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Decreto 7 gennaio 2025
Decreto 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, decreto 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27303/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Albano Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 27303/2024 del Ruolo Generale
proposto da
Parte_1
, nato in [...], il [...] , elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato in Viterbo, Via del Meone n°17, presso lo studio dell'Avv.ta Cristina Zanobi, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
- resistente -
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024 il sig.
[...] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento con il Parte_1 quale il Controparte_2 CP_1
– TÀ ha disposto il suo trasferimento in Romania.
[...] CP_1
Resiste il – TÀ , contestando in fatto e in diritto i motivi di Controparte_1 CP_1 impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Pagina 1 2. L'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE), n. 604/2013, sancisce il divieto di trasferimento del richiedente verso Paesi che presentano carenze sistemiche nei centri di accoglienza.
L'applicazione di questa norma al caso di specie appare di per sé sola idonea, a prescindere dalla fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio, a radicare la competenza dell'Italia sull'esame della domanda di protezione internazionale proposta da parte ricorrente.
Deve osservarsi, al riguardo, che la Romania è divenuta rifugio di migliaia di cittadini ucraini in fuga dalla guerra (https://www.savethechildren.it/blog-notizie/guerra-ucraina-migliaia-i- profughi romania) e che, in conseguenza di ciò, si riscontra ancora oggi una generale impreparazione del sistema di asilo romeno a causa dei consistenti flussi di profughi in arrivo dall'Ucraina.
A sostegno di quanto sopra esposto è opportuno richiamare un articolo di Controparte_3 del 15 febbraio 2022, nel quale veniva riportato che, secondo organizzazioni operanti nella società civile, la Romania appariva del tutto impreparata a un significativo flusso di profughi provenienti dall'Ucraina. Le carenti strutture di accoglienza, infatti, risultavano al limite della loro capacità ancor prima dell'inizio della crisi.
Appare, pertanto, difficile sostenere che oggi tali strutture siano in grado di accogliere decine di migliaia di nuovi arrivi considerato che, secondo fonti governative, sarebbe possibile realizzare un massimo di 2.500 posti in più nel sistema di accoglienza. I centri di accoglienza, infatti, erano già al 70% della loro capacità nel 2021 a causa di un raddoppiamento del numero delle richieste di asilo rispetto all'anno precedente. Nello stesso anno, inoltre, l'ombudsman romeno aveva segnalato problemi di sovraffollamento in diversi centri di accoglienza.
Secondo OCHA, dal 24 febbraio al 15 marzo 2022, le persone provenienti dall'Ucraina che hanno attraversato il confine romeno sono state più di 180.000.
Il Jesuit Refugee Service riporta che, in media, la Romania gestisce circa 6.000 domande di asilo all'anno, mentre dal 24 febbraio al 14 marzo nel Paese ne sono state presentate 3.200.
Il trasferimento dell'odierno ricorrente in Romania si pone, dunque, in contrasto con la previsione dell'art. 3 par. 2, Reg. (UE) n. 604/2013, nonché con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché tale Stato non garantisce con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente asilo.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la declaratoria della competenza dell'Italia
a esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Il fondamento della presente decisione su una ragione che assorbe la trattazione dei motivi esposti nel ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
Pagina 2 - dichiara la competenza dello Stato italiano a esaminare la domanda di protezione internazionale di parte ricorrente;
- dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Presidente Francesco Crisafulli
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Albano Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 27303/2024 del Ruolo Generale
proposto da
Parte_1
, nato in [...], il [...] , elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato in Viterbo, Via del Meone n°17, presso lo studio dell'Avv.ta Cristina Zanobi, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
- resistente -
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024 il sig.
[...] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento con il Parte_1 quale il Controparte_2 CP_1
– TÀ ha disposto il suo trasferimento in Romania.
[...] CP_1
Resiste il – TÀ , contestando in fatto e in diritto i motivi di Controparte_1 CP_1 impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Pagina 1 2. L'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE), n. 604/2013, sancisce il divieto di trasferimento del richiedente verso Paesi che presentano carenze sistemiche nei centri di accoglienza.
L'applicazione di questa norma al caso di specie appare di per sé sola idonea, a prescindere dalla fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio, a radicare la competenza dell'Italia sull'esame della domanda di protezione internazionale proposta da parte ricorrente.
Deve osservarsi, al riguardo, che la Romania è divenuta rifugio di migliaia di cittadini ucraini in fuga dalla guerra (https://www.savethechildren.it/blog-notizie/guerra-ucraina-migliaia-i- profughi romania) e che, in conseguenza di ciò, si riscontra ancora oggi una generale impreparazione del sistema di asilo romeno a causa dei consistenti flussi di profughi in arrivo dall'Ucraina.
A sostegno di quanto sopra esposto è opportuno richiamare un articolo di Controparte_3 del 15 febbraio 2022, nel quale veniva riportato che, secondo organizzazioni operanti nella società civile, la Romania appariva del tutto impreparata a un significativo flusso di profughi provenienti dall'Ucraina. Le carenti strutture di accoglienza, infatti, risultavano al limite della loro capacità ancor prima dell'inizio della crisi.
Appare, pertanto, difficile sostenere che oggi tali strutture siano in grado di accogliere decine di migliaia di nuovi arrivi considerato che, secondo fonti governative, sarebbe possibile realizzare un massimo di 2.500 posti in più nel sistema di accoglienza. I centri di accoglienza, infatti, erano già al 70% della loro capacità nel 2021 a causa di un raddoppiamento del numero delle richieste di asilo rispetto all'anno precedente. Nello stesso anno, inoltre, l'ombudsman romeno aveva segnalato problemi di sovraffollamento in diversi centri di accoglienza.
Secondo OCHA, dal 24 febbraio al 15 marzo 2022, le persone provenienti dall'Ucraina che hanno attraversato il confine romeno sono state più di 180.000.
Il Jesuit Refugee Service riporta che, in media, la Romania gestisce circa 6.000 domande di asilo all'anno, mentre dal 24 febbraio al 14 marzo nel Paese ne sono state presentate 3.200.
Il trasferimento dell'odierno ricorrente in Romania si pone, dunque, in contrasto con la previsione dell'art. 3 par. 2, Reg. (UE) n. 604/2013, nonché con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché tale Stato non garantisce con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente asilo.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la declaratoria della competenza dell'Italia
a esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Il fondamento della presente decisione su una ragione che assorbe la trattazione dei motivi esposti nel ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
Pagina 2 - dichiara la competenza dello Stato italiano a esaminare la domanda di protezione internazionale di parte ricorrente;
- dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Presidente Francesco Crisafulli
Pagina 3