Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03756/2025REG.PROV.COLL.
N. 02485/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2023, proposto da CO AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NA Gruppo Fs Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmarco Miele, Loredana Conicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G. EN Finauto S.p.A., non costituita in giudizio;
Automercato De Rosa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda) n. 3239/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di NA Gruppo Fs Italiane e di Automercato De Rosa S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Palatucci, Conicella e Di Modugno;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce il sig. CO AM di svolgere la propria attività di soccorso stradale e deposito giudiziario, con una annessa rivendita di automobili usate, nel comune di Pratola Serra, lungo la statale SS7 “Appia”, al Km 304+380 lato sinistro (già Km 304+560).
2. Il 14 giugno 1985 chiedeva all’allora Azienda Nazionale Autonoma delle Strade la concessione di un accesso di 4 metri al suddetto Km 304+560 lato sinistro (ora 304+380).
3. Il 9 ottobre 1985, l’ANAS accordava al sig. AM l’accesso e le parti stipulavano un accordo, con il quale il Sig. AM dichiarava “ di accettare tutte le condizioni fissate ” dall’NA, che, da parte sua, concedeva l’accesso, con i relativi obblighi, a tempo indeterminato. Precisa che tale accesso è il primo regolarmente autorizzato, in ordine cronologico, dell’intero tratto di strada.
4. Il 6 settembre 2013, l’NA S.p.A. inviava al Sig. AM una raccomandata con cui lo avvisava che “ a seguito di verifica amministrativo contabile, si è riscontrato che, per mero errore contabile non sono stati richiesti i canoni per gli anni dal 2008 al 2012 per la concessione in oggetto indicata ” e che “ pertanto, per regolarizzare la situazione riscontrata, si trasmette la fattura n. 23010422 del 02/09/2013 di € 794,97 (compresi oneri IVA) relativa ai canoni per gli anni dal 2008 al 2012 ”. Con la stessa lettera, l’NA segnalava, altresì che, prima della scadenza “ della succitata autorizzazione 09/10/2014 ”, il sig. AM avrebbe dovuto presentare “ istanza in bollo di rinnovo per il mantenimento dell’accesso in parola ” (lettera NA prot. CNA-0033418-P del 06/09/2013).
5. Con una lettera del 16 settembre 2013, il Sig. AM segnalava all’NA che vicino al suo accesso autorizzato dal 1985 erano state realizzate da parte di terzi privati delle aperture a distanza apparentemente non regolamentare.
6. A seguito di corrispondenza intercorsa tra le parti, con nota del 10 agosto 2015, l’NA rappresentava “ ai sensi dell’art. 10-Bis L. 241/90 ” che l’accesso era “ in contrasto con l’art. 45 comma 3 del vigente Regolamento di Esecuzione al C.d.S., che fissa, di norma, in ml. 300 la distanza minima tra due accessi privati consecutivi, distanza ridotta a ml. 100, in particolari casi” , comunicando di essere in procinto di procedere “ alla formale adozione di un provvedimento negativo ” (nota NA prot. CNA-0035566-P del 10/08/2015).
7. Il sig. AM, con nota del 25 agosto 2015 affermava che l’accesso non poteva considerarsi soggetto a scadenza per l’intervenuta entrata in vigore del nuovo codice della strada e che, inoltre, esso era il primo di tutta la zona.
8. Con il provvedimento prot. CNA-0038508-P del 7/10/2016, l’NA esprimeva diniego formale privando il Sig. AM dell’accesso.
9. Il Sig. AM proponeva quindi ricorso al TAR Campania, SA, che lo respingeva con sentenza n. 3239/2022.
10. Di tale sentenza, il Sig. AM ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 e sull’eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione; II Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia - sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 45, co. 3, DPR 495/1992, dell’art. 22, co. 2 e 5, d.lgs. 285/1992 e del legittimo affidamento – sull’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; III Error in iudicando e in procedendo – sulla Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 5, d.lgs. 285/1992 e del principio del legittimo affidamento; IV Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 1 e 2, d.lgs. 285/1992 e 45, co. 3, DPR 495/1992; V Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. 241/1990; VI Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sull’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti nonché sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 e 5, d.lgs. 285/1992 e 45, co. 3, DPR 495/1992; VII Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 e 5, d.lgs. 285/1992 e 45, co. 3, DPR 495/1992 e sull’eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta; VIII Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 9, d.lgs. 285/1992 e 45 e sull’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; IX Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 e 5, d.lgs. 285/1992 e 45, co. 3, DPR 495/1992 e sull’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, manifesta contraddittorietà ed illogicità; X Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 e 5, d.lgs. 285/1992 e 45, co. 3, DPR 495/1992 e sull’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, manifesta contraddittorietà ed illogicità; XI Error in iudicando e in procedendo – omessa pronuncia – sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 9, d.lgs. 285/1992”.
11. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, NA S.p.A. e Automercato De Rosa s.r.l.
12. Alla udienza pubblica del 7 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
13. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor CO AM, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di SA, sez. II, n. 3239/2022, con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento dell’ANAS S.p.A. prot. CNA-0038508-P del 7 ottobre 2016 avente ad oggetto “ S.S. 7 Km 304+380 (ex 304+560) lato dx – Rinnovo accesso. Parere negativo e Chiusura Procedimento ”.
14. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) la licenza concessa nel 1985, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992, risulta sottoposta al termine di scadenza previsto dall’art. 27, comma 5, del Codice della Strada, applicabile anche alle concessioni rilasciate anteriormente; ne discende che, intervenuta la scadenza nel 2014 e in mancanza di tempestiva richiesta di rinnovo, la concessione non avrebbe più potuto essere rinnovata ma solo nuovamente richiesta alla luce dei presupposti di fatto che l’avrebbero potuto consentire;
b) in sede di nuova istruttoria è risultata la presenza di elementi impeditivi del rilascio della concessione, e segnatamente la presenza di altri accessi previamente autorizzati a distanza inferiore al limite legale;
c) va aggiunto che nel caso di specie si tratta di concessioni che assicurano ad NA la più ampia facoltà discrezionale di revoca e/o mancato rilascio, posto che sono collegate a ragioni di sicurezza pubblica, certamente preminenti rispetto agli interessi, anche economici, dei privati.
15. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti contenuti in undici motivi di appello:
a) l’NA ha privato il Sig. AM dell’accesso facendo riferimento alla durata massima di 29 anni, alla richiesta dei canoni, alla presenza di altri accessi autorizzati e all’impossibilità di regolarizzazione;
a.1.) la motivazione sarebbe insufficiente, incongrua e illogica, sia per quanto in essa riportato, sia perché l’NA, nel privare il Sig. AM dell’accesso, si sarebbe rifiutata di accertare che l’impedimento alla permanenza dell’accesso dipendeva da aperture illegittime, successive a quelle del Sig. AM;
a.2.) la sentenza impugnata sarebbe erronea sia con riferimento alla scadenza, sia con riferimento alla presenza di altri accessi previamente autorizzati a distanza inferiore al limite legale, che avrebbero impedito il rinnovo dell’accesso del Sig. AM;
a.3.) l’originario accesso decorreva dal 9 ottobre 1985; alla data della presentazione dell’istanza di rinnovo del 24 luglio 2014 non sarebbe scaduto;
a.4.) il riferimento al termine di scadenza di 29 anni sarebbe illogico e non conferente ai fini dell’obbligo di motivazione;
a.5.) il Sig. AM ha presentato istanza di rinnovo, oltre che entro i presunti 29 anni di scadenza, esattamente secondo le modalità e i termini indicati dalla stessa NA nella propria missiva dell’11 luglio 2014 sul “rinnovo” dell’autorizzazione (nota prot. CNA-0028488-P);
a.6.) il riferimento alla richiesta di pagamento dei canoni, invocata dal provvedimento amministrativo e non dalla sentenza, sarebbe, ugualmente, illogico e inconferente; il Sig. AM, al fine di eliminare qualsiasi ragione di contenzioso, dopo aver ricevuto l’intimazione dell’NA del 16 luglio 2014 ha pagato tutto quanto richiesto entro la data fissata dall’NA, esibendo le ricevute di pagamento;
a.7.) l’NA avrebbe dovuto esternare le ragioni alla base dell’impossibilità di rinnovare la concessione, non limitarsi ad asserire che non può essere “regolarizzata”;
a.8.) nel preavviso di rigetto del 10 agosto 2015, l’NA aveva già sostenuto che l’accesso sarebbe stato “ in contrasto con l’art. 45 comma 3 del vigente Regolamento di Esecuzione al C.d.S., che fissa, di norma, in ml. 300 la distanza minima tra due accessi privati consecutivi, distanza ridotta a ml. 100, in particolari casi ”;
a.9.) anche nel secondo preavviso di rigetto del 15 ottobre 2015, l’NA aveva comunicato che “ a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici di questa Società è stato rilevato che l’accesso risulta in contrasto con l’art. 45 comma 3 ”;
a.10.) il Sig. AM aveva chiesto ripetutamente, nel corso del procedimento, quali sarebbero gli “ accessi autorizzati ” nel raggio di 100 metri dal suo;
a.11.) l’NA non ha mai fornito alcuna delucidazione, neppure nel provvedimento finale di diniego, limitandosi a richiamare la presenza di “ accessi autorizzati ”, indicati anche nella sentenza appellata ma neppure in essa si spiega quali siano;
b) la sentenza appellata non avrebbe esaminato il II° motivo del ricorso di primo grado, dove si sarebbe dimostrato che i provvedimenti dell’NA sarebbero, altresì, illegittimi per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti e per i restanti vizi indicati in rubrica;
b.1.) l’NA ha privato il Sig. AM del proprio accesso per la presunta presenza di altri “accessi autorizzati” (al plurale), mentre, a quanto consta, l’unico accesso autorizzato su quella tratta al momento dell’emanazione del provvedimento era quello della Società G. EN – Finauto S.p.A., concessionaria di automobili, che, tuttavia, oltre ad esser stato autorizzato in data successiva a quella del Sig. AM e a riguardare un altro senso di marcia (e, quindi, non rilevante ai fini del limite di cui all’art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992), è autorizzato a distanza di oltre 100 metri da quello del Sig. AM;
b.2.) la sentenza appellata, pertanto, invece di invocare genericamente la presenza di altri accessi previamente autorizzati a distanza inferiore al limite legale, avrebbe dovuto riscontrare che l’NA ha agito in manifesto travisamento dei fatti e in carenza d’istruttoria;
b.3.) se l’NA avesse svolto un accertamento sugli accessi risultanti al momento della presentazione del ricorso, avrebbe riscontrato che la loro distanza dall’accesso del Sig. AM è rispettosa della legge; se, inoltre, l’NA avesse svolto l’istruttoria, avrebbe rilevato che quello del Sig. AM è antecedente a quello della G. EN, cosicché, anche se fossero stati troppo vicini, l’NA avrebbe dovuto porsi il problema della regolarità del nuovo accesso, non di quello del Sig. AM previamente autorizzato;
b.4.) l’NA non ha svolto accertamenti pur dopo aver ricevuto espressa sollecitazione scritta dello stesso Ministero vigilante e anche dopo che il Sig. AM ha inviato ad essa una specifica istanza;
b.5.) la sentenza appellata avrebbe dovuto riscontrare la carenza d’istruttoria e il travisamento del fatto anche con riferimento ai restanti “presupposti” del provvedimento impugnato in primo grado;
b.6.) per quanto riguarda la scadenza invocata dall’NA e avallata dalla sentenza appellata, il Sig. AM ha presentato istanza di rinnovo nei termini, oltre che esattamente secondo quanto prescritto dalla stessa NA nel proprio provvedimento dell’11 luglio 2014;
b.7.) per quanto riguarda i canoni, l’eventuale ritardo non può costituire ragione di privazione del titolo, sia perché l’NA avrebbe dovuto attivare uno specifico procedimento di revoca sia perché è la stessa NA ad aver comunicato al Sig. AM di non aver richiesto i canoni per mero errore contabile;
c) sarebbe erronea la sentenza appellata che, con riferimento alla scadenza, ha statuito che “ la licenza concessa nel 1985, infatti, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 285/1992, risulta sottoposta al termine di scadenza previsto dall’art. 27, comma 5, del Codice della Strada, applicabile anche alle concessioni rilasciate anteriormente ”;
c.1.) il Sig. AM ha presentato istanza di rinnovo della concessione entro i presunti 29 anni di scadenza e secondo le indicazioni e i termini fissati dall’NA nella propria nota prot. CNA-0028488-P del 11/07/2014;
c.2.) sull’applicabilità, invece, del termine di 29 anni alle autorizzazioni già rilasciate, si deve ritenere corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 27, comma 5, d.lgs. 285/1992, nel parlare di “ durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove ”, si riferisce alle sole nuove concessioni o alle concessioni pre-esistenti già rilasciate a tempo determinato, non a quelle pre-esistenti rilasciate espressamente a tempo indeterminato;
d) la sentenza appellata non avrebbe esaminato il IV° motivo del ricorso di I° grado, con il quale si è evidenziato che il provvedimento di diniego, unitamente agli altri atti impugnati, sarebbe illegittimo perché sia la disciplina in materia di “regolarizzazione”, sia la disciplina sulle distanze minime si applica alle nuove autorizzazioni, successive all’entrata in vigore del d.lgs. 285/1992 e del d.P.R. 495/1992, ma non a quelle precedentemente rilasciate e tantomeno a quelle preesistenti oggetto di rinnovo;
d.1.) l’NA avrebbe dovuto applicare la disciplina in materia di distanze minime ai nuovi accessi autorizzati, ove esistenti, e non a quello del sig. AM, preesistente;
e) al momento della comunicazione del preavviso di rigetto da parte dell’amministrazione al sig. AM, sarebbe già maturato il silenzio assenso sulla domanda di rinnovo della concessione presentata dallo stesso;
f) la disciplina sulle distanze avrebbe dovuto essere applicata agli accessi aperti successivamente a quello del Sig. AM, regolarmente autorizzato, che si è visto circondare di questi nuovi accessi in violazione delle distanze;
f.1.) con riferimento all’accesso dell’Automercato De Rosa, come evidenziato nel II° motivo del ricorso e nel I° motivo dei primi motivi aggiunti alla luce dei documenti emersi nel corso del giudizio, l’NA è infatti incorsa nei vizi in rubrica perché il disciplinare n. 24221 del 30 giugno 1984 riporta che il Sig. NI De IT è stato autorizzato ad aprire un accesso al Km. 304+500 lato sinistro;
f.2.) in tale punto, però, non vi sarebbe alcun accesso stradale, il che significa anche che l’accesso dell’Automercato De Rosa, qualora fosse stato rilasciato con il disciplinare invocato, avrebbe perso qualsiasi validità ed efficacia; il disciplinare n. 24221, infatti, all’art. 7, stabiliva che l’esecuzione dei lavori avrebbe dovuto essere completata entro il termine di mesi tre “ trascorso il quale termine la licenza stessa s’intenderà senz’altro revocata ”; l’accesso in questione sarebbe automaticamente revocato ai sensi dell’art. 2 del medesimo disciplinare, in quanto nell’unico punto oggetto di autorizzazione non vi è alcun accesso;
f.3.) la nuova autorizzazione (del 2011) risulta rilasciata al sig. NI De IT ma utilizzata dalla Automercato De Rosa s.r.l., con la quale il sig. NI De IT ha stipulato un contratto di comodato; ai sensi dell’art. 3 del disciplinare del 2011, che dispone la revoca automatica dell’accesso, l’autorizzazione perde di ogni validità in caso di trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione;
f.4.) sempre con riferimento alla suddetta nuova concessione, asseritamente rilasciata per il km 304+300, nella presunta collocazione autorizzata non è stato realizzato l’accesso; la nuova autorizzazione, pertanto, risulterebbe anch’essa decaduta e divenuta automaticamente inefficace ai sensi dell’art. 3 del disciplinare;
g) come evidenziato con il II° motivo dei primi motivi aggiunti, anch’esso non esaminato dalla sentenza appellata, sempre con riferimento all’autorizzazione dell’Automercato De Rosa, anche nell’ipotesi in cui essa non fosse stata da considerarsi inefficace, decaduta e illegittima, l’operato dell’NA sarebbe illegittimo perché avrebbe concesso in sanatoria l'autorizzazione al vicino senza considerare (nel 2011) la presenza dell’autorizzazione valida del Sig. AM e perché avrebbe applicato, in modo contraddittorio e discriminatorio, al Sig. AM un criterio, quello della presunta vicinanza, per il quale ha esentato l’autorizzazione del vicino;
g.1.) l’NA risulta aver rilasciato (nel 2011) l’autorizzazione dell’Automercato De Rosa senza considerare l’autorizzazione esistente del Sig. AM, per poi privare (nel 2016) il Sig. AM della sua autorizzazione perché sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione del 2011 al Sig. De IT;
h) il Sig. De IT aveva sottoscritto un contratto di comodato con Automercato De Rosa prima del 28 febbraio 2011; il contratto di comodato invece risulta stipulato il 9 maggio 2011 e ciò confermerebbe che l’autorizzazione era stata rilasciata da NA sulla base di presupposti inesistenti oltre che erronei;
i) come evidenziato con il III° motivo dei secondi motivi aggiunti, la documentazione esibita nel corso del giudizio di primo grado avrebbe confermato che l’accesso dell’Automercato De Rosa sarebbe stato illegittimo e non poteva comunque essere utilizzato dall’NA come ragione per privare il Sig. AM del suo accesso, perché rilasciato per un luogo diverso da quello richiesto;
i.1.) se il motivo di diritto fosse stato esaminato, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere anch’esso, perché l’accesso dell’Automercato De Rosa è stato richiesto per il km 304+200 lato sinistro, mentre l’autorizzazione è stata rilasciata dall’NA al Sig. NI De IT per il km 304+300; se nel 2011 l’NA si fosse limitata a concedere l’autorizzazione chiesta dal vicino per il luogo richiesto, non sarebbe venuta in questione alcuna norma sulle distanze minime;
l) con riferimento all’accesso della G. EN, come evidenziato con il IV° motivo dei secondi motivi aggiunti, la documentazione esibita nel corso del giudizio confermerebbe che anche questo accesso sarebbe stato illegittimo e che la relativa autorizzazione, anch’essa sopravvenuta, non poteva essere ragione per privare il Sig. AM del suo accesso;
l.1.) anche in questo caso, se il Giudice di prime cure avesse esaminato il motivo di diritto, lo avrebbe dovuto accogliere;
l.2.) l’istanza della G. EN per il suo accesso è stata infatti presentata all’NA solo il 10 luglio 2006; questa istanza era rivolta ad ottenere “ il nulla osta con le eventuali autorizzazioni – per quanto di competenza di Codesta Amministrazione – alla realizzazione dei lavori previsti ”; con l’istanza richiamata, la G. EN ha chiesto all’NA di « 1 rettificare il profilo del terreno adiacente la Strada statale n. 7 bis; 2. Modificare gli accessi esistenti lungo la stessa strada; 3. Sistemare la cunetta esistente »;
l.3.) a tale richiesta l’NA ha fornito riscontro con provvedimento del 10 marzo 2008 e relativo disciplinare, che, come accaduto con Automercato De Rosa, hanno autorizzato l’accesso per il Km 304+445 (lato sinistro), malgrado la richiesta della G. EN riguardasse il Km 304+500 (lato sinistro);
l.4.) come accaduto con l’accesso dell’Automercato De Rosa, se l’NA avesse assentito l’accesso della G. EN dove la G. EN aveva richiesto (km 304+500), la disciplina delle distanze non sarebbe stata toccata, visto che nessuno degli accessi sarebbe stato a distanza inferiore a metri 100 rispetto all’altro;
m) l’NA, comunque, non avrebbe potuto privare il Sig. AM dell’accesso, ma rilasciarlo, imponendo la realizzazione di nuove opere di connessione, così come prescritto dall’art. 22, comma 9, d.lgs. 285/1992; anche in questo caso, la sentenza appellata non avrebbe esaminato il motivo di diritto.
16. Le censure dell’appellante, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
Va premesso che l’articolato atto di appello e gli argomenti, spesso ripetitivi, contenuti negli undici motivi di ricorso, vertono, in realtà, sulle seguenti questioni di fondo:
a) il punto decisivo della controversia, vale a dire l’interpretazione dell’art. 27, comma 5, d.lgs. 285/1992;
b) la situazione di fatto dell’accesso autorizzato al signor AM;
c) le ripetute contestazioni in ordine ad asserite omissioni di pronuncia da parte del primo Giudice.
17. Quanto al primo punto, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, è da tempo consolidata nel senso di ritenere che la disciplina di cui all'art. 27, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 secondo cui le concessioni e autorizzazioni concernenti le strade non possono avere durata superiore agli anni ventinove si applica a tutti i provvedimenti di concessione od autorizzazione previsti dal codice della strada, e, pertanto, si applica anche alle licenze a tempo indeterminato per l’occupazione di suoli di proprietà ANAS benché rilasciate prima dell'entrata in vigore del Codice della strada (Consiglio di Stato sez. V, 12 agosto 2024, n. 7098 che richiama, Consiglio di Stato sez. I, 23 febbraio 2012, n. 1335).
17.1. L’appellante afferma, anche nella memoria depositata il 7 ottobre 2024 (in particolare a pagina 4): “ questa difesa non ignora che sull’applicabilità del termine di 29 anni alle autorizzazioni già rilasciate vi sono, in giurisprudenza e dottrina due diverse opinioni” . Al contrario, la giurisprudenza sul punto è da tempo pacifica nel senso esattamente opposto a quello sostenuto dall’appellante.
17.2. In definitiva, le sopravvenute norme del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”) devono trovare applicazione anche per le concessioni anteriormente rilasciate ai sensi dell'abrogato R.D. n. 1740 del 1933. Ne consegue la sicura applicabilità alla fattispecie in questione anche dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui l'autorità competente può revocare o modificare in qualunque momento i provvedimenti di autorizzazione o concessione relativi alle strade e alle aree pubbliche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale, non potendo, dunque, ammettersi autorizzazioni a tempo indeterminato a prescindere di ciò che è riportato nel titolo costitutivo che deve essere eterointegrato dalla previsione di legge (Cons. giust. amm. Sicilia, 22 gennaio 2024, n. 46).
17.3. Il provvedimento “implicito” da parte della pubblica amministrazione è fattispecie, di norma, incompatibile con la concessione di suolo pubblico, dato che, sino all'emissione del provvedimento formale di concessione o di rinnovo, si esclude la legittima occupazione del suolo, anche se già nella disponibilità del richiedente ed anche se questi corrisponda dei canoni per l'occupazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2023, n. 4195).
18. Quanto al secondo punto, la semplice lettura degli atti di causa, al di là di una ricostruzione dei fatti basata su opinioni del tutto personali dell’appellante, evidenzia che la concessione per cui è causa era pacificamente scaduta e che NA ha provveduto a effettuare la necessaria istruttoria per il rilascio di nuova concessione. All’esito di tale istruttoria NA ha esercitato il potere previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 che, peraltro, prevede anche la revoca di un passo carrabile in qualsiasi momento laddove sopravvengano motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
18.1. Le evidenze documentali sono tali da non dover indugiare particolarmente sul punto e consentono di concludere nel senso della manifesta infondatezza di tutte le considerazioni esposte con ampi svolgimenti dall’appellante anche in ordine agli altri accessi esistenti.
19. Quanto al terzo punto, siccome l’appellante, a più riprese (anche nella memoria depositata il 7 ottobre 2024), sostiene che la sentenza impugnata nulla avrebbe statuito in ordine alle censure proposte, premono ulteriori considerazioni.
19.1. Nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta dal compiuto esame delle censure che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza, vista anche la manifesta infondatezza del ricorso.
19.2. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
20. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di SA n. 3239/2022.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di SA n. 3239/2022.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di NA S.p.a. e € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Automercato De Rosa S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO