Art. 6. Disposizioni in materia di valutazione
dell'impatto di genere della regolamentazione 1. All' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parita' in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalita' individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 ». Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , si vedano le note all'articolo 4.
dell'impatto di genere della regolamentazione 1. All' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parita' in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalita' individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 ». Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , si vedano le note all'articolo 4.