dalla sentenza di primo grado è emerso che l’istante « pur trovandosi ristretto agli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento a quo [il procedimento -OMISSIS-, ndr] verso la fine dell’anno 2003 si fosse recato a San Marino, dove aveva rilasciato al padre una delega ad operare sui conti correnti e sui depositi titoli a sé intestati preannunciando il ritiro di una rilevante somma di denaro (circa 900.000 euro). Tali circostanze erano emerse da una comunicazione del Commissario della Legge di San Marino, Autorità presso la quale era stata disposta rogatoria nel corso delle indagini a carico di -OMISSIS-» .
Era altresì emerso che i soggetti coinvolti nel secondo procedimento si fossero adoperati, in concorso tra loro, per ritirare la consistente somma in contanti, successivamente depositata in una cassetta di sicurezza.
In appello, i congiunti del ricorrente, come detto accusati di aver riciclato somme provenienti dai reati contestati allo stesso, venivano prosciolti per difetto di giurisdizione essendo i reati interamente commessi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino e non essendo state formalizzate, da parte del Ministro della Giustizia, le necessarie condizioni di procedibilità.
La Corte di Appello dava, altresì, conto della circostanza per cui a San Marino fosse stato aperto, nel frattempo, autonomo procedimento per il reato di riciclaggio nei confronti dei medesimi congiunti e di un terzo soggetto e concludeva, con riferimento alla richiesta di restituzione della somma sequestrata avanzata, che «resta da valutare il problema relativo alle somme di denaro in sequestro, delle quali veniva richiesta, da parte della sola -OMISSIS-, la restituzione. Si ritiene che detta istanza debba rigettarsi, atteso che detta somma veniva sottoposta a confisca anche nell’ambito del procedimento sammarinese sopra richiamato e si tratta pertanto di bene che, essendo sottoposto a detto vincolo, non può tornare nella disponibilità della prevenuta ma dovrà essere devoluto, come previsto dalla sentenza straniera, nel rispetto dei relativi accordi internazionali».
Infatti, il Tribunale della Repubblica di San Marino, nell’ambito della propria autonomia giurisdizionale (affermata anche dalla Corte di Appello bolognese) aveva aperto un proprio procedimento per riciclaggio previsto e punito dall’art. 199-bis del codice penale sammarinese nei confronti dele medesimo ricorrente e degli altri soggetti nominati in atti, procedimento nell’ambito del quale si è giunti in data 9 maggio 2008 a sentenza definitiva (per altro in tale procedimento il Tribunale di San Marino aveva richiesto anche l’assistenza giudiziaria della Procura di Forlì come risulta dalla rogatoria inoltrata in data 19 febbraio 2004).
Orbene, in tale procedimento è stato prima disposto un sequestro preventivo della somma occultata nella cassetta di sicurezza e successivamente la confisca di tale provento, disposta sia in primo grado che in sede di appello.
All’esito del giudizio di merito il Giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 19 dicembre 2008, ha disposto l’esecuzione della confisca dell’importo sequestrato e la sua definitiva devoluzione all’erario sammarinese.
Risulta dunque dagli atti che è in base a tale titolo che gli importi già vincolati non sono stati dissequestrati in favore dell’esponente dopo l’invio della rogatoria da parte della Corte di Appello di Bologna.
L’autorità sammarinese aveva inoltre comunicato il provvedimento sia il Ministero della Giustizia italiano sia alla Procura titolare del fascicolo iscritto in Italia.
Come dedotto in modo condivisibile dalla difesa di San Marino, il ricorrente non poteva rispondere del reato di riciclaggio contestato ai congiunti, posto che al tempo (sino al 203 allorquando il legislatore ha rimosso il c.d. «privilegio» dell’autoriciclaggio), l’autore del reato presupposto di riciclaggio non era chiamato a rispondere della movimentazione derivanti da reati cui aveva egli stesso concorso.
Da quanto sopra esposto, la confisca di cui si verte deriva dalla condanna per riciclaggio riportata dai prevenuti (prossimi congiunti e correi del ricorrente) nel procedimento penale sammarinese. e non in applicazione di una misura interna.
Ancora sull’iter storico della vicenda, si aggiunga che il ricorrente, all’esito della sentenza di appello bolognese, si è prima rivolto all’autorità giudiziaria sammarinese affinché disponesse il dissequestro in base alla statuizione contenuta nel provvedimento pronunciato dalla Corte di Appello. Il Giudice delle rogatorie, con provvedimento che non entrava nel merito, emesso in data 16 novembre 2017, ha rilevato che, essendo il sequestro eseguito su richiesta delle autorità estere, anche il relativo ordine di restituzione dovesse essere inoltrato con pari mezzo dall’autorità rogante.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca che veniva rigettata dal Giudice dell’Esecuzione in data 19 settembre 2018. Avverso quest’ultimo provvedimento l’istante ha presentato reclamo che veniva anch’esso respinto con provvedimento del 26 ottobre 2018. Contro tale reiezione, l’esponente ha presentato reclamo in seconda istanza al Giudice d’Appello Penale che lo ha respinto con provvedimento del 2 gennaio 2019. Infine, in data 18 settembre 2020, si è pronunciato in va definitiva il Giudice di terza istanza penale, che ha respinto l’ulteriore impugnazione. Dopo aver esperito tutti i rimedi interni all’ordinamento penale sammarinese, l’istante si è rivolto ancora alla Corte di Appello di Bologna affinché, in sede di incidente di esecuzione, disponesse per rogatoria da inoltrare all’autorità sammarinese il dissequestro della somma a suo tempo vincolata. La Corte bolognese ha rilevato che già a mezzo di precedente richiesta (inoltrata all’A.G. sammarinese) era stata richiesta la restituzione della somma, somma che, tuttavia, risultava già confiscata in base ad autonomo titolo. La Corte bolognese pronunciava, pertanto, provvedimento di non luogo a provvedere evidenziando di non avere «alcun potere di interferire con decisioni dell’AG di altro Stato e tanto meno esercitare pressioni politiche al fine di ottenere l’esecuzione del provvedimento di dissequestro, salva la facoltà della parte di attivarsi presso il Ministero».
Il ricorrente ha dunque attivato la chiesta “assistenza giudiziaria” e poi gravato il diniego di cui agli atti specificati in epigrafe, assumendo il proprio diritto alla ripetizione per effetto, come detto, del proscioglimento della Corte di Appello di Bologna con sentenza del 22 novembre 2018 per intervenuta prescrizione dei reati ad egli imputati.
3. Alla luce della sopra analiticamente esposta ricostruzione, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
4. In primis, gli atti impugnati non sostanziano provvedimenti lesivi dotati di efficacia esterna, trattandosi di mere note interlocutorie che non esprimo esercizio di potere. Né l’istante ha agito con la procedura avverso il silenzio, reagendo avverso una inerzia amministrativa (in disparte la effettiva sussistenza del relativo potere in capo all’amministrazione).
In secondo lugo, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa resistente, alcuna utilità potrebbe ritrarre il ricorrente da un eventuale annullamento degli atti gravati, posto che, la ritenzione delle somme contestate non è altro che l’effetto di un autonomo titolo formatosi nello stato di San Marino, vale a dire la citata sentenza definitiva del giudice sammarinese che ha disposto la confisca delle somme in favore dell’erario e del successivo ordine di esecuzione.
Per altro, il provvedimento di non esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria della Corte di Appello di Bologna per la restituzione delle somme in favore del ricorrente era già noto al ricorrente, perché fondato sulla ridetta esistenza di un provvedimento definitivo di confisca derivante da una sentenza definitiva di condanna resa dalla autorità giudiziaria sammarinese.
5. In ogni caso, la domanda è anche infondata nel merito.
Il Ministero, di là da quanto già detto sulla natura delle note impugnate, non aveva alcun potere – dovere di prestare la chiesta assistenza intesa quale obbligo di risultato finalizzato alla riacquisizione delle somme confiscate. Soprattutto perché, in forza di quanto emerge dagli atti e pure sopra rappresentato, la detenzione delle somme stato sammarinese è basata su autonomo titolo inoppugnabile formatosi in quello Stato.
Il presupposto della vicenda su cui il ricorrente vorrebbe basare la propria richiesta è il citato procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 novembre 2016, che ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione e ordinato la restituzione della somma sequestrata; provvedimento questo rispetto al quale la vicenda giudiziaria sammarinese resta del tutto impermeabile ed indipendente.
Infatti, l’autorità giudiziaria dello stato estero ha avviato un autonomo procedimento penale per riciclaggio (n. 1494/2003), disponendo, nel 2005, il sequestro di una somma corrispondente a quella già precedentemente sequestrata per rogatoria da parte delle autorità italiane. Il procedimento si è concluso con la condanna degli imputati e la confisca definitiva del denaro, con devoluzione degli stessi all’erario sammarinese. La sentenza sammarinese è stata confermata in appello il 9 maggio 2008 ed è divenuta irrevocabile con conseguente ordine di confisca disposto dal Giudice dell’Esecuzione in data 19 dicembre 2008.
Né può ravvisarsi alcuna inerzia delle autorità italiane.
Invero, con richiesta di assistenza giudiziaria del 7 giugno 2023, la Corte di Appello di Bologna ha richiesto per rogatoria il dissequestro e la restituzione delle somme in favore dell’esponente. Quindi, lo stesso Ministero della Giustizia pur in presenza della trasmissione diretta della rogatoria secondo le disposizioni internazionali, ha inoltrato il 4 luglio 2023 la predetta rogatoria al Commissario della Legge di San Marino.
E’ seguita la nota del 5 luglio 2023, con cui l’autorità sammarinese ha respinto la richiesta di restituzione, indicando che il denaro era stato confiscato in via definitiva nell’ambito di un diverso procedimento.
La Corte d’Appello di Bologna, nuovamente sollecitata dal ricorrente, ha disposto il non luogo a provvedere in relazione all’istanza di restituzione, reputando che l’autorità sammarinese aveva già proceduto alla confisca delle somme la cui restituzione era anelata dall’odierno ricorrente, non avendo « alcun potere di interferire con decisioni dell'A.G. di altro Stato e tanto meno esercitare pressioni politiche alfine di ottenere l'esecuzione del provvedimento di dissequestro, salva la facoltà della parte di attivarsi presso il competente Ministero ».
Il dicastero ha anche informato il deducente sul fatto che non vi fosse alcuna possibilità di intervenire su di una decisione definitiva di confisca assunta da uno stato estero. Ed invero come dedotto in modo condivisibile dalla difesa di parte resistente, nel contesto della cooperazione giuridica tra Italia e San Marino, l’accordo bilaterale del 26 maggio 2021 (avente ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati) non era applicabile al momento della rogatoria, essendo entrato in vigore soltanto in data 25 giugno 2024. Mentre la «Convenzione di amicizia e buon vicinato» del 1939 prevede la trasmissione diretta di commissioni rogatorie tra le Autorità giudiziarie dei Paesi contraenti. E le Convenzioni di Strasburgo del 1959 e del 1990 prevedono la trasmissione per via diretta delle commissioni rogatorie tra autorità giudiziarie. Risulta inoltre una prassi vigente tra Italia e San Marino sull’ammissibilità delle comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie in merito alle comunicazioni afferenti all’assistenza giudiziaria, prassi peraltro avallata dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che del tutto correttamente il Ministero della Giustizia ha regolarmente ricevuto la copia della rogatoria emessa dall'Autorità Giudiziaria italiana, ha preso atto della sua trasmissione diretta e l’ha poi inoltrata nuovamente all'Autorità giudiziaria sammarinese, già investita del caso.
Vale dunque ribadire che non vi è stato alcun illegittimo rifiuto ovvero alcuna omissione colposa del Ministero, che abbia prodotto la mancata restituzione del denaro confiscato.
E vale pure ribadire che il Ministero della Giustizia italiano non aveva alcun obbligo (né potere) di attivarsi quale autorità centrale per richiedere alla corrispondente autorità centrale sammarinese, vertendosi in tema dissequestro di bene già definitivamente confiscato, esito evidentemente non più possibile in considerazione della sussistenza di un autonomo titolo ablatorio disposto dall’autorità giudiziaria sammarinese. Né ci si può richiamare alle altre convenzioni citate dal ricorrente che non riguardano il caso de quo.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché inammissibile e comunque infondato nel merito.
La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge impongono, tuttavia, di compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER LI, Presidente
IL MA NO, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MA NO | ER LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.