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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7018 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3673/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO CC Consigliere Relatore Dott. GI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. CONTINISIO VITO Avv. Ciriello presente in sostituzione
Appellato/i
CP_2
Avv. TUCCINI RICCARDO presente
CP_3
Avv.
PA RO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO CC
ED d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO CC Presidente dott.ssa GI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliata Roma, Via Edoardo Controparte_1 C.F._1
D'Onofrio n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Vito Continisio (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Tagliamento Controparte_2 P.IVA_1
n.25, presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Tuccini (C.F. che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
RO PA;
APPELLATA CONTUMACE
E
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ER UN, Controparte_1 [...]
e la CP_3 Controparte_2
Esponeva l'allora attrice che: - verso le ore 9,00 dell' 11.3.2013 transitava in Roma, a piedi, sul marciapiede posto al margine della via di Torpignattara adiacente alla corsia avente senso di marcia da via Casilina a via Tuscolana allorquando, giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale posto in prossimità del civico 216, in corrispondenza dell'intersezione con via degli Angeli, dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli da entrambi i sensi di marcia, procedeva all'attraversamento sulle strisce pedonali ma, poiché l'attraversamento pedonale era completamente occupato da un autobus fermo e incolonnato con gli altri veicoli, a causa dell'intenso traffico, si vedeva costretta a proseguire l'attraversamento fuori dalle strisce;
- giunta ad oltre metà della carreggiata veniva investita dal motoveicolo Honda tg. CP62540 di proprietà di ER UN e condotto da il quale transitava su via di Tor Pignattara direzione via Tuscolana a CP_3 velocità sostenuta ed oltre la linea di mezzeria al fine di sorpassare i veicoli fermi e incolonnati nel traffico, finendo in terra e riportando lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di San Camillo per le cure necessarie;
- sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti di polizia di Roma Capitale, che provvedevano ad effettuare i rilievi e a redigere verbale di incidente stradale;
- la compagnia assicuratrice corrispondeva all'attrice la somma di € 6.800,00, ritenuta insufficiente a risarcire il danno e pertanto trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere.
Concludeva pertanto l'attrice per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patìti in conseguenza del sinistro, da liquidarsi nella misura di € 25.876,96 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, già tenuto conto dell'acconto versato.
Nessuno si costituiva per ER UN e che venivano dichiarati contumaci. CP_3
Si costituiva invece la assumendo la concorrente responsabilità dell'attrice Controparte_2 nell'occorso, per aver attraversato la strada fuori dalle apposite strisce pedonali, presenti a brevissima distanza dall'attraversamento, peraltro in condizioni climatiche avverse, stante la pioggia in atto, assumendo la congruità dell'importo versato all'attrice, stante l'esorbitanza della pretesa vantata e l'insussistenza di alcune voci indicate, assumendo di voler offrire banco judicis la ulteriore somma di
€ 5.000,00 e concludendo per l'accertamento di concorrente responsabilità delle parti nell'occorso e per la congruità di quanto già corrisposto e di quanto da corrispondere alla prima udienza.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22861/2018, pubblicata il 28.11.2018 così statuiva: “- condanna UN ER, e in solido fra loro al pagamento, in CP_3 Controparte_2 favore di e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 3.692,87 oltre interessi Controparte_1
3 come in motivazione;
- compensa le spese di lite e pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti convenute in solido.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, contrariis reiectis: a) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 22861 / 2018 resa in data 26.11.2018 dal Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Schillaci della XIII Sezione Civile all'esito del giudizio Rg n. 3575/2016, depositata in data 28.11.2018, mai notificata, accogliere integralmente tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado (per come modificate e/o precisate nella depositata Memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc ed al netto delle somme già percepite dalla odierna attrice appellante in virtù ed in esecuzione della sentenza di primo grado) che qui integralmente si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) ACCERTARE e DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
( , conducente del veicolo Honda tg CP62540 di proprietà della CP_3 C.F._4 sig.ra PA RO ( ) ed assicurato n persona C.F._5 Controparte_2 del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), nella causazione del sinistro per cui è causa così P.IVA_2 P.IVA_1 come meglio descritto nella premessa dell'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio, oltre che nella causazione di tutti i danni – così come meglio descritti, specificati e quantificati al paragrafo n. 10 della premessa del predetto atto - derivati alla sig.ra in conseguenza Controparte_1 ed a causa del suddetto sinistro e per l'effetto, 2) CONDANNARE il sig. CP_3
( , la sig.ra PA RO ( ) e la C.F._4 C.F._5 in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva , in solido tra di Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1 loro, al risarcimento, in favore della sig.ra di tutti i danni patrimoniali, fisici e Controparte_1 morali dalla stessa subiti - per le causali di cui alla premessa dell'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio ed ivi meglio descritti, specificati e quantificati al paragrafo n. 10 della stessa, nonché tenuto conto della somma di € 6.800,00 già corrisposta nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro de quo e della ulteriore somma di € 5.000,00 corrisposta all'udienza del 25.05.2016, - nella misura complessiva di € 20.876,96 ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo (in ogni caso, da intendersi ricompresa nello scaglione di valore con c.u. pari ad € 237,00). 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dovuti all'avvocato patrocinante, che se ne dichiara antistatario, determinati ai sensi della normativa vigente, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie
15%, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate in primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello. b) Con vittoria di spese
4 e compensi legali dovuti all'avvocato patrocinante determinati ai sensi della normativa vigente, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie 15%, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del predetto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_2 adita: - NEL MERITO Respingere i motivi di appello proposti dall'appellante in quanto inammissibili e/o infondati in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio.”
All'udienza del 27.11.2019 veniva dichiarata la contumacia di e di ER UN, CP_3 che non si sono costituiti nonostante rituale notificazione.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 30 minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza, nonché le dichiarazioni rese in giudizio dal testimone indotto e regolarmente escusso e dalla stessa attrice in sede di interpello, deve ritenersi provato che:
- parte attrice attraversò la via di Torpignattara tra le macchine ferme incolonnate per il traffico, fuori dalle strisce pedonali distanti circa una decina di metri dal punto dell'attraversamento (così il teste ); Testimone_1
- l'attrice è stata investita non appena iniziato l'attraversamento (così il teste;
Tes_1
- il motociclista si avvedeva del pedone e suonava il clacson per attirare la sua attenzione (teste
e la stessa attrice in sede di interpello); Tes_1
- il motociclista dopo l'urto con il pedone non è caduto, si è fermato poco più avanti ed è sceso (teste
. Tes_1
In sede di interpello, in particolare, l'attrice ha ammesso di essere “…scesa dal marciapiede, fuori dalle strisce pedonali…”, sia pure perché occupate da un autobus.
Ha altresì confermato di aver visto la moto che veniva verso di lei e che le suonava, ma di aver proseguito l'attraversamento perché pensava che il motociclista si sarebbe comunque fermato.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi che ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia dunque fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso: il motociclista, per avere tenuto una condotta di guida tale da non consentirgli di far fronte all'
5 attraversamento, sia pure irregolare, del pedone, quest'ultimo, per aver imprudentemente attraversato fuori dalle strisce pedonali presenti a breve distanza dal punto in cui fu effettuato
l'attraversamento.
Ciò posto, tenuto conto che deve escludersi che il motociclista tenesse una velocità di guida elevata, atteso che pacificamente egli non perse il controllo del mezzo dopo l'urto con il pedone, anzi si fermò regolarmente subito dopo, considerato che manca adeguata prova che egli procedesse contromano, atteso che il teste ha riferito che l'urto avvenne non appena l'attrice, che proveniva alla destra del motociclo, iniziò l'attraversamento, tenuto altresì conto della natura delle norme da ciascuno violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta
(considerato che è notorio che il mezzo a due ruote può frenare con minore efficacia, pur procedendo
a velocità moderata, se il fondo stradale è bagnato dalla pioggia), la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta al motociclista nella misura del 60% e al pedone nella misura del restante
40%. Ciò posto, in punto di quantum si osserva quanto segue.
Risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico
d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa di anni 68 all'epoca del fatto, Controparte_1 ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 10% di invalidità permanente;
-) 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate e prive di vizi logici, sono pienamente condivise da questo giudice. Pertanto, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patìto dal pedone va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per
l'anno in corso:
1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 14.865,18 attuali;
2) per il danno morale, tenuto conto delle modalità del fatto e delle sue conseguenze, € 4.000,00;
3) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, nella misura di :
-) per l'inabilità temporanea assoluta, € 3.246,00 attuali;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 1.623,00 attuali.
Per le spese mediche, come documentate e ritenute necessarie e congrue dal c.t.u., € 2.195,61, oltre
€ 366,00 per le spese di c.t.p..
6 Nessun ulteriore danno risulta provato.
In particolare non vi è prova alcuna che l'attrice abbia sostenuto le spese di assistenza legale stragiudiziale, indicate in € 1.500,00.
Spetta pertanto all'attrice l'importo complessivo di € 15.777,47 (pari al 60% di € 26.295,79, tenuto conto del grado di corresponsabilità nell'evento).
Risulta tuttavia in atti che nell'aprile 2014 la compagnia assicurativa convenuta ha corrisposto all'attrice l'importo di € 6.800,00 che aggiornato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), ammonta ad € 6.949,60 (€ 6.800,00 per coeff. Istat
1,022 relativo alla data del pagamento dell'acconto).
Inoltre, all'udienza del 25.5.2016 ha corrisposto l'importo di € 5.000,00, che aggiornato ad oggi ammonta ad € 5.135,00 (coeff. Istat 1.027).
Residua pertanto in favore dell'attrice l'importo attuale di € 3.692,87.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, tenuto conto che l'esiguità del credito lascia ritenere che la somma, se tempestivamente percepita, sarebbe stata utilizzata per
l'acquisto di beni di consumo e non per realizzarne un lucro finanziario.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo. Il notevolissimo divario fra petitum e decisum (a prescindere dalla somma offerta banco judicis) giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di
c.t.u., definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “in ordine all'an debeatur: erronea e/o illogica e/o ingiusta ascrizione di corresponsabilita' in capo alla parte attrice (nella misura del 40%) in conseguenza dell'erronea e/o illogica ricostruzione dei fatti oggetto di causa e/o comunque dell'erronea e/o illogica interpretazione delle risultanze probatorie.” L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui attribuisce erroneamente alla Sig.ra una CP_1 corresponsabilità nella causazione del sinistro pari al 40%, basandosi su una erronea ricostruzione dei fatti di causa e sulla non corretta valutazione delle prove orali. Conformemente a quanto dichiarato dal teste e dal contenuto del verbale di polizia, la attraversava fuori dalle strisce Tes_1 CP_1 pedonali poiché costretta dalla contingente situazione del traffico locale. Ne deriva che la sua condotta
è del tutto priva di qualsivoglia imperizia ed imprudenza e, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la danneggiata veniva investita non appena iniziato l'attraversamento ma a metà della carreggiata. La corretta ricostruzione dei fatti avrebbe senza dubbio condotto il giudice di prime cure a individuare il come unico responsabile del sinistro per via del suo comportamento CP_3 gravemente negligente. Quest'ultimo, infatti, conduceva il motoveicolo ad elevata velocità, effettuava un sorpasso in contromano e non riusciva ad evitare la danneggiata nonostante l'avesse vista. Si
7 evidenzia che, sul punto, l'appellato non ha fornito alcuna prova contraria. Alla luce di tali elementi, secondo tale prospettazione, non può attribuirsi alcun contributo causale all'evento dannoso nella condotta tenuta dalla la quale, si limitava ad attraversare la carreggiata di Via di CP_1
Torpignattara nel pieno rispetto delle regole del Codice della Strada, considerato che ha attraversato fuori dalle strisce pedonali costretta dalla presenza di traffico sulle strisce.
In linea generale va ricordato come l'art. 2054, comma 1, c.c., applicabile nell'ipotesi di investimento del pedone, pone una presunzione di colpa a carico del conducente il veicolo investitore. Va poi osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. n. 26873/2022); “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 9856/2022); “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. n. 20137/2023).
Nel caso di specie pacificamente vi è stato un investimento pedonale per cui opera la presunzione in questione e d'altronde il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del conducente l'autovettura.
L'appellante censura la ritenuta sua responsabilità concorrente, sostenendo innanzitutto che il giudice ha erroneamente ricostruito la dinamica dell'incidente.
In linea di fatto dal verbale della polizia municipale intervenuta dopo l'incidente (e dopo che il motociclo era stato rimosso) risulta che ha reso la seguente dichiarazione: “Transitavo Testimone_1 su via di Torpipignattara subito dopo l'incrocio con via degli Angeli (direzione via Casilina) quando nel mio senso contrario di marcia sopraggiungeva uno scooterone al di là della linea di mezzaria
8 superando le vetture ferme per traffico in corso, allo stesso tempo vedevo attraversare una signora anziana circa 10 m dalle strisce pedonali, il conducente delle due ruote si avvede della signora anche se era tra le macchine, a questo punto dà due colpetti di clacson pensando che la signora si accorgesse di lui, così non è stato e la ha investita in pieno”. Va inoltre dato atto che nel verbale si dà conto di come l'incidente si è verificato l'11.3.2013, intorno alle 9.00, su strada urbana ad una carreggiata a doppio senso di marcia, in un tratto rettilineo e in condizioni di traffico intenso con strada bagnata;
all'arrivo dell'autorità il mezzo era stato spostato e l'appellante era stata trasportata all'ospedale. Il ha dichiarato che il giorno in questione marciava a velocità moderata sulla CP_3 linea di mezzeria superando i veicoli fermi incolonnati per motivi di traffico e improvvisamente dai veicoli fermi sulla sua destra un pedone, che correva senza guardare, attraversava la carreggiata al di fuori dell'attraversamento pedonale.
Il giorno dopo è stata sentita l'appellante la quale ha dichiarato che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali (mentre la corsia verso via Tuscolana era completamente ferma), che ha attraversato subito dopo un autobus che occupava le strisce pedonali, che essendo la strada libera si è apprestata ad attraversare l'altra corsia.
In sede di interrogatorio formale l'appellante ha dichiarato: “…abito in Via degli Angeli, uscendo da casa sono giunta all'incrocio di Via Torpignattara;
il traffico sulla strada era tutto bloccato e poiché dovevo attraversare sono scesa dal marciapiede, fuori dalle strisce pedonali perché occupate da un autobus. Scesa dal marciapiede mi sono portata dietro l'autobus, ho guardato a destra e a sinistra ed ho notato una moto che veniva verso di me procedendo però oltre la linea di mezzeria. Il motociclista mi ha suonato, ho pensato che si sarebbe fermato e pertanto ho continuato
l'attraversamento e dopo pochi passi sono stata investita… ”. sentito quale teste ha dichiarato (per quanto di interesse): “ho visto la signora che Testimone_1 attraversava la via di Torpignattara tra le macchine ferme incolonnate per il traffico. Io mi trovavo alla guida del mio veicolo;
dopo il fatto ci siamo accorti che le strisce pedonali distavano dal punto dell'attraversamento una decina di metri e l'attraversamento è avvenuto poco prima dell'intersezione con Via degli Angeli”, sul cap 3 (Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo n. 2, i veicoli in transito sulla corsia della Via Di Tor Pignattara avente senso di marcia “da Via Casilina a Via Tuscolana” si trovavano fermi, incolonnati tra di loro, a causa dell'intenso traffico ivi presente”) ha dichiarato “Sì è vero, confermo al circostanza”; “…le vetture erano tutte ferme quindi sicuramente coprivano anche le strisce pedonali e la signora attraversava passando tra le macchine ferme a zig zag…”; “non appena iniziato l'attraversamento la signora è stata investita dal motociclista il quale, mentre transitava in direzione Tuscolana, ma oltrepassando di poco la linea di mezzeria, si avvedeva della presenza della signora perché le suonava con il clacson
9 e poi procedeva e a quel punto è stata investita perché nessuno dei due si è fermato”.
Ciò premesso, innanzitutto va evidenziato come le dichiarazioni della parte hanno valore probatorio nei limiti in cui attengono a fatti sfavorevoli alla parte e quindi hanno valore confessorio. Il che porta ad escludere che – al di là della dichiarazione di fatti sfavorevoli – la dinamica dell'incidente possa essere ricostruita (anche) sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte.
Non è in discussione la condotta colposa del motociclista, che peraltro, dopo essersi avveduto della presenza del pedone, si è limitato a suonare il clacson procedendo avanti e quindi non consentendo l'attraversamento del pedone.
Per quanto attiene alla velocità del motociclista, condivisibilmente il giudice di primo grado ha evidenziato come non vi sono elementi per ritenere una velocità elevata. Al contrario, il fatto che il conducente non ha perso il controllo dopo l'impatto ma anzi si è fermato (tanto più considerata la strada bagnata) e che il veicolo non ha riportato danni (come accertato dal rapporto) portano a ritenere che lo stesso non andava a velocità elevata. Sul punto il teste nulla ha riferito. Dalla Tes_1 circostanza che il teste in relazione al cap. 8 in cui era indicata la velocità sostenuta del Tes_1 veicolo abbia dichiarato “ho già risposto” non si può desumere che il teste abbia riferito della velocità del veicolo, sul quale nulla ha dichiarato.
Circa il fatto che il motociclista era contromano al momento dell'urto, gli elementi acquisiti non consentono, come ritenuto da parte del giudice di primo grado, di ritenerlo provato, atteso che il teste ha dichiarato “confermo che non appena iniziato l'attraversamento la signora è stata Tes_1 investita dal motociclista”. Se il teste ha dichiarato che il veicolo era di poco oltre la linea di mezzeria, ciò lo ha riferito in relazione al momento in cui ha avvistato il pedone e comunque non appare in linea con il fatto che ha nel contempo dichiarato che l'investimento è avvenuto appena iniziato l'attraversamento (e non nella in prossimità della mezzeria). Inoltre la stessa appellante in sede di interrogatorio formale ha dichiarato “ho iniziato l'attraversamento e dopo pochi passi sono stata investita”; il che porta piuttosto ad escludere che il motociclo fosse contromano (dovendo essere completamente nell'altra corsia a fronte di un traffico intenso). Né tale elemento può essere desunto dalla dichiarazione del che si è limitato a riferire che stava procedendo sulla linea di mezzeria CP_3
(e non oltre).
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto una sua colpa concorrente, atteso che la stessa attraversava oltre le strisce pedonali in quanto occupate dal traffico.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Pacificamente l'appellante stava procedendo al di fuori delle strisce, che erano a circa 10 m, in violazione all'art. 190 cds (a tenore del quale, al comma 2, “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi
10 non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”). Il fatto che vi fosse traffico intenso e che le strisce fossero occupate da mezzi in transito non vale ad escludere la violazione della citata disposizione, atteso che si trattava di mezzi che solo momentaneamente non consentivano il passaggio – il teste ha riferito di un Tes_1 intenso traffico e di mezzi che occupavano le strisce pedonali), con la conseguenza che il pedone doveva attendere il loro passaggio e quindi passare sulle strisce come previsto dal codice della strada.
Ulteriormente, sotto il profilo della condotta colposa rileva il fatto che l'appellante ha dichiarato “ho notato una moto che veniva verso di me procedendo però oltre la linea di mezzeria. Il motociclista mi ha suonato, ho pensato che si sarebbe fermato e pertanto ho continuato l'attraversamento e dopo pochi passi sono stata investita…”, affermando quindi (con dichiarazione di valore confessorio) di aver visto la moto e di aver sentito il clacson. Nonostante ciò l'appellante, che stava procedendo in modo irregolare fuori dalle strisce, non si è fermata ma ha proseguito.
Pertanto del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto una responsabilità colposa dell'appellante. Né per escludere tale responsabilità rileva il fatto che l'incidente sia avvenuto poco dopo che l'appellante aveva iniziato l'attraversamento ovvero più avanti, in corrispondenza della mezzaria. Al di là del fatto che, per quanto sopra osservato gli elementi non paiono univoci in ordine al punto d'urto e la polizia è intervenuta dopo i fatti, in ogni caso si tratta di un profilo che non esclude la responsabilità concorrente dell'appellante che ha attraversato fuori dalle strisce e non si è fermata nonostante avesse visto il motociclista.
In definitiva quindi il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “In ordine al quantum debeatur: erronea applicazione delle tabelle del danno non patrimoniale del tribunale di Roma in luogo di quelle del tribunale di Milano per la quantificazione dei danni patiti dall'attrice.”. L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui quest'ultima utilizza le tabelle di Roma anziché quelle di Milano nonostante l'espressa richiesta di farne uso, con conseguente ingiusta riduzione della somma da corrispondere per i pregiudizi subiti. Erroneamente poi non è stata riconosciuta una ulteriore somma di € 1.500,00 a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio stragiudiziale espletata, in suo favore, dallo studio Soluzione Infortunistica Srl nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C., la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata ed impone lo svolgimento di un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha ribadito la preminenza "para-normativa" delle tabelle
11 milanesi. E' noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
– al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto
a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano senza alcuna motivazione in relazione al caso di specie.
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e quindi della relativa presumibile sofferenza.
12 La sentenza di primo grado ha riconosciuto (alla luce della CTU espletata) il 10% di invalidità permanente;
30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%.
Pertanto applicando le tabelle di Milano si perviene alla seguente somma a titolo di danno non patrimoniale:
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Danno biologico risarcibile € 17.372,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 21.889,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 27.064,00
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta complessivamente all'attualità ad € 27.064,61, oltre spese mediche per € 2.195,61 e oltre € 366,00 per CTP, per complessivamente € 29.626,22.
Per quanto attiene poi alla censura relativa al mancato riconoscimento della spesa di assistenza legale stragiudiziale per € 1.500,00, ritenuta non provata dal giudice di primo grado, la stessa è inammissibile ex art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante si limita a riproporre tale richiesta richiamando gli atti di primo grado senza in alcun modo confrontarsi e censurare la sentenza di primo grado.
Pertanto, quantificato il danno all'attualità in € 29.626,22, tenuto conto della quota di responsabilità dell'appellata, il danno ammonta all'attualità ad € 17.775,73.
Da tale somma vanno detratte le somme corrisposte all'appellante nell'aprile 2014 per € 6.800,00 e all'udienza del 25.5.2016 per € 5.000,00, somme che per uniformità di calcolo vanno aggiornate all'attualità e sono pari a € 8.221,20 e ad € 6.080,00, il tutto per complessivamente € 14.301,20.
Ne consegue all'attualità la somma dovuta è pari a € 3474,53.
Considerato che è stata riconosciuta in sentenza una somma pari a € 3.692,87, superiore a quella determinata applicando le tabelle di Milano, il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “erronea e/o illogica statuizione di
13 integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa - in violazione degli artt. 91 e 92 del cpc - in luogo di una statuizione di condanna delle parti soccombenti a rifondere, integralmente o parzialmente, le spese di lite in favore dell'attrice.” L'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese. Secondo tale prospettazione, vista la parziale vittoria dell'attrice in primo grado, si sarebbe dovuto procedere alla refusione delle spese in favore della stessa eventualmente concedendo una compensazione parziale.
Inoltre, si rileva che la condotta di la quale, presentava una proposta di definizione Controparte_2 bonaria solo una volta intervenuta la notifica dell'atto di citazione, lungi dall'essere animata dal ristorare la danneggiata era esclusivamente rivolta all'ottenimento della refusione delle spese.
In diritto va ricordato come secondo l'insegnamento delle SU della S.C. “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass. SU n. 32061/2022).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha motivato la compensazione delle spese nel notevolissimo divario tra il petitum e il decisum (a prescindere quindi dalla somma offerta banco judicis).
Innanzitutto l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha applicato correttamente la regola della soccombenza non tiene conto del fatto che il giudice ha compensato le spese non sulla base della reciproca soccombenza, ma in considerazione del significativo divario tra quanto chiesto e quanto ottenuto.
Il rilievo secondo cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che la compagnia di assicurazione solo alla prima udienza ha offerto l'ulteriore somma di € 5.000,00, non considera che il giudice ha ritenuto tale divario a prescindere dalla somma offerta banco judicis, e quindi valutando nel decisum anche tale somma (pari a € 5.000) oltre quella riconosciuta in sentenza (di € 3.692,87).
Ne consegue che prive di pregio sono le considerazioni relative alla condotta della Compagnia di offerta nel corso del giudizio, avendo come appena rilevato il giudice fatto la valutazione a prescindere dall'offerta di tale somma. E in ogni caso nella valutazione complessiva non può non rilavare una offerta effettuata alla prima udienza.
In definitiva anche questo motivo d'appello è infondato.
14 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000,00, Tabella XII, scaglione terzo, valori nei minimi, stante la semplicità delle questioni trattate).
Nulla nei confronti delle parti contumaci.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 22861/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida Controparte_1 Controparte_2 in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 25.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI RO TO CC
15
Sezione VI civile
R.G. 3673/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO CC Consigliere Relatore Dott. GI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. CONTINISIO VITO Avv. Ciriello presente in sostituzione
Appellato/i
CP_2
Avv. TUCCINI RICCARDO presente
CP_3
Avv.
PA RO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO CC
ED d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO CC Presidente dott.ssa GI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliata Roma, Via Edoardo Controparte_1 C.F._1
D'Onofrio n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Vito Continisio (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Tagliamento Controparte_2 P.IVA_1
n.25, presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Tuccini (C.F. che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
RO PA;
APPELLATA CONTUMACE
E
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ER UN, Controparte_1 [...]
e la CP_3 Controparte_2
Esponeva l'allora attrice che: - verso le ore 9,00 dell' 11.3.2013 transitava in Roma, a piedi, sul marciapiede posto al margine della via di Torpignattara adiacente alla corsia avente senso di marcia da via Casilina a via Tuscolana allorquando, giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale posto in prossimità del civico 216, in corrispondenza dell'intersezione con via degli Angeli, dopo essersi accertata che non sopraggiungessero veicoli da entrambi i sensi di marcia, procedeva all'attraversamento sulle strisce pedonali ma, poiché l'attraversamento pedonale era completamente occupato da un autobus fermo e incolonnato con gli altri veicoli, a causa dell'intenso traffico, si vedeva costretta a proseguire l'attraversamento fuori dalle strisce;
- giunta ad oltre metà della carreggiata veniva investita dal motoveicolo Honda tg. CP62540 di proprietà di ER UN e condotto da il quale transitava su via di Tor Pignattara direzione via Tuscolana a CP_3 velocità sostenuta ed oltre la linea di mezzeria al fine di sorpassare i veicoli fermi e incolonnati nel traffico, finendo in terra e riportando lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di San Camillo per le cure necessarie;
- sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti di polizia di Roma Capitale, che provvedevano ad effettuare i rilievi e a redigere verbale di incidente stradale;
- la compagnia assicuratrice corrispondeva all'attrice la somma di € 6.800,00, ritenuta insufficiente a risarcire il danno e pertanto trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere.
Concludeva pertanto l'attrice per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patìti in conseguenza del sinistro, da liquidarsi nella misura di € 25.876,96 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, già tenuto conto dell'acconto versato.
Nessuno si costituiva per ER UN e che venivano dichiarati contumaci. CP_3
Si costituiva invece la assumendo la concorrente responsabilità dell'attrice Controparte_2 nell'occorso, per aver attraversato la strada fuori dalle apposite strisce pedonali, presenti a brevissima distanza dall'attraversamento, peraltro in condizioni climatiche avverse, stante la pioggia in atto, assumendo la congruità dell'importo versato all'attrice, stante l'esorbitanza della pretesa vantata e l'insussistenza di alcune voci indicate, assumendo di voler offrire banco judicis la ulteriore somma di
€ 5.000,00 e concludendo per l'accertamento di concorrente responsabilità delle parti nell'occorso e per la congruità di quanto già corrisposto e di quanto da corrispondere alla prima udienza.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22861/2018, pubblicata il 28.11.2018 così statuiva: “- condanna UN ER, e in solido fra loro al pagamento, in CP_3 Controparte_2 favore di e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 3.692,87 oltre interessi Controparte_1
3 come in motivazione;
- compensa le spese di lite e pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti convenute in solido.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, contrariis reiectis: a) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 22861 / 2018 resa in data 26.11.2018 dal Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Schillaci della XIII Sezione Civile all'esito del giudizio Rg n. 3575/2016, depositata in data 28.11.2018, mai notificata, accogliere integralmente tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado (per come modificate e/o precisate nella depositata Memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc ed al netto delle somme già percepite dalla odierna attrice appellante in virtù ed in esecuzione della sentenza di primo grado) che qui integralmente si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) ACCERTARE e DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
( , conducente del veicolo Honda tg CP62540 di proprietà della CP_3 C.F._4 sig.ra PA RO ( ) ed assicurato n persona C.F._5 Controparte_2 del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), nella causazione del sinistro per cui è causa così P.IVA_2 P.IVA_1 come meglio descritto nella premessa dell'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio, oltre che nella causazione di tutti i danni – così come meglio descritti, specificati e quantificati al paragrafo n. 10 della premessa del predetto atto - derivati alla sig.ra in conseguenza Controparte_1 ed a causa del suddetto sinistro e per l'effetto, 2) CONDANNARE il sig. CP_3
( , la sig.ra PA RO ( ) e la C.F._4 C.F._5 in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva , in solido tra di Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1 loro, al risarcimento, in favore della sig.ra di tutti i danni patrimoniali, fisici e Controparte_1 morali dalla stessa subiti - per le causali di cui alla premessa dell'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio ed ivi meglio descritti, specificati e quantificati al paragrafo n. 10 della stessa, nonché tenuto conto della somma di € 6.800,00 già corrisposta nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro de quo e della ulteriore somma di € 5.000,00 corrisposta all'udienza del 25.05.2016, - nella misura complessiva di € 20.876,96 ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo (in ogni caso, da intendersi ricompresa nello scaglione di valore con c.u. pari ad € 237,00). 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dovuti all'avvocato patrocinante, che se ne dichiara antistatario, determinati ai sensi della normativa vigente, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie
15%, e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate in primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello. b) Con vittoria di spese
4 e compensi legali dovuti all'avvocato patrocinante determinati ai sensi della normativa vigente, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie 15%, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del predetto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_2 adita: - NEL MERITO Respingere i motivi di appello proposti dall'appellante in quanto inammissibili e/o infondati in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio.”
All'udienza del 27.11.2019 veniva dichiarata la contumacia di e di ER UN, CP_3 che non si sono costituiti nonostante rituale notificazione.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 30 minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza, nonché le dichiarazioni rese in giudizio dal testimone indotto e regolarmente escusso e dalla stessa attrice in sede di interpello, deve ritenersi provato che:
- parte attrice attraversò la via di Torpignattara tra le macchine ferme incolonnate per il traffico, fuori dalle strisce pedonali distanti circa una decina di metri dal punto dell'attraversamento (così il teste ); Testimone_1
- l'attrice è stata investita non appena iniziato l'attraversamento (così il teste;
Tes_1
- il motociclista si avvedeva del pedone e suonava il clacson per attirare la sua attenzione (teste
e la stessa attrice in sede di interpello); Tes_1
- il motociclista dopo l'urto con il pedone non è caduto, si è fermato poco più avanti ed è sceso (teste
. Tes_1
In sede di interpello, in particolare, l'attrice ha ammesso di essere “…scesa dal marciapiede, fuori dalle strisce pedonali…”, sia pure perché occupate da un autobus.
Ha altresì confermato di aver visto la moto che veniva verso di lei e che le suonava, ma di aver proseguito l'attraversamento perché pensava che il motociclista si sarebbe comunque fermato.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi che ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia dunque fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso: il motociclista, per avere tenuto una condotta di guida tale da non consentirgli di far fronte all'
5 attraversamento, sia pure irregolare, del pedone, quest'ultimo, per aver imprudentemente attraversato fuori dalle strisce pedonali presenti a breve distanza dal punto in cui fu effettuato
l'attraversamento.
Ciò posto, tenuto conto che deve escludersi che il motociclista tenesse una velocità di guida elevata, atteso che pacificamente egli non perse il controllo del mezzo dopo l'urto con il pedone, anzi si fermò regolarmente subito dopo, considerato che manca adeguata prova che egli procedesse contromano, atteso che il teste ha riferito che l'urto avvenne non appena l'attrice, che proveniva alla destra del motociclo, iniziò l'attraversamento, tenuto altresì conto della natura delle norme da ciascuno violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta
(considerato che è notorio che il mezzo a due ruote può frenare con minore efficacia, pur procedendo
a velocità moderata, se il fondo stradale è bagnato dalla pioggia), la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta al motociclista nella misura del 60% e al pedone nella misura del restante
40%. Ciò posto, in punto di quantum si osserva quanto segue.
Risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico
d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa di anni 68 all'epoca del fatto, Controparte_1 ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 10% di invalidità permanente;
-) 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate e prive di vizi logici, sono pienamente condivise da questo giudice. Pertanto, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patìto dal pedone va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per
l'anno in corso:
1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 14.865,18 attuali;
2) per il danno morale, tenuto conto delle modalità del fatto e delle sue conseguenze, € 4.000,00;
3) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, nella misura di :
-) per l'inabilità temporanea assoluta, € 3.246,00 attuali;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 1.623,00 attuali.
Per le spese mediche, come documentate e ritenute necessarie e congrue dal c.t.u., € 2.195,61, oltre
€ 366,00 per le spese di c.t.p..
6 Nessun ulteriore danno risulta provato.
In particolare non vi è prova alcuna che l'attrice abbia sostenuto le spese di assistenza legale stragiudiziale, indicate in € 1.500,00.
Spetta pertanto all'attrice l'importo complessivo di € 15.777,47 (pari al 60% di € 26.295,79, tenuto conto del grado di corresponsabilità nell'evento).
Risulta tuttavia in atti che nell'aprile 2014 la compagnia assicurativa convenuta ha corrisposto all'attrice l'importo di € 6.800,00 che aggiornato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), ammonta ad € 6.949,60 (€ 6.800,00 per coeff. Istat
1,022 relativo alla data del pagamento dell'acconto).
Inoltre, all'udienza del 25.5.2016 ha corrisposto l'importo di € 5.000,00, che aggiornato ad oggi ammonta ad € 5.135,00 (coeff. Istat 1.027).
Residua pertanto in favore dell'attrice l'importo attuale di € 3.692,87.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, tenuto conto che l'esiguità del credito lascia ritenere che la somma, se tempestivamente percepita, sarebbe stata utilizzata per
l'acquisto di beni di consumo e non per realizzarne un lucro finanziario.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo. Il notevolissimo divario fra petitum e decisum (a prescindere dalla somma offerta banco judicis) giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di
c.t.u., definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “in ordine all'an debeatur: erronea e/o illogica e/o ingiusta ascrizione di corresponsabilita' in capo alla parte attrice (nella misura del 40%) in conseguenza dell'erronea e/o illogica ricostruzione dei fatti oggetto di causa e/o comunque dell'erronea e/o illogica interpretazione delle risultanze probatorie.” L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui attribuisce erroneamente alla Sig.ra una CP_1 corresponsabilità nella causazione del sinistro pari al 40%, basandosi su una erronea ricostruzione dei fatti di causa e sulla non corretta valutazione delle prove orali. Conformemente a quanto dichiarato dal teste e dal contenuto del verbale di polizia, la attraversava fuori dalle strisce Tes_1 CP_1 pedonali poiché costretta dalla contingente situazione del traffico locale. Ne deriva che la sua condotta
è del tutto priva di qualsivoglia imperizia ed imprudenza e, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la danneggiata veniva investita non appena iniziato l'attraversamento ma a metà della carreggiata. La corretta ricostruzione dei fatti avrebbe senza dubbio condotto il giudice di prime cure a individuare il come unico responsabile del sinistro per via del suo comportamento CP_3 gravemente negligente. Quest'ultimo, infatti, conduceva il motoveicolo ad elevata velocità, effettuava un sorpasso in contromano e non riusciva ad evitare la danneggiata nonostante l'avesse vista. Si
7 evidenzia che, sul punto, l'appellato non ha fornito alcuna prova contraria. Alla luce di tali elementi, secondo tale prospettazione, non può attribuirsi alcun contributo causale all'evento dannoso nella condotta tenuta dalla la quale, si limitava ad attraversare la carreggiata di Via di CP_1
Torpignattara nel pieno rispetto delle regole del Codice della Strada, considerato che ha attraversato fuori dalle strisce pedonali costretta dalla presenza di traffico sulle strisce.
In linea generale va ricordato come l'art. 2054, comma 1, c.c., applicabile nell'ipotesi di investimento del pedone, pone una presunzione di colpa a carico del conducente il veicolo investitore. Va poi osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. n. 26873/2022); “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 9856/2022); “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. n. 20137/2023).
Nel caso di specie pacificamente vi è stato un investimento pedonale per cui opera la presunzione in questione e d'altronde il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del conducente l'autovettura.
L'appellante censura la ritenuta sua responsabilità concorrente, sostenendo innanzitutto che il giudice ha erroneamente ricostruito la dinamica dell'incidente.
In linea di fatto dal verbale della polizia municipale intervenuta dopo l'incidente (e dopo che il motociclo era stato rimosso) risulta che ha reso la seguente dichiarazione: “Transitavo Testimone_1 su via di Torpipignattara subito dopo l'incrocio con via degli Angeli (direzione via Casilina) quando nel mio senso contrario di marcia sopraggiungeva uno scooterone al di là della linea di mezzaria
8 superando le vetture ferme per traffico in corso, allo stesso tempo vedevo attraversare una signora anziana circa 10 m dalle strisce pedonali, il conducente delle due ruote si avvede della signora anche se era tra le macchine, a questo punto dà due colpetti di clacson pensando che la signora si accorgesse di lui, così non è stato e la ha investita in pieno”. Va inoltre dato atto che nel verbale si dà conto di come l'incidente si è verificato l'11.3.2013, intorno alle 9.00, su strada urbana ad una carreggiata a doppio senso di marcia, in un tratto rettilineo e in condizioni di traffico intenso con strada bagnata;
all'arrivo dell'autorità il mezzo era stato spostato e l'appellante era stata trasportata all'ospedale. Il ha dichiarato che il giorno in questione marciava a velocità moderata sulla CP_3 linea di mezzeria superando i veicoli fermi incolonnati per motivi di traffico e improvvisamente dai veicoli fermi sulla sua destra un pedone, che correva senza guardare, attraversava la carreggiata al di fuori dell'attraversamento pedonale.
Il giorno dopo è stata sentita l'appellante la quale ha dichiarato che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali (mentre la corsia verso via Tuscolana era completamente ferma), che ha attraversato subito dopo un autobus che occupava le strisce pedonali, che essendo la strada libera si è apprestata ad attraversare l'altra corsia.
In sede di interrogatorio formale l'appellante ha dichiarato: “…abito in Via degli Angeli, uscendo da casa sono giunta all'incrocio di Via Torpignattara;
il traffico sulla strada era tutto bloccato e poiché dovevo attraversare sono scesa dal marciapiede, fuori dalle strisce pedonali perché occupate da un autobus. Scesa dal marciapiede mi sono portata dietro l'autobus, ho guardato a destra e a sinistra ed ho notato una moto che veniva verso di me procedendo però oltre la linea di mezzeria. Il motociclista mi ha suonato, ho pensato che si sarebbe fermato e pertanto ho continuato
l'attraversamento e dopo pochi passi sono stata investita… ”. sentito quale teste ha dichiarato (per quanto di interesse): “ho visto la signora che Testimone_1 attraversava la via di Torpignattara tra le macchine ferme incolonnate per il traffico. Io mi trovavo alla guida del mio veicolo;
dopo il fatto ci siamo accorti che le strisce pedonali distavano dal punto dell'attraversamento una decina di metri e l'attraversamento è avvenuto poco prima dell'intersezione con Via degli Angeli”, sul cap 3 (Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo n. 2, i veicoli in transito sulla corsia della Via Di Tor Pignattara avente senso di marcia “da Via Casilina a Via Tuscolana” si trovavano fermi, incolonnati tra di loro, a causa dell'intenso traffico ivi presente”) ha dichiarato “Sì è vero, confermo al circostanza”; “…le vetture erano tutte ferme quindi sicuramente coprivano anche le strisce pedonali e la signora attraversava passando tra le macchine ferme a zig zag…”; “non appena iniziato l'attraversamento la signora è stata investita dal motociclista il quale, mentre transitava in direzione Tuscolana, ma oltrepassando di poco la linea di mezzeria, si avvedeva della presenza della signora perché le suonava con il clacson
9 e poi procedeva e a quel punto è stata investita perché nessuno dei due si è fermato”.
Ciò premesso, innanzitutto va evidenziato come le dichiarazioni della parte hanno valore probatorio nei limiti in cui attengono a fatti sfavorevoli alla parte e quindi hanno valore confessorio. Il che porta ad escludere che – al di là della dichiarazione di fatti sfavorevoli – la dinamica dell'incidente possa essere ricostruita (anche) sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte.
Non è in discussione la condotta colposa del motociclista, che peraltro, dopo essersi avveduto della presenza del pedone, si è limitato a suonare il clacson procedendo avanti e quindi non consentendo l'attraversamento del pedone.
Per quanto attiene alla velocità del motociclista, condivisibilmente il giudice di primo grado ha evidenziato come non vi sono elementi per ritenere una velocità elevata. Al contrario, il fatto che il conducente non ha perso il controllo dopo l'impatto ma anzi si è fermato (tanto più considerata la strada bagnata) e che il veicolo non ha riportato danni (come accertato dal rapporto) portano a ritenere che lo stesso non andava a velocità elevata. Sul punto il teste nulla ha riferito. Dalla Tes_1 circostanza che il teste in relazione al cap. 8 in cui era indicata la velocità sostenuta del Tes_1 veicolo abbia dichiarato “ho già risposto” non si può desumere che il teste abbia riferito della velocità del veicolo, sul quale nulla ha dichiarato.
Circa il fatto che il motociclista era contromano al momento dell'urto, gli elementi acquisiti non consentono, come ritenuto da parte del giudice di primo grado, di ritenerlo provato, atteso che il teste ha dichiarato “confermo che non appena iniziato l'attraversamento la signora è stata Tes_1 investita dal motociclista”. Se il teste ha dichiarato che il veicolo era di poco oltre la linea di mezzeria, ciò lo ha riferito in relazione al momento in cui ha avvistato il pedone e comunque non appare in linea con il fatto che ha nel contempo dichiarato che l'investimento è avvenuto appena iniziato l'attraversamento (e non nella in prossimità della mezzeria). Inoltre la stessa appellante in sede di interrogatorio formale ha dichiarato “ho iniziato l'attraversamento e dopo pochi passi sono stata investita”; il che porta piuttosto ad escludere che il motociclo fosse contromano (dovendo essere completamente nell'altra corsia a fronte di un traffico intenso). Né tale elemento può essere desunto dalla dichiarazione del che si è limitato a riferire che stava procedendo sulla linea di mezzeria CP_3
(e non oltre).
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto una sua colpa concorrente, atteso che la stessa attraversava oltre le strisce pedonali in quanto occupate dal traffico.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Pacificamente l'appellante stava procedendo al di fuori delle strisce, che erano a circa 10 m, in violazione all'art. 190 cds (a tenore del quale, al comma 2, “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi
10 non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”). Il fatto che vi fosse traffico intenso e che le strisce fossero occupate da mezzi in transito non vale ad escludere la violazione della citata disposizione, atteso che si trattava di mezzi che solo momentaneamente non consentivano il passaggio – il teste ha riferito di un Tes_1 intenso traffico e di mezzi che occupavano le strisce pedonali), con la conseguenza che il pedone doveva attendere il loro passaggio e quindi passare sulle strisce come previsto dal codice della strada.
Ulteriormente, sotto il profilo della condotta colposa rileva il fatto che l'appellante ha dichiarato “ho notato una moto che veniva verso di me procedendo però oltre la linea di mezzeria. Il motociclista mi ha suonato, ho pensato che si sarebbe fermato e pertanto ho continuato l'attraversamento e dopo pochi passi sono stata investita…”, affermando quindi (con dichiarazione di valore confessorio) di aver visto la moto e di aver sentito il clacson. Nonostante ciò l'appellante, che stava procedendo in modo irregolare fuori dalle strisce, non si è fermata ma ha proseguito.
Pertanto del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto una responsabilità colposa dell'appellante. Né per escludere tale responsabilità rileva il fatto che l'incidente sia avvenuto poco dopo che l'appellante aveva iniziato l'attraversamento ovvero più avanti, in corrispondenza della mezzaria. Al di là del fatto che, per quanto sopra osservato gli elementi non paiono univoci in ordine al punto d'urto e la polizia è intervenuta dopo i fatti, in ogni caso si tratta di un profilo che non esclude la responsabilità concorrente dell'appellante che ha attraversato fuori dalle strisce e non si è fermata nonostante avesse visto il motociclista.
In definitiva quindi il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “In ordine al quantum debeatur: erronea applicazione delle tabelle del danno non patrimoniale del tribunale di Roma in luogo di quelle del tribunale di Milano per la quantificazione dei danni patiti dall'attrice.”. L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui quest'ultima utilizza le tabelle di Roma anziché quelle di Milano nonostante l'espressa richiesta di farne uso, con conseguente ingiusta riduzione della somma da corrispondere per i pregiudizi subiti. Erroneamente poi non è stata riconosciuta una ulteriore somma di € 1.500,00 a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio stragiudiziale espletata, in suo favore, dallo studio Soluzione Infortunistica Srl nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C., la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata ed impone lo svolgimento di un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha ribadito la preminenza "para-normativa" delle tabelle
11 milanesi. E' noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
– al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto
a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano senza alcuna motivazione in relazione al caso di specie.
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e quindi della relativa presumibile sofferenza.
12 La sentenza di primo grado ha riconosciuto (alla luce della CTU espletata) il 10% di invalidità permanente;
30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%.
Pertanto applicando le tabelle di Milano si perviene alla seguente somma a titolo di danno non patrimoniale:
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Danno biologico risarcibile € 17.372,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 21.889,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 27.064,00
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta complessivamente all'attualità ad € 27.064,61, oltre spese mediche per € 2.195,61 e oltre € 366,00 per CTP, per complessivamente € 29.626,22.
Per quanto attiene poi alla censura relativa al mancato riconoscimento della spesa di assistenza legale stragiudiziale per € 1.500,00, ritenuta non provata dal giudice di primo grado, la stessa è inammissibile ex art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante si limita a riproporre tale richiesta richiamando gli atti di primo grado senza in alcun modo confrontarsi e censurare la sentenza di primo grado.
Pertanto, quantificato il danno all'attualità in € 29.626,22, tenuto conto della quota di responsabilità dell'appellata, il danno ammonta all'attualità ad € 17.775,73.
Da tale somma vanno detratte le somme corrisposte all'appellante nell'aprile 2014 per € 6.800,00 e all'udienza del 25.5.2016 per € 5.000,00, somme che per uniformità di calcolo vanno aggiornate all'attualità e sono pari a € 8.221,20 e ad € 6.080,00, il tutto per complessivamente € 14.301,20.
Ne consegue all'attualità la somma dovuta è pari a € 3474,53.
Considerato che è stata riconosciuta in sentenza una somma pari a € 3.692,87, superiore a quella determinata applicando le tabelle di Milano, il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “erronea e/o illogica statuizione di
13 integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa - in violazione degli artt. 91 e 92 del cpc - in luogo di una statuizione di condanna delle parti soccombenti a rifondere, integralmente o parzialmente, le spese di lite in favore dell'attrice.” L'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese. Secondo tale prospettazione, vista la parziale vittoria dell'attrice in primo grado, si sarebbe dovuto procedere alla refusione delle spese in favore della stessa eventualmente concedendo una compensazione parziale.
Inoltre, si rileva che la condotta di la quale, presentava una proposta di definizione Controparte_2 bonaria solo una volta intervenuta la notifica dell'atto di citazione, lungi dall'essere animata dal ristorare la danneggiata era esclusivamente rivolta all'ottenimento della refusione delle spese.
In diritto va ricordato come secondo l'insegnamento delle SU della S.C. “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass. SU n. 32061/2022).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha motivato la compensazione delle spese nel notevolissimo divario tra il petitum e il decisum (a prescindere quindi dalla somma offerta banco judicis).
Innanzitutto l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha applicato correttamente la regola della soccombenza non tiene conto del fatto che il giudice ha compensato le spese non sulla base della reciproca soccombenza, ma in considerazione del significativo divario tra quanto chiesto e quanto ottenuto.
Il rilievo secondo cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che la compagnia di assicurazione solo alla prima udienza ha offerto l'ulteriore somma di € 5.000,00, non considera che il giudice ha ritenuto tale divario a prescindere dalla somma offerta banco judicis, e quindi valutando nel decisum anche tale somma (pari a € 5.000) oltre quella riconosciuta in sentenza (di € 3.692,87).
Ne consegue che prive di pregio sono le considerazioni relative alla condotta della Compagnia di offerta nel corso del giudizio, avendo come appena rilevato il giudice fatto la valutazione a prescindere dall'offerta di tale somma. E in ogni caso nella valutazione complessiva non può non rilavare una offerta effettuata alla prima udienza.
In definitiva anche questo motivo d'appello è infondato.
14 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000,00, Tabella XII, scaglione terzo, valori nei minimi, stante la semplicità delle questioni trattate).
Nulla nei confronti delle parti contumaci.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 22861/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida Controparte_1 Controparte_2 in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 25.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI RO TO CC
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