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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
20.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2415/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Maria Parte_1
Teloro
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2140/2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio introdotto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvedeva:
[...] CP_2
“dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale di parte ricorrente;
dichiara
l'inammissibilità del capo della domanda giudiziale avente ad oggetto la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 30/05/2020 o con altra data di decorrenza ritenuta di giustizia;
in parziale accoglimento della restante parte della domanda giudiziale condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del 21/06/2022, considerando, per il periodo di astensione per maternità complessivamente considerato, la sola quota a carico del datore di lavoro, nonchè di € 1.216,27 a titolo di TFR già oggetto di ordinanza provvisionale del 10.05.2023 e già interamente versato nonché di € 2.203,64 a titolo di indennità sostituiva del preavviso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il
TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la società resistente al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali liquidate, per l'intero, nella misura di € 2.626,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte”.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale con ricorso a questa Corte Parte_1
depositato in data 5.9.2024, proposto nei confronti della sola AT . CP_1
Censurata la pronuncia nella parte in cui il Tribunale, nel condannare la convenuta al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del 21/06/2022, aveva limitato, per il periodo di astensione per maternità complessivamente considerato, la condanna al pagamento della sola quota a carico del datore di lavoro, chiedeva, in parziale riforma della sentenza gravata, di condannare al pagamento CP_1
in suo favore delle retribuzioni maturate e non corrisposte dall'1/01/2022 e fino alla data del
21/06/2022 per l'importo complessivo lordo, quantificato come da conteggi depositati in primo grado, di € 8.014,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ritualmente notificato il ricorso all'AT , che tuttavia non si costituiva, all'udienza CP_3 del 20.5.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'AT , al cui CP_1 procuratore costituito in primo grado l'atto di gravame è stato ritualmente notificato in data
16.4.2025, con modalità telematica, come da documentazione depositata dall'appellante.
3. Il gravame è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha osservato che, “in mancanza della prova liberatoria costituita dall'esatto adempimento dell'obbligazione, va accolta quella parte della domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna della resistente al pagamento sia CP_4 delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del 21/06/2022 - considerando, per il periodo di astensione per maternità complessivamente considerato, la sola quota a carico del datore di lavoro trattandosi, nella specie, di un rapporto ormai esaurito tra le parti così che non possa ritenersi quest'ultimo, allo stato, ancora tenuto ad “ anticipare” CP_ ulteriormente anche la quota a carico dell' - sia del TFR nella misura di € 1.216,27 come da modello Cud in atti, già oggetto di ordinanza provvisionale del 10.05.2023 ed interamente versato come pacifico tra le parti in causa oltre che documentalmente provato ( cfr. copia bonifico bancario in atti)” (cfr. sentenza di primo grado).
Parte appellante si duole, con riferimento alla condanna al pagamento delle retribuzioni, della limitazione, quanto al periodo di astensione per maternità ricadente nell'arco temporale dal gennaio 2022 e fino al 21.6.2022, alla sola quota a carico del datore di lavoro.
4. A sostegno del gravame, con un primo motivo, lamenta la contraddittorietà della pronuncia e la violazione del principio di non contestazione laddove il Tribunale, pur affermando che la convenuta per il periodo dal gennaio 2022 al 16.6.2022 non avesse fornito alcuna prova liberatoria dell'esatta corresponsione delle retribuzioni e, dunque, nemmeno per la CP_ parte a carico dell' avrebbe poi dato quasi per scontato, e in difetto assoluto di prova, che la convenuta avesse invece corrisposto ed anticipato alla lavoratrice la parte di indennità di
CP_ maternità a carico dell' giungendo, infine, all'errata conclusione di condannare l' CP_1
solo per la parte a suo carico (quota a carico del datore di lavoro), quando in realtà, come emerso nel giudizio di primo grado, l'associazione aveva omesso ogni tipo di pagamento in favore della lavoratrice per il periodo dedotto in causa.
La doglianza è da respingere, in quanto infondata e, comunque, avulsa dalle motivazioni addotte dal Tribunale.
Ed invero, premesso che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che per il periodo dal gennaio 2022 al 21.6.2022 la datrice non aveva offerto la prova liberatoria costituita dall'esatto adempimento, lo stesso ha, tuttavia, precisato che, per il periodo di astensione per maternità, la condanna dovesse essere limitata alla sola quota a carico del datore di lavoro e non anche a quella a carico dell' , “trattandosi, nella specie, di un rapporto ormai esaurito tra CP_2
le parti così che non possa ritenersi quest'ultimo (ndr: il datore di lavoro), allo stato, ancora
CP_ tenuto ad “ anticipare” ulteriormente anche la quota a carico dell' .
La lavoratrice, che pacificamente ha goduto di un periodo di astensione obbligatoria, anche se non precisa esattamente quando tale periodo sia iniziato e terminato, né specifica se l' le CP_2
abbia erogato o meno la relativa indennità, non formula alcuna specifica censura alla motivazione esposta in sentenza, laddove giudice di primo grado ha limitato la condanna (per il periodo di astensione obbligatoria) alla sola quota a carico del datore di lavoro “trattandosi, nella specie, di un rapporto ormai esaurito tra le parti così che non possa ritenersi quest'ultimo, CP_ allo stato, ancora tenuto ad “anticipare” ulteriormente anche la quota a carico dell' .
5. Con altro motivo di gravame l'appellante invoca la disposizione di cui all'art. 51, co. 1
e 2, del ccnl Formazione Professionale, laddove prevede che “a tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e della paternità previste dal D.lvo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo. Alla lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti” (cfr. pag.12 del ricorso in appello).
Rileva la Corte che la norma contrattuale, richiamata dall'odierna appellante, prevede che, al di là dell'indennità (pari all'80%) stabilita dalle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (cfr. art. 22 del D.lvo 26 marzo 2001, n. 151), alla lavoratrice spetti, inoltre, a carico del datore di lavoro, una integrazione tale da assicurare alla dipendente l'intera retribuzione mensile.
Tanto premesso, osserva, tuttavia, il Collegio che anche tale motivo di gravame (incentrato sull'entità di quanto complessivamente spettante alla lavoratrice nel periodo di astensione obbligatoria) non contiene alcuna specifica censura alla motivazione addotta dal Tribunale, laddove il giudice di primo grado ha limitato la condanna alla sola quota a carico del datore di lavoro ed ha escluso che l' fosse tenuta ad anticipare anche la quota gravante sull'istituto CP_1
previdenziale in considerazione dell'avvenuta cessazione del rapporto.
In assenza di specifica contestazione alla motivazione addotta dal Tribunale, anche tale motivo di gravame va respinto.
5. Nulla per le spese, stante la contumacia di . CP_1
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 20.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
20.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2415/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Maria Parte_1
Teloro
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2140/2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio introdotto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvedeva:
[...] CP_2
“dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale di parte ricorrente;
dichiara
l'inammissibilità del capo della domanda giudiziale avente ad oggetto la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 30/05/2020 o con altra data di decorrenza ritenuta di giustizia;
in parziale accoglimento della restante parte della domanda giudiziale condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del 21/06/2022, considerando, per il periodo di astensione per maternità complessivamente considerato, la sola quota a carico del datore di lavoro, nonchè di € 1.216,27 a titolo di TFR già oggetto di ordinanza provvisionale del 10.05.2023 e già interamente versato nonché di € 2.203,64 a titolo di indennità sostituiva del preavviso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il
TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la società resistente al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali liquidate, per l'intero, nella misura di € 2.626,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte”.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale con ricorso a questa Corte Parte_1
depositato in data 5.9.2024, proposto nei confronti della sola AT . CP_1
Censurata la pronuncia nella parte in cui il Tribunale, nel condannare la convenuta al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del 21/06/2022, aveva limitato, per il periodo di astensione per maternità complessivamente considerato, la condanna al pagamento della sola quota a carico del datore di lavoro, chiedeva, in parziale riforma della sentenza gravata, di condannare al pagamento CP_1
in suo favore delle retribuzioni maturate e non corrisposte dall'1/01/2022 e fino alla data del
21/06/2022 per l'importo complessivo lordo, quantificato come da conteggi depositati in primo grado, di € 8.014,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ritualmente notificato il ricorso all'AT , che tuttavia non si costituiva, all'udienza CP_3 del 20.5.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'AT , al cui CP_1 procuratore costituito in primo grado l'atto di gravame è stato ritualmente notificato in data
16.4.2025, con modalità telematica, come da documentazione depositata dall'appellante.
3. Il gravame è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha osservato che, “in mancanza della prova liberatoria costituita dall'esatto adempimento dell'obbligazione, va accolta quella parte della domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna della resistente al pagamento sia CP_4 delle retribuzioni maturate dal mese di gennaio 2022 e fino alla data del 21/06/2022 - considerando, per il periodo di astensione per maternità complessivamente considerato, la sola quota a carico del datore di lavoro trattandosi, nella specie, di un rapporto ormai esaurito tra le parti così che non possa ritenersi quest'ultimo, allo stato, ancora tenuto ad “ anticipare” CP_ ulteriormente anche la quota a carico dell' - sia del TFR nella misura di € 1.216,27 come da modello Cud in atti, già oggetto di ordinanza provvisionale del 10.05.2023 ed interamente versato come pacifico tra le parti in causa oltre che documentalmente provato ( cfr. copia bonifico bancario in atti)” (cfr. sentenza di primo grado).
Parte appellante si duole, con riferimento alla condanna al pagamento delle retribuzioni, della limitazione, quanto al periodo di astensione per maternità ricadente nell'arco temporale dal gennaio 2022 e fino al 21.6.2022, alla sola quota a carico del datore di lavoro.
4. A sostegno del gravame, con un primo motivo, lamenta la contraddittorietà della pronuncia e la violazione del principio di non contestazione laddove il Tribunale, pur affermando che la convenuta per il periodo dal gennaio 2022 al 16.6.2022 non avesse fornito alcuna prova liberatoria dell'esatta corresponsione delle retribuzioni e, dunque, nemmeno per la CP_ parte a carico dell' avrebbe poi dato quasi per scontato, e in difetto assoluto di prova, che la convenuta avesse invece corrisposto ed anticipato alla lavoratrice la parte di indennità di
CP_ maternità a carico dell' giungendo, infine, all'errata conclusione di condannare l' CP_1
solo per la parte a suo carico (quota a carico del datore di lavoro), quando in realtà, come emerso nel giudizio di primo grado, l'associazione aveva omesso ogni tipo di pagamento in favore della lavoratrice per il periodo dedotto in causa.
La doglianza è da respingere, in quanto infondata e, comunque, avulsa dalle motivazioni addotte dal Tribunale.
Ed invero, premesso che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che per il periodo dal gennaio 2022 al 21.6.2022 la datrice non aveva offerto la prova liberatoria costituita dall'esatto adempimento, lo stesso ha, tuttavia, precisato che, per il periodo di astensione per maternità, la condanna dovesse essere limitata alla sola quota a carico del datore di lavoro e non anche a quella a carico dell' , “trattandosi, nella specie, di un rapporto ormai esaurito tra CP_2
le parti così che non possa ritenersi quest'ultimo (ndr: il datore di lavoro), allo stato, ancora
CP_ tenuto ad “ anticipare” ulteriormente anche la quota a carico dell' .
La lavoratrice, che pacificamente ha goduto di un periodo di astensione obbligatoria, anche se non precisa esattamente quando tale periodo sia iniziato e terminato, né specifica se l' le CP_2
abbia erogato o meno la relativa indennità, non formula alcuna specifica censura alla motivazione esposta in sentenza, laddove giudice di primo grado ha limitato la condanna (per il periodo di astensione obbligatoria) alla sola quota a carico del datore di lavoro “trattandosi, nella specie, di un rapporto ormai esaurito tra le parti così che non possa ritenersi quest'ultimo, CP_ allo stato, ancora tenuto ad “anticipare” ulteriormente anche la quota a carico dell' .
5. Con altro motivo di gravame l'appellante invoca la disposizione di cui all'art. 51, co. 1
e 2, del ccnl Formazione Professionale, laddove prevede che “a tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e della paternità previste dal D.lvo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo. Alla lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti” (cfr. pag.12 del ricorso in appello).
Rileva la Corte che la norma contrattuale, richiamata dall'odierna appellante, prevede che, al di là dell'indennità (pari all'80%) stabilita dalle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (cfr. art. 22 del D.lvo 26 marzo 2001, n. 151), alla lavoratrice spetti, inoltre, a carico del datore di lavoro, una integrazione tale da assicurare alla dipendente l'intera retribuzione mensile.
Tanto premesso, osserva, tuttavia, il Collegio che anche tale motivo di gravame (incentrato sull'entità di quanto complessivamente spettante alla lavoratrice nel periodo di astensione obbligatoria) non contiene alcuna specifica censura alla motivazione addotta dal Tribunale, laddove il giudice di primo grado ha limitato la condanna alla sola quota a carico del datore di lavoro ed ha escluso che l' fosse tenuta ad anticipare anche la quota gravante sull'istituto CP_1
previdenziale in considerazione dell'avvenuta cessazione del rapporto.
In assenza di specifica contestazione alla motivazione addotta dal Tribunale, anche tale motivo di gravame va respinto.
5. Nulla per le spese, stante la contumacia di . CP_1
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 20.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone