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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 868/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.05.1977, residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv.
Caterina FERRARI MESSINA, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0963-571353 e PEC e presso il cui studio Email_1 sito in Vibo Valentia (CZ) frazione di Vibo Marina via Lombardia palazzo Valotta è elettivamente domiciliato;
e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
25.02.1979, residente a[...] e rappresentata e difesa dall'avv.
Gianfranco PARENTI, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0982-582290 e PEC e presso il cui studio sito in Paola Email_2
(CS) Piazza del Popolo n. 5 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 4.09.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto il 15.05.2004 in ZO (CZ) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 1, anno 2004, precisando che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola in data 15.02.2019 prot. n. 861/2019;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere lo scioglimento del matrimonio civileeffett.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 15.02.2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- il minore è affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il Persona_1 padre nella antea via Dogana 126/B;
- la casa familiare, sita in Amantea via Dogana 126/B, sarà assegnata al sig. Parte_1 con ogni arredo e pertinenza, dove coabiterà con il figlio
[...] Persona_1
- il mantenimento del figlio minore rimane completamente a carico del Persona_1 padre, ad esclusione delle spese str o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- il mutuo della casa familiare sarà a carico dei signori e Parte_1 Parte_3 nella misura del 50% ciascuno;
- la sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza in altra abitazione con Parte_3 obbligo tempestiva al sig. . Parte_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 868/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in regime di separazione dei beni tra e il 15.05.2004 nel comune di ZO (CZ) e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 1, anno 2004;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ZO (CZ) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZO (CZ) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 868/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.05.1977, residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv.
Caterina FERRARI MESSINA, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0963-571353 e PEC e presso il cui studio Email_1 sito in Vibo Valentia (CZ) frazione di Vibo Marina via Lombardia palazzo Valotta è elettivamente domiciliato;
e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
25.02.1979, residente a[...] e rappresentata e difesa dall'avv.
Gianfranco PARENTI, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0982-582290 e PEC e presso il cui studio sito in Paola Email_2
(CS) Piazza del Popolo n. 5 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 4.09.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto il 15.05.2004 in ZO (CZ) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 1, anno 2004, precisando che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola in data 15.02.2019 prot. n. 861/2019;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere lo scioglimento del matrimonio civileeffett.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 15.02.2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- il minore è affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso il Persona_1 padre nella antea via Dogana 126/B;
- la casa familiare, sita in Amantea via Dogana 126/B, sarà assegnata al sig. Parte_1 con ogni arredo e pertinenza, dove coabiterà con il figlio
[...] Persona_1
- il mantenimento del figlio minore rimane completamente a carico del Persona_1 padre, ad esclusione delle spese str o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- il mutuo della casa familiare sarà a carico dei signori e Parte_1 Parte_3 nella misura del 50% ciascuno;
- la sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza in altra abitazione con Parte_3 obbligo tempestiva al sig. . Parte_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 868/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in regime di separazione dei beni tra e il 15.05.2004 nel comune di ZO (CZ) e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 1, anno 2004;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ZO (CZ) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZO (CZ) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo