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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14467/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14467 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 E Controparte_5 CP_6
5 Controparte_7 CP_6
6 Controparte_8
7 Controparte_9
8 Controparte_10
9 Controparte_11
10 Controparte_12
11 Controparte_13
12 Controparte_14
13 Controparte_15
14 Controparte_16
15 Controparte_17
16 Controparte_18
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Dott. VA AS 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2023
1. , EL , nato il Controparte_20 03/10/2000 a Franca – Brasile ed ivi residente, in Rua Isabel Ilisa Lima, 421; 2. , EL , nato il [...] a [...] – Controparte_3
Brasile, ed ivi residente, in Rua Dr. João Messias, 750;
3. , EL , nato il [...] a Controparte_4 Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua Dr. João Messias, 750;
4. , EL , nato il [...] a Persona_1
Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua Anna Bapti sta Pereira, 1810, appto. 11;
5. , nubile , nata il [...] a Parte_1 Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua Anna Baptista Pereira, 1810, appto. 11;
6. nata il Controparte_8
01/12/1964 a Cristais Paulista – Brasile e sposata con il Controparte_21
30/09/1989. Residente a Franca – Brasile, in Rua da Liberdade, 1209; 7. nubile , nata il [...] a [...] Controparte_9
– Brasile, ed ivi residente, in Rua da Liberdade, 1209; 8. nubile , nata il [...] a Controparte_10
Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua da Liberdade, 1209;
9. nubile , nata il [...] a [...] – Controparte_11 Brasile, ed ivi residente, in Rua da Liberdade, 1209;
10. , nato il [...] a [...] – Controparte_12
Brasile, e sposato con il 20/07/1985. Residente Controparte_22 a Franca – Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 11. EL , nato il [...] a [...] Controparte_13
– Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 12. nubile , nata il [...] a [...] Controparte_14
– Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 13. EL, nato il [...] a [...] Controparte_15
– Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 14. nubile , nata l'[...] a [...] – Controparte_16 Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750;
Dott. VA AS 2
15. nato l'[...] a [...] – Brasile, Controparte_17 sposato con il 18/10/2003. Residente a Franca – Controparte_23 Brasile, in Rua Sebastião Aparecido da Silva, 3318;
16. – minorenne - nata il [...] a [...] Controparte_24
– Brasile, ed ivi residente, in Rua Sebastião Aparecido da Silva, 3318, rappresentata dai suoi genitori Controparte_17 sopramenzionato, e , nata Controparte_25 il 18/11/1976 a Franca – Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_19 formulando le seguenti conclusioni:
accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis, ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_19 competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza dei suddetti ricorrenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_2
o o - cfr. doc. 3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 fascicolo ricorrenti) nato a Fontaniva in [...] il [...], figlio di e , il quale si trasferiva in Brasile dove, in data Persona_6 Persona_7 20.12.1919, contraeva matrimonio con la sig.ra , senza aver mai Persona_8 rinunciato alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge. Dalla suddetta unione nascevano:
• il 13 giugno1932, che in data 07.01.1961 contraeva Parte_2 matrimonio con e dalla loro unione nasceva: Persona_9
➢ in data 28.11.1961, che contraeva matrimonio Parte_3 con e dalla loro unione nasceva: Controparte_26
✓ in data 03.10.2000, , Controparte_20 odierno ricorrente;
➢ in data 10.09.1963, che contraeva Parte_4 matrimonio con da e dalla loro unione Persona_10 CP_3 nascevano:
✓ in data 21.01.2000, odierno Controparte_3 ricorrente;
✓ in data 20.08.2002, Controparte_4 odierno ricorrente;
➢ in data 04.08.1965, che contraeva matrimonio Parte_5 con con e dalla loro unione nascevano: Per_11 CP_27
✓ il 29/09/1988, e silva, odierno Controparte_5 ricorrente;
✓ il 28/06/1990, , odierna Parte_1
Dott. VA AS 3
ricorrente;
• il 19.02.1935, che in data 28.09.1963 contraeva Parte_6 matrimonio con e dalla loro unione Controparte_28 nasceva:
➢ in data 01.12.1964, Controparte_8
odierna ricorrente, la quale dopo il matrimonio con
[...]
il 30.09.1989, ha avuto tre figli: Controparte_21
✓ il 27.12.1991, odierna Controparte_9 ricorrente;
✓ il 20.09.1994, odierna Controparte_10 ricorrente;
✓ il 01.07.2000, odierna Controparte_11 ricorrente;
• il 18.09.1940, (doc.25) che contraeva matrimonio Persona_12 con il 10.10.1959, e dall'unione nascevano: Persona_13
➢ il 03.11.1961, odierno ricorrente, che in Controparte_12 data 20.07.1985 contraeva matrimonio con Controparte_22 e dalla loro unione nascevano:
[...]
✓ il 24.01.1988, odierno Controparte_13 ricorrente;
✓ il 28.03.1990, odierna Controparte_14 ricorrente;
✓ il 26.03.2000, odierno Controparte_15 ricorrente;
✓ l'08.12.2002, odierna ricorrente;
Controparte_16
➢ l'11.07.1972, odierno ricorrente, che in Controparte_17 data 18.10.2003 contraeva matrimonio con Persona_14 e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ il 09.04.2007, odierna ricorrente. Controparte_24
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. VA AS 4
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_19 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2
nato a Fontaniva in [...] il [...].
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_19 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento,
Dott. VA AS 5
priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_19 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_19 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_19 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 14.10.2025.
IL GOP
Dott. VA AS
Dott. VA AS 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14467 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 E Controparte_5 CP_6
5 Controparte_7 CP_6
6 Controparte_8
7 Controparte_9
8 Controparte_10
9 Controparte_11
10 Controparte_12
11 Controparte_13
12 Controparte_14
13 Controparte_15
14 Controparte_16
15 Controparte_17
16 Controparte_18
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Dott. VA AS 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2023
1. , EL , nato il Controparte_20 03/10/2000 a Franca – Brasile ed ivi residente, in Rua Isabel Ilisa Lima, 421; 2. , EL , nato il [...] a [...] – Controparte_3
Brasile, ed ivi residente, in Rua Dr. João Messias, 750;
3. , EL , nato il [...] a Controparte_4 Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua Dr. João Messias, 750;
4. , EL , nato il [...] a Persona_1
Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua Anna Bapti sta Pereira, 1810, appto. 11;
5. , nubile , nata il [...] a Parte_1 Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua Anna Baptista Pereira, 1810, appto. 11;
6. nata il Controparte_8
01/12/1964 a Cristais Paulista – Brasile e sposata con il Controparte_21
30/09/1989. Residente a Franca – Brasile, in Rua da Liberdade, 1209; 7. nubile , nata il [...] a [...] Controparte_9
– Brasile, ed ivi residente, in Rua da Liberdade, 1209; 8. nubile , nata il [...] a Controparte_10
Franca – Brasile, ed ivi residente, in Rua da Liberdade, 1209;
9. nubile , nata il [...] a [...] – Controparte_11 Brasile, ed ivi residente, in Rua da Liberdade, 1209;
10. , nato il [...] a [...] – Controparte_12
Brasile, e sposato con il 20/07/1985. Residente Controparte_22 a Franca – Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 11. EL , nato il [...] a [...] Controparte_13
– Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 12. nubile , nata il [...] a [...] Controparte_14
– Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 13. EL, nato il [...] a [...] Controparte_15
– Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750; 14. nubile , nata l'[...] a [...] – Controparte_16 Brasile, residente a [...]– Brasile, in Rua Dr. João Messias, 750;
Dott. VA AS 2
15. nato l'[...] a [...] – Brasile, Controparte_17 sposato con il 18/10/2003. Residente a Franca – Controparte_23 Brasile, in Rua Sebastião Aparecido da Silva, 3318;
16. – minorenne - nata il [...] a [...] Controparte_24
– Brasile, ed ivi residente, in Rua Sebastião Aparecido da Silva, 3318, rappresentata dai suoi genitori Controparte_17 sopramenzionato, e , nata Controparte_25 il 18/11/1976 a Franca – Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_19 formulando le seguenti conclusioni:
accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis, ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_19 competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza dei suddetti ricorrenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_2
o o - cfr. doc. 3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 fascicolo ricorrenti) nato a Fontaniva in [...] il [...], figlio di e , il quale si trasferiva in Brasile dove, in data Persona_6 Persona_7 20.12.1919, contraeva matrimonio con la sig.ra , senza aver mai Persona_8 rinunciato alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge. Dalla suddetta unione nascevano:
• il 13 giugno1932, che in data 07.01.1961 contraeva Parte_2 matrimonio con e dalla loro unione nasceva: Persona_9
➢ in data 28.11.1961, che contraeva matrimonio Parte_3 con e dalla loro unione nasceva: Controparte_26
✓ in data 03.10.2000, , Controparte_20 odierno ricorrente;
➢ in data 10.09.1963, che contraeva Parte_4 matrimonio con da e dalla loro unione Persona_10 CP_3 nascevano:
✓ in data 21.01.2000, odierno Controparte_3 ricorrente;
✓ in data 20.08.2002, Controparte_4 odierno ricorrente;
➢ in data 04.08.1965, che contraeva matrimonio Parte_5 con con e dalla loro unione nascevano: Per_11 CP_27
✓ il 29/09/1988, e silva, odierno Controparte_5 ricorrente;
✓ il 28/06/1990, , odierna Parte_1
Dott. VA AS 3
ricorrente;
• il 19.02.1935, che in data 28.09.1963 contraeva Parte_6 matrimonio con e dalla loro unione Controparte_28 nasceva:
➢ in data 01.12.1964, Controparte_8
odierna ricorrente, la quale dopo il matrimonio con
[...]
il 30.09.1989, ha avuto tre figli: Controparte_21
✓ il 27.12.1991, odierna Controparte_9 ricorrente;
✓ il 20.09.1994, odierna Controparte_10 ricorrente;
✓ il 01.07.2000, odierna Controparte_11 ricorrente;
• il 18.09.1940, (doc.25) che contraeva matrimonio Persona_12 con il 10.10.1959, e dall'unione nascevano: Persona_13
➢ il 03.11.1961, odierno ricorrente, che in Controparte_12 data 20.07.1985 contraeva matrimonio con Controparte_22 e dalla loro unione nascevano:
[...]
✓ il 24.01.1988, odierno Controparte_13 ricorrente;
✓ il 28.03.1990, odierna Controparte_14 ricorrente;
✓ il 26.03.2000, odierno Controparte_15 ricorrente;
✓ l'08.12.2002, odierna ricorrente;
Controparte_16
➢ l'11.07.1972, odierno ricorrente, che in Controparte_17 data 18.10.2003 contraeva matrimonio con Persona_14 e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ il 09.04.2007, odierna ricorrente. Controparte_24
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. VA AS 4
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_19 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2
nato a Fontaniva in [...] il [...].
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_19 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento,
Dott. VA AS 5
priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_19 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_19 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_19 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 14.10.2025.
IL GOP
Dott. VA AS
Dott. VA AS 6