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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2874/2015 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Corrado d'Ambrosio Presidente rel.
dott. Cesare Taraschi Giudice
dott. Valentina Ferrara Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa riportata al nr. 2874/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto domanda di querela di falso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falce ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio a Controne (SA) Via S.S. 488 n. 10 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante, successore ex lege della in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Panza ed elett.te domiciliata presso il suo studio a Salerno alla via C. Calenda n. 10 giusta mandato in atti
CONVENUTA
E
presso il Tribunale di Salerno Controparte_3
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad e alla Procura della Repubblica, Controparte_2
, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., esperiva autonoma azione di querela di Parte_1
falso dinanzi al Tribunale di Salerno per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
A) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non riconducibilità all'attrice, falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno delle raccomandate postali di seguito indicate: nn. 1) 60455917959-5
(cartella esattoriale n. 10020050053486200 000); 2) 60456292882-6 (c.e. n.
10020060001140624 000); 3) 60494473096-5 (c.e. n. 10020060037506149 000); 4);
60494045575-6 (c.e. n. 10020060038495888 000); 5) 60496043014-4
10020060051250034 000); 6) 60597039745-4 (c.e. n. 10020070057666007 000); 7)
60620622697-1 (c.e. n. 10020080000734319 000); 8) 67039515096-8 (c.e. n. 79956862873-1 (c.e. n. 10020120020121814 000; 11) 79956883635-6 (c.e. n.
10020120016830119 000); B) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, inesistenti ovvero nulle sia la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali sopra elencate e sia la notifica delle relative cartelle esattoriali, pure sopra compiutamente elencate, con ogni effetto e conseguenza di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante, a cui Controparte_2
è poi succeduta l , contestando la domanda attrice. Controparte_4
Si costituiva, altresì, il PM.
All'esito dell'esame delle prospettazioni difensive delle parti, il Tribunale nominava un
CTU per l'esame grafologico delle sottoscrizioni delle cartoline di ricevimento come richiesto dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio.
All'esito della consulenza e delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nessun dubbio sulla ammissibilità dell'azione autonoma di querela di falso visto il chiaro tenore della norma del codice di rito (art. 221, I° comma, c.p.c. La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa...).
La falsità dei documenti (rectius: sottoscrizione degli stessi) non solo non è stata contestata dalla convenuta ma la volontà (conferma) di procedere Controparte_2
nell'azione di accertamento del falso ex art. 99 disp att. cpc è intervenuta nel corso del giudizio anche per fatti concludenti (come ritiene legittimo e rituale la giurisprudenza assolutamente dominante, la quale ha chiarito a più riprese che la norma di cui all'art. 99 disp att. c.p.c., pur imponendo la conferma alla prima udienza della querela di falso proposta in via principale, non prevede espressamente decadenze o una improcedibilità
collegata alla tardività della conferma anche irrituale a mezzo le successive memorie difensive o per fatti concludenti;
l'unico limite è costituito da una pronunzia giudiziale
- che nel caso di specie è insussistente - che dichiari la carenza della condizione di procedibilità).
Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con (soggetto che Controparte_2
utilizza il documento assunto falso) e la Procura della Repubblica.
E' rimasto estraneo al giudizio l'ente notificatore ( in virtù del noto Controparte_5
principio fatto proprio al riguardo dalla Suprema Corte la quale, da tempi risalenti, ha chiarito che "la querela del falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione" e che "la querela di falso civile riflette non l'autore del falso bensì del documento portato in giudizio del quale mira, attraverso la relativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge”.
Pertanto, legittimato passivo dell'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità la cui identificazione è quindi del tutto irrilevante in materia civile" (ex multiis, Cass. 18323/2007). La falsità della sottoscrizione delle cartoline di ricezione delle cartelle esattoriali notificate da ed elencate in citazione è stata accertata dal CTU nei termini che CP_2
seguono.
Dalla consulenza grafologica è emerso che le sottoscrizioni di tutte le cartoline non sono riconducibili alla sig.ra e le stesse risultano apocrife. Parte_1
Ed infatti, il C.T.U. afferma che “ le firme apposte sugli avvisi di ricevimento
10020060001140624000 (N.2), 10020060037506149000 (N. 3),
10020060038495888000 (N. 4), 10020060051250034000( N. 5),
10020070057666007000 (N. 6), 100200800000734319000 (N.7),
10020100032460221000 (N. 8), 010010020120020121814000 (N. 10),
010010020120016830119000 (N.11) con altissimo grado di probabilità, prossimo alla certezza, non sono state vergate dalla mano del sig.ra ; con Parte_1
riferimento, invece, alle sottoscrizioni in verifica apposte sugli avvisi di ricevimento
N.10020050053486200000 e N.10020100035494546 contrassegnati dal C.T.U.
rispettivamente con il N. 1 e N. 9, quest'ultimo (come già rappresentato nell'elaborato alla pag. 14 ) a causa della pessima qualita' ed illeggibilita' delle scansioni delle firme prodotte agli atti, non ha potuto effettuare una attendibile analisi e comparazione grafologica delle due sottoscrizioni apposte sui predetti avvisi di ricevimento, nè
giungere quindi ad un attendibile parere grafologico neppure in termini di mera probabilità”.
L'ausiliario del Giudice sul punto è preciso e convincente con relazione grafologica assolutamente immune da censure e vizi logici. Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate 10020060001140624000 (N.2), 10020060037506149000 (N. 3),
10020060038495888000 (N. 4), 10020060051250034000( N. 5),
10020070057666007000 (N. 6), 100200800000734319000 (N.7),
10020100032460221000 (N. 8), 010010020120020121814000 (N. 10),
010010020120016830119000 (N.11) e rigetta la domanda di querela di falso in relazione alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate
N.10020050053486200000 e N.10020100035494546 contrassegnati rispettivamente con il N. 1 ed il N. 9.
La soccombenza parziale della convenuta induce a compensare le spese per ¼, con condanna dell al pagamento del residuo. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, così decide:
- accoglie la querela e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di seguito indicate: nn. 1) 60455917959-5 (cartella esattoriale n. 10020050053486200 000); 2) 60456292882-6 (c.e. n.
10020060001140624 000); 3) 60494473096-5 (c.e. n. 10020060037506149 000); 4);
60494045575-6 (c.e. n. 10020060038495888 000); 5) 60496043014-4
10020060051250034 000); 6) 60597039745-4 (c.e. n. 10020070057666007 000); 7)
60620622697-1 (c.e. n. 10020080000734319 000); 8) 67039515096-8 (c.e. n. 10020100032460221 000); 9) 67040662987-0 (c.e. n. 10020100035494546 000); 10)
79956862873-1 (c.e. n. 10020120020121814 000);
- rigetta la querela di falso in relazione alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate N.10020050053486200000 e N.10020100035494546
contrassegnati rispettivamente con il N. 1 ed il N. 9;
- dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione delle sottoscrizioni dichiarate false;
- compensa le spese di lite nella misura di ¼ e condanna l Controparte_6
in persona del legale rappresentante, al pagamento del residuo delle spese
[...]
di lite, che liquida in complessivi € 4.545,00, di cui 2.500,00 per spese, ivi compresa la ctu come liquidata con decreto del 26/9/2017, ed il residuo per onorario, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Salerno, 3.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Corrado d'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10020100032460221 000); 9) 67040662987-0 (c.e. n. 10020100035494546 000); 10)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Corrado d'Ambrosio Presidente rel.
dott. Cesare Taraschi Giudice
dott. Valentina Ferrara Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa riportata al nr. 2874/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto domanda di querela di falso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falce ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio a Controne (SA) Via S.S. 488 n. 10 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante, successore ex lege della in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Panza ed elett.te domiciliata presso il suo studio a Salerno alla via C. Calenda n. 10 giusta mandato in atti
CONVENUTA
E
presso il Tribunale di Salerno Controparte_3
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad e alla Procura della Repubblica, Controparte_2
, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., esperiva autonoma azione di querela di Parte_1
falso dinanzi al Tribunale di Salerno per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
A) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non riconducibilità all'attrice, falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno delle raccomandate postali di seguito indicate: nn. 1) 60455917959-5
(cartella esattoriale n. 10020050053486200 000); 2) 60456292882-6 (c.e. n.
10020060001140624 000); 3) 60494473096-5 (c.e. n. 10020060037506149 000); 4);
60494045575-6 (c.e. n. 10020060038495888 000); 5) 60496043014-4
10020060051250034 000); 6) 60597039745-4 (c.e. n. 10020070057666007 000); 7)
60620622697-1 (c.e. n. 10020080000734319 000); 8) 67039515096-8 (c.e. n. 79956862873-1 (c.e. n. 10020120020121814 000; 11) 79956883635-6 (c.e. n.
10020120016830119 000); B) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, inesistenti ovvero nulle sia la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali sopra elencate e sia la notifica delle relative cartelle esattoriali, pure sopra compiutamente elencate, con ogni effetto e conseguenza di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante, a cui Controparte_2
è poi succeduta l , contestando la domanda attrice. Controparte_4
Si costituiva, altresì, il PM.
All'esito dell'esame delle prospettazioni difensive delle parti, il Tribunale nominava un
CTU per l'esame grafologico delle sottoscrizioni delle cartoline di ricevimento come richiesto dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio.
All'esito della consulenza e delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nessun dubbio sulla ammissibilità dell'azione autonoma di querela di falso visto il chiaro tenore della norma del codice di rito (art. 221, I° comma, c.p.c. La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa...).
La falsità dei documenti (rectius: sottoscrizione degli stessi) non solo non è stata contestata dalla convenuta ma la volontà (conferma) di procedere Controparte_2
nell'azione di accertamento del falso ex art. 99 disp att. cpc è intervenuta nel corso del giudizio anche per fatti concludenti (come ritiene legittimo e rituale la giurisprudenza assolutamente dominante, la quale ha chiarito a più riprese che la norma di cui all'art. 99 disp att. c.p.c., pur imponendo la conferma alla prima udienza della querela di falso proposta in via principale, non prevede espressamente decadenze o una improcedibilità
collegata alla tardività della conferma anche irrituale a mezzo le successive memorie difensive o per fatti concludenti;
l'unico limite è costituito da una pronunzia giudiziale
- che nel caso di specie è insussistente - che dichiari la carenza della condizione di procedibilità).
Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con (soggetto che Controparte_2
utilizza il documento assunto falso) e la Procura della Repubblica.
E' rimasto estraneo al giudizio l'ente notificatore ( in virtù del noto Controparte_5
principio fatto proprio al riguardo dalla Suprema Corte la quale, da tempi risalenti, ha chiarito che "la querela del falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione" e che "la querela di falso civile riflette non l'autore del falso bensì del documento portato in giudizio del quale mira, attraverso la relativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge”.
Pertanto, legittimato passivo dell'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità la cui identificazione è quindi del tutto irrilevante in materia civile" (ex multiis, Cass. 18323/2007). La falsità della sottoscrizione delle cartoline di ricezione delle cartelle esattoriali notificate da ed elencate in citazione è stata accertata dal CTU nei termini che CP_2
seguono.
Dalla consulenza grafologica è emerso che le sottoscrizioni di tutte le cartoline non sono riconducibili alla sig.ra e le stesse risultano apocrife. Parte_1
Ed infatti, il C.T.U. afferma che “ le firme apposte sugli avvisi di ricevimento
10020060001140624000 (N.2), 10020060037506149000 (N. 3),
10020060038495888000 (N. 4), 10020060051250034000( N. 5),
10020070057666007000 (N. 6), 100200800000734319000 (N.7),
10020100032460221000 (N. 8), 010010020120020121814000 (N. 10),
010010020120016830119000 (N.11) con altissimo grado di probabilità, prossimo alla certezza, non sono state vergate dalla mano del sig.ra ; con Parte_1
riferimento, invece, alle sottoscrizioni in verifica apposte sugli avvisi di ricevimento
N.10020050053486200000 e N.10020100035494546 contrassegnati dal C.T.U.
rispettivamente con il N. 1 e N. 9, quest'ultimo (come già rappresentato nell'elaborato alla pag. 14 ) a causa della pessima qualita' ed illeggibilita' delle scansioni delle firme prodotte agli atti, non ha potuto effettuare una attendibile analisi e comparazione grafologica delle due sottoscrizioni apposte sui predetti avvisi di ricevimento, nè
giungere quindi ad un attendibile parere grafologico neppure in termini di mera probabilità”.
L'ausiliario del Giudice sul punto è preciso e convincente con relazione grafologica assolutamente immune da censure e vizi logici. Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate 10020060001140624000 (N.2), 10020060037506149000 (N. 3),
10020060038495888000 (N. 4), 10020060051250034000( N. 5),
10020070057666007000 (N. 6), 100200800000734319000 (N.7),
10020100032460221000 (N. 8), 010010020120020121814000 (N. 10),
010010020120016830119000 (N.11) e rigetta la domanda di querela di falso in relazione alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate
N.10020050053486200000 e N.10020100035494546 contrassegnati rispettivamente con il N. 1 ed il N. 9.
La soccombenza parziale della convenuta induce a compensare le spese per ¼, con condanna dell al pagamento del residuo. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, così decide:
- accoglie la querela e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di seguito indicate: nn. 1) 60455917959-5 (cartella esattoriale n. 10020050053486200 000); 2) 60456292882-6 (c.e. n.
10020060001140624 000); 3) 60494473096-5 (c.e. n. 10020060037506149 000); 4);
60494045575-6 (c.e. n. 10020060038495888 000); 5) 60496043014-4
10020060051250034 000); 6) 60597039745-4 (c.e. n. 10020070057666007 000); 7)
60620622697-1 (c.e. n. 10020080000734319 000); 8) 67039515096-8 (c.e. n. 10020100032460221 000); 9) 67040662987-0 (c.e. n. 10020100035494546 000); 10)
79956862873-1 (c.e. n. 10020120020121814 000);
- rigetta la querela di falso in relazione alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate N.10020050053486200000 e N.10020100035494546
contrassegnati rispettivamente con il N. 1 ed il N. 9;
- dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione delle sottoscrizioni dichiarate false;
- compensa le spese di lite nella misura di ¼ e condanna l Controparte_6
in persona del legale rappresentante, al pagamento del residuo delle spese
[...]
di lite, che liquida in complessivi € 4.545,00, di cui 2.500,00 per spese, ivi compresa la ctu come liquidata con decreto del 26/9/2017, ed il residuo per onorario, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Salerno, 3.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Corrado d'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10020100032460221 000); 9) 67040662987-0 (c.e. n. 10020100035494546 000); 10)