Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 150 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16
rappresentati e difesi dall'Avv. CARABBA ROCCO giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
APPELLATA/O
30/09/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.3.2023 gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara n. 388/2022, pubbl. il 30/09/2022 (RG n. 585/2022) nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di adeguamento della retribuzione dei docenti e conseguente condanna del inserire gli stessi ex tunc nella posizione CP_1
corrispondente alla fascia stipendiale “da 3 a 8” (e non “da 0 a 8”), con le conseguenziali statuizioni.
Gli appellanti, tutti docenti alle dipendenze del , avevano chiesto in primo grado la CP_2
disapplicazione dell'art. 485 TU Scuola ai fini della ricostruzione di carriera e del collocamento nella suddetta fascia stipendiale, ma la loro domanda era stata respinga dal giudice di primo grado per assenza di “ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti soltanto nei casi in cui il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni ”
All'udienza del 4.4.2024 il Collegio ha così disposto:
“Considerato il numero di parti appellanti, onera la parte appellante di produrre una tabella riportante, per ciascun appellante, l'anzianità di servizio come sommatoria dei periodi effettivi di lavoro (escludendo i periodi intercorrenti tra un contratto e l'altro), riportando altresì l'anzianità di servizio riconosciuta dal alla data dell'immissione in ruolo, CP_1
indicando altresì per ciascun appellante la data di raggiungimento dell'anzianità effettiva minima per l'inserimento nella fascia stipendiale 3-8 non sulla base degli anni scolastici in cui il/la docente ha lavorato, ma al completamento effettivo dei mesi di servizio necessari per accedere allo scatto stipendiale.”
Alla successiva udienza del 14.11.2024 le parti hanno chiesto rinvio per la produzione dei suddetti conteggi, in data 18.6.2025 hanno depositato rinuncia all'appello. All'udienza del 19.6.2025 hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla quale la controparte non si è opposta. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
PQM
- Dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello
- Compensa le spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19/06/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga