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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2024, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1081/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(P. Iva Parte_1
.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Domenico Binetti
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Stefano Santini
APPELLATO
E nei confronti di
pagina 1 di 15 (C.F.: Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro N.
594/2021 pubblicata il 17.08.2021
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 24.02.2023 per l'udienza dell'1.03.2023: “…contesta il contenuto della comparsa di costituzione dell'appellato , specie per Controparte_1 quanto attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro e conseguenti responsabilità per il fatto da costui rappresentate. Si oppone alla istituzione della CTU dinamica ex adverso richiesta. Rileva
l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 C.p.c., delle domande contenute nei capi IV e V delle conclusioni rassegnate dal in CP calce alla sua comparsa di costituzione e risposta, siccome costituenti un novum. Eccepisce altresì l'infondatezza dei relativi titoli e conclude come da atto di appello” , e, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di respingere ogni domanda formulata dall'appellato, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, o, in subordine, di ridurre il grado di responsabilità dell'appellante e liquidare all'appellato il danno nella misura che conseguenzialmente deriverà, applicando i valori di invalidità permanente ed inabilità temporanea dichiarata dal CTU medicolegale., con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
L'appellato ha concluso come da note di trattazione Controparte_1 depositate il 24.02.2023 per l'udienza dell'1.03.2023:
“I – Preliminarmente, correggere l'errata liquidazione del danno alla persona secondo i parametri indicati nella narrativa della comparsa di risposta e già fatti propri dalla Corte con l'ordinanza di definizione nel subprocedimento d'inibitoria;
II – In via istruttoria disporre, se ritenuto necessario al fine di accertare le rispettive responsabilità, la Ctu cinematica già richiesta dal
pagina 2 di 15 nella 2^ memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ribadita nelle CP conclusioni precisate in primo grado;
III – Respingere, per il resto, il gravame, confermando la sentenza n.
594/2021 resa dal Tribunale Civile di Pesaro in data 16.08.2021 e pubblicata in data 17.08.2021, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 57.042,30 o quello diverso ritenuto di giustizia, oltre gli accessori e le spese di lite già liquidate;
VI – Con ogni preliminare declaratoria e conseguente statuizione e con vittoria delle spese del grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la pari responsabilità di ed Controparte_2 Controparte_1 in ordine al sinistro stradale verificatosi in data 04.08.2015 ed ha condannato il primo - in solido con la Compagnia di Assicurazione Pt_1
- al pagamento, nella misura del 50%, in favore del secondo,
[...] della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno pari a complessivi €. 232.505,50, a titolo di danno non patrimoniale, €
4.688,60, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre le spese di CTU come liquidate in corso di causa e di CTP pari ad €
4.880,00; il giudice di primo grado ha, inoltre, condannato il - CP in solido con la Compagnia - alla rifusione, in favore del di CP metà delle spese processuali quantificate, per l'intero, in € 13.430,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie;
ha, infine, dichiarato tenuta la
Compagnia di Assicurazione a manlevare il dal Parte_1 CP pagamento.
In particolare il Tribunale, ravvisato nella specie il c.d. “sinistro da turbativa”, in mancanza di scontro tra il motociclo condotto da CP
e il veicolo Toyota RAV condotto dal proprietario
[...] CP
, ha ritenuto sussistente la responsabilità di entrambi perché:
[...]
pagina 3 di 15 - il provenendo da Piazza DO (posta sulla destra rispetto CP alla direzione di marcia del , non aveva rispettato il diritto di CP procedenza per i veicoli provenienti (come il da LE ME, CP aveva oltrepassato la linea di arresto ed effettuato una manovra di inversione intorno alla aiuola presente in Piazza DO;
-in tal modo il aveva influito causalmente sul successivo CP comportamento tenuto dal il quale, riprendendo la marcia in CP presenza del semaforo verde, aveva visto sopraggiungere, alla sua destra, improvvisamente, un veicolo in direzione dell'incrocio, situazione tale da creare, in base ai criteri della causalità adeguata, una turbativa per i veicoli che procedevano in presenza di luce semaforica verde;
-il (il quale aveva dedotto che, nello scartare bruscamente CP
a sinistra, per evitare il SUV, e nel rientrare a destra, per non invadere l'opposta corsia, aveva sbandato andando ad urtare una pianta e, successivamente, un'auto in sosta procurandosi gravi lesioni personali) non aveva fornito alcuna prova della diligenza richiesta al conducente del motociclo anche in conseguenza del fatto che egli, partendo, dal semaforo, da una posizione statica, avrebbe dovuto tenere una velocità tale da consentirgli di apprestare manovre idonee a mantenere il controllo del mezzo e, invece, ha “effettuato manovre a zig-zag, peraltro in assenza di qualsiasi segno di frenata”.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello la Compagnia
Assicuratrice affinché, previa sospensione della Parte_1 esecutorietà della sentenza impugnata, quest'ultima venga integralmente riformata con il rigetto di ogni domanda formulata dal ovvero, in subordine, con riduzione del grado di responsabilità CP del proprio assicurato e liquidazione del danno in misura consequenziale, applicando i valori di invalidità permanente ed inabilità temporanea indicati dal consulente tecnico d'ufficio.
pagina 4 di 15 III) Si è costituito che ha concluso chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la correzione dell'errata liquidazione del danno alla persona secondo i parametri indicati nella CTU medico legale;
in via istruttoria ha chiesto di disporre, se ritenuto necessario al fine di accertare le rispettive responsabilità, apposita CTU cinematica;
ha domandato di respingere, per il resto, il gravame e di confermare la sentenza impugnata fino alla concorrenza dell'importo di €. 57.042,30.
L'appellato ha altresì domandato di accertare “l'ingiustificato rifiuto di di aderire all'invito alla negoziazione assistita e, per Parte_1
l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in forza del richiamo operato dall'art. 4 della L. n. 162/2014” nonché di
“trasmettere contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'Ivass per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del Capo IV del D.Lgs. n. 209/2005.
IV) Nonostante la rituale notifica, non si è costituito l'appellato
[...]
CP
IV) Sospesa l'efficacia esecutiva della gravata sentenza limitatamente all'importo eccedente la somma di € 57.042,30, ferma restando l'esecutività del capo di condanna al pagamento delle spese processuali e preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa
è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato
[...]
il quale non si è costituito nel presente giudizio nonostante la CP rituale notifica dell'atto di impugnazione perfezionatasi il 28.10.2021, nel rispetto dei termini a comparire.
pagina 5 di 15 2.) Ciò premesso si osserva che con l'odierno gravame, la Compagnia appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe affidandosi a due motivi.
2.a) Con il primo, ha lamentato la “violazione dell'art. 2054 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.” per aver il primo giudice attribuito alle risultanze processuali ed alla normativa applicabile al caso di specie valenze che, invece, non hanno e per aver, conseguentemente, reso una motivazione incongrua.
In particolare l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato nel comportamento del un atto di CP turbativa alla circolazione dello scooter condotto dal CP evidenziando che la turbativa deve avere il carattere dell'oggettività e non della soggettività poiché, in tale ultimo caso, risulterebbe legata alla mera percezione del singolo, come avvenuto – ad avviso dell'appellante
- nel caso di specie, atteso che il non si avvicinò mai al punto CP di confluenza con la strada (LE ME) in cui si trovava il CP che, quindi, non sarebbe mai stato attinto dalla vettura antagonista;
questa infatti, si trovava alla distanza di 12 metri dall'appellato, stava eseguendo una manovra di “inversione a U” e si stava così allontanando dalla corsia occupata dal il quale non è mai stato esposto al CP rischio obiettivo di essere intercettato.
La Compagnia di Assicurazione, inoltre, ha censurato la pronuncia perché sono rimasti sforniti di prova, a parte il danno, l'elemento della condotta colposa del (tenuto conto che la manovra è stata dal CP medesimo posta in essere quando era lontano dal punto in cui si trovava l'attore), quello della impossibilità di impedire l'evento, pur avendo adottato un comportamento diligente (atteso che il ha CP tenuto una condotta incongrua quando ha deciso di procedere a “zig- zag” di fronte al traffico procedente in senso opposto al suo, andando poi a terminare la corsa contro una vettura ferma ed un albero, piuttosto che frenare) ed il nesso causale tra la manovra del CP
pagina 6 di 15 (per quanto vietata dalla segnaletica stradale) ed il sinistro (perché il veicolo non ha mai marciato in rotta di collisione con lo scooter né ha mai raggiunto la corsia occupata da quest'ultimo, essendosi mantenuto alla distanza in precedenza indicata).
2.b) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, deducendo la
“violazione degli artt. 115 – 116 cpc”, ha censurato la pronuncia sotto il profilo della quantificazione del danno rilevando che:
- il Tribunale, pur avendo dichiarato di voler liquidare il danno da invalidità permanente e da inabilità temporanea seguendo la valutazione del CTU, ha poi applicato parametri diversi ed ha, quindi, erroneamente calcolato la somma in misura superiore a quella invece dovuta in base ai criteri indicati dal CTU;
- alcune spese mediche tenute in considerazione dal CTU non sono invece rimborsabili, perché non provate mediante idonea documentazione.
3) L'appellato , costituendosi, ha contestato le Controparte_1 doglianze avversarie dirette ad escludere i profili di responsabilità accertati dal primo giudice a carico del ha invece dato atto CP della errata liquidazione, limitatamente alla quantificazione del danno persona, avendo il primo giudice tenuto in considerazione, per un errore materiale, i parametri relativi alla invalidità permanente ed alla inabilità temporanea indicati nella perizia di parte attrice anziché quelli accertati dal CTU, ferma restando la corretta liquidazione delle spese mediche per € 4.688,60 e di consulenza tecnica assicurativa e assistenza stragiudiziale per € 4.880,00.
4.) Le doglianze articolate con il primo motivo di appello – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
4.1) Invero, va anzitutto osservato che nel caso di specie non vi è stato scontro tra il motociclo condotto da e il veicolo Controparte_1
Toyota RAV condotto dal proprietario e che è pacifica Controparte_2
pagina 7 di 15 l'esecuzione della manovra di “inversione a U” effettuata da quest'ultimo al quale è stata contestata la violazione dell'art. 146 comma 2 del
Codice della Strada in quanto “[…] nella zona di attestamento all'incrocio non rispettava la freccia direzionale orizzontale posta sull'asfalto effettuando inversione di marcia non consentita, tanto da sormontare la linea continua posta attorno al perimetro della aiuola spartitraffico” (v. verbale della Polizia Stradale).
4.2) Il Tribunale ha accertato la responsabilità del (nella CP misura del 50%), per non aver dimostrato di aver tenuto un comportamento diligente, essendo emersa, come si è detto in precedenza, una condotta di guida inadeguata e non idonea a mantenere il controllo del mezzo: tale aspetto, nei limiti in cui è stata accertata la responsabilità del danneggiato, non è più in contestazione e, quindi, non costituisce oggetto del presente giudizio, non avendo l'appellato proposto appello incidentale.
Si tratta pertanto di stabilire se sia ravvisabile il nesso causale
(contestato dall'appellante) tra la condotta posta in essere dal e l'evento dannoso e, in particolare, se la manovra eseguita CP dal medesimo abbia contribuito a provocare il sinistro o se questo debba essere, invece, attribuito in via esclusiva al danneggiato CP
(come sostenuto dalla Compagnia di Assicurazione).
4.3) Il ha effettuato una manovra di inversione, vietata, in CP prossimità di una intersezione regolata da semafori.
In sede di sommarie informazioni rese il 5.08.2015 il medesimo ha dichiarato di aver effettuato la manovra di inversione in presenza di luce semaforica gialla ed ha riferito che, mentre stava effettuando la svolta, ha visto che “alcuni veicoli ripartivano dal semaforo presente sulla statale con direttrice Fano-Cattolica che nel frattempo era diventato verde”, che “uno scooter è scattato al verde ed è sfilato davanti a me”- e cioè davanti al – che il conducente CP gesticolava “ forse per salutare qualche persona ferma di fianco” (al pagina 8 di 15 stesso) e “Poco dopo, percorsi alcuni metri, ……cadeva al CP suolo”.
Le circostanze delineate dal denotano che il medesimo ha CP potuto verificare quanto accaduto sin dal momento della partenza del motociclo al semaforo, che proiettava la luce verde, fino a quello in cui il mezzo è caduto a terra.
Tale situazione induce ad escludere che il conducente dell'autovettura abbia effettuato la manovra di inversione in presenza di luce semaforica gialla, atteso che – come osservato dal primo giudice - la temporizzazione delle luci semaforiche agli incroci è impostata nel senso che “il verde” su una delle strade scatta solo quando i semafori, posti lungo le altre strade in corrispondenza dell'incrocio, proiettano, dopo la luce gialla (necessaria per garantire il passaggio dei veicoli che si trovano all'interno dell'incrocio), quella rossa: è quindi inverosimile che il abbia effettuato la manovra quando il semaforo proiettava CP la luce gialla, perché, in tal caso, egli non avrebbe potuto verificare direttamente l'accaduto - che, invece, ha dettagliatamente descritto - ed avrebbe avuto il tempo necessario per completare la inversione prima che scattasse la luce verde del semaforo posto lungo l'altra strada (quella dalla quale proveniva lo scooter).
Risultando incontestato il fatto che il è ripartito al CP sopraggiungere della luce verde ed avendo il come detto, CP analiticamente descritto l'accaduto, si ritiene che il medesimo fosse ancora in prossimità ed in posizione frontale, rispetto all'incrocio stradale, quando il si è trovato a transitare all'interno dell'area CP di intersezione.
Del resto, come evidenziato dal primo giudice, dalla stessa planimetria allegata dalla Compagnia di Assicurazione e dalle fotografie prodotte si evince che la linea di arresto su LE ME (prima della quale attendeva il segnale verde il è arretrata rispetto allo CP spigolo dell'ultimo fabbricato (posto sulla destra, rispetto alla direzione pagina 9 di 15 del che rappresentava un impedimento al reciproco CP avvistamento da parte degli utenti delle strade perpendicolari (quali sono la Via DO, lungo la quale si trovava il e Via ME), CP sicché il avrebbe potuto accorgersi della presenza della vettura CP del solo dopo aver percorso qualche metro oltre la linea di CP arresto e quindi una volta raggiunta l'area di intersezione.
Gli elementi valorizzati dalla Compagnia di Assicurazione in ordine alla distanza tra la fine dell'aiuola spartitraffico di Via DO e l'inizio della carreggiata di LE ME (in base ai quali l'appellante sostiene che la manovra di inversione non avrebbe creato alcuna turbativa alla circolazione del motociclo) non assumono decisivo rilievo, perché non tengono in considerazione l'ingombro - tra la fine dell'aiuola e la carreggiata di Via ME –di un mezzo di notevoli di mansioni (SUV, circostanza pacifica) quale era il veicolo condotto dal né il CP fatto che, come si è detto, il era ancora in posizione pressoché CP frontale rispetto alla intersezione quando il si è trovato a CP transitare all'interno della stessa.
Pertanto - anche tenendo in considerazione le distanze indicate dall'appellante - valutate le dimensioni del veicolo condotto dal la posizione di tale veicolo, di cui si è detto - desumibile CP dalla ricostruzione della dinamica effettuata dallo stesso - CP rispetto al motociclo che aveva raggiunto la intersezione stradale, si ritiene che il SUV, al fine di poter effettuare la manovra di inversione, si sia avvicinato alla carreggiata lungo la quale stava procedendo il ed abbia in tal modo creato una oggettiva turbativa alla CP circolazione del motociclo che ha influito negativamente sulla condotta di guida del tenuto presente che quest'ultimo, solo quando ha CP occupato l'area di intersezione ha potuto scorgere, sulla propria destra, la presenza del veicolo antagonista che si trovava (ancora) in direzione dell'incrocio (non potendosi ritenere, per le considerazioni in precedenza svolte, che il abbia iniziato la manovra di immissione quando il CP
pagina 10 di 15 semaforo proiettava la luce gialla, né che il medesimo si fosse già allontanato dall'area di intersezione al sopraggiungere del motociclo).
In tale contesto si ritiene che sia ravvisabile il nesso causale tra la condotta di guida del ed il sinistro, atteso che il CP comportamento tenuto dal (accertato dal primo giudice) è CP ricollegabile alla esigenza di evitare un eventuale impatto con quel mezzo che, avvicinandosi alla intersezione, ha creato una turbativa tale da far sbandare il motociclo e farlo così urtare contro una pianta e un'autovettura poste lungo la strada.
4.4.) La gravità della condotta posta in essere dal il quale CP approssimandosi ad una intersezione, in una zona di intenso traffico (v. verbale dei rilievi della Polizia Stradale), regolata da impianti semaforici, ha effettuato una manovra vietata, giustifica il riconoscimento della responsabilità del medesimo nella misura del 50%, come ritenuto dal primo giudice, tenuto conto che il comportamento integra la violazione sia di disposizioni che regolano la circolazione stradale sia di norme di comune prudenza.
4.5) Il primo motivo va, quindi, respinto confermando la sentenza impugnata.
5.) Va, invece, parzialmente accolto il secondo motivo di appello.
5.1) Invero quanto alla liquidazione del danno alla persona non vi è opposizione da parte dell'appellato il quale, sul punto, ha CP sostanzialmente aderito alla richiesta dell'appellante poiché il primo giudice, dopo aver evidenziato di voler applicare i parametri individuati con la consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta condivisibile, ha poi fatto riferimento alla perizia medica allegata da parte attrice.
Di conseguenza, il danno alla persona dovrà essere ricalcolato – tenendo in considerazione le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale per l'anno 2021 e dell'età del all'epoca CP dell'occorso (58 anni) – nella misura che segue:
Invalidità permanente 25% ----- €. 95.606,00,
pagina 11 di 15 Inabilità Temporanea Totale 30 gg ----- €. 2.970,00 (€. 99,00 X 30),
Inabilità Temporanea Parziale 75% 30 gg ----- €. 2.227,50 (€. 74,25
X 30),
Inabilità Temporanea Parziale 50% 75 gg ----- €. 3.712,50 (€. 49,50
X 75),
e, pertanto, in complessivi €. 104.516,00, e quindi in €. 52.258,00, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato ritenuto sussistente nella misura del 50%, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
In tali limiti va dunque riformata la sentenza impugnata, rideterminando la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale,
(fermi restando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata, così come stabilito dal Tribunale, aspetti che non hanno costituito oggetto di contestazione).
5.2.1) Con lo stesso secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha liquidato l'importo complessivo di €. 4.688,60 per spese mediche, sulla base di quelle ritenute pertinenti dal CTU, rilevando che non sono rimborsabili, perché non dimostrate, le seguenti spese (pari a complessivi €. 4.093,50): Per_
- prefattura del dr. per €. 1.830,00
- parcella (no fattura) del dr. , €. 242,00 Per_2
- nota spese del dr. per €. 693,60 Per_3
- costo assistenza domiciliare documentato con l'acquisto di N. 4 voucher impersonali, €. 1.328,50 Org_1
Ha quindi domandato di ridurre l'importo liquidabile (€. 4.668,60-
€.4.093,50) ad €. 595,10.
5.2.2) Nessuna censura risulta articolata in ordine all'ulteriore importo di €. 4.880,00 riconosciuto dal Tribunale a titolo di rimborso spese di
CTP (sulla base del documento n. 10, di parte attrice richiamato nella motivazione della sentenza, relativo ad una consulenza assicurativa): pertanto le ulteriori richieste formulate con la comparsa conclusionale,
pagina 12 di 15 in ordine alle spese liquidate dal Tribunale a tale titolo, basate su deduzioni diverse da quelle poste a fondamento dell'atto di appello, non possono essere tenute in considerazione ai fini della decisione, perché tardivamente avanzate.
5.2.3) Ciò premesso si osserva che le doglianze relative alle spese per assistenza domiciliare, pari a complessivi €. 1.328,50, non sono ammissibili per difetto di interesse, atteso che tali spese non sono state liquidate dal Tribunale: infatti il predetto importo non è compreso tra quelli indicati dal CTU (pag. 33 della relazione) – pari a complessivi €.
4.688,60 - che il primo giudice ha tenuto in considerazione ai fini della decisione.
5.2.4) Quanto alle altre spese si osserva che queste si riferiscono alle attività effettivamente svolte, in epoca anteriore al giudizio, dal Per_ consulente medico legale, Dr. (v. relazione del 21.6.2016, allegata dall'attore nel giudizio di primo grado), dal consulente psicotraumatologo, Dr. (v. relazione in data 8.1.2016), e Per_3 dall'ortopedico, Dr. (v. certificati relativi alle visite). Per_2
Pertanto, a fronte delle prestazioni svolte dai citati professionisti
(desumibili dalla documentazione prodotta), ricollegabili, sia per l'epoca che per la tipologia delle attività espletate, al sinistro di cui si tratta, si ritiene che le somme ancora dovute dal danneggiato rientrino nel danno emergente e siano quindi risarcibili, tenuto presente - da un lato – che le attività erano potenzialmente utili, in base ad una valutazione ex ante, al fine di verificare la natura e l'entità dei danni subiti dal e – dall'altro - che le somme risultano congrue in CP relazione alle attività, anche di natura tecnica, svolte nell'interesse del danneggiato.
Il motivo in esame, diretto alla riduzione dell'importo liquidato dal
Tribunale a titolo di spese mediche, va dunque respinto.
6) Considerata la natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la pronuncia ai sensi pagina 13 di 15 dell'art. 96 c.p.c. né per trasmettere la sentenza all' , considerato CP_3 anche che le istanze in tal senso originariamente formulate dall'appellato non sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
7) La riforma parziale della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali - incluse quelle relative al primo grado – che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vengono compensate, per entrambi i gradi, nella misura del
50%, tenuto presente il ridimensionamento della somma liquidata
(rispetto a quella di €. 250.178,31 richiesta dall'attore) nonché
l'accertato concorso di colpa, ponendo la quota residua a carico della
Compagnia di Assicurazione (in solido con il quanto alle spese CP del procedimento innanzi al Tribunale); le spese si liquidano, per l'intero, come da dispositivo (compresa la fase di inibitoria in quella di trattazione), sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, riducendo pertanto, per il secondo grado di giudizio, gli importi in misura vicino al minimo per la terza fase (in mancanza di attività istruttoria) e per l'ultima fase
(avendo l'appellato depositato soltanto la memoria di replica ex art. 190
c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro N. Controparte_2
594/2021 pubblicata il 17.08.2021, respinta ogni contraria e diversa istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida il danno non patrimoniale in complessivi €. 104.516,00 e determina la somma dovuta a , a tale titolo, in €. 52.258,00, tenuto conto Controparte_1 dell'accertato concorso di colpa del medesimo, nella misura del 50%,
pagina 14 di 15 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 4.8.2015 e annualmente rivalutata fino al saldo, come stabilito dal Tribunale;
respinge, per il resto, l'appello confermando la sentenza impugnata;
condanna il e la Compagnia di Assicurazione in solido a CP rifondere al le spese del giudizio di primo grado nella misura CP del 50%, liquidate - per l'intero - in €. 13.430,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CAP come per legge e dichiara compensata la quota residua;
condanna la Compagnia di Assicurazione appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, nella CP misura del 50%, spese che si liquidano - per l'intero - in €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 3.000,00 per la fase di trattazione (compresa quella di inibitoria) ed €. 2.600,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Così deciso in Ancona il 28 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(P. Iva Parte_1
.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Domenico Binetti
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Stefano Santini
APPELLATO
E nei confronti di
pagina 1 di 15 (C.F.: Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro N.
594/2021 pubblicata il 17.08.2021
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 24.02.2023 per l'udienza dell'1.03.2023: “…contesta il contenuto della comparsa di costituzione dell'appellato , specie per Controparte_1 quanto attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro e conseguenti responsabilità per il fatto da costui rappresentate. Si oppone alla istituzione della CTU dinamica ex adverso richiesta. Rileva
l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 C.p.c., delle domande contenute nei capi IV e V delle conclusioni rassegnate dal in CP calce alla sua comparsa di costituzione e risposta, siccome costituenti un novum. Eccepisce altresì l'infondatezza dei relativi titoli e conclude come da atto di appello” , e, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di respingere ogni domanda formulata dall'appellato, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, o, in subordine, di ridurre il grado di responsabilità dell'appellante e liquidare all'appellato il danno nella misura che conseguenzialmente deriverà, applicando i valori di invalidità permanente ed inabilità temporanea dichiarata dal CTU medicolegale., con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
L'appellato ha concluso come da note di trattazione Controparte_1 depositate il 24.02.2023 per l'udienza dell'1.03.2023:
“I – Preliminarmente, correggere l'errata liquidazione del danno alla persona secondo i parametri indicati nella narrativa della comparsa di risposta e già fatti propri dalla Corte con l'ordinanza di definizione nel subprocedimento d'inibitoria;
II – In via istruttoria disporre, se ritenuto necessario al fine di accertare le rispettive responsabilità, la Ctu cinematica già richiesta dal
pagina 2 di 15 nella 2^ memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ribadita nelle CP conclusioni precisate in primo grado;
III – Respingere, per il resto, il gravame, confermando la sentenza n.
594/2021 resa dal Tribunale Civile di Pesaro in data 16.08.2021 e pubblicata in data 17.08.2021, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 57.042,30 o quello diverso ritenuto di giustizia, oltre gli accessori e le spese di lite già liquidate;
VI – Con ogni preliminare declaratoria e conseguente statuizione e con vittoria delle spese del grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la pari responsabilità di ed Controparte_2 Controparte_1 in ordine al sinistro stradale verificatosi in data 04.08.2015 ed ha condannato il primo - in solido con la Compagnia di Assicurazione Pt_1
- al pagamento, nella misura del 50%, in favore del secondo,
[...] della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno pari a complessivi €. 232.505,50, a titolo di danno non patrimoniale, €
4.688,60, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre le spese di CTU come liquidate in corso di causa e di CTP pari ad €
4.880,00; il giudice di primo grado ha, inoltre, condannato il - CP in solido con la Compagnia - alla rifusione, in favore del di CP metà delle spese processuali quantificate, per l'intero, in € 13.430,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie;
ha, infine, dichiarato tenuta la
Compagnia di Assicurazione a manlevare il dal Parte_1 CP pagamento.
In particolare il Tribunale, ravvisato nella specie il c.d. “sinistro da turbativa”, in mancanza di scontro tra il motociclo condotto da CP
e il veicolo Toyota RAV condotto dal proprietario
[...] CP
, ha ritenuto sussistente la responsabilità di entrambi perché:
[...]
pagina 3 di 15 - il provenendo da Piazza DO (posta sulla destra rispetto CP alla direzione di marcia del , non aveva rispettato il diritto di CP procedenza per i veicoli provenienti (come il da LE ME, CP aveva oltrepassato la linea di arresto ed effettuato una manovra di inversione intorno alla aiuola presente in Piazza DO;
-in tal modo il aveva influito causalmente sul successivo CP comportamento tenuto dal il quale, riprendendo la marcia in CP presenza del semaforo verde, aveva visto sopraggiungere, alla sua destra, improvvisamente, un veicolo in direzione dell'incrocio, situazione tale da creare, in base ai criteri della causalità adeguata, una turbativa per i veicoli che procedevano in presenza di luce semaforica verde;
-il (il quale aveva dedotto che, nello scartare bruscamente CP
a sinistra, per evitare il SUV, e nel rientrare a destra, per non invadere l'opposta corsia, aveva sbandato andando ad urtare una pianta e, successivamente, un'auto in sosta procurandosi gravi lesioni personali) non aveva fornito alcuna prova della diligenza richiesta al conducente del motociclo anche in conseguenza del fatto che egli, partendo, dal semaforo, da una posizione statica, avrebbe dovuto tenere una velocità tale da consentirgli di apprestare manovre idonee a mantenere il controllo del mezzo e, invece, ha “effettuato manovre a zig-zag, peraltro in assenza di qualsiasi segno di frenata”.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello la Compagnia
Assicuratrice affinché, previa sospensione della Parte_1 esecutorietà della sentenza impugnata, quest'ultima venga integralmente riformata con il rigetto di ogni domanda formulata dal ovvero, in subordine, con riduzione del grado di responsabilità CP del proprio assicurato e liquidazione del danno in misura consequenziale, applicando i valori di invalidità permanente ed inabilità temporanea indicati dal consulente tecnico d'ufficio.
pagina 4 di 15 III) Si è costituito che ha concluso chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la correzione dell'errata liquidazione del danno alla persona secondo i parametri indicati nella CTU medico legale;
in via istruttoria ha chiesto di disporre, se ritenuto necessario al fine di accertare le rispettive responsabilità, apposita CTU cinematica;
ha domandato di respingere, per il resto, il gravame e di confermare la sentenza impugnata fino alla concorrenza dell'importo di €. 57.042,30.
L'appellato ha altresì domandato di accertare “l'ingiustificato rifiuto di di aderire all'invito alla negoziazione assistita e, per Parte_1
l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in forza del richiamo operato dall'art. 4 della L. n. 162/2014” nonché di
“trasmettere contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'Ivass per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del Capo IV del D.Lgs. n. 209/2005.
IV) Nonostante la rituale notifica, non si è costituito l'appellato
[...]
CP
IV) Sospesa l'efficacia esecutiva della gravata sentenza limitatamente all'importo eccedente la somma di € 57.042,30, ferma restando l'esecutività del capo di condanna al pagamento delle spese processuali e preso atto delle note scritte depositate ex art. 83, Dl 18/2020 conv. dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa
è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato
[...]
il quale non si è costituito nel presente giudizio nonostante la CP rituale notifica dell'atto di impugnazione perfezionatasi il 28.10.2021, nel rispetto dei termini a comparire.
pagina 5 di 15 2.) Ciò premesso si osserva che con l'odierno gravame, la Compagnia appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe affidandosi a due motivi.
2.a) Con il primo, ha lamentato la “violazione dell'art. 2054 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c.” per aver il primo giudice attribuito alle risultanze processuali ed alla normativa applicabile al caso di specie valenze che, invece, non hanno e per aver, conseguentemente, reso una motivazione incongrua.
In particolare l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato nel comportamento del un atto di CP turbativa alla circolazione dello scooter condotto dal CP evidenziando che la turbativa deve avere il carattere dell'oggettività e non della soggettività poiché, in tale ultimo caso, risulterebbe legata alla mera percezione del singolo, come avvenuto – ad avviso dell'appellante
- nel caso di specie, atteso che il non si avvicinò mai al punto CP di confluenza con la strada (LE ME) in cui si trovava il CP che, quindi, non sarebbe mai stato attinto dalla vettura antagonista;
questa infatti, si trovava alla distanza di 12 metri dall'appellato, stava eseguendo una manovra di “inversione a U” e si stava così allontanando dalla corsia occupata dal il quale non è mai stato esposto al CP rischio obiettivo di essere intercettato.
La Compagnia di Assicurazione, inoltre, ha censurato la pronuncia perché sono rimasti sforniti di prova, a parte il danno, l'elemento della condotta colposa del (tenuto conto che la manovra è stata dal CP medesimo posta in essere quando era lontano dal punto in cui si trovava l'attore), quello della impossibilità di impedire l'evento, pur avendo adottato un comportamento diligente (atteso che il ha CP tenuto una condotta incongrua quando ha deciso di procedere a “zig- zag” di fronte al traffico procedente in senso opposto al suo, andando poi a terminare la corsa contro una vettura ferma ed un albero, piuttosto che frenare) ed il nesso causale tra la manovra del CP
pagina 6 di 15 (per quanto vietata dalla segnaletica stradale) ed il sinistro (perché il veicolo non ha mai marciato in rotta di collisione con lo scooter né ha mai raggiunto la corsia occupata da quest'ultimo, essendosi mantenuto alla distanza in precedenza indicata).
2.b) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, deducendo la
“violazione degli artt. 115 – 116 cpc”, ha censurato la pronuncia sotto il profilo della quantificazione del danno rilevando che:
- il Tribunale, pur avendo dichiarato di voler liquidare il danno da invalidità permanente e da inabilità temporanea seguendo la valutazione del CTU, ha poi applicato parametri diversi ed ha, quindi, erroneamente calcolato la somma in misura superiore a quella invece dovuta in base ai criteri indicati dal CTU;
- alcune spese mediche tenute in considerazione dal CTU non sono invece rimborsabili, perché non provate mediante idonea documentazione.
3) L'appellato , costituendosi, ha contestato le Controparte_1 doglianze avversarie dirette ad escludere i profili di responsabilità accertati dal primo giudice a carico del ha invece dato atto CP della errata liquidazione, limitatamente alla quantificazione del danno persona, avendo il primo giudice tenuto in considerazione, per un errore materiale, i parametri relativi alla invalidità permanente ed alla inabilità temporanea indicati nella perizia di parte attrice anziché quelli accertati dal CTU, ferma restando la corretta liquidazione delle spese mediche per € 4.688,60 e di consulenza tecnica assicurativa e assistenza stragiudiziale per € 4.880,00.
4.) Le doglianze articolate con il primo motivo di appello – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
4.1) Invero, va anzitutto osservato che nel caso di specie non vi è stato scontro tra il motociclo condotto da e il veicolo Controparte_1
Toyota RAV condotto dal proprietario e che è pacifica Controparte_2
pagina 7 di 15 l'esecuzione della manovra di “inversione a U” effettuata da quest'ultimo al quale è stata contestata la violazione dell'art. 146 comma 2 del
Codice della Strada in quanto “[…] nella zona di attestamento all'incrocio non rispettava la freccia direzionale orizzontale posta sull'asfalto effettuando inversione di marcia non consentita, tanto da sormontare la linea continua posta attorno al perimetro della aiuola spartitraffico” (v. verbale della Polizia Stradale).
4.2) Il Tribunale ha accertato la responsabilità del (nella CP misura del 50%), per non aver dimostrato di aver tenuto un comportamento diligente, essendo emersa, come si è detto in precedenza, una condotta di guida inadeguata e non idonea a mantenere il controllo del mezzo: tale aspetto, nei limiti in cui è stata accertata la responsabilità del danneggiato, non è più in contestazione e, quindi, non costituisce oggetto del presente giudizio, non avendo l'appellato proposto appello incidentale.
Si tratta pertanto di stabilire se sia ravvisabile il nesso causale
(contestato dall'appellante) tra la condotta posta in essere dal e l'evento dannoso e, in particolare, se la manovra eseguita CP dal medesimo abbia contribuito a provocare il sinistro o se questo debba essere, invece, attribuito in via esclusiva al danneggiato CP
(come sostenuto dalla Compagnia di Assicurazione).
4.3) Il ha effettuato una manovra di inversione, vietata, in CP prossimità di una intersezione regolata da semafori.
In sede di sommarie informazioni rese il 5.08.2015 il medesimo ha dichiarato di aver effettuato la manovra di inversione in presenza di luce semaforica gialla ed ha riferito che, mentre stava effettuando la svolta, ha visto che “alcuni veicoli ripartivano dal semaforo presente sulla statale con direttrice Fano-Cattolica che nel frattempo era diventato verde”, che “uno scooter è scattato al verde ed è sfilato davanti a me”- e cioè davanti al – che il conducente CP gesticolava “ forse per salutare qualche persona ferma di fianco” (al pagina 8 di 15 stesso) e “Poco dopo, percorsi alcuni metri, ……cadeva al CP suolo”.
Le circostanze delineate dal denotano che il medesimo ha CP potuto verificare quanto accaduto sin dal momento della partenza del motociclo al semaforo, che proiettava la luce verde, fino a quello in cui il mezzo è caduto a terra.
Tale situazione induce ad escludere che il conducente dell'autovettura abbia effettuato la manovra di inversione in presenza di luce semaforica gialla, atteso che – come osservato dal primo giudice - la temporizzazione delle luci semaforiche agli incroci è impostata nel senso che “il verde” su una delle strade scatta solo quando i semafori, posti lungo le altre strade in corrispondenza dell'incrocio, proiettano, dopo la luce gialla (necessaria per garantire il passaggio dei veicoli che si trovano all'interno dell'incrocio), quella rossa: è quindi inverosimile che il abbia effettuato la manovra quando il semaforo proiettava CP la luce gialla, perché, in tal caso, egli non avrebbe potuto verificare direttamente l'accaduto - che, invece, ha dettagliatamente descritto - ed avrebbe avuto il tempo necessario per completare la inversione prima che scattasse la luce verde del semaforo posto lungo l'altra strada (quella dalla quale proveniva lo scooter).
Risultando incontestato il fatto che il è ripartito al CP sopraggiungere della luce verde ed avendo il come detto, CP analiticamente descritto l'accaduto, si ritiene che il medesimo fosse ancora in prossimità ed in posizione frontale, rispetto all'incrocio stradale, quando il si è trovato a transitare all'interno dell'area CP di intersezione.
Del resto, come evidenziato dal primo giudice, dalla stessa planimetria allegata dalla Compagnia di Assicurazione e dalle fotografie prodotte si evince che la linea di arresto su LE ME (prima della quale attendeva il segnale verde il è arretrata rispetto allo CP spigolo dell'ultimo fabbricato (posto sulla destra, rispetto alla direzione pagina 9 di 15 del che rappresentava un impedimento al reciproco CP avvistamento da parte degli utenti delle strade perpendicolari (quali sono la Via DO, lungo la quale si trovava il e Via ME), CP sicché il avrebbe potuto accorgersi della presenza della vettura CP del solo dopo aver percorso qualche metro oltre la linea di CP arresto e quindi una volta raggiunta l'area di intersezione.
Gli elementi valorizzati dalla Compagnia di Assicurazione in ordine alla distanza tra la fine dell'aiuola spartitraffico di Via DO e l'inizio della carreggiata di LE ME (in base ai quali l'appellante sostiene che la manovra di inversione non avrebbe creato alcuna turbativa alla circolazione del motociclo) non assumono decisivo rilievo, perché non tengono in considerazione l'ingombro - tra la fine dell'aiuola e la carreggiata di Via ME –di un mezzo di notevoli di mansioni (SUV, circostanza pacifica) quale era il veicolo condotto dal né il CP fatto che, come si è detto, il era ancora in posizione pressoché CP frontale rispetto alla intersezione quando il si è trovato a CP transitare all'interno della stessa.
Pertanto - anche tenendo in considerazione le distanze indicate dall'appellante - valutate le dimensioni del veicolo condotto dal la posizione di tale veicolo, di cui si è detto - desumibile CP dalla ricostruzione della dinamica effettuata dallo stesso - CP rispetto al motociclo che aveva raggiunto la intersezione stradale, si ritiene che il SUV, al fine di poter effettuare la manovra di inversione, si sia avvicinato alla carreggiata lungo la quale stava procedendo il ed abbia in tal modo creato una oggettiva turbativa alla CP circolazione del motociclo che ha influito negativamente sulla condotta di guida del tenuto presente che quest'ultimo, solo quando ha CP occupato l'area di intersezione ha potuto scorgere, sulla propria destra, la presenza del veicolo antagonista che si trovava (ancora) in direzione dell'incrocio (non potendosi ritenere, per le considerazioni in precedenza svolte, che il abbia iniziato la manovra di immissione quando il CP
pagina 10 di 15 semaforo proiettava la luce gialla, né che il medesimo si fosse già allontanato dall'area di intersezione al sopraggiungere del motociclo).
In tale contesto si ritiene che sia ravvisabile il nesso causale tra la condotta di guida del ed il sinistro, atteso che il CP comportamento tenuto dal (accertato dal primo giudice) è CP ricollegabile alla esigenza di evitare un eventuale impatto con quel mezzo che, avvicinandosi alla intersezione, ha creato una turbativa tale da far sbandare il motociclo e farlo così urtare contro una pianta e un'autovettura poste lungo la strada.
4.4.) La gravità della condotta posta in essere dal il quale CP approssimandosi ad una intersezione, in una zona di intenso traffico (v. verbale dei rilievi della Polizia Stradale), regolata da impianti semaforici, ha effettuato una manovra vietata, giustifica il riconoscimento della responsabilità del medesimo nella misura del 50%, come ritenuto dal primo giudice, tenuto conto che il comportamento integra la violazione sia di disposizioni che regolano la circolazione stradale sia di norme di comune prudenza.
4.5) Il primo motivo va, quindi, respinto confermando la sentenza impugnata.
5.) Va, invece, parzialmente accolto il secondo motivo di appello.
5.1) Invero quanto alla liquidazione del danno alla persona non vi è opposizione da parte dell'appellato il quale, sul punto, ha CP sostanzialmente aderito alla richiesta dell'appellante poiché il primo giudice, dopo aver evidenziato di voler applicare i parametri individuati con la consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta condivisibile, ha poi fatto riferimento alla perizia medica allegata da parte attrice.
Di conseguenza, il danno alla persona dovrà essere ricalcolato – tenendo in considerazione le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale per l'anno 2021 e dell'età del all'epoca CP dell'occorso (58 anni) – nella misura che segue:
Invalidità permanente 25% ----- €. 95.606,00,
pagina 11 di 15 Inabilità Temporanea Totale 30 gg ----- €. 2.970,00 (€. 99,00 X 30),
Inabilità Temporanea Parziale 75% 30 gg ----- €. 2.227,50 (€. 74,25
X 30),
Inabilità Temporanea Parziale 50% 75 gg ----- €. 3.712,50 (€. 49,50
X 75),
e, pertanto, in complessivi €. 104.516,00, e quindi in €. 52.258,00, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato ritenuto sussistente nella misura del 50%, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
In tali limiti va dunque riformata la sentenza impugnata, rideterminando la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale,
(fermi restando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata, così come stabilito dal Tribunale, aspetti che non hanno costituito oggetto di contestazione).
5.2.1) Con lo stesso secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha liquidato l'importo complessivo di €. 4.688,60 per spese mediche, sulla base di quelle ritenute pertinenti dal CTU, rilevando che non sono rimborsabili, perché non dimostrate, le seguenti spese (pari a complessivi €. 4.093,50): Per_
- prefattura del dr. per €. 1.830,00
- parcella (no fattura) del dr. , €. 242,00 Per_2
- nota spese del dr. per €. 693,60 Per_3
- costo assistenza domiciliare documentato con l'acquisto di N. 4 voucher impersonali, €. 1.328,50 Org_1
Ha quindi domandato di ridurre l'importo liquidabile (€. 4.668,60-
€.4.093,50) ad €. 595,10.
5.2.2) Nessuna censura risulta articolata in ordine all'ulteriore importo di €. 4.880,00 riconosciuto dal Tribunale a titolo di rimborso spese di
CTP (sulla base del documento n. 10, di parte attrice richiamato nella motivazione della sentenza, relativo ad una consulenza assicurativa): pertanto le ulteriori richieste formulate con la comparsa conclusionale,
pagina 12 di 15 in ordine alle spese liquidate dal Tribunale a tale titolo, basate su deduzioni diverse da quelle poste a fondamento dell'atto di appello, non possono essere tenute in considerazione ai fini della decisione, perché tardivamente avanzate.
5.2.3) Ciò premesso si osserva che le doglianze relative alle spese per assistenza domiciliare, pari a complessivi €. 1.328,50, non sono ammissibili per difetto di interesse, atteso che tali spese non sono state liquidate dal Tribunale: infatti il predetto importo non è compreso tra quelli indicati dal CTU (pag. 33 della relazione) – pari a complessivi €.
4.688,60 - che il primo giudice ha tenuto in considerazione ai fini della decisione.
5.2.4) Quanto alle altre spese si osserva che queste si riferiscono alle attività effettivamente svolte, in epoca anteriore al giudizio, dal Per_ consulente medico legale, Dr. (v. relazione del 21.6.2016, allegata dall'attore nel giudizio di primo grado), dal consulente psicotraumatologo, Dr. (v. relazione in data 8.1.2016), e Per_3 dall'ortopedico, Dr. (v. certificati relativi alle visite). Per_2
Pertanto, a fronte delle prestazioni svolte dai citati professionisti
(desumibili dalla documentazione prodotta), ricollegabili, sia per l'epoca che per la tipologia delle attività espletate, al sinistro di cui si tratta, si ritiene che le somme ancora dovute dal danneggiato rientrino nel danno emergente e siano quindi risarcibili, tenuto presente - da un lato – che le attività erano potenzialmente utili, in base ad una valutazione ex ante, al fine di verificare la natura e l'entità dei danni subiti dal e – dall'altro - che le somme risultano congrue in CP relazione alle attività, anche di natura tecnica, svolte nell'interesse del danneggiato.
Il motivo in esame, diretto alla riduzione dell'importo liquidato dal
Tribunale a titolo di spese mediche, va dunque respinto.
6) Considerata la natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la pronuncia ai sensi pagina 13 di 15 dell'art. 96 c.p.c. né per trasmettere la sentenza all' , considerato CP_3 anche che le istanze in tal senso originariamente formulate dall'appellato non sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
7) La riforma parziale della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali - incluse quelle relative al primo grado – che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vengono compensate, per entrambi i gradi, nella misura del
50%, tenuto presente il ridimensionamento della somma liquidata
(rispetto a quella di €. 250.178,31 richiesta dall'attore) nonché
l'accertato concorso di colpa, ponendo la quota residua a carico della
Compagnia di Assicurazione (in solido con il quanto alle spese CP del procedimento innanzi al Tribunale); le spese si liquidano, per l'intero, come da dispositivo (compresa la fase di inibitoria in quella di trattazione), sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, riducendo pertanto, per il secondo grado di giudizio, gli importi in misura vicino al minimo per la terza fase (in mancanza di attività istruttoria) e per l'ultima fase
(avendo l'appellato depositato soltanto la memoria di replica ex art. 190
c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché di avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro N. Controparte_2
594/2021 pubblicata il 17.08.2021, respinta ogni contraria e diversa istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida il danno non patrimoniale in complessivi €. 104.516,00 e determina la somma dovuta a , a tale titolo, in €. 52.258,00, tenuto conto Controparte_1 dell'accertato concorso di colpa del medesimo, nella misura del 50%,
pagina 14 di 15 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 4.8.2015 e annualmente rivalutata fino al saldo, come stabilito dal Tribunale;
respinge, per il resto, l'appello confermando la sentenza impugnata;
condanna il e la Compagnia di Assicurazione in solido a CP rifondere al le spese del giudizio di primo grado nella misura CP del 50%, liquidate - per l'intero - in €. 13.430,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CAP come per legge e dichiara compensata la quota residua;
condanna la Compagnia di Assicurazione appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, nella CP misura del 50%, spese che si liquidano - per l'intero - in €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 3.000,00 per la fase di trattazione (compresa quella di inibitoria) ed €. 2.600,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Così deciso in Ancona il 28 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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