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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20901/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI PO GI
COSTANZA TETI GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20901/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Simonetto Helga Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Michele Zerbio Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Agrigento in data 24.04.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune medesimo al n. 74 parte Il Serie A anno 1995:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le conseguenti incombenze di legge:
- confermare che i coniugi concedono il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
1 - dare atto della intervenuta definizione di ogni altro rapporto di carattere patrimoniale
Alle seguenti condizioni
- A titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 250,00 (duecentocinguanta/00) entro il giorno 15 di ogni mese, importo da
[...] rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 24.04.1995 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Comune di Agrigento (atto n. 74, parte II, serie A).
Con decreto n. 21987/2014 del 3.11.2014 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI PO GI
COSTANZA TETI GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20901/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Simonetto Helga Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Michele Zerbio Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Agrigento in data 24.04.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune medesimo al n. 74 parte Il Serie A anno 1995:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le conseguenti incombenze di legge:
- confermare che i coniugi concedono il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
1 - dare atto della intervenuta definizione di ogni altro rapporto di carattere patrimoniale
Alle seguenti condizioni
- A titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 250,00 (duecentocinguanta/00) entro il giorno 15 di ogni mese, importo da
[...] rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 24.04.1995 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Comune di Agrigento (atto n. 74, parte II, serie A).
Con decreto n. 21987/2014 del 3.11.2014 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO AN
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