Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1132/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 21.2.2025 TRA
P. IV Parte_1
, in persona della titolare P.IVA_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Nola (NA), via San Paolo Belsito n.79, presso lo studio dell'avvocato Paolo Nunziata, c.f.
che la rappresenta e difende come da C.F._1 procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione;
-attrice E
P. IV in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cardito (NA), corso Cesare Battisti n.24, presso lo studio dell'avvocato Biagio Riccio, c.f. , che la C.F._2 rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 27.1.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, parte integrante della presente sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa
[...] esponeva di essere una piccola impresa artigiana Parte_1 operante nel settore edile e svolgente lavori di pavimentazione, ripavimentazione, verniciatura, cartongesso nonché piccoli lavori in muratura. All'inizio del 2019, la suddetta ditta aveva ricevuto incarico dalla società di effettuare alcuni lavori di Controparte_1 ristrutturazione presso l'Excel Hotel Roma Ciampino, località Marino – Castelli Romani. Tuttavia, a seguito dei lavori svolti, verso la fine di gennaio 2020, la società convenuta aveva disconosciuto ogni tipo di rapporto con la mancando di pagarla. Parte_2
L'attrice spiegava, infatti, di vantare in virtù di tali lavori, un credito di €60.300,00 oltre IV, quale saldo lavori, iniziati a febbraio 2019 e consistiti in: rifacimento di 18 camere, imbiancatura di locali cucina, rimozione e posa di pavimentazione esterna su 400 mq, impermeabilizzazione del terrazzo, riverniciatura esterna dello stabile e rimozione dei materiali di risulta, per un totale preventivato di €73.880,00 oltre IV. L'attrice rappresentava di aver ricevuto soltanto la cifra di €13.850,00 a titolo di acconto e nulla più. Sicché, la ditta aveva sollecitato più volte invano il pagamento delle somme dovute, anche con richieste formali inviate a mezzo pec. Quindi la ditta citava in giudizio il Parte_2 CP_1 al fine di: “1) Accogliere la domanda attorea, e per l'effetto
[...] condannare la soc. al pagamento in favore Controparte_2 della istante della s 300,00 + IVA a titolo di saldo dovuto per la esecuzione dei lavori indicati al punto II del presente atto, o in quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà a seguito della istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Si costituiva nel giudizio il eccependo Controparte_1
l'insussistenza di qualsivoglia rapporto con la società attrice,
In particolare, rappresentava che tra le parti Parte_1 non si era mai instaurata alcuna relazione contrattuale o negoziale idonea a giustificare l'insorgenza di obbligazioni di pagamento a proprio carico. La convenuta evidenziava, inoltre, che dalla documentazione prodotta in atti dalla controparte, non era emersa alcuna prova
- 2 - della fonte del preteso credito: non risultavano contratti sottoscritti, né fatture, né altra documentazione fiscale o contabile, né verbali di consegna o esecuzione dei presunti lavori. Infine, il invocava, in via subordinata, CP_1
l'applicabilità della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, ex artt. 1218 e 1256 c.c., invocando le conseguenze giuridiche derivanti dalla sopravvenuta crisi pandemica da Covid-19. Infatti, la convenuta sosteneva che nel periodo in cui si sarebbero maturate le obbligazioni contestate, l'attività alberghiera del gruppo risultava sospesa per effetto delle misure restrittive adottate dal Governo nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Tali circostanze avrebbero reso oggettivamente impossibile il regolare adempimento di eventuali obbligazioni, in quanto i relativi redditi non erano più conseguibili, configurando così una causa di forza maggiore o factum principis. In forza di tali motivazioni, la convenuta aveva concluso per il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con ordinanza del 14.5.2021, venivano concessi su richiesta i termini previsti dall'art.183 c.6 c.p.c.. Con la seconda memoria ex art.183 c.p.c. parte attrice chiedeva disporsi interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante nonché prova per testi;
Controparte_3 all'esito, disporsi CTU tecnica da eseguirsi sui luoghi di causa. Parte convenuta depositava la sola terza memoria ex art.183 c.p.c., chiedendo, in caso di ammissione della prova testimoniale, di essere ammessa alla prova contraria con gli stessi testi indicati dalla controparte. Con ordinanza del 19.9.2022, venivano ammessi interrogatorio formale e prova per testi e ci si riservava all'esito per l'ammissione della consulenza tecnica. Dopo l'espletamento dell'istruttoria orale, veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza del 16.6.2023. In data 21.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.. Tanto premesso si osserva quanto segue. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della
- 3 - presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso di specie, la parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento per i lavori commissionati dal
[...]
per contro, quest'ultima ha eccepito l'inesistenza del CP_1 rapporto obbligatorio, sostenendo che tra le parti non si era mai perfezionato alcun accordo contrattuale relativo all'esecuzione di opere o prestazioni, né di carattere scritto né di carattere verbale. Orbene, benché non sia stato sottoscritto un contratto di appalto tra le parti, la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra queste ultime deve ritenersi provato. Ed infatti, la con la seconda memoria, ha Parte_1 depositato copiosa documentazione fotografica del sito dei lavori nonché chiesto la prova per testi e l'interrogatorio formale, dai quali è emerso che non soltanto erano stati presi accordi per le opere, sebbene a stato di avanzamento, ma anche che gli stessi erano stati effettivamente realizzati. In particolare, il teste ha dichiarato sui Testimone_1 primi tre capi della memoria secondo termine di parte attrice, che era vero che erano stati commissionati tutti i lavori oggetto della domanda attorea e dichiarato espressamente “conosco le circostanze in quanto ho lavorato per tutto il periodo di realizzazione delle opere descritte”, inoltre, che “i lavori sono iniziati a febbraio del 2019 e, che io ricordi, sono stati consegnati tra agosto e settembre del 2019”. Lo stesso , legale rappresentante del Controparte_3 CP_1
afferma “ho conosciuto il sig. che mi
[...] Persona_1 venne presentato da un conoscente, per effettuare delle opere edili ordinarie, consistenti in cambiare mattonelle rotte, nel numero che io ricordi di quindici o venti mattonelle nel patio all'esterno dell'Hotel e lavori di idraulica nei pressi della caldaia dei riscaldamenti, quali tubature e massetto di cemento”; inoltre, sul capo 5): “ogni lavoro che veniva effettuato veniva pagato dall'amministrazione in contanti al sig. ”. Persona_1
- 4 - Il teste ha risposto sul capo 1) della Persona_1 memoria ex art. 183 co.VI cpc secondo termine di parte attrice:
“Si è vero, conosco la circostanza in quanto sono stato proprio io a concordare con il sig. i lavori da eseguire Controparte_3 nell'albergo e anche il costo ed i relativi pagamenti”. Infine, rilevante è anche la dichiarazione resa da quest'ultimo rispetto ai capi numeri 9,10 e 11: “riconosco dalle fotografie che mi vengono mostrate la struttura alberghiera dove abbiamo lavorato e le varie fasi di lavorazione e, in alcune fotografie confermo di essere presente unitamente ai signori e ES
. Ogni volta che venivano completati dei Persona_2
verificati dal proprietario dell'albergo sig.
sul posto, unitamente alla sua compagna e alla figlia CP_3 ce dell'albergo, ma non veniva redatto alcun verbale di consegna o collaudo, in quanto i committenti non avevano nulla da contestare”. Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni, che il Tribunale ritiene sufficienti per la prova del rapporto contrattuale, resta da chiarire il quantum delle debenze oggetto della domanda di pagamento. A tal proposito, è necessario fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, che ha fornito precise risposte ai quesiti assegnati e alla quale ci si riporta e si condivide. L'ausiliario del giudice ha dato contezza di avere svolto le operazioni peritali in sito ed in contraddittorio tra le parti, sviluppando un dettagliato computo metrico delle lavorazioni accertate: “Il computo metrico ctu è stato redatto in base alla doc. agli atti e per riscontri in sito;
in particolare: rispetto alle 18 camere richieste dall'istante sono state accertate in contraddittorio n. 16; circa la facciata soltanto la parte bassa è stata accertata rispetto all'intera richiesta;
d'ufficio si rettifica la voce 003 rifacimento pavimentazione esterna da 28.688//61 (secondo bozza iniziale causa e.m.) ad euro 9.611//05 (CTU finale) riducendo la pavimentazione dagli iniziali 385 mq a 121 mq;
sul punto si concorda con il CTP vista la Prova Testimoniale della stessa parte ricorrente che richiama le fotografie dell'epoca dei fatti, agli atti, limitate alla sola parte antistante l'ingresso principale, che si differenziano sia dalle zone laterali che retrostanti come evidenziato dal CTP nelle sue note e pertanto si rettifica in detta sede stralciando detta parte;
inoltre da un approfondimento della foto agli atti all'epoca dei fatti la pavimentazione sulle restanti parti rispetto all'atrio d'ingresso era invariata. In ultimo la cucina è stata accertata per intero come da repliche ctu alle note CTP. Ne risulta un saldo per
- 5 - quanto sopra di euro 26.060//92 + iva (euro 39.910//92 computo ctu rettificato, detratta la quota versata per quanto dichiarato € 13.850,00).”. Il consulente ha rilevato che i lavori effettuati nell'hotel ammontano ad €39.910,92 complessivi, calcolati nel seguente modo: €2.901,17 lavori di facciata esterna, €1.088,51 per lavori di pitturazione cucina, €9.611,05 per lavori di rifacimento della pavimentazione esterna ed infine €26.310,19 per lavori di rifacimento camere. Dal totale di €39.910,92 vanno detratti
€13.850,00 riconosciuti dalla ditta appaltatrice come ricevuti, per un saldo totale dovuto dal di €26.060,92, a CP_1 cui vanno aggiunti IVA e interessi ex art.1284 co.IV c.c. dalla domanda. Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni e motivazioni, si deve accogliere parzialmente la domanda di parte attrice e condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di €26.060,92, oltre IVA se documentata con fattura e interessi ex art.1284 co.IV c.c. dalla domanda. Per quanto concerne la richiesta di parte convenuta di applicazione dell'art.89 cpc nei confronti di parte attrice, il Tribunale pur non ritenendo offensiva l'espressione “…la convenuta abbia adottato i più classici artifizi processuali al fine di ritardare la conclusione del giudizio, quali: la rinuncia al mandato difensivo..”, tanto da poter giustificare i provvedimenti ex art.89 c.p.c., rileva che tale espressione risulta sconveniente esclusivamente per la sua infondatezza. Ed infatti, la rinuncia al mandato, effettuata dal difensore di parte convenuta, non ha prodotto alcun risultato di rallentamento significativo del processo, in quanto tale rinuncia è stata resa nota all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2024 e la causa è stata assegnata in decisione il 21.2.2025. Le spese del presente procedimento e del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1132/2021 R.G.A.C., pendente tra la ditta
[...]
e la società Parte_1 [...]
[...] [...]
ogni contraria istanza disattesa e questione CP_4 assorbita, così provvede:
1)Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto
2)Condanna la società al pagamento a Controparte_1 favore della ditta Parte_1 della somma di € 26.060,92, oltre IVA se documentata con fattura e interessi ex art.1284 co.IV c.c. dalla domanda;
3)Condanna la società al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, in favore della Parte_1
, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi,
[...] oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da attribuire all'avvocato Paolo Nunziata dichiaratosi antistatario.
4) Rigetta ogni altra domanda;
5)Pone definitivamente e per intero a carico della società le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Controparte_1 già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 16.6.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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