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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/10/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:01, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TABARELLI DE FATIS ANDREA e dell'avv. ZAMPICCOLI CINZIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL SECCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANRA e dell'avv. MAGGIOLO MARIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il signor ha diritto Parte_1 all'immediato pagamento degli utili maturati dall'impresa familiare e da questa quantificati nella Controparte_1 misura di € 22.992,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed emettersi ordinanza ex art. 186 c.p.c.;
2) accertare e dichiarare che il signor ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro Parte_1 pagina 1 di 4 nell'impresa familiare dall'anno 2003 all'anno 2018, e che sussistono, dunque, i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 230-bis c.c; 3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor ha diritto di partecipare Parte_1 agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, nella misura del 49%, o nella diversa ritenuta di giustizia;
4) per l'effetto condannare la OR
, titolare dell'omonima impresa individuale, a corrispondere al signor l'importo Controparte_1 Parte_1 allo stesso spettante in virtù della sua collaborazione all'impresa dal 2003 al 2018, nella misura che sarà determinata dall'esperenda C.T.U., che prudenzialmente si ritiene di quantificare in € 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà equa e di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria;
5) nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non fondata la domanda di accertamento di impresa familiare, condannare la OR al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate dal signor per l'attività di comandante svolta in suo favore dal Parte_1
2003 al 2018, nella misura che sarà determinata dall'esperenda C.T.U. e che prudenzialmente si ritiene di quantificare in € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente, all'epoca coniugato con l'odierna resistente, di aver avviato e gestito assieme alla stessa l'attività turistica di organizzazione di gite ed escursioni a bordo di un'imbarcazione attorno all'isola d'Elba avendo l'odierno attore, sin dall'età di 17 anni, svolto attività come marinaio sulle navi di linea Piombino – Portoferraio. Deduceva, quindi, il Parte_1 che i coniugi, tenuto poi conto della possibilità di usufruire di importanti agevolazioni per l'imprenditoria giovanile femminile, decidevano che l'attività avrebbe rivestito la forma giuridica dell'impresa individuale intestata alla sola a mezzo ditta che veniva costituita nel CP_1 novembre 2002. Chiariva, poi, il ricorrente di aver conseguito i titoli abilitativi di comandante e motorista, di aver acquistato con risorse proprie la prima imbarcazione “Desideria I” e di aver gestito da solo l'attività imprenditoriale nella stagione estiva 2003, tenuto conto che la moglie lavorava ancora quale cassiera presso il supermercato Coop. Esponeva, ancora, il che, Parte_1 considerato che l'attività aveva avuto un certo successo, nelle successive stagioni i due coniugi si determinavano a procedere all'acquisto via via di imbarcazioni di sempre più grandi dimensioni, sino alla , acquistata nel 2013, che poteva trasportare fino a 250 persone. Parte Parte_2 ricorrente allegava poi che, tenuto conto della circostanza che sussistevano in capo alla i CP_1 requisiti per beneficiare dei contributi economici stanziati in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile, le imbarcazioni venivano ogni volta intestate alla resistente. Il Di , quindi, Pt_1 deduceva che, a distanza di dieci anni, l'attività turistica avviata nell'anno 2003 era ormai solida e pagina 2 di 4 remunerativa e che mentre la svolgeva le attività “a terra” (quali, ad esempio, la CP_1 promozione pubblicitaria e la gestione delle prenotazioni, oltre che la gestione dell'ordinaria amministrazione e della contabilità) esso ricorrente svolgeva le attività “in mare” (conduzione della motonave, intrattenimento a bordo), oltre che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, nonché l'acquisto e la vendita dei beni aziendali, mentre il rapporto lavorativo era disciplinato mediante formale assunzione da parte della resistente all'inizio di ogni stagione estiva (ovvero all'inizio di aprile), con contratti stagionali, a tempo determinato e con la qualifica di
“comandante”. Lamentava quindi il che, a prescindere dalla formalizzazione di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato esso ricorrente aveva sempre prestato, in maniera continuativa, la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa individuale della quale la moglie era titolare, ricorrendo, dunque, nella fattispecie, un'ipotesi di impresa familiare ex art. 230-bis c.c., come confermato, nella prospettiva attorea, dal dato che, in data 20.12.2016, i coniugi sottoscrivevano atto di enunciazione di impresa familiare ex art. 5, co. 4 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Chiariva, ancora, il che il rapporto di collaborazione familiare non mutava successivamente alla Parte_1 sottoscrizione dell'atto di enunciazione, e che lo stesso veniva assunto, con contratto a tempo determinato e mansioni di “comandante”, anche per le stagioni 2017 e 2018. Esponeva l'odierno attore che, nell'estate 2018, le parti si separavano consensualmente ed egli continuava a svolgere la propria attività professionale fino al termine della stagione 2018, mentre ad ottobre dello stesso anno la resistente gli comunicava che, per la stagione 2019, ella avrebbe affidato il comando della motonave ad altri. Tanto premesso, l'odierno ricorrente lamenta, essenzialmente, di Parte_2 non aver percepito dalla ricorrente quanto spettantegli non solo in termini di utili ma anche in relazione ai beni acquistati dall'impresa ed agli incrementi aziendali, compreso l'avviamento, ovvero, in subordine rivendica le differenze retributive maturate per l'attività di comandante svolta in favore della resistente dal 2003 al 2018.
Si costituiva tardivamente la resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati, era emessa nel corso del giudizio ordinanza ex art. 423 c.p.c. e, in seguito, conferito incarico al CTU, mentre alla udienza odierna i procuratori delle parti, concordemente, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere per essere intervenuta, in data 15.7.2025, la sottoscrizione di un accordo stragiudiziale
(cfr. verbale di udienza odierna e doc. depositato dal ricorrente il 19.9.2025). pagina 3 di 4 Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo stragiudiziale a definizione del contenzioso in essere elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite
LIVORNO, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:01, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TABARELLI DE FATIS ANDREA e dell'avv. ZAMPICCOLI CINZIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL SECCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANRA e dell'avv. MAGGIOLO MARIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il signor ha diritto Parte_1 all'immediato pagamento degli utili maturati dall'impresa familiare e da questa quantificati nella Controparte_1 misura di € 22.992,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed emettersi ordinanza ex art. 186 c.p.c.;
2) accertare e dichiarare che il signor ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro Parte_1 pagina 1 di 4 nell'impresa familiare dall'anno 2003 all'anno 2018, e che sussistono, dunque, i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 230-bis c.c; 3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor ha diritto di partecipare Parte_1 agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, nella misura del 49%, o nella diversa ritenuta di giustizia;
4) per l'effetto condannare la OR
, titolare dell'omonima impresa individuale, a corrispondere al signor l'importo Controparte_1 Parte_1 allo stesso spettante in virtù della sua collaborazione all'impresa dal 2003 al 2018, nella misura che sarà determinata dall'esperenda C.T.U., che prudenzialmente si ritiene di quantificare in € 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà equa e di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria;
5) nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non fondata la domanda di accertamento di impresa familiare, condannare la OR al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate dal signor per l'attività di comandante svolta in suo favore dal Parte_1
2003 al 2018, nella misura che sarà determinata dall'esperenda C.T.U. e che prudenzialmente si ritiene di quantificare in € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente, all'epoca coniugato con l'odierna resistente, di aver avviato e gestito assieme alla stessa l'attività turistica di organizzazione di gite ed escursioni a bordo di un'imbarcazione attorno all'isola d'Elba avendo l'odierno attore, sin dall'età di 17 anni, svolto attività come marinaio sulle navi di linea Piombino – Portoferraio. Deduceva, quindi, il Parte_1 che i coniugi, tenuto poi conto della possibilità di usufruire di importanti agevolazioni per l'imprenditoria giovanile femminile, decidevano che l'attività avrebbe rivestito la forma giuridica dell'impresa individuale intestata alla sola a mezzo ditta che veniva costituita nel CP_1 novembre 2002. Chiariva, poi, il ricorrente di aver conseguito i titoli abilitativi di comandante e motorista, di aver acquistato con risorse proprie la prima imbarcazione “Desideria I” e di aver gestito da solo l'attività imprenditoriale nella stagione estiva 2003, tenuto conto che la moglie lavorava ancora quale cassiera presso il supermercato Coop. Esponeva, ancora, il che, Parte_1 considerato che l'attività aveva avuto un certo successo, nelle successive stagioni i due coniugi si determinavano a procedere all'acquisto via via di imbarcazioni di sempre più grandi dimensioni, sino alla , acquistata nel 2013, che poteva trasportare fino a 250 persone. Parte Parte_2 ricorrente allegava poi che, tenuto conto della circostanza che sussistevano in capo alla i CP_1 requisiti per beneficiare dei contributi economici stanziati in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile, le imbarcazioni venivano ogni volta intestate alla resistente. Il Di , quindi, Pt_1 deduceva che, a distanza di dieci anni, l'attività turistica avviata nell'anno 2003 era ormai solida e pagina 2 di 4 remunerativa e che mentre la svolgeva le attività “a terra” (quali, ad esempio, la CP_1 promozione pubblicitaria e la gestione delle prenotazioni, oltre che la gestione dell'ordinaria amministrazione e della contabilità) esso ricorrente svolgeva le attività “in mare” (conduzione della motonave, intrattenimento a bordo), oltre che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, nonché l'acquisto e la vendita dei beni aziendali, mentre il rapporto lavorativo era disciplinato mediante formale assunzione da parte della resistente all'inizio di ogni stagione estiva (ovvero all'inizio di aprile), con contratti stagionali, a tempo determinato e con la qualifica di
“comandante”. Lamentava quindi il che, a prescindere dalla formalizzazione di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato esso ricorrente aveva sempre prestato, in maniera continuativa, la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa individuale della quale la moglie era titolare, ricorrendo, dunque, nella fattispecie, un'ipotesi di impresa familiare ex art. 230-bis c.c., come confermato, nella prospettiva attorea, dal dato che, in data 20.12.2016, i coniugi sottoscrivevano atto di enunciazione di impresa familiare ex art. 5, co. 4 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Chiariva, ancora, il che il rapporto di collaborazione familiare non mutava successivamente alla Parte_1 sottoscrizione dell'atto di enunciazione, e che lo stesso veniva assunto, con contratto a tempo determinato e mansioni di “comandante”, anche per le stagioni 2017 e 2018. Esponeva l'odierno attore che, nell'estate 2018, le parti si separavano consensualmente ed egli continuava a svolgere la propria attività professionale fino al termine della stagione 2018, mentre ad ottobre dello stesso anno la resistente gli comunicava che, per la stagione 2019, ella avrebbe affidato il comando della motonave ad altri. Tanto premesso, l'odierno ricorrente lamenta, essenzialmente, di Parte_2 non aver percepito dalla ricorrente quanto spettantegli non solo in termini di utili ma anche in relazione ai beni acquistati dall'impresa ed agli incrementi aziendali, compreso l'avviamento, ovvero, in subordine rivendica le differenze retributive maturate per l'attività di comandante svolta in favore della resistente dal 2003 al 2018.
Si costituiva tardivamente la resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati, era emessa nel corso del giudizio ordinanza ex art. 423 c.p.c. e, in seguito, conferito incarico al CTU, mentre alla udienza odierna i procuratori delle parti, concordemente, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere per essere intervenuta, in data 15.7.2025, la sottoscrizione di un accordo stragiudiziale
(cfr. verbale di udienza odierna e doc. depositato dal ricorrente il 19.9.2025). pagina 3 di 4 Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo stragiudiziale a definizione del contenzioso in essere elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite
LIVORNO, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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