Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 02/04/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9703/2024 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. LOPEZ ROSSELLA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.12.2024 e notificato il 29.01.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei della CP_1 pensione di invalidità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 25.07.2024, notificato il
31.07.2024 con invio del modello AP70 il 01.08.2024.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere per essere stata liquidata la prestazione il 19.02.2025 con accredito alla prima rata utile il 07.03.2025.
Acquisita la documentazione, all'odierna udienza la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio (parti assenti alla lettura).
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
1
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le
2 parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso).
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
Deve osservarsi, infatti, nello specifico, che risulta provato in via documentale,
o non contestato, che:
il 31.07.2024 veniva notificato il decreto di omologa del Tribunale di
Trani del 25.07.2024;
il 01.08.2024 veniva comunicato il modello AP70;
il 23.12.2024 veniva depositato il ricorso giudiziario;
il 29.01.2025 veniva notificato il ricorso giudiziario;
il 19.02.2025 veniva liquidata la prestazione;
il 07.03.2025 veniva accreditata la prestazione.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Allo scadere del suddetto termine non interveniva nessun rigetto espresso della prestazione da parte dell' nè una contestazione del diritto azionato. CP_1
3 A seguito di inerzia di circa un mese da parte dell' e senza solleciti CP_1 stragiudiziali, veniva introdotto il presente giudizio.
La liquidazione interveniva dopo alcuni mesi dalla scadenza del termine con accredito alla prima rata utile.
Alla luce di ciò, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_1 del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e riduzione per le altre fasi, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, con distrazione.
Deve procedersi, però, ad una compensazione parziale delle spese nella misura di un terzo in quanto il giudizio veniva introdotto senza che la prestazione fosse stata rigettata, senza che il diritto azionato fosse stato mai contestato, senza richieste stragiudiziali e per il solo scadere del termine previsto per provvedere. Si consideri, inoltre, che la liquidazione interveniva dopo alcuni mesi dalla scadenza del suddetto termine e l'accredito avveniva nella prima occasione utile successiva alla liquidazione. Infine la fase decisoria veniva limitata alla sola cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida nella misura di due terzi pari ad € 1250,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%), da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c., compensando il restante terzo.
Trani, 01/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4