Decreto presidenziale 11 novembre 2025
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Decreto decisorio 25 febbraio 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2025, proposto dai sigg.ri RI RT, MA EI, RI EI e SA EI, rappresentati e difesi dagli avvocati SArio Vincenzo Ricci e Edoardo Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ro.Co. Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza di demolizione n. 36/2025 del 29.08.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Praiano e della Ro.Co. Italia S.r.l.;
Vista la documentazione depositata in atti e la dichiarazione resa in udienza con la quale le parti hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso, essendo stati eliminati gli abusi edilizi a monte della controversia.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. BE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ricordato che
mediante il suesteso gravame è stata impugnata l’epigrafata ordinanza di demolizione emessa per talune opere abusivamente realizzate sul fondo di proprietà dei ricorrenti da parte della società conduttrice e odierna controinteressata;
con ordinanza cautelare n. 523/2025 questo Tribunale ha accolto ai soli fini acquisitivi l’istanza incidentalmente ivi proposta, sospendendo per l’effetto l’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata:
nel frattempo la suindicata società conduttrice, che pure aveva proposto anch’essa ricorso avverso il medesimo atto, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di quel ricorso indi dichiarato improcedibile con decreto decisorio n. 18/2026;
Valutato che:
in vista della discussione di merito sia i ricorrenti che il Comune hanno depositato documentazione attestante l’eliminazione delle attività edilizie abusivamente realizzate;
nel contempo, all’udienza odierna tutte le parti presenti come da verbale in atti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione non opponendosi inoltre alla integrale compensazione delle spese di causa;
Ritenuto, a questo punto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopraggiunto difetto d’interesse.
Considerato, infine, che le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO