Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 207/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 207/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 179/2021 pubblicata il 11/03/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1676/2016 R.G., notificata in data 06.05.2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
PR SR (C.F. 01782700932), con il patrocinio dell'avv. Lot Remo, elettivamente domiciliata presso l'avv. Guido Fasciano via Mazzini n. 180 Campobasso
APPELLANTE
E
SY VI SR (C.F. 01641790702), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 9 ROMA presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/2/24 tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. Lot Remo chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza n. 179/2021 del Tribunale di Campobasso: 1) Revocarsi e/o annullarsi e/o rigettare la condanna di pagamento, a carico di OB s.r.l. e a favore di Teamsystem Service s.r.l. della capital somma di € 10.529,82; 2) accertarsi che nulla è dovuto da parte di OB s.r.l. nei confronti di Teamsystem Service s.r.l. in ragione delle fatture da quest'ultima monitoriamente azionate per la mancata prova in ordine all'effettiva attività eseguita dall'opposta odierna appellata. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, interessi, oneri e compensi come per legge a mezzo distrazione delle spese anticipate e dei diritti ed onorari non riscossi in capo al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.” per l'appellata, l'avv. FEDERICI PIERLUIGI chiede che la Corte voglia così provvedere:
“in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente gravame per i motivi esposti in narrativa avverso la sentenza di primo grado n. 179/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Campobasso nella persona del Giudice Dott. ssa Filomena Girardi (pubblicata in data
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Campobasso, la società Teamsystem Service s.r.l. otteneva l'ingiunzione di pagamento n. 343/2016 del 09.06.2016, non provvisoriamente esecutiva, nei confronti della società OB S.r.l., per la somma di € 15.227,06 relativa alle fatture n. 541 del 30.05.2015, n. 612 del 30.06.2015, n. 669 del 31.07.2015, n. 733 del 31.08.2015, n. 1016 del 24.09.2015, n. 1234 del 31.10.2015, n. 1364 del 30.11.2015, n. 1437 del 30.11.2015, per l'attività di tenuta della contabilità asseritamente posta in essere dalla ricorrente, oltre accessori e alle spese della presente procedura.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio OB s.r.l. proponeva opposizione con citazione notificata in data 20.07.2016, contestando la legittimazione attiva della creditrice, il difetto delle condizioni per agire in via monitoria, l'incertezza e l'illiquidità del credito, l'insussistenza del credito nella misura richiesta, errori e inadempienze nella tenuta della contabilità , con compensazione del proprio credito con quello azionato in via monitoria;
chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo, o, in via subordinata, la compensazione del credito con i danni da accertarsi nel corso del giudizio.
La Teamsystem Service SR si costituiva in giudizio, contestando l'eccepito difetto di legittimazione attiva, deducendo l'esatto adempimento, contestando i presunti danni e la richiesta di compensazione;
concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la contestuale conferma del decreto opposto;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
depositava il contratto tra l'opposta e l'opponente riportante il timbro della società opponente e la firma del rappresentante (doc. 3).
Assunte prove testimoniali, anche a mezzo di prova delegata avanti al Tribunale di Treviso, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 179/2021 pubblicata il 11/03/2021, notificata in data 06.05.2021, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e statuiva l'ammontare dovuto dalla OB SR in € 10.529,82, condannando la stessa al pagamento della predetta somma, oltre gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condannava l'opposta Teamsystem Service SR al pagamento delle spese di lite.
Quanto al difetto di legittimazione attiva, il Tribunale rilevava che era stato depositato il contratto, nel quale a pagina 9, era scritto: “il presente contratto, in forma di scrittura privata, viene stipulato tra Team System IC e OB SR nella persona del legale rappresentante legale signor Biloni Vania Roberto”; il contratto riportava il timbro e la firma della società committente;
i testi escussi avevano unicamente confermato la sussistenza del contratto tra le parti;
la fattura di cui al documento 2) risultava essere stata emessa dalla TeamSystem Spa, soggetto distinto dall'odierna opposta, che non aveva alcun collegamento con il credito azionato monitoriamente;
le fatture, munite dell'attestazione del notaio, erano documenti sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
l'oggetto del giudizio di opposizione non era limitato al controllo di validità del decreto, ma era diretto all'accertamento l'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione;
l'opponente aveva depositato varie email e copia del partitario, documenti che non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'opposta dai quali risultava la contestazione di alcune fatture;
il credito vantato dalla società opposta andava accertato nella misura di euro 10.529,82, rispetto alla somma fatturata di euro 15.227,06, come risultava dal documento numero 8), depositato dalla stessa opponente, costituito dalla email del 29 Febbraio 2016 (inviata dall'opposta), per la quale non risultavano contestazioni ex art. 115 cpc.
La PR SR proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 4/6/21 e iscritta a ruolo l' 11/6/21, chiedendo che fosse revocata la condanna di pagamento e che fosse
Pag. 2 a 5 accertato che nulla è dovuto da parte della OB SR nei confronti di Teamsystem Service SR in ragione delle fatture per la mancata prova in ordine all'effettiva attività eseguita dall'opposta.
Si costituiva la SY VI SR contestando l'inammissibilità dell'appello; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 15/2/24, resa all'esito dell'udienza del 14/2/24, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello “ SULLA DEBENZA DA PARTE DI PR SR DELLA SOMMA DI € 10.529,82- INSUSSISTENZA DEL RELATIVO ASSUNTO, PR S.r.l.” si contesta il mancato accoglimento delle eccezioni relative agli importi non imputabili all'opponente, bensì alla precedente destinataria delle prestazioni dell'opposta, la società ON SRs;
si contesta il mancato accoglimento delle contestazioni relative all' addebitabilità di costi non pattuiti, in ordine agli errori e/o inadempienze di parte opposta, all'inesattezza e all'arbitrarietà delle fatture.
4. Con il secondo motivo “SULL'ASSERITO RICONOSCIMENTO DELL'IMPORTO DI € 10.529,82 OVVERO NON CONTESTAZIONE EX ART. 115 C.P.C. DA PARTE OPPONENTEAPPELLANTE” si contesta che il Tribunale erroneamente ha ritenuto non contestato il documento 8) contenente l'asserito riconoscimento dell'importo di € 10.529,82; il documento era stato prodotto dalla stessa parte opponente, motivo per cui non poteva applicarsi l'art. 115 cpc, come ritenuto in sentenza
5. Con il terzo motivo “SULL'ASSERITA PROVA CIRCA L'ATTIVITÀ SVOLTA DA SY VI SR – INSUSSISTENZA” si contesta il fatto che Teamsystem Service SR non ha prodotto alcun documento volto a provare l'effettuazione della contabilità posta in essere a favore dell'attrice.
6. I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
6.1. Preliminarmente, va rilevato che l' asserito riferimento delle fatture a prestazioni eseguite in favore della precedente destinataria delle prestazioni è infondato in quanto le fatture si riferiscono ad attività svolte nei mesi da maggio a novembre 2015 in favore dell'opponente per attività successive alla stipula del contratto in data 15.01.2015 tra l'opponente e l'opposta, come correttamente rilevato dall'opposta stessa.
6.2 I residui motivi di appello sono fondati.
La sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento parziale del credito dell'opposta sulla base del documento 8), allegato dalla stessa opponente con la memoria ex art. 183 cpc, costituito dalla email del 29/2/2016, inviata dall'opposta, che documenta il riepilogo della situazione contabile “come da conversazione telefonica”, con indicazione della somma dovuta di € 10.529,82, a fronte del totale fatturato di € 16.179,82, a seguito dello storno delle somme di € 3.150 e di € 2.500,00, per storno cloud e storno a forfait;
il Tribunale ha ritenuto che detto documento non sarebbe stato contestato e tanto in applicazione dell'art. 115 cpc.
Va preliminarmente rilevato che il principio di non contestazione è inerente solo ai fatti
Pag. 3 a 5 costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, e cioè ai fatti storici sottesi alle domande e alle eccezioni delle parti, la cui qualificazione rientra sempre nel potere-dovere del giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024), e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020; Cass. 22464/2024). L'onere di contestazione attiene, infatti, alle sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche ai documenti da essa prodotti;
il fatto che l'opponente abbia prodotto il documento n. 8) con le seconde note ex art. 183 cpc non costituisce affatto riconoscimento del credito dell'opposta, essendo stato prodotto tale documento solo al fine di supportare le contestazioni effettuate dall'opponente circa la correttezza dei calcoli effettuati dalla creditrice;
sia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sia nel giudizio di appello, l'opponente ha adempiuto all'onere di contestazione dei fatti (costitutivi) del diritto di credito, contestando espressamente l'avvenuto espletamento delle prestazioni, svolgendo in giudizio una difesa che risulta oggettivamente incompatibile con il riconoscimento della relativa sussistenza;
dalla lettura della stessa sentenza risulta che l'opponente ha pure contestato con diverse comunicazioni le fatture inviate dalla creditrice.
Osserva la Corte che "L'onere di contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso, pur non avendo espressamente contestato tali fatti, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone l'esistenza” (Cass. 08/08/2019, n. 21210; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 08/04/2019) 08/08/2019, n. 21210); nella fattispecie la contestazione non riguarderebbe neppure un fatto allegato dall'attore in senso sostanziale, ma un documento prodotto dalla stessa parte debitrice.
Ne consegue che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, la produzione documentale sopra indicata, effettuata dall'opponente, non può costituire alcun riconoscimento del debito vantato dall'opposta, tenuto conto anche dell'imprescindibile considerazione che il documento in questione è di provenienza della stessa parte creditrice.
6.3. In merito alla valenza probatoria delle fatture commerciali, l'orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre Cass. n. 9542/2018) è nel senso di ritenerle non di per sé sufficienti nel corso del giudizio di opposizione a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, nel caso in cui tali fatti costitutivi della pretesa creditoria siano stati contestati dal debitore ingiunto;
va aggiunto che pure le stesse fatture sono state contestate nella fase precedente l'istaurazione del procedimento giudiziario.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, costituendo la parcella (così come le fatture) una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 357 del 10/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 230 del 11/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 15/02/2010; Sez. 2, Sentenza n. 14556 del 30/07/2004).
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il primo grado in applicazione del D.M. n. 55/14 e per il grado di appello in applicazione del DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con valori minimi, atteso il rigetto della pretesa creditoria per la sola mancata prestazione della prova relativa alle prestazioni effettuate, pur in presenza di prova circa la sussistenza di contratto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PR SR , avverso la sentenza n. 179/2021 pubblicata il 11/03/2021 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
Pag. 4 a 5 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata;
- accoglie l'opposizione proposta dalla PR S.r.l. e revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2016 del 09.06.2016 del Tribunale di Campobasso;
-condanna SY VI SR al pagamento, in favore di PR SR delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 118,50 per spese ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna SY VI SR al pagamento, in favore di PR SR delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 355,50 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5