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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/09/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1012/2020 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 17/09/2025 davanti al Giudice dott. Riccardo Massera sono comparsi: per 'avv. PERICA GIUSEPPE;
Parte_1
per e l'avv. ROSSI MAURO;
è inoltre Parte_2 Parte_3 presente Parte_2
L'avv. Perica rappresenta che controparte ha prodotto la corrispondenza scambiata tra i legali delle parti in occasione delle trattative per raggiungere un accordo, il che costituisce violazione dell'art. 48 del codice deontologico. Pertanto, integra le proprie conclusioni chiedendo ai sensi dell'art. 88 c.p.c. che il giudice riferisca al competente Consiglio dell'ordine e disponga lo stralcio della documentazione così prodotta e la cancellazione dalla memoria depositata da controparte della parte in cui riferisce del contenuto delle trattative;
chiede infine che controparte sia condannata alle spese ai sensi dell'art. 92, primo comma, per la violazione dei principi di cui all'art. 88 c.p.c. Per il resto si riporta alle conclusioni articolate nella memoria conclusiva e al contenuto della memoria stessa.
L'avv. Rossi contesta e rileva che quella corrispondenza non era riservata personale e la trattativa è stata condotta sulla scorta dell'invito in tal senso formulato dal giudice. L'unica comunicazione espressamente indicata come riservata personale non è stata prodotta. Nella memoria si è solo dato atto sommariamente del contenuto delle trattative e della loro evoluzione, senza riportare virgolettati o stralci delle comunicazioni, né sono state impiegate espressioni sconvenienti e offensive. Nel merito, ribadisce le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla prima memoria ex art. 183 e rileva che la domanda proposta agli attori all'udienza del 04/06/2025 è domanda nuova e non connessa con l'oggetto del giudizio. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa pagina 1 di 6 da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE PERICA;
Parte_1 P.IVA_1
- Attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. MAURO ROSSI;
C.F._2
- Convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20/02/2020 la ha esposto: Parte_1
- che con sentenza n. 356/1999, passata in giudicato, il Tribunale di Velletri ha accertato che i convenuti sono titolari di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo della società sito in Segni e distinto in catasto al foglio 40, particelle 215, 217 e 218, a favore del fondo di loro proprietà in catasto al foglio 40, particelle 59 e 54 settore E;
- che con atto di precetto notificato il 07/01/2008 i convenuti le hanno intimato di riconoscerli possessori della servitù, immetterli nel possesso della stessa e «ripristinare lo stato dei luoghi anteriore ai lavori effettuati nel corso dei vari giudizi (includendo anche il giudizio possessorio)» e in particolare di «demolire una porzione del muro di recinzione e di contenimento in cemento armato ed eliminare la sovrastante rete metallica in modo da ripristinare l'accesso alla via privata Torretta;
rilivellare il fondo in modo da rendere comodamente praticabile la striscia di terreno gravata da servitù; compiere tutte le opere eventualmente necessarie per il contenimento del terreno (qualora il ripristino del livello precedente non fosse possibile) e a rendere sicuro il passaggio così come lo era precedentemente» e comunque «di compiere tutte le opere necessarie per permettere che gli istanti possano esercitare la servitù di passaggio di cui sono titolari senza disagio ed ostacoli e in tutta sicurezza»;
- che il 15/02/2008 l'ufficiale giudiziario le ha notificato preavviso di rilascio relativamente alla striscia di terreno, unilateralmente indicata dai convenuti nella larghezza di otto metri;
- che, nonostante l'opposizione all'esecuzione da lei proposta, a seguito di ricorso ex art. 612
c.p.c. sono stati eseguiti i lavori di costruzione della strada;
- che con sentenza n. 2600/2015 pubblicata il 29/09/2015, confermata dalla Corte
d'appello di Roma con sentenza a sua volta passata in giudicato, il Tribunale di Velletri ha accolto l'opposizione all'esecuzione dichiarando che la sentenza n. 356/1999 non è titolo per l'esecuzione intrapresa dai convenuti.
Ha quindi concluso chiedendo «1) dichiarare la nullità dell'atto di precetto e degli altri atti esecutivi posti in essere dai convenuti perché eseguiti senza titolo;
2) per l'effetto ordinare ai convenuti di ripristinare a loro esclusive spese l'originario stato dei luoghi illegittimamente pagina 2 di 6 immutato, eliminare le opere innanzi descritte e riconsegnare all'attrice il possesso dell'area libera da cose e persone;
3) condannare i convenuti a risarcire l'attrice dei danni subiti nella misura di Euro 9.000,00 o di quell'altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio».
2. e hanno contestato la fondatezza della Parte_2 Parte_3 domanda eccependone l'inammissibilità per violazione del principio ne bis in idem e deducendo, oltre alle contestazioni sul merito delle pretese, che la domanda di ripristino dello stato dei luoghi confligge con le statuizioni della sentenza n. 356/1999 poiché il suo accoglimento comporterebbe, in sostanza, il ripristino dell'ostacolo a suo tempo frapposto all'esercizio da parte loro del diritto di servitù di passaggio;
la ricorrente sarebbe priva di interesse giuridico ad agire per il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell'area, perché circa l'esistenza della servitù si è formato il giudicato.
Hanno quindi concluso chiedendo che le domande dell'attrice siano dichiarate inammissibili o comunque rigettate e la società sia condannata al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
3. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita documentalmente.
4. Il primo capo della domanda dell'attrice – da questa non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che deve quindi intendersi rinunciata – era in effetti inammissibile, in quanto sulla medesima questione, avente ad oggetto la validità dell'atto di precetto e dell'esecuzione forzata minacciata, si è già pronunciato il Tribunale con sentenza confermata dalla Corte
d'appello, la cui decisione è divenuta irrevocabile.
5. È viceversa fondata la domanda di riduzione in pristino.
5.1. Il fatto che tale domanda non sia stata formulata nel primo giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla non ne preclude la proposizione in questa sede: Parte_1 all'epoca l'esecuzione forzata non era stata ancora intrapresa e dunque un problema di ripristino dello stato dei luoghi non era concretamente configurabile.
5.2. Nel merito, è pacifico che i convenuti sono stati immessi nel possesso della servitù di passaggio e hanno proceduto coattivamente, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., all'esecuzione delle seguenti opere: demolizione di un muro in cemento armato e della sovrastante rete metallica per la larghezza di 5 m;
realizzazione di un muro di contenimento della lunghezza di 8 m e di una griglia della lunghezza di 4,5 m per il deflusso delle acque;
sistemazione dei tombini di scarico;
sbancamento e livellamento del terreno per una superficie di 36 m per 8; realizzazione di un piano con stabilizzato per lo spessore di 10 cm;
posa in opera di doppia rete elettrosaldata e pagina 3 di 6 successivo getto in calcestruzzo;
realizzazione di altra griglia di 6 m e tubazioni (così la fattura del 23/02/2011 emessa dalla ditta incaricata e il verbale di esecuzione di obbligo di fare del
13/12/2010).
Come si è visto, tuttavia, con la sentenza n. 979/2019 dell'11/02/2019, passata in giudicato, la Corte di appello di Roma ha statuito che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 356/1999 «ha ad oggetto il mero accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul terreno di proprietà dell' e in essa non si può rinvenire alcuna Parte_1 condanna sottointesa» nei confronti di quest'ultima; «la sentenza che gli odierni appellanti intendono far eseguire ai sensi degli artt. 608 e 612 c.p.c., non essendo una sentenza di condanna (di per sé sempre suscettibili di esecuzione) né tantomeno costitutiva (che ... può in alcuni casi contenere una condanna implicita), ma avendo natura puramente accertativa, non può essere utilizzata quale idoneo titolo per l'esecuzione di un obbligo di facere». La stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, afferma che «La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie» (Cass. Sez. 6, 26/05/2020, n. 9637, Rv. 657741 - 01).
Le opere descritte sono state quindi realizzate in assenza di titolo esecutivo. Si è trattato, pertanto, di un'attività illecita che ha alterato la proprietà dell'attrice in mancanza di un titolo che a tanto legittimasse i convenuti. Da qui il diritto della ad ottenere il ripristino Parte_1 dello stato dei luoghi, quale si presentava prima dell'esecuzione delle opere di cui si è detto (v., a titolo di esempio, Cass. Sez. 3, 19/07/2005, n. 15220, Rv. 582970 – 01 e l'art. 669-terdecies, secondo comma, c.p.c., a mente del quale il giudice che dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare «dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente»).
6. L'attrice ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni per la privazione dell'uso dell'area di sua proprietà illegittimamente occupata.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che in caso di mancato godimento di un bene immobile perché occupato da un terzo «il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza». Più in particolare, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il pagina 4 di 6 venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»; una volta fornita la prova, il danno da perdita subita che non possa essere provato nel suo preciso ammontare «è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». Per quanto riguarda il lucro cessante, poi, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04).
Nel caso in esame l'attrice non ha allegato quale concreta possibilità di godimento dell'area in questione (peraltro destinata all'altrui passaggio) le sia stata negata. La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta.
7. Deve parimenti essere respinta la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti, stante la fondatezza della domanda di ripristino proposta dall'attrice.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 €, in considerazione del costo delle opere illegittimamente realizzate, con applicazione dell'aumento di 1/3 per la manifesta fondatezza della domanda (art. 4, comma 8 del d.m.).
9. I convenuti hanno rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio «poiché le ragioni rappresentate dalla c/parte sono pretestuose ed infondate» (così la comunicazione da loro inviata all'organismo di mediazione).
La mancata partecipazione è dunque priva di giustificato motivo, giacché questo non può risiedere nella convinzione circa l'infondatezza dell'avversa pretesa: salve le ipotesi di temerarietà o strumentalità della lite, se c'è controversia è evidente che ciò avviene perché ciascuna delle parti è convinta della bontà della propria posizione;
ma lo scopo della mediazione
– e, più in generale, di ogni strumento di risoluzione alternativa delle controversie –è proprio quello di far sì che le parti si incontrino, pur quando ciascuna di esse ritenga di essere nel giusto,
e instaurino un dialogo fatto anche (ma non solo) di confronto delle reciproche posizioni e di calcolo dei rapporti costi-benefici, al fine di ricercare una composizione della controversia al di fuori della sede giurisdizionale;
tutto ciò nell'ambito di una serie di indispensabili interventi volti a garantire la funzionalità del sistema giudiziario nel suo complesso e la ragionevole durata dei procedimenti, imposta dall'art. 111 Cost. e dall'art 6 della CEDU. È quindi certamente privo di giustificato motivo il comportamento della parte convenuta che – salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, di domanda manifestamente destituita del minimo fondamento – non partecipi al procedimento di mediazione arroccandosi dietro la (ritenuta) bontà delle proprie ragioni, e pagina 5 di 6 purtuttavia si costituisca nel successivo procedimento giudiziale instaurato nei suoi confronti;
e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno delle tesi difensive sostenute.
Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis d.lgs. n. 28 del 2010 (nel teste vigente all'epoca dei fatti), pertanto, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dello
Stato di una somma di denaro di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
10. Da ultimo, osserva il Tribunale che non necessariamente una violazione del codice deontologico ridonda in violazione dei canoni di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p.c. cui consegua il dovere del giudice di trasmettere gli atti all'organo titolare del potere disciplinare
(che peraltro può essere attivato autonomamente da chi assuma di aver subito una lesione); né del resto il deposito della corrispondenza intercorsa tra i difensori ha procurato un danno liquidabile ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., considerato che esso non ha avuto alcuna ricaduta sull'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna i convenuti in solido a ripristinare a loro spese lo stato dei luoghi quale si presentava prima dell'esecuzione da loro promossa, a eliminare le opere realizzate in sede di esecuzione forzata e rilasciare all'attrice l'area libera da persone e cose;
2) rigetta le domande di risarcimento danni proposte dalle parti;
3) condanna i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in
€ 566,30 per spese e € 6.750 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) condanna e al versamento all'entrata del Parte_2 Parte_3 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice
Riccardo Massera pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 17/09/2025 davanti al Giudice dott. Riccardo Massera sono comparsi: per 'avv. PERICA GIUSEPPE;
Parte_1
per e l'avv. ROSSI MAURO;
è inoltre Parte_2 Parte_3 presente Parte_2
L'avv. Perica rappresenta che controparte ha prodotto la corrispondenza scambiata tra i legali delle parti in occasione delle trattative per raggiungere un accordo, il che costituisce violazione dell'art. 48 del codice deontologico. Pertanto, integra le proprie conclusioni chiedendo ai sensi dell'art. 88 c.p.c. che il giudice riferisca al competente Consiglio dell'ordine e disponga lo stralcio della documentazione così prodotta e la cancellazione dalla memoria depositata da controparte della parte in cui riferisce del contenuto delle trattative;
chiede infine che controparte sia condannata alle spese ai sensi dell'art. 92, primo comma, per la violazione dei principi di cui all'art. 88 c.p.c. Per il resto si riporta alle conclusioni articolate nella memoria conclusiva e al contenuto della memoria stessa.
L'avv. Rossi contesta e rileva che quella corrispondenza non era riservata personale e la trattativa è stata condotta sulla scorta dell'invito in tal senso formulato dal giudice. L'unica comunicazione espressamente indicata come riservata personale non è stata prodotta. Nella memoria si è solo dato atto sommariamente del contenuto delle trattative e della loro evoluzione, senza riportare virgolettati o stralci delle comunicazioni, né sono state impiegate espressioni sconvenienti e offensive. Nel merito, ribadisce le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla prima memoria ex art. 183 e rileva che la domanda proposta agli attori all'udienza del 04/06/2025 è domanda nuova e non connessa con l'oggetto del giudizio. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa pagina 1 di 6 da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE PERICA;
Parte_1 P.IVA_1
- Attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. MAURO ROSSI;
C.F._2
- Convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20/02/2020 la ha esposto: Parte_1
- che con sentenza n. 356/1999, passata in giudicato, il Tribunale di Velletri ha accertato che i convenuti sono titolari di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo della società sito in Segni e distinto in catasto al foglio 40, particelle 215, 217 e 218, a favore del fondo di loro proprietà in catasto al foglio 40, particelle 59 e 54 settore E;
- che con atto di precetto notificato il 07/01/2008 i convenuti le hanno intimato di riconoscerli possessori della servitù, immetterli nel possesso della stessa e «ripristinare lo stato dei luoghi anteriore ai lavori effettuati nel corso dei vari giudizi (includendo anche il giudizio possessorio)» e in particolare di «demolire una porzione del muro di recinzione e di contenimento in cemento armato ed eliminare la sovrastante rete metallica in modo da ripristinare l'accesso alla via privata Torretta;
rilivellare il fondo in modo da rendere comodamente praticabile la striscia di terreno gravata da servitù; compiere tutte le opere eventualmente necessarie per il contenimento del terreno (qualora il ripristino del livello precedente non fosse possibile) e a rendere sicuro il passaggio così come lo era precedentemente» e comunque «di compiere tutte le opere necessarie per permettere che gli istanti possano esercitare la servitù di passaggio di cui sono titolari senza disagio ed ostacoli e in tutta sicurezza»;
- che il 15/02/2008 l'ufficiale giudiziario le ha notificato preavviso di rilascio relativamente alla striscia di terreno, unilateralmente indicata dai convenuti nella larghezza di otto metri;
- che, nonostante l'opposizione all'esecuzione da lei proposta, a seguito di ricorso ex art. 612
c.p.c. sono stati eseguiti i lavori di costruzione della strada;
- che con sentenza n. 2600/2015 pubblicata il 29/09/2015, confermata dalla Corte
d'appello di Roma con sentenza a sua volta passata in giudicato, il Tribunale di Velletri ha accolto l'opposizione all'esecuzione dichiarando che la sentenza n. 356/1999 non è titolo per l'esecuzione intrapresa dai convenuti.
Ha quindi concluso chiedendo «1) dichiarare la nullità dell'atto di precetto e degli altri atti esecutivi posti in essere dai convenuti perché eseguiti senza titolo;
2) per l'effetto ordinare ai convenuti di ripristinare a loro esclusive spese l'originario stato dei luoghi illegittimamente pagina 2 di 6 immutato, eliminare le opere innanzi descritte e riconsegnare all'attrice il possesso dell'area libera da cose e persone;
3) condannare i convenuti a risarcire l'attrice dei danni subiti nella misura di Euro 9.000,00 o di quell'altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio».
2. e hanno contestato la fondatezza della Parte_2 Parte_3 domanda eccependone l'inammissibilità per violazione del principio ne bis in idem e deducendo, oltre alle contestazioni sul merito delle pretese, che la domanda di ripristino dello stato dei luoghi confligge con le statuizioni della sentenza n. 356/1999 poiché il suo accoglimento comporterebbe, in sostanza, il ripristino dell'ostacolo a suo tempo frapposto all'esercizio da parte loro del diritto di servitù di passaggio;
la ricorrente sarebbe priva di interesse giuridico ad agire per il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell'area, perché circa l'esistenza della servitù si è formato il giudicato.
Hanno quindi concluso chiedendo che le domande dell'attrice siano dichiarate inammissibili o comunque rigettate e la società sia condannata al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
3. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita documentalmente.
4. Il primo capo della domanda dell'attrice – da questa non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che deve quindi intendersi rinunciata – era in effetti inammissibile, in quanto sulla medesima questione, avente ad oggetto la validità dell'atto di precetto e dell'esecuzione forzata minacciata, si è già pronunciato il Tribunale con sentenza confermata dalla Corte
d'appello, la cui decisione è divenuta irrevocabile.
5. È viceversa fondata la domanda di riduzione in pristino.
5.1. Il fatto che tale domanda non sia stata formulata nel primo giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla non ne preclude la proposizione in questa sede: Parte_1 all'epoca l'esecuzione forzata non era stata ancora intrapresa e dunque un problema di ripristino dello stato dei luoghi non era concretamente configurabile.
5.2. Nel merito, è pacifico che i convenuti sono stati immessi nel possesso della servitù di passaggio e hanno proceduto coattivamente, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., all'esecuzione delle seguenti opere: demolizione di un muro in cemento armato e della sovrastante rete metallica per la larghezza di 5 m;
realizzazione di un muro di contenimento della lunghezza di 8 m e di una griglia della lunghezza di 4,5 m per il deflusso delle acque;
sistemazione dei tombini di scarico;
sbancamento e livellamento del terreno per una superficie di 36 m per 8; realizzazione di un piano con stabilizzato per lo spessore di 10 cm;
posa in opera di doppia rete elettrosaldata e pagina 3 di 6 successivo getto in calcestruzzo;
realizzazione di altra griglia di 6 m e tubazioni (così la fattura del 23/02/2011 emessa dalla ditta incaricata e il verbale di esecuzione di obbligo di fare del
13/12/2010).
Come si è visto, tuttavia, con la sentenza n. 979/2019 dell'11/02/2019, passata in giudicato, la Corte di appello di Roma ha statuito che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 356/1999 «ha ad oggetto il mero accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul terreno di proprietà dell' e in essa non si può rinvenire alcuna Parte_1 condanna sottointesa» nei confronti di quest'ultima; «la sentenza che gli odierni appellanti intendono far eseguire ai sensi degli artt. 608 e 612 c.p.c., non essendo una sentenza di condanna (di per sé sempre suscettibili di esecuzione) né tantomeno costitutiva (che ... può in alcuni casi contenere una condanna implicita), ma avendo natura puramente accertativa, non può essere utilizzata quale idoneo titolo per l'esecuzione di un obbligo di facere». La stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, afferma che «La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie» (Cass. Sez. 6, 26/05/2020, n. 9637, Rv. 657741 - 01).
Le opere descritte sono state quindi realizzate in assenza di titolo esecutivo. Si è trattato, pertanto, di un'attività illecita che ha alterato la proprietà dell'attrice in mancanza di un titolo che a tanto legittimasse i convenuti. Da qui il diritto della ad ottenere il ripristino Parte_1 dello stato dei luoghi, quale si presentava prima dell'esecuzione delle opere di cui si è detto (v., a titolo di esempio, Cass. Sez. 3, 19/07/2005, n. 15220, Rv. 582970 – 01 e l'art. 669-terdecies, secondo comma, c.p.c., a mente del quale il giudice che dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare «dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente»).
6. L'attrice ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni per la privazione dell'uso dell'area di sua proprietà illegittimamente occupata.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che in caso di mancato godimento di un bene immobile perché occupato da un terzo «il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza». Più in particolare, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il pagina 4 di 6 venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»; una volta fornita la prova, il danno da perdita subita che non possa essere provato nel suo preciso ammontare «è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». Per quanto riguarda il lucro cessante, poi, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04).
Nel caso in esame l'attrice non ha allegato quale concreta possibilità di godimento dell'area in questione (peraltro destinata all'altrui passaggio) le sia stata negata. La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta.
7. Deve parimenti essere respinta la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti, stante la fondatezza della domanda di ripristino proposta dall'attrice.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 €, in considerazione del costo delle opere illegittimamente realizzate, con applicazione dell'aumento di 1/3 per la manifesta fondatezza della domanda (art. 4, comma 8 del d.m.).
9. I convenuti hanno rifiutato di partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio «poiché le ragioni rappresentate dalla c/parte sono pretestuose ed infondate» (così la comunicazione da loro inviata all'organismo di mediazione).
La mancata partecipazione è dunque priva di giustificato motivo, giacché questo non può risiedere nella convinzione circa l'infondatezza dell'avversa pretesa: salve le ipotesi di temerarietà o strumentalità della lite, se c'è controversia è evidente che ciò avviene perché ciascuna delle parti è convinta della bontà della propria posizione;
ma lo scopo della mediazione
– e, più in generale, di ogni strumento di risoluzione alternativa delle controversie –è proprio quello di far sì che le parti si incontrino, pur quando ciascuna di esse ritenga di essere nel giusto,
e instaurino un dialogo fatto anche (ma non solo) di confronto delle reciproche posizioni e di calcolo dei rapporti costi-benefici, al fine di ricercare una composizione della controversia al di fuori della sede giurisdizionale;
tutto ciò nell'ambito di una serie di indispensabili interventi volti a garantire la funzionalità del sistema giudiziario nel suo complesso e la ragionevole durata dei procedimenti, imposta dall'art. 111 Cost. e dall'art 6 della CEDU. È quindi certamente privo di giustificato motivo il comportamento della parte convenuta che – salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, di domanda manifestamente destituita del minimo fondamento – non partecipi al procedimento di mediazione arroccandosi dietro la (ritenuta) bontà delle proprie ragioni, e pagina 5 di 6 purtuttavia si costituisca nel successivo procedimento giudiziale instaurato nei suoi confronti;
e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno delle tesi difensive sostenute.
Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis d.lgs. n. 28 del 2010 (nel teste vigente all'epoca dei fatti), pertanto, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dello
Stato di una somma di denaro di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
10. Da ultimo, osserva il Tribunale che non necessariamente una violazione del codice deontologico ridonda in violazione dei canoni di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p.c. cui consegua il dovere del giudice di trasmettere gli atti all'organo titolare del potere disciplinare
(che peraltro può essere attivato autonomamente da chi assuma di aver subito una lesione); né del resto il deposito della corrispondenza intercorsa tra i difensori ha procurato un danno liquidabile ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., considerato che esso non ha avuto alcuna ricaduta sull'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna i convenuti in solido a ripristinare a loro spese lo stato dei luoghi quale si presentava prima dell'esecuzione da loro promossa, a eliminare le opere realizzate in sede di esecuzione forzata e rilasciare all'attrice l'area libera da persone e cose;
2) rigetta le domande di risarcimento danni proposte dalle parti;
3) condanna i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in
€ 566,30 per spese e € 6.750 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) condanna e al versamento all'entrata del Parte_2 Parte_3 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice
Riccardo Massera pagina 6 di 6