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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3059/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALLOTTA MICAELA CP_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALLOTTA CP_2 C.F._2
MICAELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi l'un
l'altra, con tempestività, ogni variazione di domicilio e/o residenza.
pagina 1 di 2 2) La casa familiare sita in Savignano s/P (MO), Via L. Rinaldi 1, int. 5, rimane assegnata alla sig.ra
che la conduce in locazione, così come gli arredi che la compongono;
mentre il sig. CP_2 si è già trasferito in Savignano s/P (MO), Via F.lli Cervi n. 166, presso la figlia . CP_1 Per_1
3) Per quanto occorrer possa, le parti si concedono sin da ora l'assenso per ottenere il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.
7) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico della sig.ra ”. CP_2
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato in [...], CP_1
AZ (ALBANIA) il 26/01/1966 e nata in GOSE, AZ (ALBANIA)il CP_2
11/02/1974 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAVIGNANO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019 -
Atto n. 30 - Parte II Serie C;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3059/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALLOTTA MICAELA CP_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALLOTTA CP_2 C.F._2
MICAELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi l'un
l'altra, con tempestività, ogni variazione di domicilio e/o residenza.
pagina 1 di 2 2) La casa familiare sita in Savignano s/P (MO), Via L. Rinaldi 1, int. 5, rimane assegnata alla sig.ra
che la conduce in locazione, così come gli arredi che la compongono;
mentre il sig. CP_2 si è già trasferito in Savignano s/P (MO), Via F.lli Cervi n. 166, presso la figlia . CP_1 Per_1
3) Per quanto occorrer possa, le parti si concedono sin da ora l'assenso per ottenere il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.
7) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico della sig.ra ”. CP_2
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato in [...], CP_1
AZ (ALBANIA) il 26/01/1966 e nata in GOSE, AZ (ALBANIA)il CP_2
11/02/1974 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAVIGNANO S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019 -
Atto n. 30 - Parte II Serie C;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 2 di 2