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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2628 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. OMAR PANZA e dall'avv. GIORGIO CAPITANIO per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. GUIDA MARIA Controparte_1 P.IVA_2
GAMBA per procura allegata alla memoria difensiva di costituzione a seguito di riassunzione, con domicilio digitale Email_2
- opposta - avente ad OGGETTO: subappalto;
cessione di credito (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per Dichiarare inefficace e revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo n.464/2022 ING. e n. 1072/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il
18.02.2022 contro e respingere in ogni caso tutte le domande Parte_1
formulate da In ogni caso: spese processuali rifuse. Controparte_1
Per In via principale e nel merito: confermarsi in ogni sua parte il Controparte_1
d.i. n. 464/2022 ING, n. 1072/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 18.02.2022 in favore di ed in ogni caso confermare la condanna di Controparte_1 Parte_1
corrente in Curno (BG), Via Ruffilli n. 2 (C.F./P.IVA in persona
[...] P.IVA_1
1 del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma ingiunta, o alla minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa. Competenze e spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del pagamento in favore di della somma di € 16.698,00 Controparte_1
oltre agli interessi e alle spese.
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: l'ingiunzione era stata chiesta da
[...]
quale cessionaria del preteso credito di per il pagamento Controparte_1 Parte_2 delle fatture n. 278 e 311 emesse da quest'ultima per lavori edili in tesi eseguiti in subappalto presso alcuni i suoi cantieri (via Mecenate a Milano e Eurospin a Corbetta); le due fatture erano state emesse da senza la previa fornitura di un computo metrico;
né la cedente né la Parte_2
cessionaria del preteso credito avevano dato prova della regolarità nel pagamento degli obblighi verso gli enti previdenziali tramite l'esibizione dei DURC;
pertanto, aveva legittimamente sospeso i pagamenti;
l'accettazione della cessione non escludeva l'onere per il cessionario di provare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Tanto esposto, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
E. i è costituita esponendo (in sintesi) che: il relativo al periodo Controparte_1 CP_2
di esecuzione dei lavori era stato già tramesso a mezzo mail in data 22/10/2019; le fatture si riferivano a lavori da remunerarsi a ore eseguiti in economia da presso i cantieri di Parte_2
in particolare, la fattura 278 si riferiva alle ore Parte_1
del mese di settembre 2019 e la fattura 311 alle ore del mese di ottobre 2019; dopo la ricezione delle fatture, l'opponente non aveva contestato il credito.
Tanto esposto, ha chiesto di confermare il decreto opposto.
A seguito di interruzione dichiarata per l'intervenuto decesso dell'originario difensore di parte opposta, il processo è stato ritualmente riassunto da parte opponente.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed espletata l'istruttoria con l'assunzione della prova per testimoni, all'esito dell'udienza dell'8/10/2024 tenuta con modalità
c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 10/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. È pacifico che, nel corso del giudizio, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà, l'opponente ha pagato la somma di € 21.505,35.
Il pagamento è stato espressamente dedotto dall'opponente nella comparsa conclusionale (con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la restituzione della somma di Euro 21.505,35, già
2 corrisposta a parte opposta da in forza della provvisoria esecuzione Parte_1
concessa al decreto ingiuntivo nelle more di questo giudizio) e non è stato contestato dall'opposta che, nella memoria di replica, ha anche riportato (pag. 1) quanto allegato da controparte in ordine al pagamento.
Al pagamento consegue di per sé la revoca in toto del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, il pagamento, pur se eseguito dopo la concessione della provvisoria esecutorietà, ha comunque l'effetto di estinguere il preteso credito, il che esclude in ogni caso la conferma del decreto.
Il merito dell'opposizione va comunque esaminato in funzione della decisione sulla domanda di restituzione proposta dall'opponente oltre che per la regolamentazione delle spese dell'opposizione.
La domanda restitutoria è ammissibile anche se espressamente formulata solo nell'ambito della comparsa conclusionale, trattandosi di pronuncia consequenziale alla richiesta di revoca del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa.
2. La conclusione tra di un contratto, Parte_1 Parte_2
inquadrabile nel subappalto, in forza del quale la prima ha affidato alla seconda alcune lavorazioni presso il cantiere di Milano, via Mecenate e presso il cantiere Eurospin di Corbetta non è in contestazione.
Con riferimento ai lavori di cui alle fatture azionate, l'opposta ha prodotto i prospetti (docc. 6
e 8) delle ore di lavoro prestate da sui cantieri in questione nei mesi di riferimento Parte_2
(settembre e ottobre 2019).
Tramite la prova testimoniale raccolta è stato accertato che i prospetti delle ore lavorate sono stati approvati dal legale rappresentate di rima Parte_1 dell'emissione da parte di delle fatture azionate. Parte_2
Nessuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente con riferimento all'importo base di € 22,00 all'ora.
Quindi, il diritto al corrispettivo risulta maturato.
La cessione da a el credito portato dalle fatture è pacifica Parte_2 Controparte_1
oltre che documentata.
3. ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., Parte_1
l'inadempimento di con riferimento alla mancata consegna della documentazione Parte_2
inerente alla regolarità contributiva dei propri dipendenti (c.d. . CP_2
In linea di principio, la mancata prova della regolarità contributiva da parte del subappaltatore può giustificare la formulazione da parte del subcommittente dell'eccezione di inadempimento
3 di cui all'art. 1460 c.c. ai fini della sospensione del pagamento del corrispettivo, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del subcommittente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276 (arg. ex Cass. 4079/2022).
Nella specie, l'obbligo di consegna del non è in contestazione e trova preciso riscontro CP_2 nell'allegazione di esso da parte della stessa contestualmente alla richiesta di Parte_2
pagamento della fattura 278 (doc. 1 del fascicolo dell'opposta).
Tuttavia, il DURC così consegnato non risulta idoneo a escludere la legittimità della sospensione del pagamento attuata dalla subcommittente in relazione alle fatture azionate.
Infatti, il DURC inviato da risulta valido sino all'1/11/2019. Parte_2
Quindi, ai fini del pagamento delle fatture 278 e 311 aventi scadenza rispettivamente in data
30/11/2019 e 30/12/2019, doveva essere prodotto un nuovo DURC con validità al tempo delle previste scadenze.
In mancanza, la sospensione dei pagamenti risulta giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Il fatto che l'eccezione non sia stata opposta dopo l'inoltro delle fatture o a seguito delle richieste stragiudiziali di pagamento non esclude la proponibilità di essa in giudizio.
Infatti, l'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto, non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento (Cass. 17214/2020).
Tuttavia, poiché il richiamato art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 limita temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente stabilendo un termine di due anni, con decorrenza iniziale dalla cessazione dell'appalto e per la solidarietà del committente per i crediti degli enti previdenziali può esser invocato il termine prescrizionale, fissato in cinque anni, va comunque verificato se, tra la data di cessazione del contratto di subappalto, siano decorsi tali termini senza la proposizione di richieste da parte dei lavoratori o degli enti eventualmente creditori (Cass. 1281/2024 in motivazione).
Nella specie, tenuto conto che il subappalto risulta eseguito sino all'ottobre 2019, i termini risultano orami decorsi e non risulta allegata la proposizione, neanche in via stragiudiziale, di richieste nei confronti di a parte dei dipendenti Parte_1
di Parte_2
Quindi, l'eccezione di inadempimento non è più attuale.
4 4. La ritenuta fondatezza dell'eccezione sino alla scadenza dei suddetti termini, scadenza sopravvenuta al pagamento eseguito in corso di causa, implica l'originaria illegittimità del decreto ingiuntivo stante l'inesigibilità del capitale alla data di emissione e la conseguente insussistenza del credito per gli interessi moratori e per le spese.
Ne segue che, in relazione al pagamento di € 21.505,35, è configurabile un indebito nei limiti dell'eccedenza rispetto al credito di € 16.698,00 che non ha prodotto interessi moratori essendo divenuto esigibile solo dopo il pagamento del maggior importo trattenuto dall'opposta.
Pertanto, in limitato accoglimento della domanda restitutoria proposta da Parte_1
a condannata al rimborso della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 4.807,35.
Non vi è domanda di interessi.
5. L'esito complessivo dell'opposizione, rispetto al quale è ravvisabile una reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 464/2022 del 18/2/2022;
- condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 ella somma di € 4.807,35, fermo per il resto il pagamento già eseguito da
[...]
n corso di causa;
Parte_1
- compensa per intero le spese dell'opposizione.
Così deciso in Bergamo in data 10/03/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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