Art. 1. 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonche' quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.
Versione
18 febbraio 1987
18 febbraio 1987
Giurisprudenza • 52
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/05/2016, n. 178Provvedimento: […] che le disposizioni suindicate hanno inteso parificare la situazione degli invalidi per servizio a quella dei grandi invalidi di guerra. Il Giudice territoriale ha evidenziato che l'art. 1 della legge n. 13/1987 prevede che "Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1^ categoria appartenenti alle categorie dei militari ... e della Polizia di Stato''; […] ha ritenuto la sentenza impugnata che alla parte ricorrente, titolare di pensione privilegiata di reversibilità di I ctg. - seppure per ragioni di servizio del de cuius - debba essere attribuita l'ISA nella misura prevista dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall'art. 7 del DPR n. 834/1981, […]Leggi di più...
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