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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/09/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10522 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Li Vigni ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso la U.O.C. legale aziendale in questa via Ippolito
Pindemonte n° 88
opponente
E
in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Milano nel c.so Magenta n° 84
opposto
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Storari ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nella via Garibaldi n° 17
interveniente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed
1 autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1
ha agito in sede monitoria per ottenere dalla Controparte_2 [...]
il pagamento a titolo di Controparte_3
corrispettivo per forniture di prodotti medicali ( così come indicate nell'estratto autenticato delle scritture contabili della ) dell'importo di Controparte_2
€ 8.514,07, oltre interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo, interessi anatocistici sugli interessi che, alla data di deposito della domanda d'ingiunzione, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 ed oltre spese della fase monitoria.
Ed invero con atto difensivo conclusionale, la Controparte_2
intervenuta nelle mora nel presente giudizio e subentrata, in luogo della procuratrice speciale nella posizione sostanziale di creditore, ha Controparte_1
rappresentato come parte avversa abbia saldato rispetto al dovuto la quota capitale, limitando la pretesa agli interessi.
Ora, se da un lato, in ragione del suindicato pagamento, dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro avuto riguardo alla questione degli interessi, mette conto evidenziare in termini generali che in caso di transazioni commerciali, nel cui novero rientrano i rapporti intercorsi tra le parti in causa,
2 maturano gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 in favore del creditore.
D'altro canto, gli interessi, secondo la previsione di cui all'art.1224 c.c., hanno come presupposto il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria o la messa in mora del debitore e appaiono finalizzati alla riparazione del danno patito dal patrimonio del creditore per il mancato godimento di quanto dovutogli sulla scorta della obbligazione;
ne consegue che gli interessi moratori costituiscono l'oggetto di un'obbligazione conseguenziale a quella principale e non accessoria, Inoltre, in tema di imputazione del pagamento degli interessi,
l'art.1194, comma 1, c.c. stabilisce che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.; il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”; l'unica deroga
è, quindi, rappresentata dal consenso del creditore ad un diverso ordine del pagamento. Ne consegue che ove il debitore abbia corrisposto integralmente la sorte capitale dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ( è quanto avvenuto nella specie ), dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'opposto dell'importo residuo del credito originario in punto di interessi.
Ciò posto, tenuto conto che sotto tale profilo le censure mosse da parte opponente appaiono talmente generiche da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo, andrà condannata al pagamento in Parte_1
favore della interveniente degli interessi di mora maturati Controparte_2
e maturandi sulla sorte capitale ( da intendersi quale intera sorte capitale azionata e non già quale quella insoluta ) al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo, nonché degli interessi anatocistici sugli interessi che ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di deposito della domanda d'ingiunzione, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come
3 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, risultando assorbita ogni altra questione anche afferente alla transazione intervenuta tra le parti in causa ed invero disattesa da parte opponente.
Atteso il complessivo esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti, si ritiene opportuno condannare parte opponente alla rifusione in favore dell'interveniente del 50% delle spese della presente fase di cognizione
( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell'intero in complessivi
€ 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2078/2022 emesso, su ricorso della CP_1
in qualità di procuratrice speciale della dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Palermo in data 19.05.22;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo, nonché degli interessi anatocistici sugli interessi che alla data di deposito della domanda d'ingiunzione, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di Controparte_2
delle spese processuali della presente fase di cognizione nei limiti del 50%
( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell'intero in € 3.200,00, oltre
4 oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo in data 23.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10522 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Li Vigni ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso la U.O.C. legale aziendale in questa via Ippolito
Pindemonte n° 88
opponente
E
in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Milano nel c.so Magenta n° 84
opposto
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Storari ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nella via Garibaldi n° 17
interveniente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed
1 autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1
ha agito in sede monitoria per ottenere dalla Controparte_2 [...]
il pagamento a titolo di Controparte_3
corrispettivo per forniture di prodotti medicali ( così come indicate nell'estratto autenticato delle scritture contabili della ) dell'importo di Controparte_2
€ 8.514,07, oltre interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo, interessi anatocistici sugli interessi che, alla data di deposito della domanda d'ingiunzione, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 ed oltre spese della fase monitoria.
Ed invero con atto difensivo conclusionale, la Controparte_2
intervenuta nelle mora nel presente giudizio e subentrata, in luogo della procuratrice speciale nella posizione sostanziale di creditore, ha Controparte_1
rappresentato come parte avversa abbia saldato rispetto al dovuto la quota capitale, limitando la pretesa agli interessi.
Ora, se da un lato, in ragione del suindicato pagamento, dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro avuto riguardo alla questione degli interessi, mette conto evidenziare in termini generali che in caso di transazioni commerciali, nel cui novero rientrano i rapporti intercorsi tra le parti in causa,
2 maturano gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 in favore del creditore.
D'altro canto, gli interessi, secondo la previsione di cui all'art.1224 c.c., hanno come presupposto il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria o la messa in mora del debitore e appaiono finalizzati alla riparazione del danno patito dal patrimonio del creditore per il mancato godimento di quanto dovutogli sulla scorta della obbligazione;
ne consegue che gli interessi moratori costituiscono l'oggetto di un'obbligazione conseguenziale a quella principale e non accessoria, Inoltre, in tema di imputazione del pagamento degli interessi,
l'art.1194, comma 1, c.c. stabilisce che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.; il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”; l'unica deroga
è, quindi, rappresentata dal consenso del creditore ad un diverso ordine del pagamento. Ne consegue che ove il debitore abbia corrisposto integralmente la sorte capitale dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ( è quanto avvenuto nella specie ), dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'opposto dell'importo residuo del credito originario in punto di interessi.
Ciò posto, tenuto conto che sotto tale profilo le censure mosse da parte opponente appaiono talmente generiche da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo, andrà condannata al pagamento in Parte_1
favore della interveniente degli interessi di mora maturati Controparte_2
e maturandi sulla sorte capitale ( da intendersi quale intera sorte capitale azionata e non già quale quella insoluta ) al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo, nonché degli interessi anatocistici sugli interessi che ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di deposito della domanda d'ingiunzione, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come
3 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, risultando assorbita ogni altra questione anche afferente alla transazione intervenuta tra le parti in causa ed invero disattesa da parte opponente.
Atteso il complessivo esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti, si ritiene opportuno condannare parte opponente alla rifusione in favore dell'interveniente del 50% delle spese della presente fase di cognizione
( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell'intero in complessivi
€ 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2078/2022 emesso, su ricorso della CP_1
in qualità di procuratrice speciale della dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Palermo in data 19.05.22;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo, nonché degli interessi anatocistici sugli interessi che alla data di deposito della domanda d'ingiunzione, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito di detta domanda al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di Controparte_2
delle spese processuali della presente fase di cognizione nei limiti del 50%
( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell'intero in € 3.200,00, oltre
4 oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo in data 23.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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