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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MOCCI MAURO giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GHIA LUCIO giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
( in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GHIA LUCIO giusta procura speciale in atti;
( ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. GHIA LUCIO giusta procura speciale in atti;
INTERVENIENTI EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1389/21 per l'importo di € 63.042,50 in favore della Controparte_1
derivanti dall'insoluto del prestito personale n. 1059931
[...] del 7/11/2011 e dallo scoperto del contratto di conto corrente n. 4167 stipulato il
23/04/2007, deducendo la prescrizione del credito e l'infondatezza della pretesa per avere l'opponente pagato per 4 anni i ratei del prestito. Il D'AL ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'applicazione di interessi e spese, per cui ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio intervenivano in qualità di cessionarie del credito CP_2
Parte e aderendo alla domanda di
[...] Controparte_3
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnato alla parte opposta termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria e istruita la causa mediante acquisizioni documentali, la causa era decisa all'udienza del 29.05.2025 all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio svolta dall'opponente nelle note conclusionali poiché la convocazione in mediazione dell'attore, delegata dal giudice, è stata effettuata presso l'indirizzo pec del procuratore del medesimo costituito nel presente giudizio e non nel domicilio dell'opponente.
La procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all'inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale.
È indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della medesima comunicazione (che non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo) per gli effetti previsti dall'art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010 (interruzione dei termini di prescrizione e impedimento dei termini di decadenza). In tal senso, il legislatore della riforma ha chiarito infatti che tale obbligo resta fermo anche nel caso in cui si sia attivato l'istante (art. 5, comma 2, D.-lgs. 28/2010 nella versione post-riforma). Ciò significa che una volta verificato il verbale dell'incontro di mediazione nel quale il mediatore ha dato atto della regolare comunicazione dell'invito alla parte da convocare all'incontro, la procedura deve ritenersi esperita una volta che all'incontro si accerti la sua mancata partecipazione. Si ribadisce infatti che non può onerarsi la parte istante di attività che il legislatore ha affidato ad un organismo che professionalmente amministra il servizio di mediazione e che, quindi, trasmette la comunicazione alle parti da invitare assumendosi la responsabilità della tempestiva ed effettiva comunicazione. D'altronde, nemmeno potrebbe ragionevolmente gravarsi l'istante della fase di invito della parte chiamata in mediazione qualora l'organismo avesse errato nell'indirizzamento della relativa comunicazione rispetto ai dati forniti con l'istanza di mediazione.
Nel caso di specie, l'opponente lamenta la irritualità dell'invito in quanto lo stesso è stato inviato alla p.e.c. del procuratore costituito nel processo e non alla parte personalmente, non avendo peraltro eletto domicilio per la mediazione presso il medesimo.
L'art. comma 1 del d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Il comma 5 precisa che quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Tale norma deve ritenersi funzionale all'attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente (principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs. 28/2010).
Come recentemente osservato dalla giurisprudenza di appello “La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio (situazione rimasta immutata anche dopo la riforma con riguardo al nuovo art.
5-quater, D.lgs. 28/2010). Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato)
è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo.
La comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedura. Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni relative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare (il primo incontro deve essere convocato entro un mese dal deposito dell'istanza) e rendere più economico il servizio prestato (le spese vive per la convocazione dell'incontro devono essere addebitate alla parte istante). Tuttavia, le tempistiche della procedura disposta in corso di causa ben avrebbero consentito di trasmettere l'invito (ad es. con raccomandata) anche a non per questo potendo ritenere ex se inidonea la comunicazione Pt_3 inviata alla p.e.c. del suo procuratore costituito e presso il quale ha eletto domicilio nel processo nel quale si inserisce non solo il provvedimento che ha disposto la mediazione, ma l'intera procedura sia pur gestita in una sede stragiudiziale. Ciò non senza considerare che nella procura conferita al medesimo procuratore si precisa l'estensione della stessa anche alla mediazione ivi inclusa la generale elezione di domicilio con la indicazione anche della relativa p.e.c. utilizzata per la trasmissione dell'invito. In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata (che poi potrà anche valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato - esperto in negoziazione - rispetto a quello che la rappresenta in sede conteziosa) (cfr. Corte di appello Napoli
2-12 febbraio 2024).
Il Tribunale ritiene di aderire al predetto orientamento, dovendosi ritenere che nel caso di specie in cui la mediazione è stata delegata dal G.i., la notifica dell'invito a presenziare al procuratore costituito dall'opponente assicura la piena conoscenza da parte dell'assistito dell'avvio del procedimento.
Nel merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis
Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie non è contestata né la sottoscrizione del contratto di conto corrente né del contratto di prestito personale, per cui devono ritenersi circostanze pacifiche e provate. Parte ha inoltre depositato, ai fini della prova dell'ammontare del credito, gli estratti conto analitici di entrambi i rapporti contrattuali. Quanto all'eccezione di mancata sottoscrizione dei contratti da parte della banca deve evidenziarsi che il contrasto emerso nella giurisprudenza di merito è stato risolto dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 che hanno sancito il seguente principio di diritto: “esprimendo la seguente massima, da ritenersi applicabile per identità di ratio anche alle fattispecie, come quella oggetto di causa, di contratti conclusi secondo la disciplina del Testo Unico Bancario: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
La nullità prevista dall'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto stipulato con la al pari di quella considerata nella massima citata (prevista dall'art. 23 del TUF) CP_1
è una nullità cd. di protezione ai sensi dell'art. 127 TUB, potendo operare soltanto a vantaggio del cliente ed essere rilevate d'ufficio dal giudice. Secondo la Suprema Corte, dunque, la finalità della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente del contenuto del contratto e delle condizioni del rapporto ed è pertanto alla luce di tale funzione che va letto il vincolo di forma. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che “a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato
l'accordo( avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro”.
Pertanto, non essendo in contestazione nel caso di specie la circostanza dell'avvenuta consegna di copia del contratto al cliente, ed essendo pacificamente eseguiti i contratti di conto corrente, la mera circostanza della mancanza della sottoscrizione del documento contrattuale da parte dell'Istituto di credito non è idonea ad inficiare la validità del contratto.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto, atteso che detta prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, ovvero nel caso di specie nel 2021, per cui non risulta ancora maturato il termine decennale invocato dall'attore. Peraltro, risulta notificato al debitore nel 2013 l'atto di diffida e messa in mora per il pagamento degli importi oggetto di causa, idoneo a interrompere la prescrizione e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2021 per cui alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto all'illegittima applicazione di interessi e spese non dovuti, deve evidenziarsi che l'eccezione è stata articolata in termini estremamente generici, non avendo l'opponente neanche indicati i periodi in cui sarebbero stati applicati gli interessi illegittimi, né quali fossero le spese non dovute, limitandosi a chiedere l'espletamento di CTU contabile, non disposta dal Tribunale in quanto avente carattere meramente esplorativo alla luce delle carenti allegazioni dell'opponente.
In ragione delle predette valutazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva, ai minimi tariffari considerata la semplicità delle difese e limitatamente all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo 1389/21; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2090 in favore della convenuta, in € 1276 in favore di ed in € 3.403 in favore di Controparte_2 [...] per onorari, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. CP_3
Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MOCCI MAURO giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GHIA LUCIO giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
( in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GHIA LUCIO giusta procura speciale in atti;
( ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. GHIA LUCIO giusta procura speciale in atti;
INTERVENIENTI EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1389/21 per l'importo di € 63.042,50 in favore della Controparte_1
derivanti dall'insoluto del prestito personale n. 1059931
[...] del 7/11/2011 e dallo scoperto del contratto di conto corrente n. 4167 stipulato il
23/04/2007, deducendo la prescrizione del credito e l'infondatezza della pretesa per avere l'opponente pagato per 4 anni i ratei del prestito. Il D'AL ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'applicazione di interessi e spese, per cui ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio intervenivano in qualità di cessionarie del credito CP_2
Parte e aderendo alla domanda di
[...] Controparte_3
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnato alla parte opposta termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria e istruita la causa mediante acquisizioni documentali, la causa era decisa all'udienza del 29.05.2025 all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio svolta dall'opponente nelle note conclusionali poiché la convocazione in mediazione dell'attore, delegata dal giudice, è stata effettuata presso l'indirizzo pec del procuratore del medesimo costituito nel presente giudizio e non nel domicilio dell'opponente.
La procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all'inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale.
È indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della medesima comunicazione (che non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo) per gli effetti previsti dall'art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010 (interruzione dei termini di prescrizione e impedimento dei termini di decadenza). In tal senso, il legislatore della riforma ha chiarito infatti che tale obbligo resta fermo anche nel caso in cui si sia attivato l'istante (art. 5, comma 2, D.-lgs. 28/2010 nella versione post-riforma). Ciò significa che una volta verificato il verbale dell'incontro di mediazione nel quale il mediatore ha dato atto della regolare comunicazione dell'invito alla parte da convocare all'incontro, la procedura deve ritenersi esperita una volta che all'incontro si accerti la sua mancata partecipazione. Si ribadisce infatti che non può onerarsi la parte istante di attività che il legislatore ha affidato ad un organismo che professionalmente amministra il servizio di mediazione e che, quindi, trasmette la comunicazione alle parti da invitare assumendosi la responsabilità della tempestiva ed effettiva comunicazione. D'altronde, nemmeno potrebbe ragionevolmente gravarsi l'istante della fase di invito della parte chiamata in mediazione qualora l'organismo avesse errato nell'indirizzamento della relativa comunicazione rispetto ai dati forniti con l'istanza di mediazione.
Nel caso di specie, l'opponente lamenta la irritualità dell'invito in quanto lo stesso è stato inviato alla p.e.c. del procuratore costituito nel processo e non alla parte personalmente, non avendo peraltro eletto domicilio per la mediazione presso il medesimo.
L'art. comma 1 del d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Il comma 5 precisa che quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Tale norma deve ritenersi funzionale all'attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente (principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs. 28/2010).
Come recentemente osservato dalla giurisprudenza di appello “La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio (situazione rimasta immutata anche dopo la riforma con riguardo al nuovo art.
5-quater, D.lgs. 28/2010). Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato)
è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo.
La comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedura. Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni relative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare (il primo incontro deve essere convocato entro un mese dal deposito dell'istanza) e rendere più economico il servizio prestato (le spese vive per la convocazione dell'incontro devono essere addebitate alla parte istante). Tuttavia, le tempistiche della procedura disposta in corso di causa ben avrebbero consentito di trasmettere l'invito (ad es. con raccomandata) anche a non per questo potendo ritenere ex se inidonea la comunicazione Pt_3 inviata alla p.e.c. del suo procuratore costituito e presso il quale ha eletto domicilio nel processo nel quale si inserisce non solo il provvedimento che ha disposto la mediazione, ma l'intera procedura sia pur gestita in una sede stragiudiziale. Ciò non senza considerare che nella procura conferita al medesimo procuratore si precisa l'estensione della stessa anche alla mediazione ivi inclusa la generale elezione di domicilio con la indicazione anche della relativa p.e.c. utilizzata per la trasmissione dell'invito. In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata (che poi potrà anche valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato - esperto in negoziazione - rispetto a quello che la rappresenta in sede conteziosa) (cfr. Corte di appello Napoli
2-12 febbraio 2024).
Il Tribunale ritiene di aderire al predetto orientamento, dovendosi ritenere che nel caso di specie in cui la mediazione è stata delegata dal G.i., la notifica dell'invito a presenziare al procuratore costituito dall'opponente assicura la piena conoscenza da parte dell'assistito dell'avvio del procedimento.
Nel merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis
Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie non è contestata né la sottoscrizione del contratto di conto corrente né del contratto di prestito personale, per cui devono ritenersi circostanze pacifiche e provate. Parte ha inoltre depositato, ai fini della prova dell'ammontare del credito, gli estratti conto analitici di entrambi i rapporti contrattuali. Quanto all'eccezione di mancata sottoscrizione dei contratti da parte della banca deve evidenziarsi che il contrasto emerso nella giurisprudenza di merito è stato risolto dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 che hanno sancito il seguente principio di diritto: “esprimendo la seguente massima, da ritenersi applicabile per identità di ratio anche alle fattispecie, come quella oggetto di causa, di contratti conclusi secondo la disciplina del Testo Unico Bancario: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
La nullità prevista dall'art. 117 TUB per mancanza di forma scritta del contratto stipulato con la al pari di quella considerata nella massima citata (prevista dall'art. 23 del TUF) CP_1
è una nullità cd. di protezione ai sensi dell'art. 127 TUB, potendo operare soltanto a vantaggio del cliente ed essere rilevate d'ufficio dal giudice. Secondo la Suprema Corte, dunque, la finalità della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente del contenuto del contratto e delle condizioni del rapporto ed è pertanto alla luce di tale funzione che va letto il vincolo di forma. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che “a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato
l'accordo( avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro”.
Pertanto, non essendo in contestazione nel caso di specie la circostanza dell'avvenuta consegna di copia del contratto al cliente, ed essendo pacificamente eseguiti i contratti di conto corrente, la mera circostanza della mancanza della sottoscrizione del documento contrattuale da parte dell'Istituto di credito non è idonea ad inficiare la validità del contratto.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto, atteso che detta prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, ovvero nel caso di specie nel 2021, per cui non risulta ancora maturato il termine decennale invocato dall'attore. Peraltro, risulta notificato al debitore nel 2013 l'atto di diffida e messa in mora per il pagamento degli importi oggetto di causa, idoneo a interrompere la prescrizione e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2021 per cui alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto all'illegittima applicazione di interessi e spese non dovuti, deve evidenziarsi che l'eccezione è stata articolata in termini estremamente generici, non avendo l'opponente neanche indicati i periodi in cui sarebbero stati applicati gli interessi illegittimi, né quali fossero le spese non dovute, limitandosi a chiedere l'espletamento di CTU contabile, non disposta dal Tribunale in quanto avente carattere meramente esplorativo alla luce delle carenti allegazioni dell'opponente.
In ragione delle predette valutazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva, ai minimi tariffari considerata la semplicità delle difese e limitatamente all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo 1389/21; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2090 in favore della convenuta, in € 1276 in favore di ed in € 3.403 in favore di Controparte_2 [...] per onorari, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. CP_3
Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli