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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 328-2024 R.G.L., promossa da:
, in persona del suo Presidente del C.d.A. e legale CP_1
rappresentante p.t., Dr. , con sede legale in Merano Controparte_2
(BZ), v. Otto-Huber 64, c.f. e P. IVA , n. REA BZ-78177, P.IVA_1
t―rappresentata e difesa dall'avv. Peter LINSER del Email_1
foro di Bolzano, , con domicilio eletto presso lo studio C.F._1
di questi in Merano (BZ), v. Cassa di Risparmio, 11, giusta doc.
1 - procura speciale allegata al ricorso―nella sua qualità di cessionaria e titolare del pagina 1 di 9 credito di cui è causa (cfr. doc.
2 - atto di cessione del credito) (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di p.e.c. oppure al fax 0473446568). Email_2
ricorrente contro
nato in [...] il [...], Controparte_3
, residente in [...], v. Claudia Augusta 63 – C.F._2
interno 005.
Convenuto contumace
In punto: indennità giornaliera per inabilità temporanea percepita dall' CP_4
e dalla datrice di lavoro nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 e nel mese di gennaio 2023―ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.―risarcimento del danno patrimoniale emergente causato dal mancato adempimento da parte del debitore. causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
in accoglimento della domanda, così provvedere:
pagina 2 di 9 a. accertare e dichiarare che ( ) ha Controparte_3 C.F._2
intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo determinato con la (c.f. ) dal 19.07.21 al 31.07.22; Controparte_5 P.IVA_2
b. accertare e dichiarare che ( ) ha Controparte_3 C.F._2
intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la (c.f. ) dal 01.08.22 Controparte_5 P.IVA_2
al 21.02.23;
c. accertare e dichiarare che ( ) Controparte_3 C.F._2
nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 nonché nel mese di gennaio 2023 ha percepito indebitamente, dalla (c.f. CP_5
), gli importi (rubricati in busta paga come «infortunio ) P.IVA_2 CP_4
per un totale di € 11.785,13;
d. accertare e dichiarare che ( ), Controparte_3 C.F._2
per i motivi di cui in narrativa, è debitore nei confronti della ricorrente
[...]
(c.f. ) per € 4.037,19 e, conseguentemente condannare CP_1 P.IVA_1
il resistente al pagamento ad (c.f. ) dell'importo CP_1 P.IVA_1
di € 4.037,19 con interessi e rivalutazione al soddisfo;
e. accertare e dichiarare che la condotta stragiudiziale del resistente di cui in narrativa (cap. 1.6), ha determinato l'attività legale stragiudiziale, autonomamente rilevante, volta alla tutela del credito della ricorrente e pagina 3 di 9 pertanto condannare il resistente al risarcimento del danno emergente patrimoniale pari ad € 940,44―o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati dalle date delle fatture (doc.ti 22 e
23) al saldo;
f. condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.06.2024 conveniva in giudizio CP_1
ed esponeva al Tribunale che il convenuto aveva percepito Controparte_3
dalla propria datrice di lavoro in busta paga, per errore, CP_5
somme in più ed assolutamente non dovute per un totale di € 4.037,19.-; che tale credito era stato ceduto dalla alla ricorrente;
che l'atto di CP_5
cessione del credito era stato regolarmente notificato al resistente. Tanto premesso chiedeva la condanna, quale cessionaria del credito di cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite per un totale di € 4.037,19.- e la condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale emergente asseritamente subito.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 24.09.2024 il giudice verificata ritualità e tempestività della notifica del ricorso, nessuno essendosi costituito in giudizio, dichiarava la pagina 4 di 9 contumacia del convenuto. Il sig. compariva peraltro all'udienza e CP_3
riconosceva che la aveva sempre provveduto al pagamento delle CP_5
buste paga da agosto 2022 a gennaio 2023, mentre non gli constava che avesse corrisposto per i medesimi periodi l'indennità giornaliera per CP_4
inabilità temporanea assoluta. Il Giudice, ritenuto necessario assumere informazioni presso l' circa le somme corrisposte al lavoratore in CP_4
relazione all'infortunio occorso l'8.3.2022, ordinava all'Istituto di depositare documentazione al riguardo entro il 10.10.2024 e rinviava il processo al
23.10.2024.
All'udienza così fissata, il Giudice, vista la apparente non totale corrispondenza tra le somme erogate dall' e quelle corrisposte da CP_4 CP_5
per il periodo agosto 2022 – gennaio 2023 al lavoratore, fissava nuova
[...]
udienza per consentire a parte ricorrente di chiarire la questione. All'udienza del 13.11.2024 veniva sentita quale testimone la dott.ssa . Testimone_1
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 28.02.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 31.01.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Fatti pacifici / documentalmente provati.
Il sig. è stato dipendente della dal Controparte_3 Controparte_5
19.07.21 al 21.02.2023 (dapprima in forza di contratto a tempo determinato pagina 5 di 9 (19.07.21-31.01.22), successivamente prorogato, poi in forza di contratto a tempo indeterminato dal 01.08.22).
In data 20.04.2022 il sig. è stato vittima di un infortunio sul lavoro. CP_3
In relazione a tale infortunio l' ha corrisposto un primo acconto al CP_4
datore di lavoro (euro 5.226,48 data valuta 8.2.2023 per il periodo 24.04.2022
– 31.07.2022 ed ha poi successivamente corrisposto direttamente ad CP_3
i seguenti importi per indennità per inabilità temporanea assoluta:
[...]
euro 6.222,58 data valuta 14.02.2023 (per il periodo 1.8.2022 – 6.12.2022)
euro 4083,57 data valuta 6.3.2023 (per il periodo fino al 28.02.2023)
euro 1069,51 data valuta 27.03.2023 (per il periodo fino al 22.03.2023)
euro 1013,64 data valuta 20.04.2023 (per il periodo fino al 13.04.2023). ha erogato al lavoratore in infortunio i seguenti importi da agosto CP_5
2022 a gennaio 2023: agosto 2022 1.985,54.-; settembre 2022 1.921,49.-; ottobre 2022 1.985,53.-; novembre 2022 1.921,49.-; dicembre 2022 1.985,54.-; gennaio 2023 1.985,54.- per un totale di euro 11.785,13.-.
Al momento del licenziamento, avvedutasi di aver indebitamente corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, atteso che da agosto 2022 questi l'aveva percepita direttamente dall , CP_4 CP_5
aveva provveduto al recupero con la busta paga di febbraio 2023 di euro
[...]
1.985,84 e di euro 5.678,61.-.
pagina 6 di 9 La somma residua asseritamente corrisposta indebitamente da CP_5
ammonta ad euro 4.037,19.-.
Tale credito è stato oggetto di cessione da parte di con atto dd. CP_5
20.02.2024 ad e la cessione è stata notificata, ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 1264 c.c., al debitore ceduto il 22.02.24.
Merito
E' documentalmente provato che il convenuto ha percepito in relazione al periodo da agosto 2022 a gennaio 2023 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta sia direttamente dall' (importo netto) che dal CP_4
datore di lavoro (importo lordo). CP_5
Il datore di lavoro ha quindi corrisposto indebitamente l'importo lordo complessivo di euro 11.785,13.-. Parte di quanto corrisposto indebitamente è stato già compensato dal datore di lavoro in sede di busta paga di febbraio
2023 (rispettivamente euro 1.985,84 ed euro 5.678,61.-).
Residua un indebito di euro 4.037,19.-.
Essendo stato tale credito ceduto ad il convenuto verrà CP_1
condannato al pagamento di tale importo a favore della ricorrente.
Non troverà invece accoglimento l'ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle somme che imputa ad attività stragiudiziale per la redazione e notifica dell'atto di CP_1
cessione e per la redazione e invio della lettera monitoria: quanto all'attività stragiudiziale connessa alla cessione del credito, si rileva che si tratta di attività che non è possibile porre in diretto nesso causale con il debito (è stata una scelta autonoma di quella di cedere il credito anziché CP_5
pagina 7 di 9 procedere in proprio al recupero di quanto indebitamente corrisposto); mentre per quanto concerne le spese per l'attività stragiudiziale relativa alla redazione della lettera monitoria, si ritiene che siano assorbite nella liquidazione delle spese giudiziali.
Spese
Le spese liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata la semplicità delle questioni di diritto affrontate, seguono la regola della soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 328/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 19.06.2024 da contro CP_1 Controparte_3
così provvede: ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
accerta e dichiara che ) nei mesi di agosto, Controparte_3 C.F._2
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 nonché nel mese di gennaio
2023 ha percepito indebitamente, dalla (c.f. ), CP_5 P.IVA_2
gli importi (rubricati in busta paga come «infortunio ) per un totale di € CP_4
11.785,13;
accerta e dichiara pagina 8 di 9 che ( ) è debitore nei confronti Controparte_3 C.F._2
della ricorrente (c.f. ) per € 4.037,19 e, CP_1 P.IVA_1
conseguentemente condanna
a pagare ad (c.f. Controparte_3 CP_1 P.IVA_1
l'importo di € 4.037,19 con interessi dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_3
ricorrente che liquida in euro 1.313,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 328-2024 R.G.L., promossa da:
, in persona del suo Presidente del C.d.A. e legale CP_1
rappresentante p.t., Dr. , con sede legale in Merano Controparte_2
(BZ), v. Otto-Huber 64, c.f. e P. IVA , n. REA BZ-78177, P.IVA_1
t―rappresentata e difesa dall'avv. Peter LINSER del Email_1
foro di Bolzano, , con domicilio eletto presso lo studio C.F._1
di questi in Merano (BZ), v. Cassa di Risparmio, 11, giusta doc.
1 - procura speciale allegata al ricorso―nella sua qualità di cessionaria e titolare del pagina 1 di 9 credito di cui è causa (cfr. doc.
2 - atto di cessione del credito) (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di p.e.c. oppure al fax 0473446568). Email_2
ricorrente contro
nato in [...] il [...], Controparte_3
, residente in [...], v. Claudia Augusta 63 – C.F._2
interno 005.
Convenuto contumace
In punto: indennità giornaliera per inabilità temporanea percepita dall' CP_4
e dalla datrice di lavoro nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 e nel mese di gennaio 2023―ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.―risarcimento del danno patrimoniale emergente causato dal mancato adempimento da parte del debitore. causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
in accoglimento della domanda, così provvedere:
pagina 2 di 9 a. accertare e dichiarare che ( ) ha Controparte_3 C.F._2
intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo determinato con la (c.f. ) dal 19.07.21 al 31.07.22; Controparte_5 P.IVA_2
b. accertare e dichiarare che ( ) ha Controparte_3 C.F._2
intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la (c.f. ) dal 01.08.22 Controparte_5 P.IVA_2
al 21.02.23;
c. accertare e dichiarare che ( ) Controparte_3 C.F._2
nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 nonché nel mese di gennaio 2023 ha percepito indebitamente, dalla (c.f. CP_5
), gli importi (rubricati in busta paga come «infortunio ) P.IVA_2 CP_4
per un totale di € 11.785,13;
d. accertare e dichiarare che ( ), Controparte_3 C.F._2
per i motivi di cui in narrativa, è debitore nei confronti della ricorrente
[...]
(c.f. ) per € 4.037,19 e, conseguentemente condannare CP_1 P.IVA_1
il resistente al pagamento ad (c.f. ) dell'importo CP_1 P.IVA_1
di € 4.037,19 con interessi e rivalutazione al soddisfo;
e. accertare e dichiarare che la condotta stragiudiziale del resistente di cui in narrativa (cap. 1.6), ha determinato l'attività legale stragiudiziale, autonomamente rilevante, volta alla tutela del credito della ricorrente e pagina 3 di 9 pertanto condannare il resistente al risarcimento del danno emergente patrimoniale pari ad € 940,44―o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati dalle date delle fatture (doc.ti 22 e
23) al saldo;
f. condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.06.2024 conveniva in giudizio CP_1
ed esponeva al Tribunale che il convenuto aveva percepito Controparte_3
dalla propria datrice di lavoro in busta paga, per errore, CP_5
somme in più ed assolutamente non dovute per un totale di € 4.037,19.-; che tale credito era stato ceduto dalla alla ricorrente;
che l'atto di CP_5
cessione del credito era stato regolarmente notificato al resistente. Tanto premesso chiedeva la condanna, quale cessionaria del credito di cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite per un totale di € 4.037,19.- e la condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale emergente asseritamente subito.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 24.09.2024 il giudice verificata ritualità e tempestività della notifica del ricorso, nessuno essendosi costituito in giudizio, dichiarava la pagina 4 di 9 contumacia del convenuto. Il sig. compariva peraltro all'udienza e CP_3
riconosceva che la aveva sempre provveduto al pagamento delle CP_5
buste paga da agosto 2022 a gennaio 2023, mentre non gli constava che avesse corrisposto per i medesimi periodi l'indennità giornaliera per CP_4
inabilità temporanea assoluta. Il Giudice, ritenuto necessario assumere informazioni presso l' circa le somme corrisposte al lavoratore in CP_4
relazione all'infortunio occorso l'8.3.2022, ordinava all'Istituto di depositare documentazione al riguardo entro il 10.10.2024 e rinviava il processo al
23.10.2024.
All'udienza così fissata, il Giudice, vista la apparente non totale corrispondenza tra le somme erogate dall' e quelle corrisposte da CP_4 CP_5
per il periodo agosto 2022 – gennaio 2023 al lavoratore, fissava nuova
[...]
udienza per consentire a parte ricorrente di chiarire la questione. All'udienza del 13.11.2024 veniva sentita quale testimone la dott.ssa . Testimone_1
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 28.02.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 31.01.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Fatti pacifici / documentalmente provati.
Il sig. è stato dipendente della dal Controparte_3 Controparte_5
19.07.21 al 21.02.2023 (dapprima in forza di contratto a tempo determinato pagina 5 di 9 (19.07.21-31.01.22), successivamente prorogato, poi in forza di contratto a tempo indeterminato dal 01.08.22).
In data 20.04.2022 il sig. è stato vittima di un infortunio sul lavoro. CP_3
In relazione a tale infortunio l' ha corrisposto un primo acconto al CP_4
datore di lavoro (euro 5.226,48 data valuta 8.2.2023 per il periodo 24.04.2022
– 31.07.2022 ed ha poi successivamente corrisposto direttamente ad CP_3
i seguenti importi per indennità per inabilità temporanea assoluta:
[...]
euro 6.222,58 data valuta 14.02.2023 (per il periodo 1.8.2022 – 6.12.2022)
euro 4083,57 data valuta 6.3.2023 (per il periodo fino al 28.02.2023)
euro 1069,51 data valuta 27.03.2023 (per il periodo fino al 22.03.2023)
euro 1013,64 data valuta 20.04.2023 (per il periodo fino al 13.04.2023). ha erogato al lavoratore in infortunio i seguenti importi da agosto CP_5
2022 a gennaio 2023: agosto 2022 1.985,54.-; settembre 2022 1.921,49.-; ottobre 2022 1.985,53.-; novembre 2022 1.921,49.-; dicembre 2022 1.985,54.-; gennaio 2023 1.985,54.- per un totale di euro 11.785,13.-.
Al momento del licenziamento, avvedutasi di aver indebitamente corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, atteso che da agosto 2022 questi l'aveva percepita direttamente dall , CP_4 CP_5
aveva provveduto al recupero con la busta paga di febbraio 2023 di euro
[...]
1.985,84 e di euro 5.678,61.-.
pagina 6 di 9 La somma residua asseritamente corrisposta indebitamente da CP_5
ammonta ad euro 4.037,19.-.
Tale credito è stato oggetto di cessione da parte di con atto dd. CP_5
20.02.2024 ad e la cessione è stata notificata, ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 1264 c.c., al debitore ceduto il 22.02.24.
Merito
E' documentalmente provato che il convenuto ha percepito in relazione al periodo da agosto 2022 a gennaio 2023 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta sia direttamente dall' (importo netto) che dal CP_4
datore di lavoro (importo lordo). CP_5
Il datore di lavoro ha quindi corrisposto indebitamente l'importo lordo complessivo di euro 11.785,13.-. Parte di quanto corrisposto indebitamente è stato già compensato dal datore di lavoro in sede di busta paga di febbraio
2023 (rispettivamente euro 1.985,84 ed euro 5.678,61.-).
Residua un indebito di euro 4.037,19.-.
Essendo stato tale credito ceduto ad il convenuto verrà CP_1
condannato al pagamento di tale importo a favore della ricorrente.
Non troverà invece accoglimento l'ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle somme che imputa ad attività stragiudiziale per la redazione e notifica dell'atto di CP_1
cessione e per la redazione e invio della lettera monitoria: quanto all'attività stragiudiziale connessa alla cessione del credito, si rileva che si tratta di attività che non è possibile porre in diretto nesso causale con il debito (è stata una scelta autonoma di quella di cedere il credito anziché CP_5
pagina 7 di 9 procedere in proprio al recupero di quanto indebitamente corrisposto); mentre per quanto concerne le spese per l'attività stragiudiziale relativa alla redazione della lettera monitoria, si ritiene che siano assorbite nella liquidazione delle spese giudiziali.
Spese
Le spese liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata la semplicità delle questioni di diritto affrontate, seguono la regola della soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 328/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 19.06.2024 da contro CP_1 Controparte_3
così provvede: ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
accerta e dichiara che ) nei mesi di agosto, Controparte_3 C.F._2
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 nonché nel mese di gennaio
2023 ha percepito indebitamente, dalla (c.f. ), CP_5 P.IVA_2
gli importi (rubricati in busta paga come «infortunio ) per un totale di € CP_4
11.785,13;
accerta e dichiara pagina 8 di 9 che ( ) è debitore nei confronti Controparte_3 C.F._2
della ricorrente (c.f. ) per € 4.037,19 e, CP_1 P.IVA_1
conseguentemente condanna
a pagare ad (c.f. Controparte_3 CP_1 P.IVA_1
l'importo di € 4.037,19 con interessi dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_3
ricorrente che liquida in euro 1.313,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 9 di 9