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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5978/2021 RG.;
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 24.03.2025
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone
della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 5978/2021 RGAC pendente
TRA
Il sig. (P.IVA ) con l'Avvocato Giovanni Scala Parte_1 P.IVA_1
Attore- Opponente
CONTRO
1 ( P.IVA ) con l'Avvocato Vittorio Petrone CP_1 P.IVA_2
Convenuto-Opposto
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 24.03.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1143/2021 (RG 1911/2021) con domanda riconvenzionale, la società conveniva in giudizio la Parte_1
società CP_1
L'opponente esponeva che la somma di Euro 25.620,00 ingiunta dall'opposta per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie richiesta dall'attrice sulle riviste “DO MO”, “CHI” e
“GRAZIA”, non fosse dovuta.
In particolare, l'opponente rilevava che la pubblicità di cui alle fatture del ricorso monitorio non fosse stata richiesta ed anzi vi sarebbe un diritto di ripetizione, da parte dell'attrice nei confronti della convenuta, della somma di euro 11.102,00 corrisposta in eccedenza rispetto al dovuto.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale rigettata ogni contraria istanza,
IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE:
previo accertamento e declaratoria che ha commissionato alla società opposta servizi di inserzione pubblicitaria su riviste Pt_1
e periodici per l'anno 2020 per l'importo complessivo di €.7.800,00 oltre I.V.A., ritenere e dichiarare non dovuti i corrispettivi in eccedenza ad €.9.516,00 totali già corrisposti dalla stessa società odierna opponente;
per l'effetto annullare, revocare o con qualunque altra statuizione utile al fine porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo
n.1143/21 (n.1911/21 R.G.) reso dall'Intestato Tribunale in data 9.3.2021, notificato a mezzo p.e.c. l'11.3.2021;
IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE:
previo accertamento e declaratoria che, con pagamenti effettuati il 2.4, il 20.5 ed il 17.7.2020, ha corrisposto alla Pt_1 società opposta complessivi €.20.618,00, ritenere e dichiarare che la stessa opponente ha versato, per servizi di inserzione pubblicitaria su riviste e periodici per l'anno 2020, €.11.102,00 in più rispetto al dovuto;
2 per l'effetto condannare partita I.V.A. n. in persona del legale rappresentante p.t., a ripetere CP_1 P.IVA_2
l'importo di €.11.102,00, maggiorato da interessi e rivalutazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La convenuta si costituiva regolarmente rilevando che la somma ingiunta fosse dovuta e che fosse infondata, in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale.
Quindi, l'opposta concludeva chiedeva di “disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, preliminarmente: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito: - rigettare l'opposizione proposta da parte avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché carente di prova idonea e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1143/2021 – R.G. n.1911/2021 reso dal Tribunale di Palermo il 09/03/2021; - condannare la a rifondere alla società opposta le spese Parte_1
e le competenze del presente giudizio, e con ogni statuizione, lasciare o porre a carico della stessa le spese liquidate ad esito del procedimento monitorio;
All'udienza del 13.09.2021, stante l'astensione dalle udienze indetta dal COA di Palermo, la causa veniva rinviata al 22.11.2021.
Con ordinanza del 27.10.2021, il processo veniva rinviato al 03.12.2021.
In data 03.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si rinviava all'udienza del 13.04.2022.
Con provvedimento del 13.04.2022 venivano ammesse le prove richieste e si rinviava all'udienza del 31.10.2022.
All'udienza del 31.10.2022 venivano escussi i testimoni ed il sig. Testimone_1 [...]
Testimone_2
Con provvedimento dell'08.05.2024 veniva ammessa la prova contraria.
In data 08.05.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.07.2024.
All'udienza dell'08.07.2024 il processo era rinviato al 23.07.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 03.02.2025 la causa veniva anticipata al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta mentre deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuna una ricostruzione cronologica dei fatti alla luce della documentazione prodotta dalle parti.
Le fatture azionate con il ricorso monitorio sono le seguenti:
a) N.16 del 19.06.2020
b) N.19 del 06.07.2020
c) N. 22 del 20.07.2020
d) N. 25 del 03.08.2020
e) N. 28 del 04.09.2020
Orbene, l'attività oggetto del giudizio è la pubblicazione, da parte della convenuta, di pubblicità sulle riviste CHI, DO MO e GRAZIA, per conto dell'opponente.
Ebbene:
1) La fattura sub a) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 17.06; DO MO del 18.06 e GRAZIA del 18.06
2) La fattura sub b) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 24.06; DO MO del 25.06 e GRAZIA del 02.07
3) La fattura sub c) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 15.07; DO MO del 15.07 e GRAZIA del 16.07
4) La fattura sub d) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 22.07; DO MO del 23.07 e GRAZIA del 30.07
5) La fattura sub e) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 05.08 e 12.08; DO MO del 06.08 e 15.08 e GRAZIA del 13.08 e 27.08
4 Dunque, il motivo di opposizione è sostanzialmente questo: le fatture azionate si riferirebbero ad un periodo in cui non vi sarebbe stata da parte dell'attrice il consenso alle pubblicazioni relative all'arco temporale compreso tra il 17.06.2020 ed il 27.08.2020.
Ebbene, dirimenti sul punto sono due comunicazioni, allegate al nr. 7 della produzione attorea.
La prima del 05.06.2020, in cui per la società opposta, scrive a Parte_2 Parte_3
per l'opponente, formulando la proposta per le pubblicazioni da giugno fino ad agosto 2020.
Tes_ Successivamente, il sig. risponde al sig. con un'e-mail dell'08.06.2020, in cui si legge Tes_1
Buongiorno purtroppo per quest'anno ci dobbiamo fermare. Ci sentiamo rimaniamo in contatto. Pt_2
L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti Parte_4
Dunque, le pubblicazioni da giugno ad agosto 2020 sono state eseguite dall'opposta nonostante la società non avesse accettato la proposta formulata. Pt_1
Alla luce di tale deduzione, appare evidente che il credito preteso dall'opposta, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio, non sia dovuto poiché riferito a pubblicazioni chiaramente rifiutate dall'opponente.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente occorre esporre quanto segue.
Secondo la parte attrice, l'opposta, già prima di giugno 2020, avrebbe emesso fatture per importi superiori rispetto all'ordine del 07.02.2020: a fronte di un investimento concordato di Euro
9.516,00 totali, l'opposta avrebbe emesso fatture ( n. 5 del 10.02.2020, n 6 del 2.04.2020, nr 9 del
30.04.2020 e nr 14 del 18.05.2020) per complessivi euro 20.618,00, interamente corrisposte da
. Pt_1
Dunque, l'opponente sarebbe stata indotta in errore e pertanto la somma di euro 11.102,00, asseritamente versata in più del dovuto, dovrebbe essere restituita dall'opposta.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti, in particolare dall'allegato contraddistinto come documento 4 nella produzione depositata al momento della costituzione del convenuto, che il
5 Cont sig. in data 14.04.2020, comunicò, per conto della anche le successive uscite Parte_2
delle pubblicazioni del 22.04; 28.04; 24.04; 29.04; 30.04; 07.05.
Dunque, oltre all'email del 25.01.2020 (e-mail prodotta da entrambe le parti processuali) vi è stata una seconda e-mail del 14.04.2020, prodotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice, relativa appunto alle indicate ulteriori pubblicazioni eseguite dall'opposta e pagate dall'opponente.
Dunque, non vi sono elementi da cui far desumere che vi sia stata una qualsivoglia induzione in errore da parte della convenuta a danno dell'attrice, vista la chiara comunicazione delle ulteriori pubblicazioni che sarebbero state eseguite.
Per tale motivo, si deve rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice a danno della convenuta.
L'accoglimento della principale domanda attorea e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale, deve essere necessariamente intesa come una soccombenza reciproca delle parti e dunque per tale ragione le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo 1143/2021 (RGAC 1911/2021) Tribunale di Palermo.
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice nei confronti della convenuta.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Palermo lì 09.04.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
6
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5978/2021 RG.;
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 24.03.2025
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone
della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 5978/2021 RGAC pendente
TRA
Il sig. (P.IVA ) con l'Avvocato Giovanni Scala Parte_1 P.IVA_1
Attore- Opponente
CONTRO
1 ( P.IVA ) con l'Avvocato Vittorio Petrone CP_1 P.IVA_2
Convenuto-Opposto
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 24.03.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1143/2021 (RG 1911/2021) con domanda riconvenzionale, la società conveniva in giudizio la Parte_1
società CP_1
L'opponente esponeva che la somma di Euro 25.620,00 ingiunta dall'opposta per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie richiesta dall'attrice sulle riviste “DO MO”, “CHI” e
“GRAZIA”, non fosse dovuta.
In particolare, l'opponente rilevava che la pubblicità di cui alle fatture del ricorso monitorio non fosse stata richiesta ed anzi vi sarebbe un diritto di ripetizione, da parte dell'attrice nei confronti della convenuta, della somma di euro 11.102,00 corrisposta in eccedenza rispetto al dovuto.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale rigettata ogni contraria istanza,
IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE:
previo accertamento e declaratoria che ha commissionato alla società opposta servizi di inserzione pubblicitaria su riviste Pt_1
e periodici per l'anno 2020 per l'importo complessivo di €.7.800,00 oltre I.V.A., ritenere e dichiarare non dovuti i corrispettivi in eccedenza ad €.9.516,00 totali già corrisposti dalla stessa società odierna opponente;
per l'effetto annullare, revocare o con qualunque altra statuizione utile al fine porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo
n.1143/21 (n.1911/21 R.G.) reso dall'Intestato Tribunale in data 9.3.2021, notificato a mezzo p.e.c. l'11.3.2021;
IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE:
previo accertamento e declaratoria che, con pagamenti effettuati il 2.4, il 20.5 ed il 17.7.2020, ha corrisposto alla Pt_1 società opposta complessivi €.20.618,00, ritenere e dichiarare che la stessa opponente ha versato, per servizi di inserzione pubblicitaria su riviste e periodici per l'anno 2020, €.11.102,00 in più rispetto al dovuto;
2 per l'effetto condannare partita I.V.A. n. in persona del legale rappresentante p.t., a ripetere CP_1 P.IVA_2
l'importo di €.11.102,00, maggiorato da interessi e rivalutazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La convenuta si costituiva regolarmente rilevando che la somma ingiunta fosse dovuta e che fosse infondata, in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale.
Quindi, l'opposta concludeva chiedeva di “disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, preliminarmente: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito: - rigettare l'opposizione proposta da parte avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché carente di prova idonea e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1143/2021 – R.G. n.1911/2021 reso dal Tribunale di Palermo il 09/03/2021; - condannare la a rifondere alla società opposta le spese Parte_1
e le competenze del presente giudizio, e con ogni statuizione, lasciare o porre a carico della stessa le spese liquidate ad esito del procedimento monitorio;
All'udienza del 13.09.2021, stante l'astensione dalle udienze indetta dal COA di Palermo, la causa veniva rinviata al 22.11.2021.
Con ordinanza del 27.10.2021, il processo veniva rinviato al 03.12.2021.
In data 03.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si rinviava all'udienza del 13.04.2022.
Con provvedimento del 13.04.2022 venivano ammesse le prove richieste e si rinviava all'udienza del 31.10.2022.
All'udienza del 31.10.2022 venivano escussi i testimoni ed il sig. Testimone_1 [...]
Testimone_2
Con provvedimento dell'08.05.2024 veniva ammessa la prova contraria.
In data 08.05.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.07.2024.
All'udienza dell'08.07.2024 il processo era rinviato al 23.07.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Con decreto del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 03.02.2025 la causa veniva anticipata al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta mentre deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuna una ricostruzione cronologica dei fatti alla luce della documentazione prodotta dalle parti.
Le fatture azionate con il ricorso monitorio sono le seguenti:
a) N.16 del 19.06.2020
b) N.19 del 06.07.2020
c) N. 22 del 20.07.2020
d) N. 25 del 03.08.2020
e) N. 28 del 04.09.2020
Orbene, l'attività oggetto del giudizio è la pubblicazione, da parte della convenuta, di pubblicità sulle riviste CHI, DO MO e GRAZIA, per conto dell'opponente.
Ebbene:
1) La fattura sub a) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 17.06; DO MO del 18.06 e GRAZIA del 18.06
2) La fattura sub b) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 24.06; DO MO del 25.06 e GRAZIA del 02.07
3) La fattura sub c) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 15.07; DO MO del 15.07 e GRAZIA del 16.07
4) La fattura sub d) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 22.07; DO MO del 23.07 e GRAZIA del 30.07
5) La fattura sub e) si riferisce alle pubblicazioni
CHI del 05.08 e 12.08; DO MO del 06.08 e 15.08 e GRAZIA del 13.08 e 27.08
4 Dunque, il motivo di opposizione è sostanzialmente questo: le fatture azionate si riferirebbero ad un periodo in cui non vi sarebbe stata da parte dell'attrice il consenso alle pubblicazioni relative all'arco temporale compreso tra il 17.06.2020 ed il 27.08.2020.
Ebbene, dirimenti sul punto sono due comunicazioni, allegate al nr. 7 della produzione attorea.
La prima del 05.06.2020, in cui per la società opposta, scrive a Parte_2 Parte_3
per l'opponente, formulando la proposta per le pubblicazioni da giugno fino ad agosto 2020.
Tes_ Successivamente, il sig. risponde al sig. con un'e-mail dell'08.06.2020, in cui si legge Tes_1
Buongiorno purtroppo per quest'anno ci dobbiamo fermare. Ci sentiamo rimaniamo in contatto. Pt_2
L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti Parte_4
Dunque, le pubblicazioni da giugno ad agosto 2020 sono state eseguite dall'opposta nonostante la società non avesse accettato la proposta formulata. Pt_1
Alla luce di tale deduzione, appare evidente che il credito preteso dall'opposta, in forza delle fatture allegate al ricorso monitorio, non sia dovuto poiché riferito a pubblicazioni chiaramente rifiutate dall'opponente.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente occorre esporre quanto segue.
Secondo la parte attrice, l'opposta, già prima di giugno 2020, avrebbe emesso fatture per importi superiori rispetto all'ordine del 07.02.2020: a fronte di un investimento concordato di Euro
9.516,00 totali, l'opposta avrebbe emesso fatture ( n. 5 del 10.02.2020, n 6 del 2.04.2020, nr 9 del
30.04.2020 e nr 14 del 18.05.2020) per complessivi euro 20.618,00, interamente corrisposte da
. Pt_1
Dunque, l'opponente sarebbe stata indotta in errore e pertanto la somma di euro 11.102,00, asseritamente versata in più del dovuto, dovrebbe essere restituita dall'opposta.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti, in particolare dall'allegato contraddistinto come documento 4 nella produzione depositata al momento della costituzione del convenuto, che il
5 Cont sig. in data 14.04.2020, comunicò, per conto della anche le successive uscite Parte_2
delle pubblicazioni del 22.04; 28.04; 24.04; 29.04; 30.04; 07.05.
Dunque, oltre all'email del 25.01.2020 (e-mail prodotta da entrambe le parti processuali) vi è stata una seconda e-mail del 14.04.2020, prodotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice, relativa appunto alle indicate ulteriori pubblicazioni eseguite dall'opposta e pagate dall'opponente.
Dunque, non vi sono elementi da cui far desumere che vi sia stata una qualsivoglia induzione in errore da parte della convenuta a danno dell'attrice, vista la chiara comunicazione delle ulteriori pubblicazioni che sarebbero state eseguite.
Per tale motivo, si deve rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice a danno della convenuta.
L'accoglimento della principale domanda attorea e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale, deve essere necessariamente intesa come una soccombenza reciproca delle parti e dunque per tale ragione le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo 1143/2021 (RGAC 1911/2021) Tribunale di Palermo.
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice nei confronti della convenuta.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Palermo lì 09.04.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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