Versione
18 febbraio 1987
18 febbraio 1987
Art. 1. 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonche' quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.
Giurisprudenza • 52
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/05/2016, n. 178Provvedimento: […] che le disposizioni suindicate hanno inteso parificare la situazione degli invalidi per servizio a quella dei grandi invalidi di guerra. Il Giudice territoriale ha evidenziato che l'art. 1 della legge n. 13/1987 prevede che "Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1^ categoria appartenenti alle categorie dei militari ... e della Polizia di Stato''; […] ha ritenuto la sentenza impugnata che alla parte ricorrente, titolare di pensione privilegiata di reversibilità di I ctg. - seppure per ragioni di servizio del de cuius - debba essere attribuita l'ISA nella misura prevista dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall'art. 7 del DPR n. 834/1981, […]Leggi di più...
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