Articolo 9 della Legge 13 maggio 1983, n. 197
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 giugno 1983
Art. 9. Direzione generale

Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa depositi e prestiti ed attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione; adotta altresi' gli atti necessari al buon andamento dei servizi e quelli relativi al personale.
Il vicedirettore generale coadiuva il direttore generale nella sua attivita' e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.
Il direttore generale, scelto tra i dirigenti della Cassa depositi e prestiti ovvero tra esperti nelle discipline attinenti ai compiti della Cassa depositi e prestiti stessa, e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e la Commissione di vigilanza, per un periodo di sei anni. La nomina e' rinnovabile per due volte. Col medesimo decreto viene altresi' determinato il relativo trattamento economico.
Ove si tratti di appartenente alla pubblica amministrazione e' disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
Si applicano al direttore generale le norme di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; la disposizione e' valida sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica.
Entrata in vigore il 3 giugno 1983