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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo in udienza la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 473/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), elettiv.te domiciliati in Via Ugo Bassi Pt_2 CodiceFiscale_2
159, Messina, presso lo studio dell'Avv. Francesco Alfano che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Via San Filippo Neri 13, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv. Chiara Mostaccio che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni (appello avverso la sentenza n. 265/24 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2024 Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
265/24 R.S. con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto
1 le domande formulate da condannando gli odierni appellanti Controparte_1 al rilascio dell'immobile sito in Barcellona P.G., Via Kennedy 138, libero e sgombro da persone e cose nonché al pagamento, a favore della , della CP somma di € 23.450,00 oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con il primo motivo di gravame il e la censuravano la Parte_1 Pt_2
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva qualificato sine titulo l'occupazione dell'immobile della , senza considerare CP
l'esistenza, non contestata tra le parti, di un contratto verbale di locazione stipulato dal con la madre dell'odierna appellata. Il Tribunale aveva Parte_1
errato nel rilevare ex officio la nullità del contratto di locazione perché non stipulato in forma scritta, trattandosi di una ipotesi di nullità c.d. di protezione la cui declaratoria poteva essere chiesta solo dal conduttore;
tale tesi era stata affermata dalla S.C. con sentenza n. 9475/21 che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 208/15, aveva così modificato il precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18214/15. Chiedevano, pertanto, che la locazione venisse ricondotta alle richieste e condizioni formulate dal conduttore, , di cui alla lettera del 01.04.2019 (pag. 14 Parte_1
atto di appello); sulla base di tali premesse, con il secondo motivo di gravame gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale li aveva condannati al pagamento della somma di € 23.450,00 oltre accessori a favore della a titolo di indennità di occupazione. CP
Con il terzo motivo gli appellanti si dolevano del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla la quale non aveva mai Pt_2
stipulato alcun contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile oggetto di causa né lo aveva mai occupato, contrariamente a quanto desunto dal Tribunale dalle dichiarazioni rese dai testi escussi i quali avevano riferito di avere visto la entrare ed uscire dall'immobile nelle ore di lavoro dei loro esercizi Pt_2
commerciali.
Con il quarto motivo, infine, si dolevano della condanna alle spese processuali.
, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello; Controparte_1
evidenziava che lo stesso nelle conclusioni della comparsa di Parte_1
2 costituzione, aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di locazione stipulato verbalmente e che solo per la prima volta in grado di appello aveva chiesto la riconduzione del contratto alle condizioni conformi alla legge ex art. 13,
6° comma, legge n. 431/98, quindi tardivamente. Chiedeva la condanna degli appellanti alle spese anche ex art. 96 c.p.c.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa veniva rinviata per la discussione.
Il primo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti hanno affermato che il giudice aveva erroneamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti in quanto privo di forma scritta disattendendo il più recente orientamento della S.C. secondo cui anche tale ipotesi dovrebbe inquadrarsi tra le nullità di protezione, la cui declaratoria sarebbe quindi rimessa alla volontà del solo conduttore.
Tale rilievo non può condividersi sotto un duplice profilo.
Per un verso, infatti, la S.C. con la sentenza n. 9475/21 citata dagli appellanti ha affermato che le ipotesi di nullità del contratto di locazione per omessa registrazione dello stesso rientrano nell'ambito delle nullità c.d. di protezione, che possono quindi essere fatte valere solo dal conduttore, al quale è rimessa la facoltà, ex art. 13, 6° comma, legge n. 431/98, di chiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dai commi 1° e 3° dell'art. 2 della medesima legge. La S.C. ha, tuttavia, precisato che, se è vero che - come affermato nel menzionato arresto delle Sezioni Unite (Cass. Civ. n. 18214/15,
n.d.r.) - il carattere protettivo della nullità si ricava dall'esperibilità dell'azione di riconduzione, non può non farsene coerentemente discendere che la legittimazione sia ormai divenuta relativa in tutte le ipotesi in cui detta azione è ammessa in base al testo modificato, cioè in tutti i casi di mancata registrazione;
mentre la nullità assoluta vedrebbe ridotto il proprio ambito di applicazione all'eventualità, alquanto remota nella pratica, del contratto non scritto ma registrato.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta pacificamente che il contratto verbale intercorso tra le parti è stato registrato dalla locatrice in data 21 gennaio 2019,
3 rientrando quindi in quelle ipotesi di nullità assoluta (e non di protezione) richiamate dalla S.C.
Per altro verso, ed il rilievo appare dirimente, lo stesso nelle Parte_1
conclusioni della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (pag. 7) ha chiesto espressamente che venisse dichiarata la nullità del contratto registrato unilateralmente dalla dott.ssa . Controparte_1
In ordine poi alla richiesta di riconduzione del contratto a condizioni conformi ex art. 13, 6° comma, legge n. 431/98, formulata per la prima volta dal nell'atto di appello, trattandosi di domanda nuova la stessa deve Parte_1
essere dichiarata inammissibile.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza del primo motivo di appello avendo correttamente il giudice di primo grado accertato la nullità del contratto verbale di locazione avente ad oggetto l'immobile in questione e ritenuto sine titulo
l'occupazione del bene da parte degli appellanti.
Da ciò consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Gli appellanti si sono limitati ad affermare l'esistenza di un titolo – il contratto verbale di locazione – che legittimava l'utilizzo ed il godimento del bene, senza peraltro dedurre (o provare) il regolare pagamento del canone locativo concordato nel periodo dal mese di luglio 2018 in poi. Accertata la carenza di un titolo che giustificasse l'occupazione del bene ed in assenza di alcuna prova in ordine al pagamento di somme da parte degli appellanti a titolo di corrispettivo per il godimento dell'immobile, immune da censure deve ritenersi la statuizione del giudice di primo grado che ha condannato il e la in solido al Parte_1 Pt_2
pagamento di una somma quale indennità di occupazione, parametrandola al canone locativo concordato.
Anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento.
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva affermando che Pt_2
il contratto verbale di locazione era intercorso tra la madre della ed il CP
rimanendone estranea la la quale risiedeva nel Comune di Parte_1 Pt_2
San Filippo del Mela, Via Nazionale Archi 225.
La ricostruzione dei fatti offerta dalla , tuttavia, è stata smentita Pt_2 dall'istruttoria svolta in primo grado;
tutti i testi escussi hanno concordemente
4 riferito che la viveva stabilmente unitamente al nell'immobile Pt_2 Parte_1
oggetto di causa;
i testi hanno dichiarato di vedere la entrare ed uscire dal Pt_2
portone in vari orari della giornata e la ha affermato di avere ricevuto Persona_1 dalla i documenti di quest'ultima per la stipula del contratto di locazione poi Pt_2
non sottoscritto.
Irrilevante deve ritenersi il certificato di residenza della dal quale risulta Pt_2
che la stessa risiede nel Comune di San Filippo del Mela, Via Archi 225, trattandosi del medesimo indirizzo risultante nel certificato di residenza del che, pacificamente, abita presso l'immobile della . Parte_1 CP
La circostanza che la occupasse stabilmente l'immobile de quo Pt_2
unitamente al ha trovato poi ulteriore conferma nel verbale di Parte_1
rilascio del bene del 27 giugno 2024 dal quale risulta che gli odierni appellanti chiedevano all'Ufficiale giudiziario un breve rinvio per il rilascio dell'immobile avendo già reperito altro appartamento presso il quale trasferirsi ma non avendo ancora avuto la possibilità di trasportare lì le loro cose, dichiarazioni inconciliabili con una residenza effettiva della presso altro immobile. Pt_2
Il rigetto dei primi tre motivi di appello comporta il rigetto anche del quarto, inerente alla condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non apparendo l'iniziativa processuale degli stessi connotata da mala fede o colpa grave.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 265/24 R.S. emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 rigetta la domanda di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
; CP condanna gli appellanti in solido al pagamento, a favore di CP
, delle spese processuali, liquidate in € 6.500,00 per compensi per
[...] compensi (€ 1.500,00 fase studio, € 1.000,00 fase introduttiva, € 2.000,00 fase trattazione, € 2.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 27 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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