Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Sentenza 13 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/10/2022, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2022, proposto da
MA TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 242 del 09.06.2022, comunicata il 13.06.2022, con cui è stata ingiunta la demolizione e/o rimozione con ripristino dello stato dei luoghi di alcuni immobili di proprietà del ricorrente e preannunciata l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01, in caso di inottemperanza all'ingiunzione;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del parere n. 7 del 10.01.2022 favorevole all'emissione dell'ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi reso dal Dirigente del Settore UAT del Comune di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 242 del 09.06.2022, con cui il Comune di Brindisi ha ingiunto la demolizione di tre corpi di fabbrica individuati in catasto al fg. 4, p.lla 502 sub 1, 2 e 3;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 242 del 09.06.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8.11.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO