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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte depositate telematicamente dalla sola parte resistente, ha pronunciato all'udienza del 16 ottobre 2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3196/2022
TRA
(29-10-1957), rappresentata e difesa dall'Avv. Parete Recupito, e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16-6-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, lamentava la reiezione della domanda diretta ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia, presentata all' il 7-10-2019, e chiedeva al Giudice CP_1 adito di condannare l' al pagamento in suo favore della provvidenza Controparte_2 richiesta, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
In data 24-6-2023 si costituiva l' deducendo che la ricorrente in data 27/10/2021 CP_1 aveva presentato nuova domanda di pensione di vecchiaia anticipata che veniva accolta sanitariamente con giudizio positivo data di presentazione della domanda. In data
07/10/2022 veniva liquidata la pensione di vecchiaia anticipata, invalidità superiore all'80%, con decorrenza 01/11/2022. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 5-7-2023, parte ricorrente riconosceva l'esattezza dei fatti riferiti dall' , e si CP_1 associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere. Con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'odierna udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dall' dimostra che parte CP_1 ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto con la proposizione della domanda giudiziale.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In considerazione della particolarità della questione, e del comportamento collaborativo dell' per la definizione del giudizio, si reputano sussistenti giusti motivi per la CP_1 compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 16 ottobre 2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte depositate telematicamente dalla sola parte resistente, ha pronunciato all'udienza del 16 ottobre 2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3196/2022
TRA
(29-10-1957), rappresentata e difesa dall'Avv. Parete Recupito, e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16-6-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, lamentava la reiezione della domanda diretta ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia, presentata all' il 7-10-2019, e chiedeva al Giudice CP_1 adito di condannare l' al pagamento in suo favore della provvidenza Controparte_2 richiesta, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
In data 24-6-2023 si costituiva l' deducendo che la ricorrente in data 27/10/2021 CP_1 aveva presentato nuova domanda di pensione di vecchiaia anticipata che veniva accolta sanitariamente con giudizio positivo data di presentazione della domanda. In data
07/10/2022 veniva liquidata la pensione di vecchiaia anticipata, invalidità superiore all'80%, con decorrenza 01/11/2022. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 5-7-2023, parte ricorrente riconosceva l'esattezza dei fatti riferiti dall' , e si CP_1 associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere. Con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'odierna udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dall' dimostra che parte CP_1 ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto con la proposizione della domanda giudiziale.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In considerazione della particolarità della questione, e del comportamento collaborativo dell' per la definizione del giudizio, si reputano sussistenti giusti motivi per la CP_1 compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 16 ottobre 2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza