TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2258
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Natura interlocutoria degli atti impugnati

    Il Collegio rileva che gli atti impugnati non sostanziano provvedimenti lesivi dotati di efficacia esterna, trattandosi di mere note interlocutorie che non esprimono esercizio di potere.

  • Accolto
    Inutilità di un eventuale annullamento

    Né l’istante ha agito con la procedura avverso il silenzio, reagendo avverso una inerzia amministrativa (in disparte la effettiva sussistenza del relativo potere in capo all’amministrazione). In secondo lugo, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa resistente, alcuna utilità potrebbe ritrarre il ricorrente da un eventuale annullamento degli atti gravati, posto che, la ritenzione delle somme contestate non è altro che l’effetto di un autonomo titolo formatosi nello stato di San Marino, vale a dire la citata sentenza definitiva del giudice sammarinese che ha disposto la confisca delle somme in favore dell’erario e del successivo ordine di esecuzione.

  • Rigettato
    Autonomia del titolo di confisca estero

    Il Ministero, di là da quanto già detto sulla natura delle note impugnate, non aveva alcun potere – dovere di prestare la chiesta assistenza intesa quale obbligo di risultato finalizzato alla riacquisizione delle somme confiscate. Soprattutto perché, in forza di quanto emerge dagli atti e pure sopra rappresentato, la detenzione delle somme stato sammarinese è basata su autonomo titolo inoppugnabile formatosi in quello Stato. Il presupposto della vicenda su cui il ricorrente vorrebbe basare la propria richiesta è il citato procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 novembre 2016, che ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione e ordinato la restituzione della somma sequestrata; provvedimento questo rispetto al quale la vicenda giudiziaria sammarinese resta del tutto impermeabile ed indipendente.

  • Rigettato
    Assenza di inerzia delle autorità italiane

    Ne consegue che del tutto correttamente il Ministero della Giustizia ha regolarmente ricevuto la copia della rogatoria emessa dall'Autorità Giudiziaria italiana, ha preso atto della sua trasmissione diretta e l’ha poi inoltrata nuovamente all'Autorità giudiziaria sammarinese, già investita del caso. Vale dunque ribadire che non vi è stato alcun illegittimo rifiuto ovvero alcuna omissione colposa del Ministero, che abbia prodotto la mancata restituzione del denaro confiscato.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'accordo bilaterale del 2021

    E’ altresì dedotto in modo condivisibile dalla difesa di parte resistente, nel contesto della cooperazione giuridica tra Italia e San Marino, l’accordo bilaterale del 26 maggio 2021 (avente ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati) non era applicabile al momento della rogatoria, essendo entrato in vigore soltanto in data 25 giugno 2024.

  • Accolto
    Natura interlocutoria degli atti impugnati

    Il Collegio rileva che gli atti impugnati non sostanziano provvedimenti lesivi dotati di efficacia esterna, trattandosi di mere note interlocutorie che non esprimono esercizio di potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 2258
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2258
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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