Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2784 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI ELENA
BOLOGNA LOREDANA ) con il C.F._2 patrocinio dell'Avv. MICARELLI EMANUELA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: come da foglio depositato il 14 marzo 2025.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 21/12/2024 i coniugi esponevano che in data 3/8/2004 avevano contratto matrimonio in Bagheria;
che dall'unione era nato i figli , Per_1 e , quest'ultimo minorenne;
che con sentenza del Per_2 Per_3
23/6/2022 il Tribunale di Ferrara aveva definito il procedimento di separazione giudiziale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione davanti al Tribunale celebrata l'11/2/2025 i ricorrenti chiedevano un rinvio per una parziale modifica delle condizioni indicate in ricorso, modifica cui provvedevano con atto depositato il 14 marzo 2025. Indi la causa pagina 1 di 2
18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Le clausole con le quali i coniugi hanno convenuto per l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso il Per_3 padre, regolamentato il diritto di visita della madre, posto a carico di quest'ultima un contributo per il mantenimento del minore di Euro 200, determinato in Euro 400 il contributo a carico del padre per il mantenimento degli altri due figli (maggiorenni, ma non economicamente indipendenti) e suddiviso in parti eguali l'assegno unico universale e le spese straordinarie appaiono conformi all'interesse della prole e debbono pertanto essere fatte proprie dal Tribunale. L'ascolto del figlio minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Bagheria in data 3/8/2004 da e Parte_1
BOLOGNA LOREDANA e trascritto al numero 83 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Bagheria di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 18 marzo 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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