Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14046 /2021 promossa da appresentato e difeso dall'avv. VITALE ANGELO Parte_1
ATTORE - OPPONENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore CONVENUTO – CONTUMACE
in persona del Ministro pro tempore e Controparte_2
CORTE D'APPELLO DI PALERMO – in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato di Palermo CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento Udienza di precisazione delle conclusioni: 15/10/2024. L'avv. VITALE ANGELO nell'interesse dell'opponente Parte_1 discute le conclusioni come in atto introduttivo e chiede che la causa venga decisa. Con riferimento alle spese, chiede che le stesse siano distratte a proprio favore
(1) Con atto di citazione notificato il 19/11/2021 ha Parte_1 convenuto innanzi a questo Tribunale l' , il Controparte_1
e la Corte d'Appello di Palermo – Controparte_2 Controparte_4
e si è opposta alla intimazione di pagamento n. 29620219001569601000
[...] dell'importo di euro 2393,38 emessa da , oggi Controparte_5 [...]
Corte d'Appello di Palermo hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso nei loro confronti il difetto di legittimazione passiva;
nel merito hanno chiesto rigettarsi la domanda. Con ordinanza del 27/6/2022 il G.I. ha rinviato la causa all'udienza del 25/3/2024 per la precisazione delle conclusioni. Alla già menzionata udienza il G.I. nominato in sostituzione, rilevato che per la stessa udienza erano calendarizzate numerosissime cause per la precisazione delle conclusioni ha differito l'udienza al 15/10/2024, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 281 quinques comma 2 c.p.c. nell'auspicio, condiviso alla luce dei motivi da scrutinare, di potere recuperare i tempi della definizione e del deposito della decisione. (2) L'avvenuto tramutamento del G.I. ad altro , nelle Controparte_6 more della maturazione dei termini, non preclude il deposito della decisione.
(3) La motivazione della decisione si allinea alla disciplina dell'art. 132 comma II n. 4) c.p.c, così come emendato dall'art. 45 comma 17 della legge n. 69/2009, il quale prescrive che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. (4) Ritiene questo Tribunale che debba essere affrontata preliminarmente, d'ufficio, la questione dell'appartenenza della giurisdizione. Vertendosi in fattispecie che fuoriesce dall'ipotesi di una imposizione in senso stretto di natura tributaria ritiene questo Tribunale monocratico che la giurisdizione appartenga all'A.G.O. La Corte costituzionale con sentenza 14 maggio 2008 n. 130 ha dichiarato illegittimo l'art. 2 della legge 31/12/1992 n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni, comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Correttamente inquadrato sulla base della puntualizzazione che precede, questo Tribunale reputa conducente, per la sua maggiore aderenza al dettato normativo, il principio contenuto in Cassazione civile, Sezioni Unite n. 25551
/2007 (presidente Carbone, V. c. M.G.) che in tema di spese di giustizia – l'argomento in trattazione - riguardanti in particolare la notificazione di atti giudiziari, ha precisato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario trattandosi di entrate patrimoniali pubbliche extratributarie coinvolgenti situazioni di diritto soggettivo in assenza di poteri autoritativi della P.A. distinte da quelle di carattere tributario, non costituendo tasse (al contrario di altre spese di giustizia quali la cosiddetta tassa fissa di cui all'art. 257 del d.p.r. n. 115/2002), atteso che manca la qualificazione di tassa da parte del legislatore e non sono ravvisabili univoci e convergenti indici di una sostanziale connotazione tributaria, con la conseguenza della non riconducibilità alla nozione di tributi necessaria, anche alla luce della giurisprudenza della Corte IT , per la configurazione della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione appartiene dunque con certezza all'adito Tribunale
(5) Non sussiste il difetto di legittimazione eccepito dai convenuti. L'opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla individua una Pt_1 ipotesi di litisconsorzio tra Agente ed Ente Impositore in CP_7 quanto pone in discussione la fondatezza (recte: l'attualità della pretesa creditoria) sulla quale l'Ente Impositore ha il potere / dovere di interlocuzione. Nel merito l'opposizione è fondata. I convenuti, e l' Controparte_1
, rimasta contumace, non hanno contrastato l'eccezione del
[...] difetto di notifica della cartella esattoriale. Al riguardo non può essere sufficiente, evidentemente, il richiamo trattarsi di “cartella notificata il 23/8/2010”, contenuto nel dettaglio del debito della intimazione. È infatti onere del Concessionario che intenda contrastare a dovere la domanda del contribuente depositare in cancelleria cinque giorni prima dell'udienza l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione. Non lo ha fatto, come era suo onere, anche agli effetti della dimostrazione della interruzione del decorso della prescrizione. La pretesa creditoria risulta pertanto estinta. Le cartelle di pagamento impugnate vanno annullate.
Le spese processuali, secondo il criterio di soccombenza, si liquidano per durata valore ed entità della lite come da dispositivo che segue, con distrazione a favore dell'avvocato Angelo Vitale dichiaratosi anticipatario, con applicazione dei valori medi per la fase studio e introduttiva del giudizio e i minimi per la discussione. Secondo orientamento di questo Tribunale, costantemente recepito nelle pronunce, deve osservarsi che sussiste una relazione d'ufficio tra l'ente impositore e formatore del ruolo e l'agente esattoriale, rapporto che è sussumibile nell'alveo proprio della disciplina dell'art. 2030 c.c. Sulla base di detta relazione il gestore è tenuto alle stesse obbligazioni che deriverebbero dal mandato. Tanto viene a precisarsi a chiosa della questione del difetto di legittimazione passiva che è stata posta dagli Enti Impositori convenuti e costituitisi in giudizio Tra i soggetti interessati, che sono l'Agente Esattoriale da una parte e l'ente Impositore dall'altra, lo stesso rapporto di credito /debito che li lega in rapporto alle spese occorse o ai risarcimenti dei danni subiti per l'espletamento dell'incarico esattoriale andrà ricomposto, tra gli stessi, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1 contro in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contumace,
[...]
PPELLO DI PALERMO in persona dei rispettivi Controparte_8 legali rappresentanti pro tempore così provvede: Annulla le cartelle esattoriali numeri 296201000t6607203001, e 2962010001,66332770. Condanna l' , Controparte_1 Controparte_2
GIUSTIZIA, CORTE D'APPELLO DI PALERMO in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e con vincolo della solidarietà alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore di Pt_1
che liquida in euro 1270,00= oltre rimborso forfettario ex art. 2
[...] comma 2 d.m. n. 55/2014, i.v.a. e c.p.a come per legge disponendone la distrazione a favore dell'avv. Angelo Vitale.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 15/01/2025 Il Giudice
Dott. Michele Alajmo