TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 233/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO In persona del Giudice delegato NF NA, a seguito dell'udienza del
26/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 233/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs.
n. 150/2011 e 281 decies cpc d a e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Giulia Lazzano;
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a rigetto della richiesta di rifusione delle spese proposta dalla parte civile.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso la sentenza n. 1416/2024, emessa dal Tribunale di
Palermo, giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese proposta da , Parte_3 CP_2
, , e , parti civili
[...] CP_3 CP_4 CP_5
1 ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 16012/2023
RGNR, n. 9262/2024 GIP;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il decreto impugnato ha rigettato la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali delle parti civili sulla base della seguente motivazione: “la costituzione è avvenuta successivamente al raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui “In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione di quest'ultima sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (sez. 2, sentenza n.13915 del 5/4/2022).
Nel caso di specie l'accordo per l'applicazione patteggiata è stato raggiunto prima della costituzione della parte civile e prima che si celebrasse la prima udienza di comparizione delle parti. Non si ignora il principio di recente affermato dalla
Cassazione, con sentenza n. 34284 del 12/6/2024 Cc., secondo cui “in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia 'geneticamente' destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale”. E tuttavia si osserva che tale massima è stata emessa in una fattispecie diversa da quella odierna, in quanto la richiesta di applicazione concordata era stata avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito. Poiché nel caso in specie il patteggiamento si è formato dopo la fissazione della prima udienza, subito dopo, cioè, che era insorto lo ius postulandi degli imputati, ne consegue che l'udienza preliminare si è automaticamente tramutata in udienza geneticamente destinata alla trattazione del procedimento speciale”; rilevato che i ricorrenti deducono l'illegittimità del rigetto della richiesta di rifusione delle spese legali delle parti civili richiamando la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione n. 16403/2024, secondo cui la parte civile ha diritto a costituirsi anche se l'accordo di patteggiamento è stato raggiunto prima dell'udienza preliminare;
2 rilevato che i ricorrenti hanno chiesto:
- la riforma della sentenza n. 1416/2024 nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rifusione delle spese proposte dalle parti civili;
- il pagamento del compenso dovuto ai medesimi difensori delle parti civili nella misura indicata nelle rispettive note spese del' 11/12/2024;
ritenuto che
l'opposizione sia solo parzialmente fondata;
rilevato, invero, che va dichiarata inammissibile la richiesta di riforma della sentenza n. 1416/2024 nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rifusione delle spese proposte dalle parti civili per le ragioni che seguono: la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, ex art. 541 c.p.p., è provvedimento diverso dalla liquidazione del compenso dovuto al difensore della medesima parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82: la disposizione dell'art. 541
c.p.p., comma 1, è intesa a disciplinare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile (secondo il criterio della soccombenza). L'onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono, invece, al rapporto tra il difensore e la parte difesa e vanno liquidati con apposito decreto di pagamento, dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile;
peraltro, “l'indubbia autonomia delle due liquidazioni - effetto riflesso della alterità dei rapporti al cui regolamento si volgono rispettivamente l'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. e l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 - deve trovare espressione anche attraverso l'adozione di distinti provvedimenti (in tal senso anche la Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018, che, stigmatizzando schemi operativi contrari invalsi in taluni uffici giudiziari, ha ribadito come il decreto di liquidazione debba essere adottato con un provvedimento separato da quello definitivo), per i quali sono previste regole diverse quanto al giudice competente, all'oggetto e al regime impugnatorio”
(vedi Cass. sezioni unite penali, sentenza n. 5464/2020 chiamata a dirimere il contrasto di giurisprudenza in ordine all'individuazione, per il giudizio di cassazione, del giudice competente a liquidare le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., e ad
3 emettere, sempre per il giudizio di legittimità, il decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore della medesima, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.
P.R. n. 115/2002); rilevato, pertanto, che la richiesta di riforma della sentenza n. 1416/2024 è inammissibile poiché il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile ex art. 541 c.p.p., segue un regime impugnatorio diverso dall'opposizione al decreto di pagamento, regolato dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002; rilevato, tuttavia, che va accolta la richiesta di liquidazione del compenso di
(difensore di , e ) Parte_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3
e di (difensore di e ): e invero, Parte_2 CP_4 CP_5
l'attività difensiva espletata dai due difensori in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato va comunque remunerata a prescindere dalla sorte delle rispettive costituzioni di parti civili;
rilevato, infatti, che “il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato e al procuratore da lui nominati, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese, da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono. Principio che, in mancanza di una apposita disposizione in contrario, deve trovare applicazione anche con riferimento al patrocinio statale” (Cass.
Sentenza n. 42844/2008); rilevato, pertanto, che il giudice deve sempre disporre, con separato decreto di pagamento, il compenso spettante ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 82, 83 e 106 bis d. P.R. n. 115/2002; rilevato che, nel caso in specie, a fronte delle istanze di liquidazione, nessun decreto di pagamento è stato emesso dal GIP;
che, ciò nonostante, sussiste in capo ai difensori ricorrenti il diritto di esperire il rimedio dell'opposizione ex art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002 per il riconoscimento del proprio compenso (in tal senso vedi Cass. sentenza n. 11431/2024 secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, l'omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l'unico strumento per contestare il
4 mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio”; ritenuto, pertanto, che la richiesta di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati e , per l'attività svolta in favore Parte_1 Parte_2
delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui in premessa, debba essere accolta;
rilevato che per l'avv. , difensore di Parte_1 Parte_3 CP_2
e , il compenso va quantificato in € 2.280,00 già detratta la
[...] CP_3 diminuzione di cui all'art. 106 bis DPR n. 115/2002, applicando il Protocollo
d'intesa del 14/11/2024 (€ 1.200,00 per il punto 17, con aumento del 30% previsto nei processi con parte civile, pari a € 360,00, e con ulteriore aumento di € 720,00 per la difesa di altre due parti oltre la prima (vedi punto 3 delle variabili in aumento); rilevato che per l'avv. difensore di e Pt_2 CP_4 CP_5
il compenso va quantificato € 1.920,00 già detratta la diminuzione di cui
[...]
all'art. 106 bis DPR n. 115/2002, applicando il Protocollo d'intesa del 14/11/2024 (€
1.200,00 per il punto 17, con aumento del 30% previsto nei processi con parte civile, pari a € 360,00, e con ulteriore aumento di € 360,00 per la difesa di una parte in più oltre la prima (vedi punto 3 delle variabili in aumento); considerato che, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di questo giudizio devono essere compensate per metà tra i ricorrenti e il convenuto, mentre la restante metà va posta a carico di quest'ultimo CP_1
secondo la soccombenza e va liquidata secondo i parametri del DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da € 1.1001 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata: Controparte_1
- respinge la domanda di riforma della sentenza n.1416/2024 dell'11/12/2024, emessa dal Tribunale di Palermo, giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese proposta da , da , Parte_3 Controparte_2 CP_3
, , , parti civili ammesse al
[...] CP_4 CP_5
5 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 16012/2023
RGNR, n. 9262/2024 GIP;
- liquida a beneficio dell'avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di , Parte_3
e - ammessi al patrocinio a spese dello Controparte_2 CP_3
Stato nel procedimento penale n. 16012/2023 RGNR, n. 9262/2024 GIP - la somma di € 2.280,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
- liquida a beneficio dell'avv. a titolo di compensi Parte_2
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di e CP_4
- ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel CP_5
procedimento penale n. 16012/2023 RGNR, n. 9262/2024 GIP - la somma di € 1.920,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dichiara compensate per metà le spese di questo giudizio tra i ricorrenti e il
, e condanna quest'ultimo al pagamento della restante Controparte_1
metà, che liquida a titolo di compensi in € 850,00 per compensi professionali, oltre
€ 162,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 23/10/2025.
Il Giudice
NF NA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO In persona del Giudice delegato NF NA, a seguito dell'udienza del
26/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 233/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs.
n. 150/2011 e 281 decies cpc d a e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Giulia Lazzano;
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a rigetto della richiesta di rifusione delle spese proposta dalla parte civile.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso la sentenza n. 1416/2024, emessa dal Tribunale di
Palermo, giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese proposta da , Parte_3 CP_2
, , e , parti civili
[...] CP_3 CP_4 CP_5
1 ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 16012/2023
RGNR, n. 9262/2024 GIP;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il decreto impugnato ha rigettato la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali delle parti civili sulla base della seguente motivazione: “la costituzione è avvenuta successivamente al raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui “In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione di quest'ultima sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (sez. 2, sentenza n.13915 del 5/4/2022).
Nel caso di specie l'accordo per l'applicazione patteggiata è stato raggiunto prima della costituzione della parte civile e prima che si celebrasse la prima udienza di comparizione delle parti. Non si ignora il principio di recente affermato dalla
Cassazione, con sentenza n. 34284 del 12/6/2024 Cc., secondo cui “in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia 'geneticamente' destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale”. E tuttavia si osserva che tale massima è stata emessa in una fattispecie diversa da quella odierna, in quanto la richiesta di applicazione concordata era stata avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito. Poiché nel caso in specie il patteggiamento si è formato dopo la fissazione della prima udienza, subito dopo, cioè, che era insorto lo ius postulandi degli imputati, ne consegue che l'udienza preliminare si è automaticamente tramutata in udienza geneticamente destinata alla trattazione del procedimento speciale”; rilevato che i ricorrenti deducono l'illegittimità del rigetto della richiesta di rifusione delle spese legali delle parti civili richiamando la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione n. 16403/2024, secondo cui la parte civile ha diritto a costituirsi anche se l'accordo di patteggiamento è stato raggiunto prima dell'udienza preliminare;
2 rilevato che i ricorrenti hanno chiesto:
- la riforma della sentenza n. 1416/2024 nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rifusione delle spese proposte dalle parti civili;
- il pagamento del compenso dovuto ai medesimi difensori delle parti civili nella misura indicata nelle rispettive note spese del' 11/12/2024;
ritenuto che
l'opposizione sia solo parzialmente fondata;
rilevato, invero, che va dichiarata inammissibile la richiesta di riforma della sentenza n. 1416/2024 nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rifusione delle spese proposte dalle parti civili per le ragioni che seguono: la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, ex art. 541 c.p.p., è provvedimento diverso dalla liquidazione del compenso dovuto al difensore della medesima parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82: la disposizione dell'art. 541
c.p.p., comma 1, è intesa a disciplinare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile (secondo il criterio della soccombenza). L'onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono, invece, al rapporto tra il difensore e la parte difesa e vanno liquidati con apposito decreto di pagamento, dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile;
peraltro, “l'indubbia autonomia delle due liquidazioni - effetto riflesso della alterità dei rapporti al cui regolamento si volgono rispettivamente l'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. e l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 - deve trovare espressione anche attraverso l'adozione di distinti provvedimenti (in tal senso anche la Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018, che, stigmatizzando schemi operativi contrari invalsi in taluni uffici giudiziari, ha ribadito come il decreto di liquidazione debba essere adottato con un provvedimento separato da quello definitivo), per i quali sono previste regole diverse quanto al giudice competente, all'oggetto e al regime impugnatorio”
(vedi Cass. sezioni unite penali, sentenza n. 5464/2020 chiamata a dirimere il contrasto di giurisprudenza in ordine all'individuazione, per il giudizio di cassazione, del giudice competente a liquidare le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., e ad
3 emettere, sempre per il giudizio di legittimità, il decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore della medesima, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.
P.R. n. 115/2002); rilevato, pertanto, che la richiesta di riforma della sentenza n. 1416/2024 è inammissibile poiché il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile ex art. 541 c.p.p., segue un regime impugnatorio diverso dall'opposizione al decreto di pagamento, regolato dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002; rilevato, tuttavia, che va accolta la richiesta di liquidazione del compenso di
(difensore di , e ) Parte_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3
e di (difensore di e ): e invero, Parte_2 CP_4 CP_5
l'attività difensiva espletata dai due difensori in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato va comunque remunerata a prescindere dalla sorte delle rispettive costituzioni di parti civili;
rilevato, infatti, che “il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato e al procuratore da lui nominati, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese, da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono. Principio che, in mancanza di una apposita disposizione in contrario, deve trovare applicazione anche con riferimento al patrocinio statale” (Cass.
Sentenza n. 42844/2008); rilevato, pertanto, che il giudice deve sempre disporre, con separato decreto di pagamento, il compenso spettante ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 82, 83 e 106 bis d. P.R. n. 115/2002; rilevato che, nel caso in specie, a fronte delle istanze di liquidazione, nessun decreto di pagamento è stato emesso dal GIP;
che, ciò nonostante, sussiste in capo ai difensori ricorrenti il diritto di esperire il rimedio dell'opposizione ex art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002 per il riconoscimento del proprio compenso (in tal senso vedi Cass. sentenza n. 11431/2024 secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, l'omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l'unico strumento per contestare il
4 mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio”; ritenuto, pertanto, che la richiesta di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati e , per l'attività svolta in favore Parte_1 Parte_2
delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di cui in premessa, debba essere accolta;
rilevato che per l'avv. , difensore di Parte_1 Parte_3 CP_2
e , il compenso va quantificato in € 2.280,00 già detratta la
[...] CP_3 diminuzione di cui all'art. 106 bis DPR n. 115/2002, applicando il Protocollo
d'intesa del 14/11/2024 (€ 1.200,00 per il punto 17, con aumento del 30% previsto nei processi con parte civile, pari a € 360,00, e con ulteriore aumento di € 720,00 per la difesa di altre due parti oltre la prima (vedi punto 3 delle variabili in aumento); rilevato che per l'avv. difensore di e Pt_2 CP_4 CP_5
il compenso va quantificato € 1.920,00 già detratta la diminuzione di cui
[...]
all'art. 106 bis DPR n. 115/2002, applicando il Protocollo d'intesa del 14/11/2024 (€
1.200,00 per il punto 17, con aumento del 30% previsto nei processi con parte civile, pari a € 360,00, e con ulteriore aumento di € 360,00 per la difesa di una parte in più oltre la prima (vedi punto 3 delle variabili in aumento); considerato che, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di questo giudizio devono essere compensate per metà tra i ricorrenti e il convenuto, mentre la restante metà va posta a carico di quest'ultimo CP_1
secondo la soccombenza e va liquidata secondo i parametri del DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da € 1.1001 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata: Controparte_1
- respinge la domanda di riforma della sentenza n.1416/2024 dell'11/12/2024, emessa dal Tribunale di Palermo, giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese proposta da , da , Parte_3 Controparte_2 CP_3
, , , parti civili ammesse al
[...] CP_4 CP_5
5 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 16012/2023
RGNR, n. 9262/2024 GIP;
- liquida a beneficio dell'avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di , Parte_3
e - ammessi al patrocinio a spese dello Controparte_2 CP_3
Stato nel procedimento penale n. 16012/2023 RGNR, n. 9262/2024 GIP - la somma di € 2.280,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
- liquida a beneficio dell'avv. a titolo di compensi Parte_2
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di e CP_4
- ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel CP_5
procedimento penale n. 16012/2023 RGNR, n. 9262/2024 GIP - la somma di € 1.920,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dichiara compensate per metà le spese di questo giudizio tra i ricorrenti e il
, e condanna quest'ultimo al pagamento della restante Controparte_1
metà, che liquida a titolo di compensi in € 850,00 per compensi professionali, oltre
€ 162,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 23/10/2025.
Il Giudice
NF NA
6