TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 21.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3058/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv Armando Parte_1
Verborosso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
l ( , in persona del Presi- Controparte_1 P.IVA_1 dente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2023 9015336 375 000 cui è CP_ sottesa la cartella di pagamento n. n. 29320100052473243 nella parte relativa a contributi IVS 2006 e relative sanzioni.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, proponeva opposizione Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9015336 375 000 cui è sottesa la cartella n. CP_ 29320100052473243, limitatamente alla parte relativa a Contributi IVS 2006 e relative sanzioni.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento per vizi formali dello stesso, nonché per l'asserita prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa CP_1 sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva. CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la decisione ed è stata fissata l'udienza del 21.01.2025 con trattazione in modalità ex art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta da parte resistente, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pag. 2 di 4 Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
CP_ Nel caso in esame dalla documentazione prodotta dall' (e ricevuta dal Concessionario), emerge che dopo la notifica della cartella di pagamento n. 29320100052473243 sottesa all'intimazione di pagamento, avvenuta ex art. 140 cpc in data 4.1.2012, non sono stati poi compiuti atti interruttivi della prescrizione, nei cinque anni successi alla notifica.
Il primo atto interruttivo successivo, è stato compiuto in data 10.5.2022; quindi dopo oltre dieci anni dalla precedente notifica della cartella (avvenuta in data 4.1.2012).
Nel caso in esame non trova applicazione la sospensione della prescrizione (pari a complessivi
542 giorni) in conseguenza della emergenza Covid19, atteso che il termine quinquennale della
“prescrizione successiva” è maturato in epoca antecedente alla emergenza Covid, cioè in data
5.1.2017, quindi dopo cinque anni dalla notifica della cartella(avvenuta il 4.1.2012).
Da ciò, consegue, la estinzione della pretesa contributiva, ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale successiva”.
In ordine all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, comma 9,
Legge 335/1995 si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 novembre 2016 n.23397, secondo cui: “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” .
Pertanto dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. CP_ 29320100052473243 limitatatmente alla parte relativa ad contributi IVS interessi e sanzioni anno 2006 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non devono essere portati in esecuzione.
CP_ Condanna per il principio della soccombenza l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario considerato che parte
Pag. 3 di 4 opponente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nella misura indicata in dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella di CP_ pagamento n. 29320100052473243 limitatatmente alla parte relativa ad contributi IVS interessi e sanzioni anno 2006 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non devono essere portati in esecuzione.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario nella misura di euro 1.863,5 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso il 22.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4