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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Presidente dott.ssa Eliana Romeo Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2024/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2712/2023, vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Confessore Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Via Po n. 25/B; Pt_1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Guglielmi ed elettivamente CP_1 domiciliata in via Tacito 41; Pt_1 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado;
“Con ricorso depositato in data 29.7.2020 la ricorrente in epigrafe ndr] adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso la in persona del legale rappresentante “pro tempore”, causa avente ad Parte_2 oggetto l'accertamento e la declaratoria che l'utilizzazione delle energie lavorative di essa ricorrente da parte della convenuta è stata attuata in violazione del divieto di interposizione di mano d'opera e comunque con somministrazione irregolare ed in ogni caso in violazione della Legge 1369/1960 e/o del D. Lgs. 267/2003 e/o del Dlgs 81/2015; in ogni caso la condanna dell'azienda sanitaria convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 22.449,32 o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata: di avere Part lavorato presso la quale formale dipendente della società MU s.r.l. fin dal 2003; di Part essere stata assegnata, nel tempo, presso diverse strutture della e, in specie, dal 2005 al 2010 presso la;
dall'aprile del 2010 e fino al mese di ago-sto 2016, Parte_3 presso il Dipartimento di Cure Primarie e Socio Sanitarie, diretto dalla dott.ssa dal mese Per_1 di agosto 2016 al febbraio 2017 presso l'Ospedale Grassi;
dal marzo 2017 al 2019 presso il Part Dipartimento di Prevenzione - Servizio vaccinale Telefonico Numero verde 800605040 Roma 3 presso gli uffici di Via Vasco de Gama a Ostia;
dal luglio 2019 presso l'Ambulatorio Veterinario in via Forni, quale addetta al pubblico, con funzioni amministrative di gestione della anagrafe canina;
infine dal dicembre 2019 presso il Poliambulatorio di Via Paolini Part (sportello polifunzionale;
di essere stata, per l'intera durata del rapporto e presso tutte le suddette strutture, assoggettata al potere gerarchico/direttivo/disciplinare esercitato dai dirigenti dei servizi e non della società MU srl, formale datore di lavoro;
di essere stata Part preposta allo svolgimento dei medesimi compiti assegnati agli altri dipendenti della e Part parimenti coinvolta nei corsi di formazione organizzati ed impartiti dalla stessa Part unitamente ai predetti dipendenti di avere impugnato l'illegittima interposizione di mano d'opera con lettera del 25.2.2020. Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, la si costituiva, eccependo l'inapplicabilità alla pubblica Pt_4 amministrazione della normativa succedutasi in materia di interposizione di mano d'opera e somministrazione irregolare, per espresso disposto delle leggi richiamate;
eccependo la decadenza dall'azione ai sensi dell'art.32, comma 4, legge 183/2010 nonché contestando la fondatezza della pretesa e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Espletata attività istruttoria con l'audizione dei testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 [...] oltre alla documentazione versata in atti, all'odierna udienza, esaurita la Tes_4 discussione, previo deposito di note conclusive autorizzate, il Giudice decideva come da dispositivo.”. Il Tribunale di Velletri decideva la causa con sentenza con cui così provvedeva:
Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello la
[...]
con ricorso depositato l'1.8.2023 Parte_1
si è costituita opponendosi. CP_1 Con l'atto d'appello la censura la decisione del Parte_1
Tribunale per:
1. omessa motivazione ed erroneità della sentenza con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 81/2015:
2 omessa motivazione con violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 2, 27 e 86, comma 9 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 38 del d. lgs. 81/2015, specificando la “inapplicabilità alla fattispecie in esame della normativa di cui al d. lgs. 276/2003 ed al d. lgs. 81/2015” e la “inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001, anche in quanto la lavoratrice prestava già attività lavorativa a tempo indeterminato prima per la MU S.r.l. ed in seguito al cambio appalto per la
”, deducendo che “il rapporto di lavoro in essere tra la MU Controparte_2
e la lavoratrice è cessato a seguito del cambio appalto, mentre quello in essere con la
è cessato a seguito delle dimissioni rassegnate dalla IG.ra e Controparte_2 CP_1 Part non certo a seguito di atti interruttivi del rapporto posti in essere dalla Senza considerare che sia con la MU S.r.l. sia con la , la lavoratrice Controparte_2 aveva in essere contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. docc.ti n. 2 e 3 allegati al ricorso di primo grado e doc. N. 2 mem. dif.) e non è mai stato contestato che gli effettivi datori di lavoro avessero meno di 15 dipendenti. In sostanza è incontestato e pacifico che il rapporto di lavoro in essere tra la IG.ra ed i suoi datori di lavoro fosse CP_1 assistito da tutela reale. Ed allora proprio non si comprende come abbia il Primo Giudice potuto affermare l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 36 del d. lgs. 165/2001, che tutela espressamente il personale delle amministrazioni pubbliche, tra cui all'evidenza non rientra né poteva rientrare la lavoratrice – in quanto non solo non era vincitrice di concorso, ma neppure mai ha fatto domanda di partecipazione per un concorso -, per di più assunto “a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, allorquando la lavoratrice poteva godere della tutela reale prevista dall'art. 18 Statuto Lavoratori! … il Giudice di primo grado, anche applicando erroneamente al caso di specie le norme di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, come sopra meglio precisato, ha del tutto errato nel dichiarare l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme di cui al d. lgs. 276/2006 e di quella di cui all'art. 36, d. lgs. 165/2001, che presuppone la natura precaria e non stabile del rapporto di lavoro”;
3. contraddittoria ed erronea motivazione in ordine alla dichiarata illiceità dell'appalto per l'assenza di una copertura contrattuale del rapporto antecedente al 1° settembre 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e malgoverno dei principi riferibili all'onere della prova deducendo “se non vi era alcun obbligo di redazione in forma scritta dell'appalto certamente lo stesso era genuino anche per il periodo antecedente il Part 1° settembre 2006 (ovvero il periodo non coperto dai contratti di appalto prodotti dalla dato che il contratto di appalto sottoscritto in data 29.11.2007 copriva anche il periodo dal settembre 2006 in poi, cfr. doc. n. 6, pag. 6, così come anche accertato dal Giudice nella sentenza impugnata), non avendo il Giudice individuato alcuna violazione di norme … Part semmai era la IG.ra a dover provare di aver prestato attività lavorativa presso la CP_1 dal 2003 e tale prova non è stata assolutamente fornita, avendo i testi riferito la presenza Part della stessa presso la a tutto voler concedere e ove ne fosse confermata l'attendibilità, dal 2005 in poi (cfr. testimonianza IG. e IG. entrambe riferibili solo Tes_1 Tes_3
a periodi successivi al 2005)”;
4. erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'accertata non genuinità dell'appalto in quanto si sarebbe verificata una ipotesi di intermediazione fittizia di manodopera, sostenendo che “Peraltro, era stata la stessa lavoratrice ad aver dato conto, con l'avverso ricorso, dello svolgimento di compiti assolutamente inquadrabili nell'ordinaria attività contemplata nei contratti di appalto … Il principio applicabile e dirimente ai fini della decisione è, tuttavia, il medesimo: per tutto l'arco temporale in contestazione, la Part effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa, ossia la non ha mai imposto all'odierna appellata lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore e diversa – tanto per oggetto quanto per modalità di esecuzione – rispetto a quella prevista dal contratto di Con appalto stipulato con la – MU prima e con la GPI – In Opera dopo … L'orario di lavoro dell'appellata era stabilito dalla datrice di lavoro, come dimostrato dai documenti all. nn. 2, 15 e 19 del fascicolo di parte ricorrente, aventi ad oggetto “Comunicazione di trasferimento”;
5. In via subordinata: Inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 e conseguente infondatezza di ogni pretesa risarcitoria. In ogni caso, erronea quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal Primo Giudice nella misura massima di 12 mensilità, affermando che “il Primo Giudice ha ritenuto di dover quantificare il risarcimento del danno spettante alla IG.ra nella misura di 12 mensilità dell'ultima CP_1 retribuzione globale di fatto, applicando la giurisprudenza relativa alla norma appena citata. Ed infatti dall'inapplicabilità dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 alla fattispecie in esame discende automaticamente l'impossibilità di riconoscere un risarcimento alla parte appellante, non avendo la stessa richiesto l'applicabilità, in via subordinata, di ulteriori disposizioni di legge”.
L'appello, sia pure con diversa motivazione, va rigettato. Sul primo motivo di gravame secondo cui la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 39 del D.ls. 81/2015, non dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per lo spirare dei termini ex art 39 d.lgs. 81/15 e 6 l. 604/66, da subito, occorre precisare che “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro [estranea al caso di specie non sussistendo alcuna ipotesi di somministrazione ma, al contrario, di appalto n.d.r.] e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, giacché nessuna norma vieta alla parte lavoratrice di chiedere e dimostrare che il proprio datore di lavoro effettivo sia diverso da quello che appare formalmente, anche se ciò coinvolge una pubblica amministrazione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di intermediazione illecita di manodopera, l'estensione alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla l. n. 1369 del 1960 (ex art. 1, comma 4), applicabile "ratione temporis", va coordinata con il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sicché, anche nelle ipotesi in cui l'intermediazione illecita si riferisca ad un'attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., non può costituirsi un valido rapporto di impiego, ai sensi del comma 5 dell'art. 1, prevalendo il divieto sancito dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in precedenza, dall'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993), con conseguente nullità del rapporto di lavoro ed applicabilità dei limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c.”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28260 del 27/11/2017. Sul 3° e 4° motivo di gravame occorre valutare che parte appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado i contratti di appalto del 29.11. 2007, 29.3.2011e 6.5.2014. E' vero che dall'assenza di prova scritta del contratti di appalto non se ne può dedurre l'esclusione, ma nemmeno per verificare la sussistenza o meno di una vera propria interposizione fittizia di manodopera è sufficiente accertare che la dipendente formale della società appaltatrice abbia svolto le mansione rientranti nell'oggetto dell'appalto. Orbene, prima dell'abrogazione della L. n. 1369/1960 la giurisprudenza riteneva che
“la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per vizio della inerente motivazione, in cui non era stato chiarito, in relazione alla natura delle attività affidate ad altre due società presso cui erano stati collocati in mobilità i lavoratori ricorrenti, la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della presunzione di cui al richiamato art. 1, terzo comma ,della legge n. 1369 del 1960, ponendosi mero riferimento all'ipotesi di "semplici servizi", che non richiedevano l'impiego di particolari attrezzature e macchinari, tenendosi conto, d'altro canto, del dato del conferimento alle società appaltatrici di strumenti o materiale della società appaltante, di cui, però, non risultava spiegata la rilevanza in funzione dello svolgimento delle attività dedotte in giudizio, per stabilire la portata applicativa della regola generale secondo cui l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale richiede che l'attività affidata sia supportata da mezzi e capitale dell'appaltatore)”, così Cass. n. 16788/2006). L'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di appalto di manodopera consente di ritenere che l'appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l'appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l'appaltante. Infatti secondo Cass. 18281/07 (conforme a Cass. 11120/06, 14996/05) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto prestazioni lavorative, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed ancora secondo Cass. 16016/07 cit. (conforme a Cass. 14302/02) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Né, sempre in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v. fra le tante, Cass. 5087/98 e 11120/06). Invero, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Peraltro, “ai fini della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate;
nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice e tale ipotesi implica, di norma, l'obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della menzionata legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo l'irrilevanza del criterio adottato dalla Corte di merito secondo il quale si sarebbe potuta escludere l' interposizione fittizia di manodopera per il solo fatto che l'asserito interposto fosse una società cooperativa e che il lavoratore fosse un socio di essa, nel mentre tale criterio non si sarebbe dovuto considerare esaustivo e propriamente concludente, dal momento che la qualità di socio non costituiva, di per sé, antidoto sicuro all'assenza di interposizione, soprattutto di un'attività lavorativa che risultava assolutamente identica a quella di tipo subordinato già svolta nell'ambito della società appaltante, ed anzi proprio la circostanza di tale identità avrebbe dovuto rappresentare il criterio per discernere il perdurante inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa della società appaltante, così da poter integrare una fittizia interposizione di manodopera)”, così Cass. sentenza n. 11678 del 18/05/2006. Nella vigenza della nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 84 di detto decreto legislativo prevede la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita. La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come avveniva in vigenza della L. n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Peraltro, anche allora, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non sufficiente a determinare la fattispecie illecita un conferimento finanziario e strumentale minimo, richiedendo invece che l'apporto, da parte del committente, risultasse tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009). L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, ha stabilito che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro
“per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Pertanto, l'appaltatore non può realizzarsi quale semplice intermediario che mette a disposizione forza lavoro, per l'esecuzione di un servizio o la produzione di un bene. In questo caso, infatti, verrebbe a determinarsi “interposizione illecita di manodopera”, rectius “somministrazione irregolare”. L'appaltatore deve essere un vero e proprio imprenditore, che come detto, impieghi nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati una propria organizzazione produttiva, i propri dipendenti ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio appaltati. Nell'ambito della somministrazione di lavoro, invece, società espressamente autorizzate forniscono professionalmente la prestazione di lavoro, rispondendo a specifici requisiti di legge per l'esercizio della attività in oggetto, realizzando con ciò, allo stato attuale, l'unica forma lecita di fornitura di manodopera. Ciononostante, dopo il D.Lgs. n. 276/2003, non può ritenersi tout court superata ogni indagine sull'assetto dei “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine, tuttavia, non dovrà concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità). Occorre, inoltre, precisare che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio. Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento “organizzazione” è suscettibile di concretarsi, in presenza di “esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto”, nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati;
ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante tenuto altresì conto, come nelle ipotesi prospettate, dell'apporto dell'appaltatore in termini di specializzazione e conseguente know-how organizzativo e professionale. In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione – nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente – di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione. Il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste, infatti, tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo all'appaltatore/datore di lavoro meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), ma senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso (cfr. TAR Lombardia sez. I Brescia 13 novembre 2008 n. 1627).
Ebbene, nel caso di specie, parte appellata sui testi escussi nel corso del giudizio di primo grado dice:
“Tanto premesso si vuole evidenziare come il teste sig. dal 2005 collega Tes_5 di stanza ha confermato integralmente il capitolato della ricorrente dichiarando come la Test ricorrente e gli altri lavoratori dalla MU “ricevevano gli ordini da (e cioè dal dirigente Part della e svolgevano i medesimi compiti del personale interno in quanto esso era
“insufficiente”, avendo lil teste stesso riferito come egli vedendoli “li ave(sse) scambiati per Part dipendenti della;
ed ha poi confermato il ruolo svolto dalla ricorrente di segretaria personale della ott.ssa videnziando come la NO “svolge(sse) Parte_5 Per_1 CP_1 mansioni amministrative del personale di ruolo”. Ma ciò che davvero toglie ogni dubbio è Part che sono poi stati sentiti 3 dirigenti della convenuta e più precisamente i responsabili ei servizi a cui la appellata è stata via via adibita negli anni e cioè - - Tes_3 Testimone_2
- Il sig. era il responsabile dell'Unità operativa complessa Testimone_4 Tes_3
settore “invalidità civile” a cui la ricorrente è stata adibita dal novembre Parte_3
2005 all'aprile 2010, ed egli ha reso le seguenti dichiarazioni - sul cap. 3 del ricorso ha
“conferm(ato) le mansioni assegnate alla ricorrente” e cioè “addetta alla lavorazione delle domande per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'Handicap inoltrate dagli utenti Part della residenti nella tessa ed alla conseguente archiviazione delle stesse”; - sul cap. 4 ha “conferm(ato)” che “la ricorrente veniva da subito sottoposta al (suo nda) potere organizzativo e gerarchico esclusivo” e proprio dal teste la ricorrente “riceveva l'ordine di Part lavorare in affiancamento alla IGnora , dipendente presidiando Parte_6 con essa a parità di mansioni il servizio di informazione telefonico organizzato per tre giorni a settimana dalle h 09.00 alle h 12.00 sullo stato di avanzamento delle pratiche” ha
“conferm(ato)” che sempre egli ha poi “ordinato alla ricorrente…di operare a supporto Part dell'assistente amministrativo (dipendente sig. nell'organizzare e lavorare Testimone_6 le pratiche da trasmettere alle commissione per il riconoscimento dell'invalidità” - sui cap. 8 e 9 ha “conferm(ato)” di aver personalmente assegnato alla ricorrente anche le ulteriori mansioni svolte dalla NO (“le pratiche per …la visita domiciliare”) nonché Parte_6 ha dichiarato che “la ricorrente svolgeva i medesimi compiti assegnati agli altri dipendenti Part della;
- Ed egli ha poi chiarito che “ero io a decidere se poteva o non poteva assentarsi, poi la MU prendeva atto ed autorizzava dopo che avevo autorizzato io…questo valeva per tutti i dipendenti MU…” La NO era la Direttrice del Dipartimento Testimone_2
Cure Primarie e Socio-Sanitarie presso cui la ricorrente ha lavorato dall'aprile del 2010 sino all'agosto 2016 ed ella - sul cap. 10 ha confermato di aver chiesto “un servizio di segretaria” per cui le fu mandata la NO;
- sul cap. 11 ha dichiarato come “la ricorrente CP_1 svolgeva le mansioni indicate nel capitolo” e cioè “”la mansione di segretaria personale della Direttrice dott.ssa d in tale veste, alle continue e dirette dipendenze di Testimone_2 quella (e cioè della stessa teste, nda), si occupava di: ricevimento e smistamento della posta con relativa protocollazione ed archiviazione della stessa, ricevimento delle telefonate e filtro delle stesse, nonché tenuta dell'agenda, fissazione ed eventuale cancellazione di appuntamenti, battitura sotto dettatura di lettere, copiatura di documenti, svolgimento di piccole commissioni come andare a prendere il caffè, portare documenti ad altri uffici, reperire documenti in archivio ecc. ecc.”; - sul cap. 14 ha ammesso come “nella quotidianità del servizio ero io ero a dare disposizioni” precisando poi come l'attività della appaltatrice fosse di mera gestione amministrativa e come ella non si interfacciasse con l'appaltatrice se non “per incrementi” dell'orario di lavoro della ricorrente per cui si è “sempre rivolta alla MU”, provvedendo ella stessa “ad attestare lo svolgimento del servizio” della ricorrente affinché si effettuassero i conseguenti pagamenti,
- ed infine a - fronte dell'allegato 5 (ovverosia il modulo con cui ella autorizzava un permesso alla ricorrente) e al doc. 6 (e cioè il modulo con cui ella autorizzava le ferie alla ricorrente) e al doc. 7 (e cioè l'email alla appaltatrice con la richiesta di ferie che si apre dicendo che essa segue al previo colloquio autorizzatorio avuto con la “dottoressa ) Per_1
- la teste ha ammesso che per assentarsi la ricorrente doveva avere la sua preventiva firma, (provando ad affermare come si trattasse però di una specie di automatica “presa visione”, dichiarazione che affidiamo alla sperimentata intelligenza del Giudicante). Il teste ra ed è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso cui la ricorrente Testimone_4
è stata assegnata dal marzo 2017 sino al gennaio del 2020 quando il rapporto cessava. Ed egli - ha confermato i fogli turno allegati (doc. 14 del ricorso), riconoscendo la firma in calce della PO , da cui si evince come la NO turnasse con gli altri Pt_7 CP_1 dipendenti della convenuta addetti al medesimo servizio a riprova di come gli orari fossero evidentemente decisi e asseverati dalla predetta caposala e non certo dall'appaltatrice;
- ed ha dichiarato come la ricorrente “se stava al numero verde vaccinazioni insieme ai Part dipendenti svolgeva le stesse mansioni di questi”. Ebbene, le dichiarazioni dei testi così come sopra richiamate corrispondono al vero Part ed attestano una assoluta identità tra le mansioni svolte dai dipendenti della e che svolgesse le medesime soggetta agli ordini dei dirigenti della medesima azienda, così come non è emerso in alcun modo che le società formali appaltatrici e datrici di lavoro dell'appellata avessero assunzione di rischio alcuno ovvero che svolgessero in autonomia proprie attività. Sul quinto motivo d'appello relativa alla asserita Inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 e conseguente infondatezza di ogni pretesa risarcitoria, con, in ogni caso, l'erronea quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di primo grado nella misura massima di 12 mensilità, affermando che “il Primo Giudice ha ritenuto di dover quantificare il risarcimento del danno spettante alla IG.ra nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, CP_1 applicando la giurisprudenza relativa alla norma appena citata. Ed infatti dall'inapplicabilità dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 alla fattispecie in esame discende automaticamente l'impossibilità di riconoscere un risarcimento alla parte appellante, non avendo la stessa richiesto l'applicabilità, in via subordinata, di ulteriori disposizioni di legge”, va precisato quanto segue. E' vero che è inapplicabile il citato art. 36 riguardante il personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, cosa non rinvenibile nel caso di specie, tuttavia è applicabile l'art. 2126 c.c. che nessuno invoca nei rispettivi atti introduttivi. In ogni caso, parte appellante deduce, sì, che il giudice di primo grado, abbia erroneamente quantificato il risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 32 della l. 183/2010, non considerando tutti i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 604/1966. Tuttavia, non specifica alcuno dei criteri non considerati, sì che deve ritenersi del tutto generica la sua deduzione. Per le su esposte ragioni, l'appello va rigettato. In considerazione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.3.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Presidente dott.ssa Eliana Romeo Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2024/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2712/2023, vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Confessore Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Via Po n. 25/B; Pt_1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Guglielmi ed elettivamente CP_1 domiciliata in via Tacito 41; Pt_1 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado;
“Con ricorso depositato in data 29.7.2020 la ricorrente in epigrafe ndr] adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso la in persona del legale rappresentante “pro tempore”, causa avente ad Parte_2 oggetto l'accertamento e la declaratoria che l'utilizzazione delle energie lavorative di essa ricorrente da parte della convenuta è stata attuata in violazione del divieto di interposizione di mano d'opera e comunque con somministrazione irregolare ed in ogni caso in violazione della Legge 1369/1960 e/o del D. Lgs. 267/2003 e/o del Dlgs 81/2015; in ogni caso la condanna dell'azienda sanitaria convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 22.449,32 o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata: di avere Part lavorato presso la quale formale dipendente della società MU s.r.l. fin dal 2003; di Part essere stata assegnata, nel tempo, presso diverse strutture della e, in specie, dal 2005 al 2010 presso la;
dall'aprile del 2010 e fino al mese di ago-sto 2016, Parte_3 presso il Dipartimento di Cure Primarie e Socio Sanitarie, diretto dalla dott.ssa dal mese Per_1 di agosto 2016 al febbraio 2017 presso l'Ospedale Grassi;
dal marzo 2017 al 2019 presso il Part Dipartimento di Prevenzione - Servizio vaccinale Telefonico Numero verde 800605040 Roma 3 presso gli uffici di Via Vasco de Gama a Ostia;
dal luglio 2019 presso l'Ambulatorio Veterinario in via Forni, quale addetta al pubblico, con funzioni amministrative di gestione della anagrafe canina;
infine dal dicembre 2019 presso il Poliambulatorio di Via Paolini Part (sportello polifunzionale;
di essere stata, per l'intera durata del rapporto e presso tutte le suddette strutture, assoggettata al potere gerarchico/direttivo/disciplinare esercitato dai dirigenti dei servizi e non della società MU srl, formale datore di lavoro;
di essere stata Part preposta allo svolgimento dei medesimi compiti assegnati agli altri dipendenti della e Part parimenti coinvolta nei corsi di formazione organizzati ed impartiti dalla stessa Part unitamente ai predetti dipendenti di avere impugnato l'illegittima interposizione di mano d'opera con lettera del 25.2.2020. Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, la si costituiva, eccependo l'inapplicabilità alla pubblica Pt_4 amministrazione della normativa succedutasi in materia di interposizione di mano d'opera e somministrazione irregolare, per espresso disposto delle leggi richiamate;
eccependo la decadenza dall'azione ai sensi dell'art.32, comma 4, legge 183/2010 nonché contestando la fondatezza della pretesa e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Espletata attività istruttoria con l'audizione dei testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 [...] oltre alla documentazione versata in atti, all'odierna udienza, esaurita la Tes_4 discussione, previo deposito di note conclusive autorizzate, il Giudice decideva come da dispositivo.”. Il Tribunale di Velletri decideva la causa con sentenza con cui così provvedeva:
Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello la
[...]
con ricorso depositato l'1.8.2023 Parte_1
si è costituita opponendosi. CP_1 Con l'atto d'appello la censura la decisione del Parte_1
Tribunale per:
1. omessa motivazione ed erroneità della sentenza con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 81/2015:
2 omessa motivazione con violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 2, 27 e 86, comma 9 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 38 del d. lgs. 81/2015, specificando la “inapplicabilità alla fattispecie in esame della normativa di cui al d. lgs. 276/2003 ed al d. lgs. 81/2015” e la “inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001, anche in quanto la lavoratrice prestava già attività lavorativa a tempo indeterminato prima per la MU S.r.l. ed in seguito al cambio appalto per la
”, deducendo che “il rapporto di lavoro in essere tra la MU Controparte_2
e la lavoratrice è cessato a seguito del cambio appalto, mentre quello in essere con la
è cessato a seguito delle dimissioni rassegnate dalla IG.ra e Controparte_2 CP_1 Part non certo a seguito di atti interruttivi del rapporto posti in essere dalla Senza considerare che sia con la MU S.r.l. sia con la , la lavoratrice Controparte_2 aveva in essere contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. docc.ti n. 2 e 3 allegati al ricorso di primo grado e doc. N. 2 mem. dif.) e non è mai stato contestato che gli effettivi datori di lavoro avessero meno di 15 dipendenti. In sostanza è incontestato e pacifico che il rapporto di lavoro in essere tra la IG.ra ed i suoi datori di lavoro fosse CP_1 assistito da tutela reale. Ed allora proprio non si comprende come abbia il Primo Giudice potuto affermare l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 36 del d. lgs. 165/2001, che tutela espressamente il personale delle amministrazioni pubbliche, tra cui all'evidenza non rientra né poteva rientrare la lavoratrice – in quanto non solo non era vincitrice di concorso, ma neppure mai ha fatto domanda di partecipazione per un concorso -, per di più assunto “a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”, allorquando la lavoratrice poteva godere della tutela reale prevista dall'art. 18 Statuto Lavoratori! … il Giudice di primo grado, anche applicando erroneamente al caso di specie le norme di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, come sopra meglio precisato, ha del tutto errato nel dichiarare l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme di cui al d. lgs. 276/2006 e di quella di cui all'art. 36, d. lgs. 165/2001, che presuppone la natura precaria e non stabile del rapporto di lavoro”;
3. contraddittoria ed erronea motivazione in ordine alla dichiarata illiceità dell'appalto per l'assenza di una copertura contrattuale del rapporto antecedente al 1° settembre 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e malgoverno dei principi riferibili all'onere della prova deducendo “se non vi era alcun obbligo di redazione in forma scritta dell'appalto certamente lo stesso era genuino anche per il periodo antecedente il Part 1° settembre 2006 (ovvero il periodo non coperto dai contratti di appalto prodotti dalla dato che il contratto di appalto sottoscritto in data 29.11.2007 copriva anche il periodo dal settembre 2006 in poi, cfr. doc. n. 6, pag. 6, così come anche accertato dal Giudice nella sentenza impugnata), non avendo il Giudice individuato alcuna violazione di norme … Part semmai era la IG.ra a dover provare di aver prestato attività lavorativa presso la CP_1 dal 2003 e tale prova non è stata assolutamente fornita, avendo i testi riferito la presenza Part della stessa presso la a tutto voler concedere e ove ne fosse confermata l'attendibilità, dal 2005 in poi (cfr. testimonianza IG. e IG. entrambe riferibili solo Tes_1 Tes_3
a periodi successivi al 2005)”;
4. erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'accertata non genuinità dell'appalto in quanto si sarebbe verificata una ipotesi di intermediazione fittizia di manodopera, sostenendo che “Peraltro, era stata la stessa lavoratrice ad aver dato conto, con l'avverso ricorso, dello svolgimento di compiti assolutamente inquadrabili nell'ordinaria attività contemplata nei contratti di appalto … Il principio applicabile e dirimente ai fini della decisione è, tuttavia, il medesimo: per tutto l'arco temporale in contestazione, la Part effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa, ossia la non ha mai imposto all'odierna appellata lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore e diversa – tanto per oggetto quanto per modalità di esecuzione – rispetto a quella prevista dal contratto di Con appalto stipulato con la – MU prima e con la GPI – In Opera dopo … L'orario di lavoro dell'appellata era stabilito dalla datrice di lavoro, come dimostrato dai documenti all. nn. 2, 15 e 19 del fascicolo di parte ricorrente, aventi ad oggetto “Comunicazione di trasferimento”;
5. In via subordinata: Inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 e conseguente infondatezza di ogni pretesa risarcitoria. In ogni caso, erronea quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal Primo Giudice nella misura massima di 12 mensilità, affermando che “il Primo Giudice ha ritenuto di dover quantificare il risarcimento del danno spettante alla IG.ra nella misura di 12 mensilità dell'ultima CP_1 retribuzione globale di fatto, applicando la giurisprudenza relativa alla norma appena citata. Ed infatti dall'inapplicabilità dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 alla fattispecie in esame discende automaticamente l'impossibilità di riconoscere un risarcimento alla parte appellante, non avendo la stessa richiesto l'applicabilità, in via subordinata, di ulteriori disposizioni di legge”.
L'appello, sia pure con diversa motivazione, va rigettato. Sul primo motivo di gravame secondo cui la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 39 del D.ls. 81/2015, non dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per lo spirare dei termini ex art 39 d.lgs. 81/15 e 6 l. 604/66, da subito, occorre precisare che “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro [estranea al caso di specie non sussistendo alcuna ipotesi di somministrazione ma, al contrario, di appalto n.d.r.] e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, giacché nessuna norma vieta alla parte lavoratrice di chiedere e dimostrare che il proprio datore di lavoro effettivo sia diverso da quello che appare formalmente, anche se ciò coinvolge una pubblica amministrazione. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di intermediazione illecita di manodopera, l'estensione alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici della disciplina introdotta dalla l. n. 1369 del 1960 (ex art. 1, comma 4), applicabile "ratione temporis", va coordinata con il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sicché, anche nelle ipotesi in cui l'intermediazione illecita si riferisca ad un'attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., non può costituirsi un valido rapporto di impiego, ai sensi del comma 5 dell'art. 1, prevalendo il divieto sancito dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in precedenza, dall'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993), con conseguente nullità del rapporto di lavoro ed applicabilità dei limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c.”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28260 del 27/11/2017. Sul 3° e 4° motivo di gravame occorre valutare che parte appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado i contratti di appalto del 29.11. 2007, 29.3.2011e 6.5.2014. E' vero che dall'assenza di prova scritta del contratti di appalto non se ne può dedurre l'esclusione, ma nemmeno per verificare la sussistenza o meno di una vera propria interposizione fittizia di manodopera è sufficiente accertare che la dipendente formale della società appaltatrice abbia svolto le mansione rientranti nell'oggetto dell'appalto. Orbene, prima dell'abrogazione della L. n. 1369/1960 la giurisprudenza riteneva che
“la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'art. 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per vizio della inerente motivazione, in cui non era stato chiarito, in relazione alla natura delle attività affidate ad altre due società presso cui erano stati collocati in mobilità i lavoratori ricorrenti, la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della presunzione di cui al richiamato art. 1, terzo comma ,della legge n. 1369 del 1960, ponendosi mero riferimento all'ipotesi di "semplici servizi", che non richiedevano l'impiego di particolari attrezzature e macchinari, tenendosi conto, d'altro canto, del dato del conferimento alle società appaltatrici di strumenti o materiale della società appaltante, di cui, però, non risultava spiegata la rilevanza in funzione dello svolgimento delle attività dedotte in giudizio, per stabilire la portata applicativa della regola generale secondo cui l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale richiede che l'attività affidata sia supportata da mezzi e capitale dell'appaltatore)”, così Cass. n. 16788/2006). L'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di appalto di manodopera consente di ritenere che l'appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l'appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l'appaltante. Infatti secondo Cass. 18281/07 (conforme a Cass. 11120/06, 14996/05) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto prestazioni lavorative, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed ancora secondo Cass. 16016/07 cit. (conforme a Cass. 14302/02) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Né, sempre in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v. fra le tante, Cass. 5087/98 e 11120/06). Invero, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Peraltro, “ai fini della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produzione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può essere rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell'oggetto sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di prestazioni diverse - ma la natura delle prestazioni appaltate;
nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice e tale ipotesi implica, di norma, l'obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della menzionata legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo l'irrilevanza del criterio adottato dalla Corte di merito secondo il quale si sarebbe potuta escludere l' interposizione fittizia di manodopera per il solo fatto che l'asserito interposto fosse una società cooperativa e che il lavoratore fosse un socio di essa, nel mentre tale criterio non si sarebbe dovuto considerare esaustivo e propriamente concludente, dal momento che la qualità di socio non costituiva, di per sé, antidoto sicuro all'assenza di interposizione, soprattutto di un'attività lavorativa che risultava assolutamente identica a quella di tipo subordinato già svolta nell'ambito della società appaltante, ed anzi proprio la circostanza di tale identità avrebbe dovuto rappresentare il criterio per discernere il perdurante inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa della società appaltante, così da poter integrare una fittizia interposizione di manodopera)”, così Cass. sentenza n. 11678 del 18/05/2006. Nella vigenza della nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 84 di detto decreto legislativo prevede la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita. La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come avveniva in vigenza della L. n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Peraltro, anche allora, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non sufficiente a determinare la fattispecie illecita un conferimento finanziario e strumentale minimo, richiedendo invece che l'apporto, da parte del committente, risultasse tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009). L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, ha stabilito che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro
“per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Pertanto, l'appaltatore non può realizzarsi quale semplice intermediario che mette a disposizione forza lavoro, per l'esecuzione di un servizio o la produzione di un bene. In questo caso, infatti, verrebbe a determinarsi “interposizione illecita di manodopera”, rectius “somministrazione irregolare”. L'appaltatore deve essere un vero e proprio imprenditore, che come detto, impieghi nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati una propria organizzazione produttiva, i propri dipendenti ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio appaltati. Nell'ambito della somministrazione di lavoro, invece, società espressamente autorizzate forniscono professionalmente la prestazione di lavoro, rispondendo a specifici requisiti di legge per l'esercizio della attività in oggetto, realizzando con ciò, allo stato attuale, l'unica forma lecita di fornitura di manodopera. Ciononostante, dopo il D.Lgs. n. 276/2003, non può ritenersi tout court superata ogni indagine sull'assetto dei “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine, tuttavia, non dovrà concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità). Occorre, inoltre, precisare che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio. Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento “organizzazione” è suscettibile di concretarsi, in presenza di “esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto”, nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati;
ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante tenuto altresì conto, come nelle ipotesi prospettate, dell'apporto dell'appaltatore in termini di specializzazione e conseguente know-how organizzativo e professionale. In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione – nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente – di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione. Il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste, infatti, tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo all'appaltatore/datore di lavoro meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), ma senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso (cfr. TAR Lombardia sez. I Brescia 13 novembre 2008 n. 1627).
Ebbene, nel caso di specie, parte appellata sui testi escussi nel corso del giudizio di primo grado dice:
“Tanto premesso si vuole evidenziare come il teste sig. dal 2005 collega Tes_5 di stanza ha confermato integralmente il capitolato della ricorrente dichiarando come la Test ricorrente e gli altri lavoratori dalla MU “ricevevano gli ordini da (e cioè dal dirigente Part della e svolgevano i medesimi compiti del personale interno in quanto esso era
“insufficiente”, avendo lil teste stesso riferito come egli vedendoli “li ave(sse) scambiati per Part dipendenti della;
ed ha poi confermato il ruolo svolto dalla ricorrente di segretaria personale della ott.ssa videnziando come la NO “svolge(sse) Parte_5 Per_1 CP_1 mansioni amministrative del personale di ruolo”. Ma ciò che davvero toglie ogni dubbio è Part che sono poi stati sentiti 3 dirigenti della convenuta e più precisamente i responsabili ei servizi a cui la appellata è stata via via adibita negli anni e cioè - - Tes_3 Testimone_2
- Il sig. era il responsabile dell'Unità operativa complessa Testimone_4 Tes_3
settore “invalidità civile” a cui la ricorrente è stata adibita dal novembre Parte_3
2005 all'aprile 2010, ed egli ha reso le seguenti dichiarazioni - sul cap. 3 del ricorso ha
“conferm(ato) le mansioni assegnate alla ricorrente” e cioè “addetta alla lavorazione delle domande per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'Handicap inoltrate dagli utenti Part della residenti nella tessa ed alla conseguente archiviazione delle stesse”; - sul cap. 4 ha “conferm(ato)” che “la ricorrente veniva da subito sottoposta al (suo nda) potere organizzativo e gerarchico esclusivo” e proprio dal teste la ricorrente “riceveva l'ordine di Part lavorare in affiancamento alla IGnora , dipendente presidiando Parte_6 con essa a parità di mansioni il servizio di informazione telefonico organizzato per tre giorni a settimana dalle h 09.00 alle h 12.00 sullo stato di avanzamento delle pratiche” ha
“conferm(ato)” che sempre egli ha poi “ordinato alla ricorrente…di operare a supporto Part dell'assistente amministrativo (dipendente sig. nell'organizzare e lavorare Testimone_6 le pratiche da trasmettere alle commissione per il riconoscimento dell'invalidità” - sui cap. 8 e 9 ha “conferm(ato)” di aver personalmente assegnato alla ricorrente anche le ulteriori mansioni svolte dalla NO (“le pratiche per …la visita domiciliare”) nonché Parte_6 ha dichiarato che “la ricorrente svolgeva i medesimi compiti assegnati agli altri dipendenti Part della;
- Ed egli ha poi chiarito che “ero io a decidere se poteva o non poteva assentarsi, poi la MU prendeva atto ed autorizzava dopo che avevo autorizzato io…questo valeva per tutti i dipendenti MU…” La NO era la Direttrice del Dipartimento Testimone_2
Cure Primarie e Socio-Sanitarie presso cui la ricorrente ha lavorato dall'aprile del 2010 sino all'agosto 2016 ed ella - sul cap. 10 ha confermato di aver chiesto “un servizio di segretaria” per cui le fu mandata la NO;
- sul cap. 11 ha dichiarato come “la ricorrente CP_1 svolgeva le mansioni indicate nel capitolo” e cioè “”la mansione di segretaria personale della Direttrice dott.ssa d in tale veste, alle continue e dirette dipendenze di Testimone_2 quella (e cioè della stessa teste, nda), si occupava di: ricevimento e smistamento della posta con relativa protocollazione ed archiviazione della stessa, ricevimento delle telefonate e filtro delle stesse, nonché tenuta dell'agenda, fissazione ed eventuale cancellazione di appuntamenti, battitura sotto dettatura di lettere, copiatura di documenti, svolgimento di piccole commissioni come andare a prendere il caffè, portare documenti ad altri uffici, reperire documenti in archivio ecc. ecc.”; - sul cap. 14 ha ammesso come “nella quotidianità del servizio ero io ero a dare disposizioni” precisando poi come l'attività della appaltatrice fosse di mera gestione amministrativa e come ella non si interfacciasse con l'appaltatrice se non “per incrementi” dell'orario di lavoro della ricorrente per cui si è “sempre rivolta alla MU”, provvedendo ella stessa “ad attestare lo svolgimento del servizio” della ricorrente affinché si effettuassero i conseguenti pagamenti,
- ed infine a - fronte dell'allegato 5 (ovverosia il modulo con cui ella autorizzava un permesso alla ricorrente) e al doc. 6 (e cioè il modulo con cui ella autorizzava le ferie alla ricorrente) e al doc. 7 (e cioè l'email alla appaltatrice con la richiesta di ferie che si apre dicendo che essa segue al previo colloquio autorizzatorio avuto con la “dottoressa ) Per_1
- la teste ha ammesso che per assentarsi la ricorrente doveva avere la sua preventiva firma, (provando ad affermare come si trattasse però di una specie di automatica “presa visione”, dichiarazione che affidiamo alla sperimentata intelligenza del Giudicante). Il teste ra ed è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso cui la ricorrente Testimone_4
è stata assegnata dal marzo 2017 sino al gennaio del 2020 quando il rapporto cessava. Ed egli - ha confermato i fogli turno allegati (doc. 14 del ricorso), riconoscendo la firma in calce della PO , da cui si evince come la NO turnasse con gli altri Pt_7 CP_1 dipendenti della convenuta addetti al medesimo servizio a riprova di come gli orari fossero evidentemente decisi e asseverati dalla predetta caposala e non certo dall'appaltatrice;
- ed ha dichiarato come la ricorrente “se stava al numero verde vaccinazioni insieme ai Part dipendenti svolgeva le stesse mansioni di questi”. Ebbene, le dichiarazioni dei testi così come sopra richiamate corrispondono al vero Part ed attestano una assoluta identità tra le mansioni svolte dai dipendenti della e che svolgesse le medesime soggetta agli ordini dei dirigenti della medesima azienda, così come non è emerso in alcun modo che le società formali appaltatrici e datrici di lavoro dell'appellata avessero assunzione di rischio alcuno ovvero che svolgessero in autonomia proprie attività. Sul quinto motivo d'appello relativa alla asserita Inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 e conseguente infondatezza di ogni pretesa risarcitoria, con, in ogni caso, l'erronea quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di primo grado nella misura massima di 12 mensilità, affermando che “il Primo Giudice ha ritenuto di dover quantificare il risarcimento del danno spettante alla IG.ra nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, CP_1 applicando la giurisprudenza relativa alla norma appena citata. Ed infatti dall'inapplicabilità dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001 alla fattispecie in esame discende automaticamente l'impossibilità di riconoscere un risarcimento alla parte appellante, non avendo la stessa richiesto l'applicabilità, in via subordinata, di ulteriori disposizioni di legge”, va precisato quanto segue. E' vero che è inapplicabile il citato art. 36 riguardante il personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, cosa non rinvenibile nel caso di specie, tuttavia è applicabile l'art. 2126 c.c. che nessuno invoca nei rispettivi atti introduttivi. In ogni caso, parte appellante deduce, sì, che il giudice di primo grado, abbia erroneamente quantificato il risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 32 della l. 183/2010, non considerando tutti i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 604/1966. Tuttavia, non specifica alcuno dei criteri non considerati, sì che deve ritenersi del tutto generica la sua deduzione. Per le su esposte ragioni, l'appello va rigettato. In considerazione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.3.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano