Sentenza 29 gennaio 2019
Massime • 1
Secondo quanto prescritto dall'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, il conflitto di interessi nel quale versi la banca mandataria deve essere graficamente evidenziato sui documenti predisposti dall'intermediario attraverso una differenziazione nello stile o nel carattere idonea a renderla evidente rispetto al resto del contratto; non è perciò sufficiente, per ritenere assolto l'obbligo informativo incombente sull'intermediario, la dichiarazione contrattuale resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, circa le informazioni ricevute sull'esistenza di un conflitto di interessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2019, n. 02472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2019 |
Testo completo
2472/20 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto INTERMEDIAZIONE CARLO DE CHIARA Presidente FINANZIARIA LAURA TRICOMI Consigliere ANNULLAMENTO ICON LITTO INTERESS Consigliere Rel. Mefina GIULIA IOFRIDA - LOREDANA NAZZICONE Consigliere Ud. 23/10/2018 PU Cron. 2472 MASSIMO FALABELLA Consigliere R.G.N. 13269/2015 SENTENZA sul ricorso 13269/2015 proposto da: CI LE ME, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Germanà Annalisa, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - 1732 2018
contro
Banca Monte Dei Paschi di IE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino n. 21, presso lo studio dell'avvocato Carbonetti Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carbonetti Fabrizio, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto;
FR udito, per il ricorrente, l'avvocato Germanà Annalisa, che ha chiesto l'accoglimento; udito, per il controricorrente, l'avvocato Carbonetti Fabrizio, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 194/2014, pronunciata in un giudizio promosso da ME LE nei confronti della Banca Monte dei Paschi di IE SP al fine di sentire dichiarare la nullità o l'annullamento, per vizio del consenso, del contratto di investimento finanziario denominato «4 You», sottoscritto nel 2001, con condanna della convenuta al risarcimento del danno, ha riformato in toto la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di annullamento del contratto (sotto il profilo dell'omessa informativa del cliente riguardo alla situazione di conflitto di interesse in cui versava 2 la banca, in quanto le quote dei fondi comuni di investimento sottoscritte erano state emesse da soggetto, la Ducato Gestioni SP, collegato alla banca intermediaria da rapporti di gruppo), condannando la banca alla restituzione delle somme versate dal LE, al netto dell'accredito di «€ 3.229,25» corrispostogli al momento dell'estinzione del piano finanziario (per morosità), nel 2005. La Corte d'appello, respinto il gravame incidentale del LE in ordine alla statuizione di rigetto della domanda di nullità del contratto (ritenendo del tutto condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla non ricorrenza di un'ipotesi di nullità virtuale), ha, in accoglimento del gravame principale della M.P.S., respinto anche la domanda di annullamento del contratto, evidenziando che la banca risultava avere assolto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti anche in ordine alla situazione di confitto idi interessi. La Corte distrettuale ha rilevato che, dal testo della proposta sottoscritta dal LE, risultava, infatti, che il medesimo (oltretutto, un imprenditore, che si era dichiarato, nell'intervista, come soggetto con approfondita esperienza finanziaria») aveva riconosciuto di essere stato preventivamente informato, per iscritto, dalla banca della presenza di un conflitto di interesse e malgrado ciò aveva autorizzato il mandatario all'esecuzione dell'ordine di investimento;
l'investitore aveva poi espressamente sottoscritto per approvazione, ex art.1341 e 1342 c.c., le clausole relative al conflitto di interesse in cui versava la banca mandataria ed il testo contrattuale era sufficientemente chiaro ed idoneo a determinare un consenso consapevole anche sullo specifico punto. Avverso la suddetta sentenza, ME LE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Banca Monte dei 3 Paschi di IE SP (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1394 c.c., in combinato disposto con l'art. 21 d.lgs. 58/1998, T.U.F., e con l'art. 27 del Regol. Consob n. 11522/1998, avendo la Corte distrettuale errato nel ritenere che le semplici «dichiarazioni del LE contenute nei moduli precompilati della banca≫ costituissero prova idonea della conoscenza, da parte del cliente, dell'avvenuta comprensione della tipologia delle operazioni che la banca avrebbe potuto effettuare in conflitto di interessi e della conseguente rischiosità delle operazioni», occorrendo, invece, che l'informativa sull'esistenza di un conflitto di interessi venga data per iscritto, mediante un documento contenente modalità grafiche evidenti e separato dalla proposta formalmente proveniente dall'investitore, con indicazione della natura ed estensione del singolo interesse coinvolto nell'operazione; con il Cofic secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2697, 2730 c.c., in relazione all'art. 21 d.lgs. 58/1998, T.U.F., e con l'art. 27 del Regol. Consob n. 11522/1998, per avere la Corte d'appello dato rilievo confessorio, circa la consapevole e completa conoscenza sulla natura, portata e conseguenze del conflitto di interessi e dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni, alle dichiarazioni contenute dal LE sui moduli predisposti dalla banca;
infine, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.91 c.p.c., in punto di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, laddove la Corte distrettuale avrebbe dovuto rigettare il gravame e quindi confermare la statuizione di primo 4 ' grado, anche in punto spese, e condannare l'appellante anche all'integrale pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
2. Le prime due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione. Nel presente giudizio, non si controverte più sulla radicale nullità del contratto denominato «4 You», ma solo della sua annullabilità, per conflitto di interessi dell'intermediario. Stante pertanto la formazione di giudicato interno sulla domanda di nullità del contratto, non può essere accolta la prospettazione, formulata dal ricorrente in memoria ex art.378 c.p.c., in ordine alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in oggetto. Invero, il rilievo officioso della nullità (anche speciale o di protezione) è consentito nell'ambito, non solo del primo grado di giudizio - nel contesto di un thema decidendum incentrato oltre che sulla domanda di adempimento (tesi tradizionale), altresì su libfes domande di risoluzione, o annullamento, o rescissione (Cass. sez. unite 4 settembre 2012 n. 14.828; Cass., sez. unite, 12 dicembre 2014 n. 26.242) - ma, pure, nel successivo gravame;
sempre che, per effetto di una pronuncia di merito, incompatibile con la questione pregiudiziale di nullità del negozio o della delibera, non si sia formato un giudicato implicito. Tanto premesso, l'art. 21 del d.lgs. 58/1998, T.U.F., nel testo vigente ratione temporis (essendo stato sottoscritto il piano finanziario nel 2001), prescriveva che «nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti traSPrenza ed equo trattamento». 5 Secondo la legge vigente, nel caso in cui il conflitto non potesse essere eliminato, l'impresa doveva garantire comunque ai clienti traSPrenza «adeguata e necessaria», dovendo informare il cliente sulla natura e sull'estensione delle operazioni che (eventualmente) venissero compiute in conflitto di interessi. Il reg. Consob n. 11522/1998, in tema di conflitto di interessi, stabiliva (art. 27) che gli intermediari autorizzati non potessero effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se avessero direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non avessero preventivamente informato per iscritto (o, in caso di operazione conclusa telefonicamente, con comunicazione registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non avesse poi acconsentito espressamente, e con le medesime modalità, all'effettuazione dell'operazione. Lo stesso art. 27 del regolamento prevedeva, altresì, al terzo comma, che, ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, «questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi». è anzitutto fondataOra, non l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, stante la mancata trascrizione, nel ricorso, della clausola contrattuale in contestazione, in quanto il testo della proposta contrattuale sottoscritto dal LE si trova già riprodotto nella motivazione della sentenza in questione (pagg.8 e 9). 6 Risulta, dalla stessa decisione impugnata, che, nella proposta sottoscritta dall'investitore, quest'ultimo dichiarava di «essere stato (da Voi) preventivamente informato che gli ordini di acquisto dei titoli obbligazionari Mediocredito Toscano 01-16 ZC si riferiscono ad un'operazione nella quale la BMPS ha un interesse in conflitto in quanto i titoli in questione, emessi da soggetto collegato a BMPS da rapporti di gruppo, sono presenti nel portafoglio di negoziazione di BPMS», nonché «di essere stato (da Voi) preventivamente informato che l'ordine relativo alla sottoscrizione di quote dei fondi comuni di investimento costituisce un'operazione in conflitto di interessi, in quanto le stesse quote sono collocate da BMPS e sono emesse da un soggetto (Ducato Gestioni SP) collegato alla BMPS da rapporti di gruppo sono presenti nel portafoglio di negoziazione BMPS»; sempre nella proposta, l'investitore dichiarava infine che «nonostante sia a conoscenza del conflitto di interessi sopra richiamato, autorizzo comunque espressamente l'operazione». Orbene, mentre il Tribunale di Patti aveva ritenuto che non fosse stato provato dalla Banca di avere dato per iscritto all'investitore l'informativa circa l'esistenza del conflitto di interessi, con un documento che recasse con modalità grafica evidente l'indicazione», la Corte d'appello ha affermato che la normativa vigente non consente di esigere la presenza di un documento formale di informazione circa la presenza del conflitto di interesse proveniente dalla banca del tutto distinto dalla proposta del cliente», atteso che il testo contrattuale (in punto di informativa e di conseguente autorizzazione dell'investitore alla banca), nello specifico, risultava essere stato «redatto in forma sufficientemente chiara e tale da essere compreso compiutamente con riferimento all'operazione finanziaria, alla finalità perseguita, all'oggetto ed alle relative prestazioni»; l'impostazione seguita dal 7 giudice di primo grado era quindi, ad avviso della Corte territoriale, da ritenersi eccessivamente rigorista e formale». La Corte d'appello ha ritenuto dunque che fosse dimostrato l'assolvimento della intermediaria all'obbligo di informativa dell'investitore circa la situazione di conflitto di interessi in cui essa versava, per il fatto le quote dei fondi comuni di investimento sottoscritte, nel complesso piano finanziario 4 You, erano state emesse da soggetto, la Ducato Gestioni SP, collegato alla banca intermediaria da rapporti di gruppo, in quanto nel testo della proposta contrattuale, predisposto dalla banca e sottoscritto dall'investitore, in maniera chiara e comprensibile», si dava specificamente atto di ciò ed il LE aveva autorizzato l'operazione. Questa Corte (Cass.6142/2012; Cass.4620/2015) ha già affermato che «in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario». Il medesimo principio può essere affermato anche con riguardo all'informativa sul conflitto di interessi. Tuttavia, con riguardo specifico al conflitto di interessi ed alla disciplina dettata dal Regolamento Consob vigente all'epoca, il giudice di merito non ha, nella specie, completato l' apprezzamento che gli competeva, avendo omesso la verifica, ai sensi dell'at.27 comma 3 del richiamato Regolamento Consob, delle specifiche modalità (la 8 1 grafica» evidenziazione sui moduli o formulari prestampati, predisposti dall'intermediario, implicante quindi una differenziazione, nello stile o nel carattere speciale più grande, in grassetto sottolineato o corsivo, etc... della grafia, idonea a rendere la stessa - più evidente rispetto al testo residuo contrattuale) con le quali la preventiva comunicazione doveva essere data, sulla base di una precisa regola formale, dettata espressamente allo scopo di richiamare l'attenzione dell'investitore in maniera particolare sulla specifica informativa, a presidio della traSPrenza delle situazioni di conflitto di interesse.
3. Il terzo motivo è assorbito, riguardando le pronunce accessorie sulle spese.
4. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi, assorbito il terzo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Web Al ChicaC 11 Funzionario Giudiziario Dott.ssa Fabrizia BARONE 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2019 Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Fabrizia Barone