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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 2137/2021
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.12.2024, dall'avv. Mariano Russo (C.F. n. ; in C.F._1
sostituzione del precedente difensore, avv. Valerio Cresci), presso il cui studio in Casoria (NA), alla via Pio XII, n. 114, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(P.IVA n. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difeso, in forza di procura generale alle liti per atto del notaio del 12.6.2023, Rep. Persona_1
n. 2736/2023, allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 30.10.2023, dall'avvocato Alida Di Napoli (C.F. n. ; in sostituzione del precedente C.F._2
difensore, avv. Antonietta Rubino);
Appellato
pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, n. 7358/2020, pubblicata in data 5.11.2020, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2012, la conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, ex Sezione Distaccata di Casoria, il e deduceva Controparte_1
che:
- aveva stipulato in data 14.5.1992 con il un contratto di appalto del servizio di Controparte_1
raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per cinque zone del territorio comunale, utilizzando, ai fini dell'espletamento del servizio, n. 460 cassonetti portarifiuti di sua proprietà, completi di “pedaliera alzacoperchio”;
- alla scadenza del contratto in data 12.11.1997, essa società attrice aveva potuto ritirare soltanto n.
23 cassonetti, non avendo rinvenuto i restanti n. 437 presso l'autoparco comunale, contrariamente alla dichiarazione di disponibilità comunicata dal nella nota n. 211/UINU del 30.12.1997; CP_1
- essa attrice aveva più volte sollecitato la restituzione dei cassonetti di sua proprietà, manifestando anche la propria disponibilità a concederli in locazione, ma il Comune, che aveva addirittura manifestato l'intenzione di acquistare i predetti cassonetti, non aveva assunto nessuna iniziativa né in ordine alla restituzione, né in ordine alla locazione, né in ordine all'acquisto degli stessi, continuando a detenerli senza versare alcun corrispettivo;
- il costo di ciascun cassonetto era pari a € 355,00, oltre Iva, come da preventivo, e, pertanto, il costo dei cassonetti ancora detenuti illegittimamente dal era pari a € 155.135,00, oltre Iva CP_1 al 21% (€ 32.578,35), per un totale di € 187.713,00;
- l'illegittima detenzione dei cassonetti da parte del convenuto aveva comportato un danno CP_1
ad essa attrice, che era stata costretta ad acquistare nuovamente le predette attrezzature, necessarie per l'esercizio della propria attività aziendale;
Tanto dedotto, la società attrice concludeva chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla mancata Controparte_1
restituzione, alla scadenza contrattuale, di n. 437 cassonetti di cui in premessa in favore della società attrice;
pagina 2 di 9 2) per l'effetto, condannare il al ristoro di tutti i danni subiti dalla società Controparte_1
attrice in conseguenza di tale inadempimento, sia in termini di effettiva diminuzione patrimoniale subita in esito alla perdita dei cassonetti di sua proprietà, determinata in misura non inferiore ad €
187.713,35, quale equivalente pecuniario pari al valore di mercato dei suddetti contenitori, sia in termini di mancato guadagno, derivante dalla mancata possibilità di utilizzare nella propria attività di impresa, sino a tutt'oggi i predetti beni, oltre interessi e rivalutazione;
3) condannare il al pagamento di un corrispettivo, in favore della società Controparte_1 attrice, per l'utilizzazione dei suddetti contenitori a decorrere dalla data di scadenza contrattuale, verificatasi il 12/11/1997, sino a tutt'oggi, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
4) in via del tutto subordinata, condannare comunque il , ai sensi dell'art. 2041 Controparte_1
c.c., alla corresponsione di un indennizzo in favore della società attrice, nei limiti della diminuzione patrimoniale dalla medesima subita in esito all'arricchimento senza giusta causa verificatosi in favore dell'ente convenuto, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare, infine, il al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Nella resistenza del convenuto concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in Controparte_1
assenza di istruttoria, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 7358/2020, pubblicata in data
5.11.2020, con cui rigettava la domanda proposta dall'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver richiamato i principi espressi da cass. civ., sez. un., 13533/2001, in materia di riparto dell'onere della prova in tema di azione di risoluzione contrattuale, di risarcimento danno o di azione di adempimento, fondava la sua decisione sui seguenti passaggi motivazionali:
- la società attrice aveva solo allegato, ma non provato, come era suo onere ex art. 2697 c.c., di aver immesso, in esecuzione del contratto di appalto, n. 460 cassonetti portarifiuti con “pedaliera alzacoperchio” nel territorio del comune di , dei quali n. 437 non sarebbero stati rinvenuti e CP_1
dei quali chiedeva il pagamento;
- dalla lettura del contratto di appalto del 14.4.1992 non emergeva nessuna pattuizione che prevedesse l'obbligo del di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla CP_1
Part
alla scadenza del contratto;
ed invero, l'appalto era stato stipulato alle condizioni previste nel pagina 3 di 9 capitolato speciale, ma, non avendo la società attrice prodotto quest'ultimo, non era dato sapere, non solo il numero dei cassonetti posizionati, ma anche se e su quale parte contrattuale incombesse l'eventuale obbligo di rimuovere i cassonetti una volta scaduto il contratto.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 7358/2020, pubblicata in data 5.11.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_1
5.5.2021 al con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di: Controparte_1
“1) In via principale, in accoglimento del presente appello, riformare, ovvero annullare, la sentenza n. 7358/2020, pubblicata in data 5/11/2020, resa dal Tribunale di Napoli – VI Sezione
Civile in composizione monocratica – Giudice dott.ssa Rita Nissim e specificamente:
1.a) il capo 1) della sentenza con il quale rigetta la domanda formulata dalla ditta Parte_1 statuendo invece l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna del Controparte_1
al ristoro di tutti i danni subiti dalla società attrice in conseguenza di tale inadempimento, sia in termini di effettiva diminuzione patrimoniale subita in esito alla perdita dei cassonetti di sua proprietà, determinata in misura non inferiore ad € 187.713,35, quale equivalente pecuniario pari al valore di mercato dei suddetti contenitori, sia in termini di mancato guadagno, derivante dalla mancata possibilità di utilizzare nella propria attività di impresa, sino a tutt'oggi i predetti beni, oltre interessi e rivalutazione ovvero in via estremamente gradata condannare comunque il
, ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla corresponsione di un indennizzo in favore della Controparte_1
appellante, nei limiti della diminuzione patrimoniale dalla stessa subita, in esito Pt_2 all'arricchimento senza giusta causa verificatosi in favore del appellato oltre interessi e CP_1
rivalutazione;
1.b.) il capo 2) della sentenza con il quale condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite statuendo invece la condanna del convenuto al pagamento delle stesse;
CP_1
2) condannare, infine, l'appellato al pagamento delle spese e competenze anche di questo CP_1
grado del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il che, in via preliminare, Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite o, in via gradata, con compensazione delle stesse.
pagina 4 di 9 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18.12.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c., nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d.
Riforma Cartabia), ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio di appello, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'impugnazione è affidata a due motivi.
C.1. Il primo motivo di appello, rubricato “Error in iudicando-Erronea e/o omessa valutazione degli atti processuali”, si articola in tre censure.
C.1.1. Con la prima censura, che attinge la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che dal contratto di appalto del 14.5.1992 non emergeva nessun obbligo del CP_1
Part
di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla alla scadenza del
[...] contratto, l'appellante ha dedotto che, in realtà, proprio la nota n. 211 del 30.12.1997, richiamata nella sentenza impugnata, costituiva prova dell'obbligo del di restituire i cassonetti, in CP_1 quanto contenente l'invito al ritiro degli stessi.
C.1.2. Con la seconda censura l'appellante ha dedotto che la difesa del non aveva affatto CP_1 eccepito l'insussistenza dell'obbligo di restituire i cassonetti, affermando, al contrario, di aver adempiuto a tale obbligo, senza darne, tuttavia, dimostrazione, non assolvendo, così, all'onere della prova su di esso gravante;
pertanto, il primo giudice non aveva fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell'onere della prova.
C.1.3. Con la terza censura, che attinge la sentenza nella parte in cui il primo giudice affermava che la società attrice aveva solo allegato, ma non dimostrato, di aver immesso nel territorio comunale, in esecuzione del contratto di appalto, n. 460 cassonetti, l'appellante ha dedotto che il contratto di appalto aveva avuto durata pluriennale e, pertanto, appariva illogico che il servizio di raccolta e smaltimento si fosse svolto senza l'utilizzo dei cassonetti;
peraltro, il numero dei cassonetti da utilizzare per le cinque zone di raccolta era facilmente evincibile dagli allegati al contratto di appalto, sottoscritti dai componenti della commissione aggiudicatrice e, in sede di stipula, dalle parti contraenti, indicanti il posizionamento ed il numero dei cassonetti da posizionare, per pagina 5 di 9 complessivi n. 460 cassonetti.
C.2. con il secondo motivo di appello, rubricato “Error in procedendo. Vizio di ultrapetizione”,
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che, sebbene il convenuto non avesse formulato nessuna eccezione circa il suo obbligo di CP_1
restituire i cassonetti, il primo giudice aveva affermato che non vi era la prova dell'obbligo del
Part di ritirare i cassonetti e di consegnarli alla , ma, in tal modo, si era pronunciato oltre i CP_1
limiti delle eccezioni fatte valere dalle parti, andando ultra petita.
C.3.1. La prima censura del primo motivo di appello è infondata.
Ed invero, la nota n. prot. 211 del 30.12.1997 (in fascicolo di primo grado, allegato all'atto di appello), inviata a mezzo fax dal alla società odierna appellante, recante Controparte_3
l'indicazione e firmata dall'assessore all' , con cui la società Controparte_1 CP_4
appellante era invitata a voler provvedere al ritiro dei contenitori portarifiuti, “attualmente depositati presso l'autoparco comunale, sito…, in virtù della scadenza dei termini contrattuali avvenuta il 11.11.1997”, non può assurgere a fonte dell'obbligo contrattuale del Controparte_1
Part di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla alla scadenza del contratto di appalto, atteso che con tale nota la società appellante era solo invitata al ritiro dei cassonetti depositati presso l'autoparco comunale, ma con essa il non riconosceva Controparte_1
l'esistenza di un obbligo a proprio carico di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di Part consegnarli alla alla scadenza del contratto. Peraltro, tale obbligo a carico del CP_1
avrebbe dovuto essere espressamente previsto nel contratto di appalto del servizio di raccolta e trasporto per lo smaltimento rifiuti concluso in data 14.5.1992 tra il e la società appellante, CP_1
e ciò soprattutto ove si consideri che i contratti della P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 17 RD 2440/1923, ma nel predetto contratto (in fascicolo di primo grado di parte appellante, allegato all'atto di appello), con specifico riferimento ai cassonetti portarifiuti, era previsto solo che la società aggiudicataria, odierna appellante, avrebbe provveduto a fornirli a sua cura e spese, senza che fosse pattuito anche un obbligo del alla cessazione CP_1
del contratto, di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla società appaltatrice.
Come evidenziato dal primo giudice, non può trarsi nessun elemento informativo utile dal capitolato speciale, contenente le condizioni del contratto di appalto, perché esso non risulta allegato al contratto depositato in atti.
pagina 6 di 9 C.3.2. E' infondata anche la seconda censura in cui si articola il primo motivo di appello, in quanto il nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado deduceva che CP_1
Part dall'esame degli atti d'ufficio risultava che alla scadenza contrattuale la società ,
“contravvenendo ad una espressa richiesta dell'Amministrazione comunale ed agli obblighi contrattuali”, aveva rimosso “dal territorio i contenitori per la raccolta N.U.”, come si evinceva dal contenuto di una nota del 17.11.1997 inviata dal al Dirigente del Settore N.U., ai CP_1
Carabinieri di Casoria, al Prefetto di Napoli, al Questore e alla Procura della Repubblica di Napoli, aggiungendo ancora il che i cassonetti, che non erano stati già rimossi direttamente dalla CP_1
Part società dal territorio comunale, erano stati regolarmente ritirati dalla predetta società presso gli uffici comunali, ma con tali allegazioni il lungi dall'ammettere un proprio obbligo di CP_1
Part ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla alla data di cessazione del
Part contratto, si limitava a dedurre che la stessa società aveva provveduto a rimuovere i cassonetti dal territorio comunale e a ritirare presso gli uffici comunali gli altri cassonetti che non aveva già in precedenza rimosso dal territorio comunale.
Resta insuperato, quindi, il passaggio motivazionale del primo giudice secondo cui non risulta la prova dell'esistenza dell'obbligo a carico del di ritirare i cassonetti e di consegnarli alla CP_1
Part società alla data di cessazione del contratto di appalto. Né la società attrice in primo grado, odierna appellante, ha dedotto l'esistenza di un obbligo del di vigilanza e di Controparte_1
custodia dei cassonetti portarifiuti, al fine di garantirne la restituzione alla società appaltatrice alla cessazione del contratto di appalto, e la violazione del predetto obbligo.
C.3.3. E' infondata anche la terza doglianza del primo motivo di appello, che attacca la seconda, autonoma, ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l'odierna appellante, pur essendone onerata, non aveva provato di aver immesso nel territorio comunale n. 460 cassonetti portarifiuti con pedaliera, in esecuzione del contratto di appalto.
Non sono idonei a provare il numero dei cassonetti portarifiuti ubicati nel territorio comunale in esecuzione del contratto di appalto i cinque allegati del contratto di appalto, richiamati dall'appellante nell'atto di appello, in quanto essi, relativi alle diverse cinque zone di raccolta, indicano un numero complessivo di cassonetti (n. 550) addirittura superiore quello dedotto dall'appellante, n. 460 (allegato relativo alla Zona A: n. 120 contenitori;
allegato relativo alla Zona
B: n.110 contenitori;
allegato relativo alla Zona C: n.110 contenitori allegato relativo alla Zona D:
pagina 7 di 9 n.110 contenitori allegato relativo alla Zona di raccolta Centro storico Arpino: n.100 contenitori) ed, inoltre, nei predetti allegati la dislocazione nelle varie zone del territorio comunale del numero ivi previsto di cassonetti è indicata solo come una mera ipotesi (nei cinque allegati relativi alle 5 Zone si legge “Ipotesi di contenitori da dislocare”), e non vi è alcuna prova che le ipotesi formulate nei predetti allegati al contratto di appalto in ordine al numero dei cassonetti da dislocare sul territorio comunale siano state poi confermate nella realtà, in sede di esecuzione del contratto.
C.4. Infine, è infondato anche il secondo motivo di appello, con cui la società appellante rimprovera al primo giudice di aver pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre i limiti dell'eccezione del convenuto, che non aveva mai eccepito l'insussistenza del proprio obbligo di ritirare i CP_1
cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla società appellante alla cessazione del contratto di appalto.
Ed invero, in primo luogo, il contenuto della comparsa di risposta depositata dal in primo CP_1
grado non consente di sostenere che il abbia ammesso il proprio obbligo di ritirare i CP_1
cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla società appellante alla cessazione del contratto di appalto o abbia svolto difese incompatibili con la negazione di tale obbligo;
in secondo luogo, l'esistenza dell'obbligo del di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di CP_1
Part consegnarli alla alla scadenza del contratto di appalto è un elemento costitutivo della domanda di risarcimento danni proposta dalla odierna società appellante, attrice in primo grado, come correttamente affermato dal primo giudice, ma anche della subordinata domanda ex art. 2041 c.c., e, come tale, avrebbe dovuto essere provato dalla società attrice in primo grado, odierna appellante, la quale non poteva ritenersi esonerata dal relativo onere della prova non avendo il ammesso CP_1
espressamente il proprio obbligo di consegnare i cassonetti alla società appaltatrice o svolto difese incompatibili con la negazione di tale obbligo. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado rilevava il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte della società attrice, odierna appellante, in relazione ad un elemento costitutivo della domanda proposta nei confronti del
(obbligo del di ritirare i cassonetti dal territorio comunale e di consegnarli alla CP_1 CP_1
Part
alla cessazione del contratto), con conseguente rigetto della domanda, senza che possa configurarsi nessuna pronuncia ultra petitum.
D. Le spese
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91,
pagina 8 di 9 comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
52.000,01 a € 260.000,00 (tenuto conto del valore della causa di appello, pari al petitum) ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del numero limitato e del carattere non complesso delle questioni sottese ai motivi di appello.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, n. 7358/2020, pubblicata in data 5.11.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellato, delle spese del giudizio di CP_1 secondo grado, che liquida in € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 26.3.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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