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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 958/2025 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SE (RO) in piazza Matteotti n. 359/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bellettini del foro di Ferrara, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ferrara al Largo Castello n. 28/2;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(FE) in via Togliatti n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Facchini del foro di Ferrara, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Copparo (FE) alla via Alta n. 12;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 413/2025 del 17.04.2025, pubblicata in data
22.04.2025, del Tribunale di Ferrara, avente ad oggetto divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_2
1
[...] concludeva come da ricorso in appello chiedendo alla Corte di: “In via preliminare pronunciare in via anticipata rispetto all'udienza di comparizione ovvero anche inaudita altera parte, ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza appellata, sussistendone i presupposti così come già illustrati;
nel merito, rigettare la domanda del signor di CP_1 collocazione preferenziale della figlia minore presso la propria abitazione. Con vittoria delle spese Per_1 di lite di entrambi i gradi”, l'appellato concludeva come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
e confermare integralmente quanto statuito nella sentenza n. 413/2025 emessa dal Tribunale di
[...]
Ferrara nell'ambito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio rubricato al n.
2056/2024 R.G. Con condanna di controparte alle spese legali del presente grado di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.10.2024 dinanzi al Tribunale di Ferrara, il Sig. premesso CP_1 di avere contratto matrimonio con la Sig.ra a Copparo (FE) in data 07.05.2022, che dall'unione Parte_1 era nata in data [...] la figlia che i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati Per_1 sino al venire meno dell'unione materiale e spirituale tanto che con sentenza del 20.12.2023 il Tribunale di
Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi, ove, per quanto qui interessa, si prevedeva l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore con collocamento alternato presso le rispettive abitazioni del padre e della madre e residenza anagrafica presso l'abitazione della sita a SE (RO) e suddivisione tra i Pt_1 genitori delle spese straordinarie da sostenersi per la minore nella misura del 50% ciascuno, che non era possibile ricostituire l'affectio coniugalis e che era decorso il termine di legge, tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle medesime condizioni Parte_1 di cui alla separazione consensuale stabilendo però la residenza anagrafica di presso l'abitazione del Per_1 padre sita a Copparo (FE), via Togliatti n.
8. Con comparsa di risposta depositata il 23.01.2025, si costituiva la Sig.ra la quale nulla opponeva alla domanda di divorzio, contestando invece la domanda del Parte_1 ricorrente di collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso la propria abitazione della figlia Per_1 della quale chiedeva il rigetto. La convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva al Tribunale di obbligare entrambe le parti alla prestazione del consenso per il rinnovo/rilascio del passaporto e della carta d'identità della figlia. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, con ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti del 3 marzo 2025, era disposta la collocazione preferenziale della minore presso il padre.
2 Con sentenza emessa il 17 aprile 2025 e pubblicata in data 22 aprile 2025, il Tribunale di Ferrara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e, CP_1 Parte_1 rilevando che l'unico punto controverso tra le parti era quello concernente la collocazione preferenziale della figlia minore (nata nel 2022), disponeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione preferenziale presso il padre. Il Tribunale motivava tale statuizione premettendo che la decisione avrebbe rilevato ai fini dell'individuazione della scuola e dell'assistenza pediatrica e osservando che, pur ritenendo soddisfacente l'assistenza pediatrica sia nel comune di SE che in quello di Copparo, quest'ultimo
Comune presenta “strutture di maggior rilievo”. Inoltre, sempre secondo il giudice di prime cure, fissare la residenza anagrafica a Copparo consentirebbe la continuità del percorso scolastico già intrapreso dalla minore.
Infine, il Tribunale di Ferrara respingeva la domanda riconvenzionale proposta dalla compensando Pt_1 le spese di lite in ragione della materia e degli esiti del giudizio.
2.- Con appello depositato in data 30.05.2025, la Sig.ra ha impugnato detta sentenza chiedendone Parte_1 la riforma nella parte in cui è stata disposta la collocazione preferenziale della figlia minore presso il padre, in quanto iniqua, ingiusta e gravatoria, chiedendo dunque alla Corte, in modifica parziale della sentenza, di respingere la domanda proposta in primo grado dal di collocazione prevalente della figlia resso CP_1 Per_1 di sé, con conseguente ritorno allo status quo ante.
In particolare, l'appellante lamenta l'errata valutazione del giudice di prime cure nel decidere di modificare - collocando la minore preferenzialmente presso il padre - l'assetto che, pochi mesi prima, era stato definito in modo concordato tra i genitori. Tale modifica, secondo la risulterebbe ingiustificata soprattutto in Pt_1 considerazione del fatto che, di comune accordo, gli ex coniugi hanno deciso di ripartirsi equamente il tempo da trascorrere con la bambina (con turni di cinque giorni consecutivi).
Nello specifico, l'appellante contesta le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alle tematiche inerenti all'assistenza sanitaria e all'individuazione della scuola. Con riferimento al primo tema l'appellante evidenzia l'assenza di fondamento oggettivo nell'affermazione del Tribunale secondo la quale nel Comune di Copparo ci sarebbero strutture sanitarie pediatriche di “maggiore rilievo”. Questa affermazione conferma di fatto, secondo la difesa dell'appellante, un'allegazione della controparte di cui tuttavia il non avrebbe fornito CP_1 alcuna prova durante il giudizio di primo grado.
La rimarca, al contrario, che l'assistenza sanitaria sarebbe garantita in modo pienamente soddisfacente Pt_1 anche nel comune di SE, e a ciò si aggiunge il fatto che l'attuale pediatra del comune di SE ha già in carico la minore da circa un anno e mezzo e che un eventuale cambio di residenza costituirebbe anche una complicazione dal punto di vista della gestione pratica delle incombenze sanitarie.
Per ciò che concerne, invece, il profilo scolastico, ritiene l'appellante che il giudice abbia erroneamente interpretato la mancata opposizione della madre stessa ad un'eventuale iscrizione di nella scuola Per_1
3 materna di Copparo. Ad avviso dell'istante, sarebbe erroneo desumere da tale mancata opposizione una sorta di acquiescenza della madre alla collocazione preferenziale della minore presso il padre e, anche con riferimento a tale decisione, la motivazione del provvedimento giudiziale risulta insufficiente e adottata in assenza di prove.
L'odierna appellante fa rilevare, inoltre, come negli accordi di separazione, ratificati con sentenza del
Tribunale di Ferrara datata 20.12.2023, i coniugi avevano stabilito come residenza anagrafica di Per_1
l'abitazione della madre sita in SE e ciò non impediva alla minore di continuare a frequentare l'istituto di infanzia di Copparo fino alla fine del percorso presso lo stesso. L'accordo rimetteva ad una successiva scelta congiunta la decisione sul prosieguo del percorso scolastico.
L'appellante insiste dunque nel ritenere la decisione del giudice di prime cure di collocare presso il Per_1 padre fondata su presupposti errati, in particolare nella parte in cui fonda la decisione di collocare preferenzialmente la minore presso il padre sulla necessità di assicurare la continuità nel percorso scolastico. chiede, dunque, a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Ferrara e, Parte_1 per l'effetto, respingere la domanda avanzata in primo grado dall'odierna parte appellata in ordine alla collocazione preferenziale della minore presso la propria abitazione e condannare al pagamento CP_1 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 03.11.2025, si è costituito il Sig. chiedendo CP_1 rigettarsi l'avverso gravame, con conferma integrale delle statuizioni del giudice di prime cure e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del grado di appello. Fa rilevare l'appellato la correttezza delle valutazioni operate dal giudice di primo grado evidenziando, sul tema dell'assistenza sanitaria, come non operi la regola dell'onere della prova in relazione alla valutazione di maggiore qualità delle strutture sanitarie del Comune in quanto trattasi di fatto notorio. Il prosegue contestando l'affermazione di Parte_3 CP_1 controparte secondo la quale, se la gestione amministrativa della situazione sanitaria di passasse in Per_1 mano al padre, vi sarebbero delle complicazioni amministrative;
a questo proposito, il fatto che sia sempre stata la madre ad occuparsi di tale gestione non implica, in automatico, ad avviso dell'appellato, un giudizio di inidoneità del padre. Deduce poi il che la sussistenza della c.d. mobilità sanitaria tra la Regione CP_1
Veneto e la Regione Emilia-Romagna consentirebbe, in futuro, una gestione delle vicende sanitarie della minore fondata esclusivamente su scelte familiari e, pertanto, indipendenti dalla regione di residenza.
Per ciò che concerne, invece, il percorso scolastico della minore, la parte appellata evidenzia come la possibilità di iscrivere ella scuola dell'infanzia di Copparo, resa possibile dal provvedimento giudiziale di primo Per_1 grado, abbia rappresentato per la minore la migliore soluzione in virtù della garantita continuità delle frequentazioni e dei rapporti sociali con i precedenti compagni del nido di infanzia.
4.- All'udienza del 4 dicembre 2025, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
4 5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, ritiene la Corte che l'appello proposto da sia fondato e meriti dunque accoglimento. Come emerge dalla lettura del Parte_1 provvedimento impugnato e dal contenuto degli atti introduttivi del presente giudizio, le parti avevano fissato in modo concordato la residenza della figlia nel comune di SE (RO), presso l'abitazione della Per_1
Sig.ra Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda del Sig. ha disposto la collocazione Pt_1 CP_1 preferenziale della figlia presso il predetto, determinando così il cambio di residenza anagrafica (trasferendola, nella specie, nel comune di Copparo) sulla scorta di due ragioni fondamentali: l'asserito migliore livello dell'assistenza pediatrica nel comune del ferrarese e la garanzia della continuità scolastica della minore.
Entrambe le motivazioni risultano, secondo questa Corte, viziate da un'erronea valutazione dei fatti.
Con riferimento all'assistenza pediatrica il giudice di prime cure, pur premettendo che “l'assistenza appare soddisfacente sia in SE che in Copparo” giustifica la propria decisione asserendo che “la presenza di strutture di maggior rilievo nella località ferrarese rappresenta un elemento che fa propendere per una collocazione presso il padre”.
Tale argomentazione appare censurabile in quanto la tesi del giudice riguardo ad una presunta maggiore qualità dell'assistenza pediatrica nel comune del ferrarese piuttosto che in quello veneto non risulta avere alcun fondamento a supporto, parendo essere una mera valutazione che il giudice stesso adduce ma non motiva attraverso il riferimento a dati tecnici o statistici, in assenza di segnalate criticità in un luogo o nell'altro.
Si aggiunga, peraltro, che la minore non risulta essere affetta da alcuna particolare patologia che ne consigli la vicinanza ad una specifica ed individuata struttura ospedaliera.
È da considerarsi, inoltre, che la questione controversa tra le parti riguarda la mera residenza anagrafica e che la bambina trascorre un numero di giorni identico presso la madre e presso il padre. Ciò evidenzia ancora maggiormente l'assenza di una necessità di spostare la residenza anagrafica fissata per accordo tra le parti. Del resto, è la stessa difesa dell'odierno appellato, nella comparsa di risposta del presente giudizio di appello, ad evidenziare come rilevi, anche per quanto concerne i minori, “la sussistenza di una mobilità sanitaria esistente già da tempo che […] è stata addirittura rinnovata tra queste due Regioni (Veneto ed Emilia-Romagna, ndr) nel settembre 2024, in ossequio al principio di unitarietà del Sistema Sanitario Nazionale […]: ciò significa che un cittadino, anche minore, è libero di effettuare visite mediche in strutture del Veneto se residente in
Emilia-Romagna e viceversa, fatto che, da solo, testimonia l'inesistenza di qualsiasi problematica in merito a future visite dalla minore in una regione piuttosto che nell'altra, rendendo del tutto irrilevante e priva di fondamento qualsiasi asserzione contraria”.
Tale argomento non può far altro che contribuire a supportare quanto ritenuto da questa Corte, secondo la quale la motivazione sanitaria non risulta idonea a sostenere la fondatezza della domanda proposta in primo grado dal CP_1
5 Il secondo punto della motivazione riguarda invece la situazione scolastica della minore. Il Tribunale di
Ferrara, nello specifico, ha fondato la sua decisione sulla base di una dichiarazione della (“Vorrei Pt_1 iscrivere mia figlia alla scuola materna di SE anche se non mi oppongo all'iscrizione a Copparo”) e sulla base della considerazione secondo la quale sarebbe preferibile iscrivere ella scuola dell'infanzia Per_1 di Copparo in quanto tale scelta permetterebbe “la prosecuzione del percorso scolastico in quella località”.
Anche in questo caso la Corte non condivide il percorso argomentativo del giudice di prime cure. Occorre premettere che, al momento della sentenza, requentava l'ultimo anno del nido di infanzia e si sarebbe Per_1 dovuta iscrivere alla scuola dell'infanzia nel settembre del 2025. Ciò significa che nel giugno del 2025 Per_1 avrebbe concluso il suo ciclo di “istruzione” o, meglio, collocamento nella scuola e avrebbe dovuto comunque iniziare un nuovo ciclo scolastico, a prescindere dall'ubicazione della scuola.
Preme evidenziare a questa Corte che la decisione sull'iscrizione scolastica deve essere presa di comune accordo tra i genitori ed esclusivamente nell'interesse del minore. Tale scelta non deve scaturire sulla base di un automatismo (quale il luogo di residenza), ma deve essere frutto di una riflessione ponderata e scevra dalle logiche conflittuali tra le parti. Non spetta al giudice, pertanto, agevolare l'iscrizione ad un istituto scolastico piuttosto che ad un altro (e in base a quello fissare la residenza anagrafica della minore), specialmente se ciò avviene nell'imminenza della conclusione di un ciclo scolastico e dell'apertura del successivo. In tale fase di passaggio, infatti, viene meno (o quantomeno si riduce sensibilmente) l'interesse del minore alla continuità delle frequentazioni e delle relazioni instaurate, dal momento che, in ogni caso, la conclusione del ciclo ne determina una cesura (almeno parziale) inevitabile. Di conseguenza, in tale fase dovrebbero rivestire un ruolo preponderante le valutazioni dei genitori (o del minore in età più avanzata) fondate su una molteplicità di aspetti e non solo sulla collocazione geografica dell'istituto. Peraltro nel caso di specie la minore è in tenera età (tre anni).
Per le ragioni appena esposte, questo Collegio reputa che non vi fossero motivi idonei per modificare in sede giudiziale gli accordi presi delle parti, poco tempo prima, in sede di separazione e, di conseguenza, per accogliere la domanda del Sig. CP_1
Ne deriva che la sentenza del Tribunale di Ferrara deve essere riformata nella parte in cui non ha rigettato la domanda di collocazione preferenziale presso di sé proposta dal con conseguente ripristino, con CP_1 riferimento alla collocazione preferenziale, della regolamentazione precedente alla sentenza di primo grado.
Rimangono, invece, ferme tutte le ulteriori statuizioni.
L'esito complessivo della lite, che ha visto in primo grado la occombente con riferimento alla domanda Pt_1 riconvenzionale da essa proposta, e l'essere la collocazione preferenziale della minore l'unico punto controverso in primo grado giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un terzo e la condanna dell'appellato al pagamento dei restati due terzi.
6 Le spese si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo tra il minimo e il medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 413/2025 del Tribunale di Ferrara, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in accoglimento dell'appello:
I.- RIGETTA la domanda avanzata dal padre di modifica della collocazione preferenziale CP_1
e residenza anagrafica della figlia minore per l'effetto la collocazione preferenziale e Per_1 Parte_4 residenza anagrafica della figlia minore presso l'abitazione della madre sita nel Per_1 Parte_1
Comune di SE;
II.- COMPENSA nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
III.- CO l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante dei restati CP_1 Parte_1 due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
IV.- CO l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante dei restati CP_1 Parte_1 due terzi delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 4.630,66 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 958/2025 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SE (RO) in piazza Matteotti n. 359/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bellettini del foro di Ferrara, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ferrara al Largo Castello n. 28/2;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(FE) in via Togliatti n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Facchini del foro di Ferrara, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Copparo (FE) alla via Alta n. 12;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 413/2025 del 17.04.2025, pubblicata in data
22.04.2025, del Tribunale di Ferrara, avente ad oggetto divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_2
1
[...] concludeva come da ricorso in appello chiedendo alla Corte di: “In via preliminare pronunciare in via anticipata rispetto all'udienza di comparizione ovvero anche inaudita altera parte, ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza appellata, sussistendone i presupposti così come già illustrati;
nel merito, rigettare la domanda del signor di CP_1 collocazione preferenziale della figlia minore presso la propria abitazione. Con vittoria delle spese Per_1 di lite di entrambi i gradi”, l'appellato concludeva come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
e confermare integralmente quanto statuito nella sentenza n. 413/2025 emessa dal Tribunale di
[...]
Ferrara nell'ambito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio rubricato al n.
2056/2024 R.G. Con condanna di controparte alle spese legali del presente grado di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.10.2024 dinanzi al Tribunale di Ferrara, il Sig. premesso CP_1 di avere contratto matrimonio con la Sig.ra a Copparo (FE) in data 07.05.2022, che dall'unione Parte_1 era nata in data [...] la figlia che i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati Per_1 sino al venire meno dell'unione materiale e spirituale tanto che con sentenza del 20.12.2023 il Tribunale di
Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi, ove, per quanto qui interessa, si prevedeva l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore con collocamento alternato presso le rispettive abitazioni del padre e della madre e residenza anagrafica presso l'abitazione della sita a SE (RO) e suddivisione tra i Pt_1 genitori delle spese straordinarie da sostenersi per la minore nella misura del 50% ciascuno, che non era possibile ricostituire l'affectio coniugalis e che era decorso il termine di legge, tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle medesime condizioni Parte_1 di cui alla separazione consensuale stabilendo però la residenza anagrafica di presso l'abitazione del Per_1 padre sita a Copparo (FE), via Togliatti n.
8. Con comparsa di risposta depositata il 23.01.2025, si costituiva la Sig.ra la quale nulla opponeva alla domanda di divorzio, contestando invece la domanda del Parte_1 ricorrente di collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso la propria abitazione della figlia Per_1 della quale chiedeva il rigetto. La convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva al Tribunale di obbligare entrambe le parti alla prestazione del consenso per il rinnovo/rilascio del passaporto e della carta d'identità della figlia. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, con ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti del 3 marzo 2025, era disposta la collocazione preferenziale della minore presso il padre.
2 Con sentenza emessa il 17 aprile 2025 e pubblicata in data 22 aprile 2025, il Tribunale di Ferrara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e, CP_1 Parte_1 rilevando che l'unico punto controverso tra le parti era quello concernente la collocazione preferenziale della figlia minore (nata nel 2022), disponeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione preferenziale presso il padre. Il Tribunale motivava tale statuizione premettendo che la decisione avrebbe rilevato ai fini dell'individuazione della scuola e dell'assistenza pediatrica e osservando che, pur ritenendo soddisfacente l'assistenza pediatrica sia nel comune di SE che in quello di Copparo, quest'ultimo
Comune presenta “strutture di maggior rilievo”. Inoltre, sempre secondo il giudice di prime cure, fissare la residenza anagrafica a Copparo consentirebbe la continuità del percorso scolastico già intrapreso dalla minore.
Infine, il Tribunale di Ferrara respingeva la domanda riconvenzionale proposta dalla compensando Pt_1 le spese di lite in ragione della materia e degli esiti del giudizio.
2.- Con appello depositato in data 30.05.2025, la Sig.ra ha impugnato detta sentenza chiedendone Parte_1 la riforma nella parte in cui è stata disposta la collocazione preferenziale della figlia minore presso il padre, in quanto iniqua, ingiusta e gravatoria, chiedendo dunque alla Corte, in modifica parziale della sentenza, di respingere la domanda proposta in primo grado dal di collocazione prevalente della figlia resso CP_1 Per_1 di sé, con conseguente ritorno allo status quo ante.
In particolare, l'appellante lamenta l'errata valutazione del giudice di prime cure nel decidere di modificare - collocando la minore preferenzialmente presso il padre - l'assetto che, pochi mesi prima, era stato definito in modo concordato tra i genitori. Tale modifica, secondo la risulterebbe ingiustificata soprattutto in Pt_1 considerazione del fatto che, di comune accordo, gli ex coniugi hanno deciso di ripartirsi equamente il tempo da trascorrere con la bambina (con turni di cinque giorni consecutivi).
Nello specifico, l'appellante contesta le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alle tematiche inerenti all'assistenza sanitaria e all'individuazione della scuola. Con riferimento al primo tema l'appellante evidenzia l'assenza di fondamento oggettivo nell'affermazione del Tribunale secondo la quale nel Comune di Copparo ci sarebbero strutture sanitarie pediatriche di “maggiore rilievo”. Questa affermazione conferma di fatto, secondo la difesa dell'appellante, un'allegazione della controparte di cui tuttavia il non avrebbe fornito CP_1 alcuna prova durante il giudizio di primo grado.
La rimarca, al contrario, che l'assistenza sanitaria sarebbe garantita in modo pienamente soddisfacente Pt_1 anche nel comune di SE, e a ciò si aggiunge il fatto che l'attuale pediatra del comune di SE ha già in carico la minore da circa un anno e mezzo e che un eventuale cambio di residenza costituirebbe anche una complicazione dal punto di vista della gestione pratica delle incombenze sanitarie.
Per ciò che concerne, invece, il profilo scolastico, ritiene l'appellante che il giudice abbia erroneamente interpretato la mancata opposizione della madre stessa ad un'eventuale iscrizione di nella scuola Per_1
3 materna di Copparo. Ad avviso dell'istante, sarebbe erroneo desumere da tale mancata opposizione una sorta di acquiescenza della madre alla collocazione preferenziale della minore presso il padre e, anche con riferimento a tale decisione, la motivazione del provvedimento giudiziale risulta insufficiente e adottata in assenza di prove.
L'odierna appellante fa rilevare, inoltre, come negli accordi di separazione, ratificati con sentenza del
Tribunale di Ferrara datata 20.12.2023, i coniugi avevano stabilito come residenza anagrafica di Per_1
l'abitazione della madre sita in SE e ciò non impediva alla minore di continuare a frequentare l'istituto di infanzia di Copparo fino alla fine del percorso presso lo stesso. L'accordo rimetteva ad una successiva scelta congiunta la decisione sul prosieguo del percorso scolastico.
L'appellante insiste dunque nel ritenere la decisione del giudice di prime cure di collocare presso il Per_1 padre fondata su presupposti errati, in particolare nella parte in cui fonda la decisione di collocare preferenzialmente la minore presso il padre sulla necessità di assicurare la continuità nel percorso scolastico. chiede, dunque, a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Ferrara e, Parte_1 per l'effetto, respingere la domanda avanzata in primo grado dall'odierna parte appellata in ordine alla collocazione preferenziale della minore presso la propria abitazione e condannare al pagamento CP_1 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 03.11.2025, si è costituito il Sig. chiedendo CP_1 rigettarsi l'avverso gravame, con conferma integrale delle statuizioni del giudice di prime cure e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del grado di appello. Fa rilevare l'appellato la correttezza delle valutazioni operate dal giudice di primo grado evidenziando, sul tema dell'assistenza sanitaria, come non operi la regola dell'onere della prova in relazione alla valutazione di maggiore qualità delle strutture sanitarie del Comune in quanto trattasi di fatto notorio. Il prosegue contestando l'affermazione di Parte_3 CP_1 controparte secondo la quale, se la gestione amministrativa della situazione sanitaria di passasse in Per_1 mano al padre, vi sarebbero delle complicazioni amministrative;
a questo proposito, il fatto che sia sempre stata la madre ad occuparsi di tale gestione non implica, in automatico, ad avviso dell'appellato, un giudizio di inidoneità del padre. Deduce poi il che la sussistenza della c.d. mobilità sanitaria tra la Regione CP_1
Veneto e la Regione Emilia-Romagna consentirebbe, in futuro, una gestione delle vicende sanitarie della minore fondata esclusivamente su scelte familiari e, pertanto, indipendenti dalla regione di residenza.
Per ciò che concerne, invece, il percorso scolastico della minore, la parte appellata evidenzia come la possibilità di iscrivere ella scuola dell'infanzia di Copparo, resa possibile dal provvedimento giudiziale di primo Per_1 grado, abbia rappresentato per la minore la migliore soluzione in virtù della garantita continuità delle frequentazioni e dei rapporti sociali con i precedenti compagni del nido di infanzia.
4.- All'udienza del 4 dicembre 2025, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
4 5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, ritiene la Corte che l'appello proposto da sia fondato e meriti dunque accoglimento. Come emerge dalla lettura del Parte_1 provvedimento impugnato e dal contenuto degli atti introduttivi del presente giudizio, le parti avevano fissato in modo concordato la residenza della figlia nel comune di SE (RO), presso l'abitazione della Per_1
Sig.ra Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda del Sig. ha disposto la collocazione Pt_1 CP_1 preferenziale della figlia presso il predetto, determinando così il cambio di residenza anagrafica (trasferendola, nella specie, nel comune di Copparo) sulla scorta di due ragioni fondamentali: l'asserito migliore livello dell'assistenza pediatrica nel comune del ferrarese e la garanzia della continuità scolastica della minore.
Entrambe le motivazioni risultano, secondo questa Corte, viziate da un'erronea valutazione dei fatti.
Con riferimento all'assistenza pediatrica il giudice di prime cure, pur premettendo che “l'assistenza appare soddisfacente sia in SE che in Copparo” giustifica la propria decisione asserendo che “la presenza di strutture di maggior rilievo nella località ferrarese rappresenta un elemento che fa propendere per una collocazione presso il padre”.
Tale argomentazione appare censurabile in quanto la tesi del giudice riguardo ad una presunta maggiore qualità dell'assistenza pediatrica nel comune del ferrarese piuttosto che in quello veneto non risulta avere alcun fondamento a supporto, parendo essere una mera valutazione che il giudice stesso adduce ma non motiva attraverso il riferimento a dati tecnici o statistici, in assenza di segnalate criticità in un luogo o nell'altro.
Si aggiunga, peraltro, che la minore non risulta essere affetta da alcuna particolare patologia che ne consigli la vicinanza ad una specifica ed individuata struttura ospedaliera.
È da considerarsi, inoltre, che la questione controversa tra le parti riguarda la mera residenza anagrafica e che la bambina trascorre un numero di giorni identico presso la madre e presso il padre. Ciò evidenzia ancora maggiormente l'assenza di una necessità di spostare la residenza anagrafica fissata per accordo tra le parti. Del resto, è la stessa difesa dell'odierno appellato, nella comparsa di risposta del presente giudizio di appello, ad evidenziare come rilevi, anche per quanto concerne i minori, “la sussistenza di una mobilità sanitaria esistente già da tempo che […] è stata addirittura rinnovata tra queste due Regioni (Veneto ed Emilia-Romagna, ndr) nel settembre 2024, in ossequio al principio di unitarietà del Sistema Sanitario Nazionale […]: ciò significa che un cittadino, anche minore, è libero di effettuare visite mediche in strutture del Veneto se residente in
Emilia-Romagna e viceversa, fatto che, da solo, testimonia l'inesistenza di qualsiasi problematica in merito a future visite dalla minore in una regione piuttosto che nell'altra, rendendo del tutto irrilevante e priva di fondamento qualsiasi asserzione contraria”.
Tale argomento non può far altro che contribuire a supportare quanto ritenuto da questa Corte, secondo la quale la motivazione sanitaria non risulta idonea a sostenere la fondatezza della domanda proposta in primo grado dal CP_1
5 Il secondo punto della motivazione riguarda invece la situazione scolastica della minore. Il Tribunale di
Ferrara, nello specifico, ha fondato la sua decisione sulla base di una dichiarazione della (“Vorrei Pt_1 iscrivere mia figlia alla scuola materna di SE anche se non mi oppongo all'iscrizione a Copparo”) e sulla base della considerazione secondo la quale sarebbe preferibile iscrivere ella scuola dell'infanzia Per_1 di Copparo in quanto tale scelta permetterebbe “la prosecuzione del percorso scolastico in quella località”.
Anche in questo caso la Corte non condivide il percorso argomentativo del giudice di prime cure. Occorre premettere che, al momento della sentenza, requentava l'ultimo anno del nido di infanzia e si sarebbe Per_1 dovuta iscrivere alla scuola dell'infanzia nel settembre del 2025. Ciò significa che nel giugno del 2025 Per_1 avrebbe concluso il suo ciclo di “istruzione” o, meglio, collocamento nella scuola e avrebbe dovuto comunque iniziare un nuovo ciclo scolastico, a prescindere dall'ubicazione della scuola.
Preme evidenziare a questa Corte che la decisione sull'iscrizione scolastica deve essere presa di comune accordo tra i genitori ed esclusivamente nell'interesse del minore. Tale scelta non deve scaturire sulla base di un automatismo (quale il luogo di residenza), ma deve essere frutto di una riflessione ponderata e scevra dalle logiche conflittuali tra le parti. Non spetta al giudice, pertanto, agevolare l'iscrizione ad un istituto scolastico piuttosto che ad un altro (e in base a quello fissare la residenza anagrafica della minore), specialmente se ciò avviene nell'imminenza della conclusione di un ciclo scolastico e dell'apertura del successivo. In tale fase di passaggio, infatti, viene meno (o quantomeno si riduce sensibilmente) l'interesse del minore alla continuità delle frequentazioni e delle relazioni instaurate, dal momento che, in ogni caso, la conclusione del ciclo ne determina una cesura (almeno parziale) inevitabile. Di conseguenza, in tale fase dovrebbero rivestire un ruolo preponderante le valutazioni dei genitori (o del minore in età più avanzata) fondate su una molteplicità di aspetti e non solo sulla collocazione geografica dell'istituto. Peraltro nel caso di specie la minore è in tenera età (tre anni).
Per le ragioni appena esposte, questo Collegio reputa che non vi fossero motivi idonei per modificare in sede giudiziale gli accordi presi delle parti, poco tempo prima, in sede di separazione e, di conseguenza, per accogliere la domanda del Sig. CP_1
Ne deriva che la sentenza del Tribunale di Ferrara deve essere riformata nella parte in cui non ha rigettato la domanda di collocazione preferenziale presso di sé proposta dal con conseguente ripristino, con CP_1 riferimento alla collocazione preferenziale, della regolamentazione precedente alla sentenza di primo grado.
Rimangono, invece, ferme tutte le ulteriori statuizioni.
L'esito complessivo della lite, che ha visto in primo grado la occombente con riferimento alla domanda Pt_1 riconvenzionale da essa proposta, e l'essere la collocazione preferenziale della minore l'unico punto controverso in primo grado giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un terzo e la condanna dell'appellato al pagamento dei restati due terzi.
6 Le spese si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo tra il minimo e il medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 413/2025 del Tribunale di Ferrara, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in accoglimento dell'appello:
I.- RIGETTA la domanda avanzata dal padre di modifica della collocazione preferenziale CP_1
e residenza anagrafica della figlia minore per l'effetto la collocazione preferenziale e Per_1 Parte_4 residenza anagrafica della figlia minore presso l'abitazione della madre sita nel Per_1 Parte_1
Comune di SE;
II.- COMPENSA nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
III.- CO l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante dei restati CP_1 Parte_1 due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
IV.- CO l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante dei restati CP_1 Parte_1 due terzi delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 4.630,66 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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