Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Licata Maria Crocifissa
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. Silvana Calà
(c.f. con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv. Eleonora Minio
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.11.2024 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 5.11.2018, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda proposta da con Controparte_1
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 13.4.2015, che revocava;
condannava l'opposta al pagamento delle spese in fa- Parte_1
vore degli opponenti e e delle spese del- Controparte_2 Controparte_1
la c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
e si costituivano, resistendo al gravame. Controparte_1 Controparte_2
Fissato il termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del
14.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio la Controparte_2 Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei
[...]
confronti suoi e di per il pagamento della somma di € Controparte_1
32.188,00, oltre interessi.
Esponeva che il credito ingiunto era stato da lui pagato, avendo corrisposto la somma di € 10.000,00 in data 22.6.2006 e quella ulteriore di € 10.000,00 in data 21.7.2007, estinguendo parte del debito;
che l'azione cambiaria sot- tesa all'effetto posto a fondamento della richiesta creditorie, emesso il
15.2.2011 con scadenza 31.3.2011, era prescritta, ai sensi dell'art. 94 R.D.
n. 1669.
Con separato atto di citazione, avverso lo stesso decreto proponeva opposi-
zione anche , ed i due procedimenti venivano riuniti. Controparte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo Il giudizio veniva istruito con l'espletamento di c.t.u. grafica dalle quali emergeva l'autografia delle firme apposte da , legale rap- Persona_1
presentante della nelle due ricevute relative agli accon- Parte_1
ti di € 10.000,00 ciascuno del 22.7.2006 e 21.7.2007, disconosciute dallo stesso.
Riteneva, poi, prescritto il credito azionato con il ricorso per decreto in-
giuntivo, ai sensi dell'art. 94 R.D. n. 1669/1933 per essere trascorsi tre an-
ni dalla data di scadenza del titolo emesso il 15.2.2011 con scadenza
31.3.2011.
Con il primo motivo, lamenta l'appellante che l'eccezione di parziale estinzione del debito per intervenuto pagamento è infondata, perchè la cambiale aveva una data successiva alle ricevute di pagamento;
che era del pari infondata l'eccezione di estinzione in forza del decorso del termine previsto dall'art. 94 R.D. 1669/1933 perché, trascorso il termine, la cam-
biale aveva comunque valore di promessa di pagamento.
Le censure sono fondate.
In ordine alla prescrizione ritenuta dal Tribunale, basta osservare che quando è ormai prescritta l'azione cambiaria, il titolo cambiario conserva l'efficacia di una promessa di pagamento in relazione all'ammontare della somma indicata nell'effetto, e l'azione causale, fondata sulla promessa o sulla ricognizione del debito che può avere efficacia solo tra le parti del rapporto causale (promittente e destinatario) e, nella specie, tra emittente e prenditore.
La conseguenza della prescrizione dell'azione cambiaria, è che il possesso-
re del titolo può esercitare l'azione causale, fondata sul rapporto sottostante
- 3 - Corte di Appello di Palermo all'emissione del titolo solo nei confronti del proprio diretto promittente,
utilizzando il titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod.
civ.).
Nel caso di specie, quindi, tale valore avevano le cambiali emesse da
[...]
e in favore della società appellante. CP_3 Controparte_2
In merito alla parziale estinzione del credito, risulta documentalmente pro-
vato che le due quietanze di pagamento hanno una data anteriore
(22.7.2006 e 21.7.2007) a quella della cambiale emessa il 15.2.2011, cosic-
chè le relative somme non possono imputarsi al pagamento del debito per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tri-
bunale di Agrigento del 5.11.2018 appellata da nei Parte_1
confronti di e , condanna i predetti Car- Controparte_2 Controparte_1
novale in solido, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 32.188,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddi-
sfo.
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore della Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 3.972,00 oltre
[...]
spese generali, cpa e iva come per legge, e di questo grado liquidate in €
3.473,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, ponendole a carico dell'Erario.
Pone a carico di quest'ultimo anche le spese della c.t.u., liquidate come da decreto del Tribunale, in atti.
- 4 - Corte di Appello di Palermo Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 6.2.2025
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo